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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 43888/2021

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - [OSCURATO:PERSONA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/12/2019 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria di replica presentata dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 17/09/2018, con la quale il Tribunale di Napoli aveva assolto LAABADI Mohamnned dal delitto di danneggiamento a lui ascritto perché non punibile per la particolare tenuità del fatto.

2. Ricorre per cassazione il LAABADI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedotta nullità in appello dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., notificato al LAABADI senza la previa traduzione in lingua conosciuta.

Si censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente, al riguardo, l'annotazione contenuta nel verbale di identificazione secondo cui il LAABADI aveva dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato.

Si censura la sentenza per non aver motivato sulle deduzioni svolte in appello in ordine alla effettiva configurabilità, nella specie, dell'elemento oggettivo del reato.

3. Con motivi nuovi ritualmente depositati, il difensore deduce la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata presso lo studio del difensore d'ufficio senza alcuna previa verifica dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il predetto professionista tale da far ritenere che il LAABADI avesse effettiva conoscenza del processo.

4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere meramente reiterativo della prima doglianza e la manifesta infondatezza della seconda.

5. Con memoria di replica, il difensore del ricorrente contesta la fondatezza delle argomentazioni svolte dal P.G. nella propria requisitoria, sottolineando il carattere di novità, rispetto alle altre, della censura dedotta con il motivo nuovo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Appare preliminarmente utile richiamare, quanto all'ammissibilità del ricorso, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «sussiste l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.), 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002), 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.» (Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877.

In senso conforme, con riferimento ai reati militari, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280226).2

2. Le censure formulate con riferimento alla rituale instaurazione del contraddittorio sin dal giudizio di primo grado sono fondate, ed assumono rilievo assorbente rispetto alle residue doglianze prospettate nell'interesse del LAABADI.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito, anche in epoca recente, che «nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento» (Sez. 5 - , Sentenza n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315).

Tali condivisibili principi, che si pongono nel solco tracciato da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420, devono trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui la notifica del decreto di citazione a giudizio del LAABADI era stata effettuta presso il difensore, in assenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere effettivo, e non meramente formale, il rapporto tra l'imputato ed il difensore di ufficio nominato in sede di identificazione.

Dal relativo verbale, emergono anzi indicazioni di segno contrario, avendo il LAABADI dichiarato di trovarsi in Italia senza fissa dimora, e di non essere in grado di dichiarare un domicilio né di nominare un difensore di fiducia.

In un siffatto contesto, deve escludersi che dalla notifica del decreto di citazione a giudizio del LAABADI, eseguita presso il difensore di ufficio nominato dagli operanti in sede di identificazione, possa evincersi - per le ragioni ampiamente individuate dall'elaborazione giurisprudenziale cui si è in precedenza accennato - la effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata sia di quella di primo grado, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa composizione (art. 623, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa persona fisica.

Così deciso il 03 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - [OSCURATO:PERSONA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/12/2019 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria di replica presentata dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 17/09/2018, con la quale il Tribunale di Napoli aveva assolto LAABADI Mohamnned dal delitto di danneggiamento a lui ascritto perché non punibile per la particolare tenuità del fatto. 2. Ricorre per cassazione il LAABADI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedotta nullità in appello dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., notificato al LAABADI senza la previa traduzione in lingua conosciuta. Si censura la sentenza per aver ritenuto sufficiente, al riguardo, l'annotazione contenuta nel verbale di identificazione secondo cui il LAABADI aveva dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato. Si censura la sentenza per non aver motivato sulle deduzioni svolte in appello in ordine alla effettiva configurabilità, nella specie, dell'elemento oggettivo del reato. 3. Con motivi nuovi ritualmente depositati, il difensore deduce la nullità assoluta della notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata presso lo studio del difensore d'ufficio senza alcuna previa verifica dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il predetto professionista tale da far ritenere che il LAABADI avesse effettiva conoscenza del processo. 4. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale ha sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere meramente reiterativo della prima doglianza e la manifesta infondatezza della seconda. 5. Con memoria di replica, il difensore del ricorrente contesta la fondatezza delle argomentazioni svolte dal P.G. nella propria requisitoria, sottolineando il carattere di novità, rispetto alle altre, della censura dedotta con il motivo nuovo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Appare preliminarmente utile richiamare, quanto all'ammissibilità del ricorso, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «sussiste l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che: 1) ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.), 2) è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313 del 2002), 3) può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen.» (Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272877. In senso conforme, con riferimento ai reati militari, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280226).2 2. Le censure formulate con riferimento alla rituale instaurazione del contraddittorio sin dal giudizio di primo grado sono fondate, ed assumono rilievo assorbente rispetto alle residue doglianze prospettate nell'interesse del LAABADI. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito, anche in epoca recente, che «nel giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento» (Sez. 5 - , Sentenza n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315). Tali condivisibili principi, che si pongono nel solco tracciato da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420, devono trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui la notifica del decreto di citazione a giudizio del LAABADI era stata effettuta presso il difensore, in assenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere effettivo, e non meramente formale, il rapporto tra l'imputato ed il difensore di ufficio nominato in sede di identificazione. Dal relativo verbale, emergono anzi indicazioni di segno contrario, avendo il LAABADI dichiarato di trovarsi in Italia senza fissa dimora, e di non essere in grado di dichiarare un domicilio né di nominare un difensore di fiducia. In un siffatto contesto, deve escludersi che dalla notifica del decreto di citazione a giudizio del LAABADI, eseguita presso il difensore di ufficio nominato dagli operanti in sede di identificazione, possa evincersi - per le ragioni ampiamente individuate dall'elaborazione giurisprudenziale cui si è in precedenza accennato - la effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata sia di quella di primo grado, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa composizione (art. 623, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa persona fisica. Così deciso il 03 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
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