CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 16259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 6557 - 2016, propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente allaquale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] , n. 187 , presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3589/16/15 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, sez. st. di SIRACUSA, depositata il 25/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] C . S . R . L .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Siracusa, il ruolo n. 2013/442, recante iscrizioni di sanzioni ed interessi pertardivi versamenti I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2007, portato dalla cartella di pagamento n. 2982013018862406 per complessivi € 84.575,20; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 3593/03/2014, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] C . S . R . L .propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, la quale, con sentenza n. 3589/16/15, depositata il 25/08/2015, a propria volta rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – sanata qualsivo glia nullità della notifica della cartella di pagamento (per avere essa raggiunto il proprio scopo), nonché applicabile all’ipotesi di sgravio la medesima disciplina dettata in tema di rimborso d’imposta, con conseguente legittimità delle riprese operate dall’ufficio, per effetto della riconducibilità della fattispecie in esame sotto l’ambito di operatività dell’art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] C . S . R . L . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi , illustrati da memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; si sono costituite con separati controricorsi l’ AGENZIA DELLE ENTRATE e la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . (già [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .), quest’ultima nella qualità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato, in via del tutto preliminare, che, per effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . e l'automatico subentro ad esso del successore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che – come nella specie - sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. 5, 3.2.2022, n. 3312, Rv. 663766-01) - non avvenuta nel presente giudizio di legittimità; che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992, sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione” (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente in relazione alla contestata applicazione della disciplina di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione o falsa applicazione dell’art. 43, D.P.R. n. 602/1973” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente assimilato l’ipotesi di sgravio non dovuto a quella del recupero di rimborsi non dovuti e, di conseguenza, altrettanto erroneamente ritenuto le due ipotesi soggette alla medesima disciplina dettata dal richiamato art. 43; che, tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis (a mente del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che, in tale occasione e con riferimento all’impugnazione – come nella specie – del ruolo e della cartella , è stato altresì chiarito che l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'inter esse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. U, 6.9.2022,n. 26283, Rv. 665660-01); che, dunque, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta dalla MOSCUZZA avverso ruoloe cartella, né avendo la ricorrente dedotto - neppure con la memora ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ. - la sussistenza di u n interesse qualificato a tale impugnazione, va dichiarata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso dellacontribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art.382, comma 3, cod. proc. civ. che le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, a cagione della intervenuta novità normativa e giurisprudenziale; P.Q.M. La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la gravata decisione e