Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:T:2025:444
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0159(01)_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 maggio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑159/20 RENV)
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Indagine dell’OLAF – Procedimento penale nazionale – Assoluzione – Comportamento del [OSCURATO:PERSONA] legato al procedimento penale nazionale – Rigetto della domanda risarcitoria – Requisito d’imparzialità – Conflitto di interessi – Responsabilità – Danno morale e alla salute»
1.
Procedimento giurisdizionale – Sentenza della Corte che vincola il Tribunale – Presupposti – Rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione – Punti di diritto definitivamente decisi dalla Corte nell’ambito dell’impugnazione – Autorità di cosa giudicata – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, art. 61, comma 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 191)
(v. punti 23‑25)
2.
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Nozione – Presunzione fino a prova contraria
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)
(v. punti 29‑34)
3.
Funzionari – Diritti ed obblighi – Obbligo di indipendenza e di integrità – Requisito d’imparzialità – Nozione – Direttore di un’agenzia dell’Unione europea che si è pronunciato su una domanda di risarcimento di un agente dopo aver testimoniato a carico nell’ambito di procedimenti d’indagine e di procedimenti giudiziari riguardanti tale agente – Sussistenza di dubbi legittimi quanto all’imparzialità del direttore – Violazione – Conseguenze
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; Statuto dei funzionari, art. 11 bis)
(v. punti 35‑58)
4.
Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Danno morale derivante dall’incomprensione e dalla frustrazione generata in un agente che ha visto la sua domanda di risarcimento trattata in modo parziale dall’amministrazione
(Art. 340 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)
(v. punti 64‑68, 70‑74)
Dispositivo
1)
La decisione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ([OSCURATO:PERSONA]) del 3 luglio 2019 che respinge la domanda di risarcimento dei danni presumibilmente subiti dalla signora [OSCURATO:PERSONA] è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannato a versare alla signora [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 5000 a titolo di risarcimento del danno morale subito.
3)
Il ricorso è respinto per il resto.
4)
[OSCURATO:PERSONA] è condannato a pagare le spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.