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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07488/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13885-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I., in liquidazione, in persona del curatore fallimentare; - intimata - avverso la sentenza n. 2774/13/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni di imposta 2000 e 2001 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi trasformatasi in s.r.l. e quindi incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I., successivamente posta in liquidazione e quindi dichiarata fallita), la CTP di Catania accoglieva il ricorso della società contribuente rilevando che la stessa si era avvalsa del condono di cui all'art. 9-bis delle legge 289 del 2002 e quindi della sospensione dei termini per gli adempimenti tributari, disposta a seguito degli eventi calamitosi connessi all'attività vulcanica dell'Etna verificatisi nell'ottobre 2002 con D.M. del 14/11/2002 e successivi D.P.C.M di proroga, sicché il versamento delle somme dovute dalla società poteva essere effettuato, «a partire dal 16.12.2005 [...] in 304 rate mensili» (così a pag. 5 del ricorso).

La sentenza della CTR della Sicilia, che confermava la statuizione di primo grado, veniva cassata da questa Corte con ordinanza n. 16722 del 2013 che rinviava alla CTR della Sicilia che, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate sostenendo che la società contribuente aveva effettuato il versamento della prima rata del condono in data 14/05/2003 e che, a seguito dell'evento calamitoso, i termini relativi ai versamenti delle rate successive erano stati sospesi sicché «l'omesso versamento delle somme dovute secondo le cadenze previste dall'art. 9-bis della legge 289/2002 (e cioè il 30.11.2003, il 30.06.2004 ed il 30.11.2004) non può pregiudicare la posizione della Elmec s.r.I., proprio in ragione delle sospensioni succedutesi nel tempo senza soluzione di continuità fino all'ultima del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con scadenza al 16.12.2005», con la conseguenza che l'amministrazione finanziaria non poteva pretendere alcuna somma dalla società contribuente e che, essendo quest'ultima fallita in data 01/12/2006, i debiti erariali rimanevano assoggettati alle regole della procedura concorsuale.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l'intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.l. 245 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2002, 9-bis della legge n. 289 del 2002 in combinato disposto dagli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del R.D. n. 267 del 1942, censurando la statuizione impugnata che non aveva considerato che il fallimento della società contribuente era stato dichiarato il 1° dicembre 2006, ovvero a circa un anno di distanza dal 16/12/2005, data che la stessa CTR aveva individuato come quella di scadenza della sospensione conseguente agli eventi calamitosi connessi all'attività vulcanica dell'Etna.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione 384, secondo comma, cod. proc. civ. in combinato disposto dagli artt. 1, comma 2, e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR non si era attenuta al principio di diritto rinvenibile nell'ordinanza di questa Corte n. 16722 del 2013.

3. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente sono fondati.4.

Pare opportuno preliminarmente premettere che questa Corte nella sopra indicata ordinanza aveva affermato che «costituisce circostanza pacifica quella che la società, dopo avere eseguito, in data 14.05.2003, il pagamento della prima rata di Euro 24.000.00, non ha provveduto ad effettuare, alle previste scadenze del 20.07.2004 e del 18.10.2004, il pagamento del residuo dovuto, ragion per cui la CTR, argomentando nel senso che il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non rende invalido il condono, ha, di certo, fatto malgoverno di tale principio».

Ha quindi cassato la prima sentenza d'appello e, sulla premessa che «l'omesso versamento delle rate successive alla prima, non precludeva al [OSCURATO:PERSONA] di poter usufruire del beneficio fiscale», rinviava alla CTR affinché «previa verifica, alla stregua della realtà fattuale cristallizzatasi, della circostanza che, nel caso, il fallimento della società risultava intervenuto dopo la regolare presentazione della domanda di condono e che il pagamento della prima rata, da parte della società stessa, era stato tempestivamente effettuato» valutasse «la sussistenza dei presupposti, invocati dalla contribuente, per fruire "della sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari, disposta a seguito degli eventi calamitosi connessi all'attività vulcanica dell'Etna verificatisi nell'ottobre 2002" e gli effetti giuridici, in ipotesi, alla stessa ricollegabili, ai fini dell'eventuale giustificazione dell'omesso versamento delle successive rate nei termini previsti».

5. Orbene, la CTR della Sicilia, in sede di rinvio, pur avendo adempiuto alle verifiche demandategli, avendo accertato che il fallimento della società era intervenuto dopo la presentazione della domanda di condono, che il pagamento della prima rata, da parte della società, era stato tempestivamente effettuato e che quest'ultima poteva legittimamente avvalersi della sospensione dei termini per gli adempimenti tributari, disposta a seguito degli eventi calamitosi connessi all'attività vulcanica dell'Etna verificatisi nell'ottobre 2002 con D.M. del 14/11/2002 e successivi D.P.C.M di proroga (circostanza, peraltro, ammessa dalla stessa Agenzia ricorrente), pur-tuttavia ha omesso di valutare «gli effetti giuridici» della predetta sospensione «ai fini dell'eventuale giustificazione dell'omesso versamento delle successive rate nei termini previsti», come richiesto dalla Corte nella citata ordinanza di rinvio, avendo omesso di accertare se alla data del 16/12/2005, di scadenza di detta sospensione, e di molto antecedente alla data del 1° dicembre 2006, di fallimento della società contribuente, quest'ultima, ancora in bonis, avesse effettuato un qualche pagamento (di un'ulteriore rata, in particolare della seconda), a pena di decadenza dal beneficio di cui all'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 (sul punto, ex multis, Cass. n. 27822 del 2018; v., anche, Cass. n. 19661 del 2018 in materia di disapplicazione delle disposizioni sul condono agli omessi o ritardati versamenti relativi all'IVA, per contrasto con le norme eurounitarie).

6. Il ricorso va quindi accolto e la causa va rinviata alla CTR territorialmente competente che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda processuale e provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13885-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I., in liquidazione, in persona del curatore fallimentare; - intimata - avverso la sentenza n. 2774/13/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni di imposta 2000 e 2001 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi trasformatasi in s.r.l. e quindi incorporata dalla [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I., successivamente posta in liquidazione e quindi dichiarata fallita), la CTP di Catania accoglieva il ricorso della società contribuente rilevando che la stessa si era avvalsa del condono di cui all'art. 9-bis delle legge 289 del 2002 e quindi della sospensione dei termini per gli adempimenti tributari, disposta a seguito degli eventi calamitosi connessi all'attività vulcanica dell'Etna verificatisi nell'ottobre 2002 con D.M. del 14/11/2002 e successivi D.P.C.M di proroga, sicché il versamento delle somme dovute dalla società poteva essere effettuato, «a partire dal 16.12.2005 [...] in 304 rate mensili» (così a pag. 5 del ricorso). La sentenza della CTR della Sicilia, che confermava la statuizione di primo grado, veniva cassata da questa Corte con ordinanza n. 16722 del 2013 che rinviava alla CTR della Sicilia che, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate sostenendo che la società contribuente aveva effettuato il versamento della prima rata del condono in data 14/05/2003 e che, a seguito dell'evento calamitoso, i termini relativi ai versamenti delle rate successive erano stati sospesi sicché «l'omesso versamento delle somme dovute secondo le cadenze previste dall'art. 9-bis della legge 289/2002 (e cioè il 30.11.2003, il 30.06.2004 ed il 30.11.2004) non può pregiudicare la posizione della Elmec s.r.I., proprio in ragione delle sospensioni succedutesi nel tempo senza soluzione di continuità fino all'ultima del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con scadenza al 16.12.2005», con la conseguenza che l'amministrazione finanziaria non poteva pretendere alcuna somma dalla società contribuente e che, essendo quest'ultima fallita in data 01/12/2006, i debiti erariali rimanevano assoggettati alle regole della procedura concorsuale. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l'intimata. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.l. 245 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2002, 9-bis della legge n. 289 del 2002 in combinato disposto dagli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del R.D. n. 267 del 1942, censurando la statuizione impugnata che non aveva considerato che il fallimento della società contribuente era stato dichiarato il 1° dicembre 2006, ovvero a circa un anno di distanza dal 16/12/2005, data che la stessa CTR aveva individuato come quella di scadenza della sospensione conseguente agli eventi calamitosi connessi all'attività vulcanica dell'Etna. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione 384, secondo comma, cod. proc. civ. in combinato disposto dagli artt. 1, comma 2, e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR non si era attenuta al principio di diritto rinvenibile nell'ordinanza di questa Corte n. 16722 del 2013. 3. I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente sono fondati.4. Pare opportuno preliminarmente premettere che questa Corte nella sopra indicata ordinanza aveva affermato che «costituisce circostanza pacifica quella che la società, dopo avere eseguito, in data 14.05.2003, il pagamento della prima rata di Euro 24.000.00, non ha provveduto ad effettuare, alle previste scadenze del 20.07.2004 e del 18.10.2004, il pagamento del residuo dovuto, ragion per cui la CTR, argomentando nel senso che il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non rende invalido il condono, ha, di certo, fatto malgoverno di tale principio». Ha quindi cassato la prima sentenza d'appello e, sulla premessa che «l'omesso versamento delle rate successive alla prima, non precludeva al [OSCURATO:PERSONA] di poter usufruire del beneficio fiscale», rinviava alla CTR affinché «previa verifica, alla stregua della realtà fattuale cristallizzatasi, della circostanza che, nel caso, il fallimento della società risultava intervenuto dopo la regolare presentazione della domanda di condono e che il pagamento della prima rata, da parte della società stessa, era stato tempestivamente effettuato» valutasse «la sussistenza dei presupposti, invocati dalla contribuente, per fruire "della sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari, disposta a seguito degli eventi calamitosi connessi all'attività vulcanica dell'Etna verificatisi nell'ottobre 2002" e gli effetti giuridici, in ipotesi, alla stessa ricollegabili, ai fini dell'eventuale giustificazione dell'omesso versamento delle successive rate nei termini previsti». 5. Orbene, la CTR della Sicilia, in sede di rinvio, pur avendo adempiuto alle verifiche demandategli, avendo accertato che il fallimento della società era intervenuto dopo la presentazione della domanda di condono, che il pagamento della prima rata, da parte della società, era stato tempestivamente effettuato e che quest'ultima poteva legittimamente avvalersi della sospensione dei termini per gli adempimenti tributari, disposta a seguito degli eventi calamitosi connessi all'attività vulcanica dell'Etna verificatisi nell'ottobre 2002 con D.M. del 14/11/2002 e successivi D.P.C.M di proroga (circostanza, peraltro, ammessa dalla stessa Agenzia ricorrente), pur-tuttavia ha omesso di valutare «gli effetti giuridici» della predetta sospensione «ai fini dell'eventuale giustificazione dell'omesso versamento delle successive rate nei termini previsti», come richiesto dalla Corte nella citata ordinanza di rinvio, avendo omesso di accertare se alla data del 16/12/2005, di scadenza di detta sospensione, e di molto antecedente alla data del 1° dicembre 2006, di fallimento della società contribuente, quest'ultima, ancora in bonis, avesse effettuato un qualche pagamento (di un'ulteriore rata, in particolare della seconda), a pena di decadenza dal beneficio di cui all'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 (sul punto, ex multis, Cass. n. 27822 del 2018; v., anche, Cass. n. 19661 del 2018 in materia di disapplicazione delle disposizioni sul condono agli omessi o ritardati versamenti relativi all'IVA, per contrasto con le norme eurounitarie). 6. Il ricorso va quindi accolto e la causa va rinviata alla CTR territorialmente competente che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda processuale e provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese d
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