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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38343/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 061W03K ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; JA-( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge e/o vizio di motivazione quanto a: 1) la recidiva, ritenuta sulla base di una condanna, nel 2021, per reato in tema di stupefacenti e porto d'armi - precedente quest'ultimo, inesistente -, concernente diverso bene giuridico, nonostante la giovane età dell'imputato e l'occasionalità della condotta; 2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendosi valorizzato solo un elemento negativo (le condanne irrevocabili, erroneamente indicate al plurale) e non anche gli elementi positivi (scelta del rito alternativo, giovane età e condizioni di marginalità sociale dell'imputato, mancanza di precedenti specifici); 3) la commisurazione della pena; 4) il mancato riconoscimento della continuazione esterna; rilevato che il ricorso reitera deduzioni cui la Corte d'appello ha già adeguatamente risposto (a poco rilevando che la sentenza alluda a "numerose" condanne, laddove la condanna ex art. 444 cod. proc. pen. fu unica, avendo però riguardato tre distinte ipotesi di reato, di cui due ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e una effettivamente per porto d'armi, come emerge dal certificato del casellario giudiziale); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 061W03K ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; JA-( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce violazione di legge e/o vizio di motivazione quanto a: 1) la recidiva, ritenuta sulla base di una condanna, nel 2021, per reato in tema di stupefacenti e porto d'armi - precedente quest'ultimo, inesistente -, concernente diverso bene giuridico, nonostante la giovane età dell'imputato e l'occasionalità della condotta; 2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendosi valorizzato solo un elemento negativo (le condanne irrevocabili, erroneamente indicate al plurale) e non anche gli elementi positivi (scelta del rito alternativo, giovane età e condizioni di marginalità sociale dell'imputato, mancanza di precedenti specifici); 3) la commisurazione della pena; 4) il mancato riconoscimento della continuazione esterna; rilevato che il ricorso reitera deduzioni cui la Corte d'appello ha già adeguatamente risposto (a poco rilevando che la sentenza alluda a "numerose" condanne, laddove la condanna ex art. 444 cod. proc. pen. fu unica, avendo però riguardato tre distinte ipotesi di reato, di cui due ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e una effettivamente per porto d'armi, come emerge dal certificato del casellario giudiziale); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38343/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris