CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21997/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 11/11/2026 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; nac -fletta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa Marilia di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza della Corte d'appello di Napoli dell' 11 novembre 2026, veniva confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] di cui alla sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a Vetere, relativa al reato ex art. 7 comma 2 del D.L. n. 4/2019 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di motivazione, in particolare di manifesta illogicità, contestandosi la tesi della Corte per cui la prova del reato sarebbe stata ricavabile dalla accertata assenza di una tempestiva comunicazione all'INPS dell'intervenuto stato detentivo del [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto a misura degli arresti domiciliari), opponendosi, piuttosto, il rilievo per cui alla luce delladocumentazione prodotta dalla difesa e della limitata portata sul punto delle dichiarazioni del teste su cui si sarebbe fondata la sentenza contestata, si sarebbe dovuto presupporre, in attuazione del principio del favor rei, che l'erogazione del beneficio si fosse conclusa ben prima della sottoposizione dell'imputato alla misura alternativa della detenzione domiciliare assunta come ostativa al beneficio. 4. Si deve premettere che nel processo di legittimità, dalla disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. deriva che la Corte può rilevare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. solo se dalla sentenza impugnata emergano elementi che depongano in maniera evidente in tal senso, costituendo tale condizione necessaria espressione dei limiti di cognizione propri di tale giudizio. (Conforme n. 109 del 1968, Rv. 108484) (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 274567 - 01). Tale è il caso di specie, in cui la circostanza sopravvenuta e non comunicata è costituita dalla sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari del beneficiario del reddito di cittadinanza, per cui necessariamente trova applicazione l'indirizzo per cui, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7-ter, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stabilendo la sospensione automatica del beneficio nel caso di applicazione, nei confronti del beneficiario, di misura cautelare personale, esclude esplicitamente che l'omessa comunicazione di tale circostanza da parte di quest'ultimo costituisce condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 7 d.l. cit., in quanto il difetto di tale comunicazione non può inquadrarsi nel novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio". (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, Di, Rv. 288106 - 01). Il fatto dunque, non è previsto dalla legge come reato e consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M