CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 1956
Cassazione n. 21898/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti e letti i ricorsi degli imputati; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ricorsi trattati col rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in data 16/01/2025 della Corte di appello di Milano, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato gli imputati alla pena di giustizia in ordine ai reati rispettivamente ascritti, oltre alle statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. 2. Con distinti ricorso lamentano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto proposti personalmente dagli imputati, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione della causa di inammissibilità rilevata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 mag