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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 38858/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di BARIdato av/ds.o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (accertato in Bari, 11/01/2023).

Deduce violazione di legge per mancanza di motivazione; Il ricorso oltre ad essere generico è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato.

Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di BARIdato av/ds.o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (accertato in Bari, 11/01/2023). Deduce violazione di legge per mancanza di motivazione; Il ricorso oltre ad essere generico è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38858/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris