CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 1977
Cassazione n. 23122/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/01/1977 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di CHERDIVARA Mihail ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Pavia di condanna del predetto per concorso nei furto di due computers portatili marca HP e HUAWEI, per un valore di euro 2.298,99, sottratti dagli scaffali dell'esercizio commerciale Mediaworld presso il centro commerciale Iper di Montebello di Battaglia (il 14/2/2017), aggravato dalla destrezza e con la recidiva qualificata, riconosciute le generiche prevalenti alle aggravanti; ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame (riconoscimento dell'imputato), traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato del materiale probatorio (dichiarazioni del teste di PG e visione del fascicolo fotografico) attraverso una valutazione in fatto sorretta da argomentazioni logiche e non contraddittorie; ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] t•7 [OSCURATO:PERSONA] tWa /9)-017.tí£ LLIQy,yre--L1) - IN