CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argOmentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, che deduce vizio della motivazione riguardo la mancata concessione delle attenuanti generiche, in misura prevalente sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, poiché la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. si pone in contrasto con il divieto sancito dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; sicché non viene in rilievo alcun vizio della motivazione sul giudizio di comparazione, essendo l'esito invocato normativamente precluso. Inconferente è, pertanto, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2017, che non ha eliso il predetto divieto con riguardo alle attenuanti generiche; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M