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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15274/2026

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aco – [OSCURATO:PERSONA], e Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026Marina di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura incalce al controricorso;– ricorrente incidentale –avverso l’ordinanza del Tribunale di Ravenna depositata il13/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affermavanodi aver rappresentato e difeso [OSCURATO:SOCIETA]. in due giudiziavanti il Tribunale di Ravenna sino alla rinuncia al mandato, eprecisamente : a) nel giudizio RG n. 3289/16 (Comune diCervia/[OSCURATO:SOCIETA]) dalla costituzione in giudizio qualeconvenuta sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,c.p.c.; b) nel giudizio RG n. 4283/16 ([OSCURATO:SOCIETA]/Agenzia delDemanio) dalla citazione in opposizione sino al deposito dellememorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., compresa la fase cautelare.Stante il mancato pagamento del saldo, anche a seguito dell’inviodi nota pro-forma, delle competenze spettanti per l'attività svolta,chiedevano la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al versamentodella complessiva somma di € 26.734,60 per compensi (al nettodell'acconto ricevuto).[OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi, ammetteva espressamentedi avere conferito nell'anno 2016 incarico ai ricorrenti di assistenzagiudiziale e stragiudiziale per una serie di controversie che avevanoopposto la società al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ed all'Agenzia del Demanio,ma affermava di aver già versato per le attività professionali dei2 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026due avvocati la somma di € 67.000,00; inoltre, adduceval'esistenza di una pattuizione scritta del compenso la qualeescludeva l'applicabilità del DM 55/2014 per la sua quantificazione.Avverso la scrittura contenente la pattuizione sul compenso iricorrenti presentavano querela incidentale di falso sia per ilcontenuto che per la sottoscrizione.Il tribunale, dopo aver osservato che la sottoscrizione alla scritturadi pattuizione sul compenso riportante il nominativo dell'Avv.Morello "per lo studio" (e quindi anche in nome e per conto dell'avv.Ghirardini) risultava appartenere, sulla scorta della espletata CTUcalligrafica, con certezza all'avv. [OSCURATO:PERSONA], affermava chequest’ultimo, sottoscrivendo la suddetta scrittura, ne aveva fattoproprio il contenuto, seppur dattiloscritto, anche per conto dellostudio e, in particolare, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].Da ultimo, osservato che i due giudizi civili oggetto di causa eranostati seguiti dai due legali solo per la fase introduttiva (sino allememorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.) e cautelare (istanza disospensione ex art. 615 c.p.c. nel giudizio RG n. 4283/16), che ilpreventivo sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per lo studio legale pertutte le fasi del processo prevedeva il compenso di € 10.000,00(oltre IVA e CPA) per ciascuno dei giudizi e che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] el'avv. [OSCURATO:PERSONA] avevano rinunciato al mandato (sicché avevanodiritto alla metà di quanto pattuito), condannava la convenuta apagare la somma di € 10.000,00 a titolo di compenso in favore deidue professionisti, oltre IVA, CPA e interessi di legge decorrentidalla messa in mora (2.8.2017) al saldo.2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneAntonino Morello (in proprio e quale socio e legale rappresentante3 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026p.t. dello [OSCURATO:PERSONA]Morello-Simoni) e JacopoGherardini sulla base di tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, proponendo,a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo, avversoil quale i ricorrenti principali hanno depositato controricorso.I ricorrenti principali hanno anche depositato memorieRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono la nullitàdell’ordinanza e del procedimento, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34,112, 156, 225, 226 e 295 c.p.c., per aver il tribunale deciso, conordinanza collegiale non appellabile, soltanto la causa principale,conoscendo in via incidentale la questione di falso, laddoveavrebbe dovuto pronunciare una sentenza contenente unaccertamento espresso sulla falsità del documento impugnato conla querela di falso.1.1.

Il motivo è inammissibile.La querela di falso proposta in sede di opposizione a decretoingiuntivo, relativo a spettanze professionali dell'avvocato percon il rito sommario di cognizione previsto per tali controversiedall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011.

Ciò avrebbe quindi imposto laseparazione dei giudizi, dovendo quello relativo all'accertamentodella falsità del documento essere assoggettato al rito ordinario acognizione piena ed essere trattato dal giudice collegiale, consospensione del procedimento di opposizione (Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 17467 del 04/07/2018).4 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026Mutatis mutandis, nella fattispecie in esame, il tribunale avrebbedovuto separare il procedimento avente ad oggetto la querela esospendere quello principale, instaurato ai sensi degli artt. 702 bisc.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011, in attesa della decisione definitivadi quello incidentale, ma ciò non è avvenuto, e la decisione è stataunitariamente adottata con ordinanza collegiale.Tuttavia, in tema di procedimento speciale di liquidazione dionorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del2011, qualora sia proposta una domanda (riconvenzionale, dicompensazione o di accertamento incidentale) che amplii l'oggettodel giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito,e che, prestandosi ad un'istruzione sommaria, sia trattataunitariamente con il procedimento di cui all'art. 702-bis c.p.c., larelativa decisione deve essere impugnata, nella parte in cui sicontesta la soluzione data sulla domanda non sottoposta per leggeal rito sommario speciale, con l'appello ai sensi dell'art. 702-quaterc.p.c. e non con il ricorso immediato per cassazione, essendoquest'ultimo limitato alle sole controversie specificamenterientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, aquelle afferenti dalla statuizione circa la domanda di condanna delcliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, giàpreviste dall'art. 28 l. n. 794 del 1942 (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.6321 del 25/02/2022).In quest’ottica, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15563 del 04/06/2024ha condiviso il principio di diritto enunciato da Cass., Sez.

Un.,23.2.2018 n. 4485, secondo il quale la controversia di cui all’art.28 legge 794/1942 introdotta sia ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. -come nella fattispecie - sia in via monitoria avente a oggetto la5 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze perle prestazioni giudiziali dell’avvocato resta soggetta al ritosommario di cognizione di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 - nellaformulazione previgente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 - anchequando il cliente sollevi contestazioni relative all’an debeatur;qualora il convenuto amplii l’oggetto del giudizio con laproposizione di domanda riconvenzionale, di compensazione o diaccertamento pregiudiziale non esorbitante la competenza delgiudice adito ex art. 14, la trattazione di quest’ultima domandadeve avvenire, ove si presti a istruttoria sommaria, con il ritosommario congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dalprofessionista e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizionepiena, o con rito speciale a cognizione piena, previa separazionedelle domande.

Le Sezioni Unite sono giunte a questa conclusionerilevando che, qualora la difesa del convenuto si sia concretatanell’allargamento dell’oggetto del giudizio con la proposizione diuna domanda (pag. 38 della sentenza) “viene in gioco il quartocomma dell’art. 702-ter c.p.c., il quale è applicabile alprocedimento di cui allo stesso art. 14”, “la disciplina di dettoquarto comma impedisce di prospettare l’applicazione di quelladell’art. 40, terzo e quarto comma (che si era ipotizzata nel vecchioregime) e la strada è obbligata”; quindi, ai sensi dell’art. 702-terc.p.c. vigente ratione temporis, qualora la causa relativa alladomanda riconvenzionale richieda istruzione non sommaria, ilgiudice ne dispone la separazione.La decisione sulla domanda riconvenzionale avvenuta nelprocedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 deve essere impugnatacon l’appello e non con il ricorso immediato per cassazione (Cass.,6 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026Sez. 2, 25.2.2022 n. 6321; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 2,24.4.2023 n. 10864, in motivazione).Tale soluzione è congruente ai principi posti da Cass., Sez.

Un.,4485/2018 e già richiamati, in ordine alla trattazione congiunta didomanda principale e domanda riconvenzionale e alla separazionedella domanda riconvenzionale che non si presti a istruzionesommaria.

Infatti, in via generale, ricorrendo le condizioni di cuiagli artt. 35 e 36 c.p.c., spetta al giudice di merito, competenteper entrambe le domande, scegliere se separare o meno le cause,secondo un apprezzamento discrezionale non sindacabile incassazione (cfr. Cass., Sez. 3, 28.3.2003, n. 4700, e Cass., Sez.2, 13.7.1994 n. 6572); posto questo dato, la decisione sulladomanda riconvenzionale rimane assoggettata al regimed’impugnazione suo proprio, e non a quello valevole per ladecisione sulla domanda principale.

L’esercizio del potere diseparare le cause attribuito al giudice di merito, per ragioni dieconomia e celerità processuale, non può incidere sull’appellabilitàdella decisione resa sulla domanda riconvenzionale, poiché leimpugnazioni sono disciplinate dalla legge su base formale, e nongià giudiziale.

Nessuna disposizione di segno diverso è ricavabiledalle previsioni dell’art. 14 di cui si discute, perché la disposizionedel quarto comma relativa all’inappellabilità dell’ordinanza chedefinisce il giudizio è posta con riguardo alla domanda di cui alprimo comma, e cioè per la domanda proposta dall’avvocato;quindi, per le altre domande pure trattate nel medesimo processorimane valida la regola dell’art. 702-quater c.p.c. vigente rationetemporis, il quale prevede l’assoggettamento all’appellodell’ordinanza emessa a definizione del procedimento sommario, e7 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026ciò anche per contestare, come nella specie, la correttezza delleregole diritto sulla scorta delle quali è stata emessa la pronunciadi merito.Del resto, la possibilità del simultaneus processus el’assoggettamento della decisione al diverso regime diimpugnazione previsto per ciascuna domanda è meccanismoconosciuto dal sistema processuale, laddove è acquisito, secondola costante giurisprudenza di questa Corte, che l’impugnazionedella sentenza che abbia deciso un’opposizione in parte riferibile aopposizione all’esecuzione e in parte a opposizione agli attiesecutivi deve seguire il diverso regime previsto per i due distintitipi di opposizione (Cass., Sez. 3, 31.5.2010, n. 13203, Cass., Sez.3, 27.8.2014, n. 18312, Cass., Sez. 6-3, 11.2.2020, n. 3166, pertutte).

In senso analogo e in diversa materia, è stato statuito cheil provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spesedello Stato, seppure pronunciato all’interno del provvedimento dimerito, rimane soggetto al suo regime di impugnazione ex art. 170d.P.R. 115/2002 e non al regime di impugnazione delprovvedimento di merito che lo contiene (Cass., Sez. 1, 28.7.2020,n. 16117, Cass., Sez. 3, 8.2.2018, n. 3028, Cass., Sez. 2,6.12.2017, n. 29228, per tutte).

In effetti, il principio secondo ilquale il regime di impugnazione della decisione su distintedomande proposte nel medesimo processo e decise unitariamenteresta quello proprio di ciascuna domanda, è applicabile in lineagenerale (Cass., Sez. 3, 12.2.2024, n. 3793, in relazione allaproposizione nel medesimo processo di domande ordinarieunitamente a opposizioni esecutive) e nulla autorizza a ritenerloinoperante nel caso di specie.8 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026Non, in particolare, il principio dell’apparenza, che è statoelaborato (dalla dottrina e) dalla giurisprudenza di questa Corteper rendere indifferente, ai fini dell’impugnazione, l’eventualeerrore in cui sia incorso il giudice nel qualificare la domanda eadottare il rito conseguente (cfr. Cass., Sez.

Un., 11.1.2011, n.390, resa proprio in tema di procedimento di liquidazione deglionorari di avvocato).Non, ancora, la circostanza che l’ordinanza sia stata emessa dalTribunale in composizione collegiale, poiché ciò conferma la sceltaconsapevole del rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 (che alloraprevedeva, appunto, la trattazione collegiale), ma nulla predica sulregime d’impugnazione cui soggiace la pronuncia resa sulladomanda riconvenzionale o di accertamento incidentale, che per lesuperiori considerazioni svolte dipende dalla legge, e non da unmero accidente, quale la scelta discrezionale del giudice di nonseparare le due cause.Ne consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnarel’ordinanza, nella parte in cui si è pronunciata sulla querela di falsoincidentale, con appello, e non già con il ricorso straordinario percassazione.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’”omesso esamedella data di stipula dell’accordo oggetto della querela di falso”, pernon aver il tribunale considerato che la falsità della pattuizione sulcompenso datata 24.10.2016 era evincibile dalla circostanza chenella stessa era stata menzionata la legge n. 124 del 2017nonostante la stessa fosse entrata in vigore il 29.8.2017 e, quindia distanza di circa dieci mesi.9 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/20262.1.

Il motivo è infondato.Invero, l’indicazione della data del 24 ottobre 2016 nellapattuizione scritta del compenso risulta plausibilmente, comesostenuto dalla controricorrente, il frutto di un mero erroremateriale del redattore della scrittura, volendosi, in realtà,intendere l’anno 2017 e, quindi, una data in cui la legge n. 124 del2017, in essa menzionata, era già entrata in vigore.Quanto alla valenza probatoria della perizia calligrafica, anche ungiudizio probabilistico (“alta probabilità”, “compatibilità grafica”,“verosimiglianza”) può essere utilizzato ai fini decisori, purché nonsia isolato, non venga assunto come certezza scientifica, siacorroborato da altri elementi di causa.

In ogni caso, nel caso dispecie, non risulta (e, comunque, non è stato documentato) che iricorrenti avessero sottoposto a censure specifiche le conclusionicui era pervenuto il perito calligrafico.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali si dolgono, in relazioneall’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1372, 1388 e 1704 c.c. e 8 dm n. 55/2014o, in subordine, dell’omesso esame di un fatto decisivo che è statooggetto di discussione tra le parti, per aver il tribunaleerroneamente, a loro dire, ritenuto che l’”accordo sui compensi”,apparentemente sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] “per lo Studio”, fossevincolante anche per l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante quest’ultimo,alla data della sua conclusione (26.10.2016), fosse un semplicecollaboratore dello [OSCURATO:PERSONA]Morello-Simoni,e non un socio dello stesso (di cui sarebbe diventato tale solo indata 29.1.2019).3.1.

Il motivo è infondato.10 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026Premesso che la doglianza ha ad oggetto il profilo diinterpretazione della volontà delle parti, la valutazione espressadal tribunale, secondo cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivendo la dettascrittura, ne avrebbe fatto proprio il contenuto “per lo studio”,dovendosi ricomprendere in quest’ultimo anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA],non è suscettibile di censura nella presente sede, avendo adoggetto un profilo interpretativo della volontà delle parti.

Nonaltera, peraltro, tale conclusione la circostanza che quest’ultimo, aquell’epoca, fosse un mero collaboratore (e non un socio) dellostudio professionale.Come è noto, nel giudizio di cassazione, la facoltà della parte didenunciare, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laviolazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito decisola causa sulla base di prove inesistenti, perché riferite a fonti maidedotte in giudizio oppure a informazioni probatorie prive di alcunapossibile o immaginabile connessione con le fonti appartenenti alprocesso, è esercitabile ove venga prospettata non solo l'assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi probatori, i contenutiinformativi tratti dal giudice, ma anche il carattere sicuramentedecisivo di tale errore, nel senso che, in assenza di esso, ladecisione sarebbe stata diversa, in termini non di mera probabilitàma di assoluta certezza.

In applicazione di tale principio, Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022 ha ritenutoinammissibile la doglianza con cui si lamentava il travisamento, daparte del giudice di merito, della consulenza tecnica d'ufficio, senzatuttavia prospettare il carattere decisivo del procedimentointerpretativo seguito e limitandosi a dedurre una più appropriatae ragionevole lettura dell'elaborato tecnico.11 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026Del resto, il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un viziospecifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, chesia decisivo e oggetto di discussione tra le parti; ne consegue chenon integra tale vizio l'omesso esame di singoli elementi istruttori,ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dalgiudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanzeprobatorie, e né rileva, secondo la ratio della norma, il cattivoesercizio del potere di valutazione delle prove non legali da partedel giudice di merito.4.

Con un unico motivo la ricorrente incidentale denunzia laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4), c.p.c., per non essersi il tribunale pronunciato sulla suadomanda volta a ottenere la declaratoria estinzione del debito, inragione dei pagamenti per complessivi 63.233,40 euro effettuati infavore dello studio professionale.4.1.

Il motivo è inammissibile, non attingendo la ratio decidendisottesa alla pronuncia impugnata.Invero, il tribunale si è espressamente pronunciato sull’eccezionedi pagamento formulata dall’allora convenuta, affermando che lesomme già versate dalla società ai ricorrenti, per l’ammontare dieuro 67.000,00, riguardavano diverse controversie, per le quali iricorrenti avevano prestato assistenza, svoltesi davanti al TARLazio e al Consiglio di Stato, ciò sulla base dei documenti nn. 2-6della resistente e n. 2 dei ricorrenti.Del resto, la doglianza formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulpunto è estremamente generica e, per certi versi, apodittica,essendosi la stessa limitata a sostenere che “Tale considerazione12 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026non assume alcuna concludenza rispetto all’eccezione diintervenuta estinzione dell’obbligazione mediante pagamento, inquanto non indica se le somme versate siano o meno imputabilianche ai due contenziosi civili oggetto di causa e, soprattutto, sesulla base della lettera di incarico sottoscritta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] lesomme versate fossero o meno esaustive dei crediti dello studioRoversi Monaco per le controversie ivi contemplate, tra le qualipacificamente rientrano i due contenziosi civili per cui è causa”.5.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, entrambi iricorsi non meritano di essere accolti.L’esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenzagiustifica la compensazione integrale delle spese.

P.Q.Mrigetta entrambi i ricorsi; compensa le spese del presente giudizio;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale dell'ulterioreimporto pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data19.5.2026.Il PresidenteDott.

Mauro Criscuolo13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aco – [OSCURATO:PERSONA], e Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026Marina di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura incalce al controricorso;– ricorrente incidentale –avverso l’ordinanza del Tribunale di Ravenna depositata il13/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affermavanodi aver rappresentato e difeso [OSCURATO:SOCIETA]. in due giudiziavanti il Tribunale di Ravenna sino alla rinuncia al mandato, eprecisamente : a) nel giudizio RG n. 3289/16 (Comune diCervia/[OSCURATO:SOCIETA]) dalla costituzione in giudizio qualeconvenuta sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,c.p.c.; b) nel giudizio RG n. 4283/16 ([OSCURATO:SOCIETA]/Agenzia delDemanio) dalla citazione in opposizione sino al deposito dellememorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., compresa la fase cautelare.Stante il mancato pagamento del saldo, anche a seguito dell’inviodi nota pro-forma, delle competenze spettanti per l'attività svolta,chiedevano la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al versamentodella complessiva somma di € 26.734,60 per compensi (al nettodell'acconto ricevuto).[OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi, ammetteva espressamentedi avere conferito nell'anno 2016 incarico ai ricorrenti di assistenzagiudiziale e stragiudiziale per una serie di controversie che avevanoopposto la società al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ed all'Agenzia del Demanio,ma affermava di aver già versato per le attività professionali dei2 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026due avvocati la somma di € 67.000,00; inoltre, adduceval'esistenza di una pattuizione scritta del compenso la qualeescludeva l'applicabilità del DM 55/2014 per la sua quantificazione.Avverso la scrittura contenente la pattuizione sul compenso iricorrenti presentavano querela incidentale di falso sia per ilcontenuto che per la sottoscrizione.Il tribunale, dopo aver osservato che la sottoscrizione alla scritturadi pattuizione sul compenso riportante il nominativo dell'Avv.Morello "per lo studio" (e quindi anche in nome e per conto dell'avv.Ghirardini) risultava appartenere, sulla scorta della espletata CTUcalligrafica, con certezza all'avv. [OSCURATO:PERSONA], affermava chequest’ultimo, sottoscrivendo la suddetta scrittura, ne aveva fattoproprio il contenuto, seppur dattiloscritto, anche per conto dellostudio e, in particolare, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].Da ultimo, osservato che i due giudizi civili oggetto di causa eranostati seguiti dai due legali solo per la fase introduttiva (sino allememorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.) e cautelare (istanza disospensione ex art. 615 c.p.c. nel giudizio RG n. 4283/16), che ilpreventivo sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per lo studio legale pertutte le fasi del processo prevedeva il compenso di € 10.000,00(oltre IVA e CPA) per ciascuno dei giudizi e che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] el'avv. [OSCURATO:PERSONA] avevano rinunciato al mandato (sicché avevanodiritto alla metà di quanto pattuito), condannava la convenuta apagare la somma di € 10.000,00 a titolo di compenso in favore deidue professionisti, oltre IVA, CPA e interessi di legge decorrentidalla messa in mora (2.8.2017) al saldo.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneAntonino Morello (in proprio e quale socio e legale rappresentante3 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026p.t. dello [OSCURATO:PERSONA]Morello-Simoni) e JacopoGherardini sulla base di tre motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, proponendo,a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo, avversoil quale i ricorrenti principali hanno depositato controricorso.I ricorrenti principali hanno anche depositato memorieRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono la nullitàdell’ordinanza e del procedimento, in relazione all’art. 360, comma1, n. 4), c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34,112, 156, 225, 226 e 295 c.p.c., per aver il tribunale deciso, conordinanza collegiale non appellabile, soltanto la causa principale,conoscendo in via incidentale la questione di falso, laddoveavrebbe dovuto pronunciare una sentenza contenente unaccertamento espresso sulla falsità del documento impugnato conla querela di falso.1.1. Il motivo è inammissibile.La querela di falso proposta in sede di opposizione a decretoingiuntivo, relativo a spettanze professionali dell'avvocato percon il rito sommario di cognizione previsto per tali controversiedall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011. Ciò avrebbe quindi imposto laseparazione dei giudizi, dovendo quello relativo all'accertamentodella falsità del documento essere assoggettato al rito ordinario acognizione piena ed essere trattato dal giudice collegiale, consospensione del procedimento di opposizione (Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 17467 del 04/07/2018).4 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026Mutatis mutandis, nella fattispecie in esame, il tribunale avrebbedovuto separare il procedimento avente ad oggetto la querela esospendere quello principale, instaurato ai sensi degli artt. 702 bisc.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011, in attesa della decisione definitivadi quello incidentale, ma ciò non è avvenuto, e la decisione è stataunitariamente adottata con ordinanza collegiale.Tuttavia, in tema di procedimento speciale di liquidazione dionorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del2011, qualora sia proposta una domanda (riconvenzionale, dicompensazione o di accertamento incidentale) che amplii l'oggettodel giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito,e che, prestandosi ad un'istruzione sommaria, sia trattataunitariamente con il procedimento di cui all'art. 702-bis c.p.c., larelativa decisione deve essere impugnata, nella parte in cui sicontesta la soluzione data sulla domanda non sottoposta per leggeal rito sommario speciale, con l'appello ai sensi dell'art. 702-quaterc.p.c. e non con il ricorso immediato per cassazione, essendoquest'ultimo limitato alle sole controversie specificamenterientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, aquelle afferenti dalla statuizione circa la domanda di condanna delcliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, giàpreviste dall'art. 28 l. n. 794 del 1942 (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.6321 del 25/02/2022).In quest’ottica, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15563 del 04/06/2024ha condiviso il principio di diritto enunciato da Cass., Sez. Un.,23.2.2018 n. 4485, secondo il quale la controversia di cui all’art.28 legge 794/1942 introdotta sia ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. -come nella fattispecie - sia in via monitoria avente a oggetto la5 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze perle prestazioni giudiziali dell’avvocato resta soggetta al ritosommario di cognizione di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 - nellaformulazione previgente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 - anchequando il cliente sollevi contestazioni relative all’an debeatur;qualora il convenuto amplii l’oggetto del giudizio con laproposizione di domanda riconvenzionale, di compensazione o diaccertamento pregiudiziale non esorbitante la competenza delgiudice adito ex art. 14, la trattazione di quest’ultima domandadeve avvenire, ove si presti a istruttoria sommaria, con il ritosommario congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dalprofessionista e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizionepiena, o con rito speciale a cognizione piena, previa separazionedelle domande. Le Sezioni Unite sono giunte a questa conclusionerilevando che, qualora la difesa del convenuto si sia concretatanell’allargamento dell’oggetto del giudizio con la proposizione diuna domanda (pag. 38 della sentenza) “viene in gioco il quartocomma dell’art. 702-ter c.p.c., il quale è applicabile alprocedimento di cui allo stesso art. 14”, “la disciplina di dettoquarto comma impedisce di prospettare l’applicazione di quelladell’art. 40, terzo e quarto comma (che si era ipotizzata nel vecchioregime) e la strada è obbligata”; quindi, ai sensi dell’art. 702-terc.p.c. vigente ratione temporis, qualora la causa relativa alladomanda riconvenzionale richieda istruzione non sommaria, ilgiudice ne dispone la separazione.La decisione sulla domanda riconvenzionale avvenuta nelprocedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 deve essere impugnatacon l’appello e non con il ricorso immediato per cassazione (Cass.,6 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026Sez. 2, 25.2.2022 n. 6321; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 2,24.4.2023 n. 10864, in motivazione).Tale soluzione è congruente ai principi posti da Cass., Sez. Un.,4485/2018 e già richiamati, in ordine alla trattazione congiunta didomanda principale e domanda riconvenzionale e alla separazionedella domanda riconvenzionale che non si presti a istruzionesommaria. Infatti, in via generale, ricorrendo le condizioni di cuiagli artt. 35 e 36 c.p.c., spetta al giudice di merito, competenteper entrambe le domande, scegliere se separare o meno le cause,secondo un apprezzamento discrezionale non sindacabile incassazione (cfr. Cass., Sez. 3, 28.3.2003, n. 4700, e Cass., Sez.2, 13.7.1994 n. 6572); posto questo dato, la decisione sulladomanda riconvenzionale rimane assoggettata al regimed’impugnazione suo proprio, e non a quello valevole per ladecisione sulla domanda principale. L’esercizio del potere diseparare le cause attribuito al giudice di merito, per ragioni dieconomia e celerità processuale, non può incidere sull’appellabilitàdella decisione resa sulla domanda riconvenzionale, poiché leimpugnazioni sono disciplinate dalla legge su base formale, e nongià giudiziale. Nessuna disposizione di segno diverso è ricavabiledalle previsioni dell’art. 14 di cui si discute, perché la disposizionedel quarto comma relativa all’inappellabilità dell’ordinanza chedefinisce il giudizio è posta con riguardo alla domanda di cui alprimo comma, e cioè per la domanda proposta dall’avvocato;quindi, per le altre domande pure trattate nel medesimo processorimane valida la regola dell’art. 702-quater c.p.c. vigente rationetemporis, il quale prevede l’assoggettamento all’appellodell’ordinanza emessa a definizione del procedimento sommario, e7 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026ciò anche per contestare, come nella specie, la correttezza delleregole diritto sulla scorta delle quali è stata emessa la pronunciadi merito.Del resto, la possibilità del simultaneus processus el’assoggettamento della decisione al diverso regime diimpugnazione previsto per ciascuna domanda è meccanismoconosciuto dal sistema processuale, laddove è acquisito, secondola costante giurisprudenza di questa Corte, che l’impugnazionedella sentenza che abbia deciso un’opposizione in parte riferibile aopposizione all’esecuzione e in parte a opposizione agli attiesecutivi deve seguire il diverso regime previsto per i due distintitipi di opposizione (Cass., Sez. 3, 31.5.2010, n. 13203, Cass., Sez.3, 27.8.2014, n. 18312, Cass., Sez. 6-3, 11.2.2020, n. 3166, pertutte). In senso analogo e in diversa materia, è stato statuito cheil provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spesedello Stato, seppure pronunciato all’interno del provvedimento dimerito, rimane soggetto al suo regime di impugnazione ex art. 170d.P.R. 115/2002 e non al regime di impugnazione delprovvedimento di merito che lo contiene (Cass., Sez. 1, 28.7.2020,n. 16117, Cass., Sez. 3, 8.2.2018, n. 3028, Cass., Sez. 2,6.12.2017, n. 29228, per tutte). In effetti, il principio secondo ilquale il regime di impugnazione della decisione su distintedomande proposte nel medesimo processo e decise unitariamenteresta quello proprio di ciascuna domanda, è applicabile in lineagenerale (Cass., Sez. 3, 12.2.2024, n. 3793, in relazione allaproposizione nel medesimo processo di domande ordinarieunitamente a opposizioni esecutive) e nulla autorizza a ritenerloinoperante nel caso di specie.8 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026Non, in particolare, il principio dell’apparenza, che è statoelaborato (dalla dottrina e) dalla giurisprudenza di questa Corteper rendere indifferente, ai fini dell’impugnazione, l’eventualeerrore in cui sia incorso il giudice nel qualificare la domanda eadottare il rito conseguente (cfr. Cass., Sez. Un., 11.1.2011, n.390, resa proprio in tema di procedimento di liquidazione deglionorari di avvocato).Non, ancora, la circostanza che l’ordinanza sia stata emessa dalTribunale in composizione collegiale, poiché ciò conferma la sceltaconsapevole del rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 (che alloraprevedeva, appunto, la trattazione collegiale), ma nulla predica sulregime d’impugnazione cui soggiace la pronuncia resa sulladomanda riconvenzionale o di accertamento incidentale, che per lesuperiori considerazioni svolte dipende dalla legge, e non da unmero accidente, quale la scelta discrezionale del giudice di nonseparare le due cause.Ne consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnarel’ordinanza, nella parte in cui si è pronunciata sulla querela di falsoincidentale, con appello, e non già con il ricorso straordinario percassazione.2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., l’”omesso esamedella data di stipula dell’accordo oggetto della querela di falso”, pernon aver il tribunale considerato che la falsità della pattuizione sulcompenso datata 24.10.2016 era evincibile dalla circostanza chenella stessa era stata menzionata la legge n. 124 del 2017nonostante la stessa fosse entrata in vigore il 29.8.2017 e, quindia distanza di circa dieci mesi.9 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/20262.1. Il motivo è infondato.Invero, l’indicazione della data del 24 ottobre 2016 nellapattuizione scritta del compenso risulta plausibilmente, comesostenuto dalla controricorrente, il frutto di un mero erroremateriale del redattore della scrittura, volendosi, in realtà,intendere l’anno 2017 e, quindi, una data in cui la legge n. 124 del2017, in essa menzionata, era già entrata in vigore.Quanto alla valenza probatoria della perizia calligrafica, anche ungiudizio probabilistico (“alta probabilità”, “compatibilità grafica”,“verosimiglianza”) può essere utilizzato ai fini decisori, purché nonsia isolato, non venga assunto come certezza scientifica, siacorroborato da altri elementi di causa. In ogni caso, nel caso dispecie, non risulta (e, comunque, non è stato documentato) che iricorrenti avessero sottoposto a censure specifiche le conclusionicui era pervenuto il perito calligrafico.3. Con il terzo motivo i ricorrenti principali si dolgono, in relazioneall’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c., della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1372, 1388 e 1704 c.c. e 8 dm n. 55/2014o, in subordine, dell’omesso esame di un fatto decisivo che è statooggetto di discussione tra le parti, per aver il tribunaleerroneamente, a loro dire, ritenuto che l’”accordo sui compensi”,apparentemente sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] “per lo Studio”, fossevincolante anche per l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante quest’ultimo,alla data della sua conclusione (26.10.2016), fosse un semplicecollaboratore dello [OSCURATO:PERSONA]Morello-Simoni,e non un socio dello stesso (di cui sarebbe diventato tale solo indata 29.1.2019).3.1. Il motivo è infondato.10 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026Premesso che la doglianza ha ad oggetto il profilo diinterpretazione della volontà delle parti, la valutazione espressadal tribunale, secondo cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivendo la dettascrittura, ne avrebbe fatto proprio il contenuto “per lo studio”,dovendosi ricomprendere in quest’ultimo anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA],non è suscettibile di censura nella presente sede, avendo adoggetto un profilo interpretativo della volontà delle parti. Nonaltera, peraltro, tale conclusione la circostanza che quest’ultimo, aquell’epoca, fosse un mero collaboratore (e non un socio) dellostudio professionale.Come è noto, nel giudizio di cassazione, la facoltà della parte didenunciare, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laviolazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito decisola causa sulla base di prove inesistenti, perché riferite a fonti maidedotte in giudizio oppure a informazioni probatorie prive di alcunapossibile o immaginabile connessione con le fonti appartenenti alprocesso, è esercitabile ove venga prospettata non solo l'assolutaimpossibilità logica di ricavare, dagli elementi probatori, i contenutiinformativi tratti dal giudice, ma anche il carattere sicuramentedecisivo di tale errore, nel senso che, in assenza di esso, ladecisione sarebbe stata diversa, in termini non di mera probabilitàma di assoluta certezza. In applicazione di tale principio, Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022 ha ritenutoinammissibile la doglianza con cui si lamentava il travisamento, daparte del giudice di merito, della consulenza tecnica d'ufficio, senzatuttavia prospettare il carattere decisivo del procedimentointerpretativo seguito e limitandosi a dedurre una più appropriatae ragionevole lettura dell'elaborato tecnico.11 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026Del resto, il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un viziospecifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, chesia decisivo e oggetto di discussione tra le parti; ne consegue chenon integra tale vizio l'omesso esame di singoli elementi istruttori,ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dalgiudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanzeprobatorie, e né rileva, secondo la ratio della norma, il cattivoesercizio del potere di valutazione delle prove non legali da partedel giudice di merito.4. Con un unico motivo la ricorrente incidentale denunzia laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4), c.p.c., per non essersi il tribunale pronunciato sulla suadomanda volta a ottenere la declaratoria estinzione del debito, inragione dei pagamenti per complessivi 63.233,40 euro effettuati infavore dello studio professionale.4.1. Il motivo è inammissibile, non attingendo la ratio decidendisottesa alla pronuncia impugnata.Invero, il tribunale si è espressamente pronunciato sull’eccezionedi pagamento formulata dall’allora convenuta, affermando che lesomme già versate dalla società ai ricorrenti, per l’ammontare dieuro 67.000,00, riguardavano diverse controversie, per le quali iricorrenti avevano prestato assistenza, svoltesi davanti al TARLazio e al Consiglio di Stato, ciò sulla base dei documenti nn. 2-6della resistente e n. 2 dei ricorrenti.Del resto, la doglianza formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulpunto è estremamente generica e, per certi versi, apodittica,essendosi la stessa limitata a sostenere che “Tale considerazione12 di 13Numero registro generale 32010/2020Numero sezionale 1349/2026Numero di raccolta generale 15274/2026Data pubblicazione 20/05/2026non assume alcuna concludenza rispetto all’eccezione diintervenuta estinzione dell’obbligazione mediante pagamento, inquanto non indica se le somme versate siano o meno imputabilianche ai due contenziosi civili oggetto di causa e, soprattutto, sesulla base della lettera di incarico sottoscritta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] lesomme versate fossero o meno esaustive dei crediti dello studioRoversi Monaco per le controversie ivi contemplate, tra le qualipacificamente rientrano i due contenziosi civili per cui è causa”.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, entrambi iricorsi non meritano di essere accolti.L’esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenzagiustifica la compensazione integrale delle spese. P.Q.Mrigetta entrambi i ricorsi; compensa le spese del presente giudizio;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale dell'ulterioreimporto pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data19.5.2026.Il PresidenteDott. Mauro Criscuolo13 di 13