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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27879/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso l'ordinanza del 27febbraio 2025 del T ribunale della libertà di Catanzaro di Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura degli arresti domiciliariapplicata dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex ar t t. 390 e

416. bis .1. cod. pen. descritto nella imputazioneprovvisoria.

2. Nel ricorso e nella memoria difensiva di replica alle richieste della Procura generale presentatidal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dell’ ordinanza .

2.1. Con il primo motivodi ricorso si deducono violazione di legge e vizi o della motivazionecirca l’utilizzabilità delle chat acquisite in modalità live , i contenuti dellequali costituiscono l’ unica fonte di prova a sostegno della misura cautelare.

Si adduce che l’inoculazionedel captatore informatico nel se r ver di destinazione non è stata autorizzata da u n pubblico ministero o da u n giudice e si è svolta utilizzandoapparecchiature per la registrazione e per la conservazione allocate nei locali della Procura , né con adeguato supporto documentale dell e modalità di acquisizioneall’Estero.

Si osserva che per l’ ordinamento italiano l’ inoculazione può avvenire soloin undispositivo mobile non in un server per evitare le captazioni massive.

Si argomenta che la regolare acquisizione della prova , tramite OEI (ordine europeo di indagine), dallo Statoestero non esclude che il giudice italiano debbaverificare la sua ammissibilità alla stregua del le norme italiane e che un magistrato dello Stato estero deve asseverarela esistenza di gravi indizi di reato che giustifichinole intercettazioni necessarie per la prosecuzione delle indagini .

Si rimarca che il fattoche le conversazionisiano state acquisite come documenti non elide la questione perché, come puntualizzato dalla Corte costituzionale , tal i documenticomunque riguardano una corrispondenza.

2.2. Con ilsecondo motiv o di ricorso si deducono vi olazio ne di leg g e e v izio della motivazionenel ravvisare l’esistenza di una associazione per delin que re ex art. 416-biscod. pen. senza verificarne la attuale operatività e, specifica me nte , la attualità della f orza intimidatrice .

Si osserva che le operazioni investigative riguardantila cosca Galla c e r ichiama te nella ordinanza non riguardano tutte tale cosca, concernono, comunque , fatti remoti e l’accertamento giudiziale della esistenzadella cosca si arresta al 2018 , mentre , per altro verso, la sua durata risultacircoscritta agli 11 mesi che vanno dal 25novembre 2020 al 7 ottobre 2021 , durantei quali il capo Co si mo Galla c e fu latitante.

2.3. Con il terzo motivo di ricorsosi de duco no violazione di legge e vi zio della motivazionenel ravvisare l’aggravante ex art. 416. bis .1 cod. pen.

Si precisa che il ricorrenteha interesse a contestare il riconoscimento del la a ggravante perché proprio in relazione a questa il Tribunale ha ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari.Si osserva che l’aiuto fornito a [OSCURATO:PERSONA] e non basta per ritenere che la condotta del ricorrente abbia agevolato l’associa zio ne criminale, perché, la procuratainosservanza di pena aiuta il singolo beneficiario, quantunque soggetto apicale, e non il gruppo criminale, dovendosi peraltro considerareche questi è zio di [OSCURATO:PERSONA], e che l’aiuto fornito dal ricorrente è consistito nell’accompagnarnela moglie per tre giorni a Roma, mentre non risulta no rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con altri indagati nel presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilprimo motivo di ricorso è infondato .

Vanno richiamati i seguenti principi posti dalla S e zioni unite della Corte di cassazione nella materia (n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573e n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589)e considerati dal Tribunale.

Leprove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste e acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle (Sez.

U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573); La emissione , da parte del pubblico ministero, di un ordine europeo di indagine, per ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite (inserendo un captatore informatico sui server di una piattaforma criptata) e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti a essa, è ammissibile perché concerne esiti investigativi ottenuti con modalità compatibili con l'ordinamento giuridico italiano e non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessariaex art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento; L’art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativo all'acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l'ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette a altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli; La trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in una procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-biscod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.

L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni digitali per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, e una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente; L’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata.

Nelle sentenze richiamate, le Sezioni unite della Corte di cassazione non trascurano la possibile non coincidenza fra le normative dei due Stati (richiedente e richiesto), ma hanno ritenuto che solo la violazione di specifici diritti fondamentali potrebbe condurre a escludere l’acquisizione.

Invece, nel caso in esame,il ricorrente non adduce concrete violazione di diritti fondamentali.

2. Il secondo motivo di ricorso contesta l’esistenza di una associazione per delinquere ex art. 416 - bis cod. pen. , il profilo della sua attuale operatività , con argomenti che concerne il merito del provvedimento ma non evidenziano manifeste illogicità della sua motivazione e, n ell’ordinanza relativa a analogo ricorso del coindagatoRenda, il Tribunale ha analiticamente descritto molteplici e rilevanti elementi di valutazione indicativi del perdurare del controllo del territorio e della forza di intimidazione da parte della cosca dal 2020 e sino al marzo 2021 (p. 5-10 e note 3/7). 2.3.Anche il terzo motivo di ricorso , con cui si contesta del l’aggravante ex art. 416.bis.1 cod. pen. è infondato.

L’ordinanza impugnata ha ricostruito le condotte di [OSCURATO:PERSONA] ( p . 6 - 8 ), evidenziando che egli, as sieme a altri, si attivò , su richiesta di Gallace, per procurare documenti falsi al fine di agevolare la latitanza del capo della cosca a Roma, dove accompagnò anche la moglie e i figli di Gallace.

Nella linea della giurisprudenza del la Cort e di cassazione , la circostanza aggravante è stata riconosciuta osservando che con la sua condotta [OSCURATO:PERSONA] consentì a Gallace di mantenere la reggenza della cosca (anche con le condotte specificamente descritte nell’ordinanza (p. 8-9) e che la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del ruolo svolto da Gallace si desume dal circoscritto contesto territoriale di provenienza, dai temi trattati non a caso tramite criptofonini, e dalle interazioni con gli altri fiancheggiatori.

L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è configurabile nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alla esecuzione della pena un capoclan in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, perché tale condotta si concretizza,sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del suo capo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto il profilosoggettivo, perché, essendo consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (analogamente in relazione al reato di favoreggiamento personale: Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Rv. 281522; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019 , Rv. 276475; Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016, Rv. 268237).

4. Dal rigettodel ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso l'ordinanza del 27febbraio 2025 del T ribunale della libertà di Catanzaro di Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura degli arresti domiciliariapplicata dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex ar t t. 390 e 416. bis .1. cod. pen. descritto nella imputazioneprovvisoria. 2. Nel ricorso e nella memoria difensiva di replica alle richieste della Procura generale presentatidal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dell’ ordinanza . 2.1. Con il primo motivodi ricorso si deducono violazione di legge e vizi o della motivazionecirca l’utilizzabilità delle chat acquisite in modalità live , i contenuti dellequali costituiscono l’ unica fonte di prova a sostegno della misura cautelare. Si adduce che l’inoculazionedel captatore informatico nel se r ver di destinazione non è stata autorizzata da u n pubblico ministero o da u n giudice e si è svolta utilizzandoapparecchiature per la registrazione e per la conservazione allocate nei locali della Procura , né con adeguato supporto documentale dell e modalità di acquisizioneall’Estero. Si osserva che per l’ ordinamento italiano l’ inoculazione può avvenire soloin undispositivo mobile non in un server per evitare le captazioni massive. Si argomenta che la regolare acquisizione della prova , tramite OEI (ordine europeo di indagine), dallo Statoestero non esclude che il giudice italiano debbaverificare la sua ammissibilità alla stregua del le norme italiane e che un magistrato dello Stato estero deve asseverarela esistenza di gravi indizi di reato che giustifichinole intercettazioni necessarie per la prosecuzione delle indagini . Si rimarca che il fattoche le conversazionisiano state acquisite come documenti non elide la questione perché, come puntualizzato dalla Corte costituzionale , tal i documenticomunque riguardano una corrispondenza. 2.2. Con ilsecondo motiv o di ricorso si deducono vi olazio ne di leg g e e v izio della motivazionenel ravvisare l’esistenza di una associazione per delin que re ex art. 416-biscod. pen. senza verificarne la attuale operatività e, specifica me nte , la attualità della f orza intimidatrice . Si osserva che le operazioni investigative riguardantila cosca Galla c e r ichiama te nella ordinanza non riguardano tutte tale cosca, concernono, comunque , fatti remoti e l’accertamento giudiziale della esistenzadella cosca si arresta al 2018 , mentre , per altro verso, la sua durata risultacircoscritta agli 11 mesi che vanno dal 25novembre 2020 al 7 ottobre 2021 , durantei quali il capo Co si mo Galla c e fu latitante. 2.3. Con il terzo motivo di ricorsosi de duco no violazione di legge e vi zio della motivazionenel ravvisare l’aggravante ex art. 416. bis .1 cod. pen. Si precisa che il ricorrenteha interesse a contestare il riconoscimento del la a ggravante perché proprio in relazione a questa il Tribunale ha ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari.Si osserva che l’aiuto fornito a [OSCURATO:PERSONA] e non basta per ritenere che la condotta del ricorrente abbia agevolato l’associa zio ne criminale, perché, la procuratainosservanza di pena aiuta il singolo beneficiario, quantunque soggetto apicale, e non il gruppo criminale, dovendosi peraltro considerareche questi è zio di [OSCURATO:PERSONA], e che l’aiuto fornito dal ricorrente è consistito nell’accompagnarnela moglie per tre giorni a Roma, mentre non risulta no rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con altri indagati nel presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilprimo motivo di ricorso è infondato . Vanno richiamati i seguenti principi posti dalla S e zioni unite della Corte di cassazione nella materia (n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573e n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589)e considerati dal Tribunale. Leprove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste e acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573); La emissione , da parte del pubblico ministero, di un ordine europeo di indagine, per ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite (inserendo un captatore informatico sui server di una piattaforma criptata) e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti a essa, è ammissibile perché concerne esiti investigativi ottenuti con modalità compatibili con l'ordinamento giuridico italiano e non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessariaex art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento; L’art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativo all'acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l'ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette a altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli; La trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in una procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-biscod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni digitali per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, e una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente; L’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata. Nelle sentenze richiamate, le Sezioni unite della Corte di cassazione non trascurano la possibile non coincidenza fra le normative dei due Stati (richiedente e richiesto), ma hanno ritenuto che solo la violazione di specifici diritti fondamentali potrebbe condurre a escludere l’acquisizione. Invece, nel caso in esame,il ricorrente non adduce concrete violazione di diritti fondamentali. 2. Il secondo motivo di ricorso contesta l’esistenza di una associazione per delinquere ex art. 416 - bis cod. pen. , il profilo della sua attuale operatività , con argomenti che concerne il merito del provvedimento ma non evidenziano manifeste illogicità della sua motivazione e, n ell’ordinanza relativa a analogo ricorso del coindagatoRenda, il Tribunale ha analiticamente descritto molteplici e rilevanti elementi di valutazione indicativi del perdurare del controllo del territorio e della forza di intimidazione da parte della cosca dal 2020 e sino al marzo 2021 (p. 5-10 e note 3/7). 2.3.Anche il terzo motivo di ricorso , con cui si contesta del l’aggravante ex art. 416.bis.1 cod. pen. è infondato. L’ordinanza impugnata ha ricostruito le condotte di [OSCURATO:PERSONA] ( p . 6 - 8 ), evidenziando che egli, as sieme a altri, si attivò , su richiesta di Gallace, per procurare documenti falsi al fine di agevolare la latitanza del capo della cosca a Roma, dove accompagnò anche la moglie e i figli di Gallace. Nella linea della giurisprudenza del la Cort e di cassazione , la circostanza aggravante è stata riconosciuta osservando che con la sua condotta [OSCURATO:PERSONA] consentì a Gallace di mantenere la reggenza della cosca (anche con le condotte specificamente descritte nell’ordinanza (p. 8-9) e che la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del ruolo svolto da Gallace si desume dal circoscritto contesto territoriale di provenienza, dai temi trattati non a caso tramite criptofonini, e dalle interazioni con gli altri fiancheggiatori. L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è configurabile nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alla esecuzione della pena un capoclan in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, perché tale condotta si concretizza,sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del suo capo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto il profilosoggettivo, perché, essendo consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (analogamente in relazione al reato di favoreggiamento personale: Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Rv. 281522; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019 , Rv. 276475; Sez. 2, n. 37762 del 12/05/2016, Rv. 268237). 4. Dal rigettodel ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
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