CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Giuliano) Rilevato che i motivi dedotti risultano manifestamente infondati, avendo la sentenza impugnata correttamente ribadito l'affermazione di responsabilità in relazione ad una condotta sorretta da semplice - e sufficiente ai fini della responsabilità - dolo generico (pag. 3 sent.), non potendosi d'altro canto ravvisare nella condotta la violazione amministrativa di cui all'art. 213 d. Igs. n. 285 del 1992, che punisce unicamente l'atto in sé della circolazione dei veicoli sequestrati e non, come nella fattispecie, la relativa sottrazione o dispersione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consigliere stfnsore [OSCURATO:PERSONA] rl igi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]