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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 1989

Cassazione n. 20383/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/02/1989 [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/03/1973 avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.U.P. del Tribunale di Bergamo, all' esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 27 maggio 2021 irrogava agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di nazionalità moldava rispettivamente la pena di anni due tre, mesi dieci di reclusione ed éuro 3.860,00 di multa e la pena di anni quattro di reclusione ed euro 4.060,00 per i reati di ricettazione e furto, non disponendo alcuna misura di sicurezza prevista dall'art. 235 c.p.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia che deduce omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a carico degli imputati ed in punto di accertamento della concreta pericolosità degli stessi.

3. Il difensore d' ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso rilevando che, secondo la costante ed univoca giurisprudenza della Suprema Corte, l'applicazione della misura in questione soggiace a un criterio discrezionale e facoltativo conferito dalla legge al giudice di cognizione e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che non appare condivisile la tesi del P.G. che, nel richiamare i principi fissati da Cass. n. 16798/2021 rv. 281515, ha chiesto riqualificarsi il ricorso ex art. 680 comma 2 c.p.p. con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza.

La questione in esame attiene all' effettiva portata ed applicabilità dell'art. 579 comma 2 c.p.p. che testualmente dispone:" L' impugnazione contro le sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'art. 680 comma 2 c.p.p.".

Secondo un primo orientamento, richiamato e fatto proprio dal P.G., in tema di misure di sicurezza personali, il pubblico ministero non può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sicché il ricorso va riqualificato come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art.680, comma 2, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inappellabilità delle sentenze di condanna, prevista dall'art.443, comma 3, cod. proc. pen., deve ritenersi riferita ai soli capi penali della sentenza, a fronte invece del carattere sistematico e generale della competenza funzionale del tribunale di sorveglianza a pronunciarsi sull'appello avverso le sole statuizioni sulle misure di sicurezza diverse dalla confisca). (Sez. 6 - , Ordinanza n. 16798 del 25/03/2021 Ud. (dep. 03/05/2021) Rv. 281515 — 01; in senso conforme vedi Sez. 6 -, Ordinanza n. 8873 del 10/02/2022.

Secondo altro orientamento è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione, trattandosi di sentenza avverso la quale non è esperibile l'impugnazione di cui all'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n.35977 del 07/05/2019 Cc. (dep. 13/08/2019) Rv. 276863 - 01; vedi in senso conforme Sez. 6 - , Sentenza n. 29544 del 07/10/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 279890.

Ritiene questo Collegio di aderire all' orientamento da ultimo indicato alla luce del complessivo sistema della impugnazione di cui al codice di rito e tenuto conto della generale preclusione stabilita per il P.M. dall'art. 443 comma 3 c.p.p. di proporre "appello" avverso le sentenze di condanna emesse all'esito del giudizio abbreviato (salvo che esse abbiano modificato il titolo del reato), quale quella in esame.

Dal momento che, ai sensi dell'art. 680 comma 3 c.p.p., l'impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza è definita espressamente "appello" - e ciò in considerazione degli evidenti connotati di merito che caratterizzano la necessaria valutazione di pericolosità sociale del condannato-, dovendo trovare necessariamente applicazione le disposizioni generali sulle impugnazioni, fermo restando il divieto per il P.M. di appellabilità della sentenza di condanna pronunciata nel giudizio abbreviato l' unico strumento di impugnazione possibile nella fattispecie in esame alla luce del sistema normativo vigente deve ritenersi il ricorso per cassazione.

2. Ciò premesso va rilevato che il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato.

Osserva questo Collegio che la misura in questione si inquadra, pacificamente, nel genere delle misure di sicurezza personali e non presenta alcun profilo di obbligatorietà, essendo rimessa, come le altre misure di sicurezza (il cui regime di applicabilità facoltativa è stabilito in via generale dall'art. 202 c.p.), alla discrezionalità del giudice che potrà applicarla ogni volta che avrà verificato la sussistenza della pericolosità sociale.

La natura facoltativa della misura prevista dall'art. 235 c.p. trova, invero, conferma nella lettera della disposizione normativa, che, a differenza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, non rivela alcun profilo di obbligatorietà.

Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, prescrive infatti che la misura "deve" essere disposta ogni volta che si riconosca la pericolosità sociale del condannato.

Tale speciale configurazione obbligatoria impone che sia comunque esplicitata la valutazione in ordine alla pericolosità sociale: questa, pur se negativa (con conseguente mancata applicazione della misura), deve essere comunque espressa.

Diversamente, la natura facoltativa della misura prevista dall'art. 235 c.p. non comporta alcun onere di esplicitazione della valutazione negativa in ordine alla pericolosità, che può considerarsi implicita ogniqualvolta la misura non venga applicata.

E' stato, invero, condivisibilnnente affermato che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato. (Sez. 2, Sentenza n. 16400 del 17/02/2021 Cc. (dep. 29/04/2021) Rv. 281123 -

013.2. Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche, deve ritenersi che non è stata disposta la misura invocata evidentemente sulla base della implicita valutazione circa l'assenza della "pericolosità sociale", profilo di cui non viene fatta menzione alcuna, facendosi generico riferimento solamente ai precedenti penali degli imputati.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/02/1989 [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/03/1973 avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.U.P. del Tribunale di Bergamo, all' esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 27 maggio 2021 irrogava agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di nazionalità moldava rispettivamente la pena di anni due tre, mesi dieci di reclusione ed éuro 3.860,00 di multa e la pena di anni quattro di reclusione ed euro 4.060,00 per i reati di ricettazione e furto, non disponendo alcuna misura di sicurezza prevista dall'art. 235 c.p. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia che deduce omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a carico degli imputati ed in punto di accertamento della concreta pericolosità degli stessi. 3. Il difensore d' ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso rilevando che, secondo la costante ed univoca giurisprudenza della Suprema Corte, l'applicazione della misura in questione soggiace a un criterio discrezionale e facoltativo conferito dalla legge al giudice di cognizione e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che non appare condivisile la tesi del P.G. che, nel richiamare i principi fissati da Cass. n. 16798/2021 rv. 281515, ha chiesto riqualificarsi il ricorso ex art. 680 comma 2 c.p.p. con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza. La questione in esame attiene all' effettiva portata ed applicabilità dell'art. 579 comma 2 c.p.p. che testualmente dispone:" L' impugnazione contro le sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'art. 680 comma 2 c.p.p.". Secondo un primo orientamento, richiamato e fatto proprio dal P.G., in tema di misure di sicurezza personali, il pubblico ministero non può ricorrere per cassazione avverso la sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sicché il ricorso va riqualificato come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art.680, comma 2, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inappellabilità delle sentenze di condanna, prevista dall'art.443, comma 3, cod. proc. pen., deve ritenersi riferita ai soli capi penali della sentenza, a fronte invece del carattere sistematico e generale della competenza funzionale del tribunale di sorveglianza a pronunciarsi sull'appello avverso le sole statuizioni sulle misure di sicurezza diverse dalla confisca). (Sez. 6 - , Ordinanza n. 16798 del 25/03/2021 Ud. (dep. 03/05/2021) Rv. 281515 — 01; in senso conforme vedi Sez. 6 -, Ordinanza n. 8873 del 10/02/2022. Secondo altro orientamento è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione, trattandosi di sentenza avverso la quale non è esperibile l'impugnazione di cui all'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n.35977 del 07/05/2019 Cc. (dep. 13/08/2019) Rv. 276863 - 01; vedi in senso conforme Sez. 6 - , Sentenza n. 29544 del 07/10/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 279890. Ritiene questo Collegio di aderire all' orientamento da ultimo indicato alla luce del complessivo sistema della impugnazione di cui al codice di rito e tenuto conto della generale preclusione stabilita per il P.M. dall'art. 443 comma 3 c.p.p. di proporre "appello" avverso le sentenze di condanna emesse all'esito del giudizio abbreviato (salvo che esse abbiano modificato il titolo del reato), quale quella in esame. Dal momento che, ai sensi dell'art. 680 comma 3 c.p.p., l'impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza è definita espressamente "appello" - e ciò in considerazione degli evidenti connotati di merito che caratterizzano la necessaria valutazione di pericolosità sociale del condannato-, dovendo trovare necessariamente applicazione le disposizioni generali sulle impugnazioni, fermo restando il divieto per il P.M. di appellabilità della sentenza di condanna pronunciata nel giudizio abbreviato l' unico strumento di impugnazione possibile nella fattispecie in esame alla luce del sistema normativo vigente deve ritenersi il ricorso per cassazione. 2. Ciò premesso va rilevato che il ricorso è, nel suo complesso, manifestamente infondato. Osserva questo Collegio che la misura in questione si inquadra, pacificamente, nel genere delle misure di sicurezza personali e non presenta alcun profilo di obbligatorietà, essendo rimessa, come le altre misure di sicurezza (il cui regime di applicabilità facoltativa è stabilito in via generale dall'art. 202 c.p.), alla discrezionalità del giudice che potrà applicarla ogni volta che avrà verificato la sussistenza della pericolosità sociale. La natura facoltativa della misura prevista dall'art. 235 c.p. trova, invero, conferma nella lettera della disposizione normativa, che, a differenza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, non rivela alcun profilo di obbligatorietà. Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, prescrive infatti che la misura "deve" essere disposta ogni volta che si riconosca la pericolosità sociale del condannato. Tale speciale configurazione obbligatoria impone che sia comunque esplicitata la valutazione in ordine alla pericolosità sociale: questa, pur se negativa (con conseguente mancata applicazione della misura), deve essere comunque espressa. Diversamente, la natura facoltativa della misura prevista dall'art. 235 c.p. non comporta alcun onere di esplicitazione della valutazione negativa in ordine alla pericolosità, che può considerarsi implicita ogniqualvolta la misura non venga applicata. E' stato, invero, condivisibilnnente affermato che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato. (Sez. 2, Sentenza n. 16400 del 17/02/2021 Cc. (dep. 29/04/2021) Rv. 281123 - 013.2. Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche, deve ritenersi che non è stata disposta la misura invocata evidentemente sulla base della implicita valutazione circa l'assenza della "pericolosità sociale", profilo di cui non viene fatta menzione alcuna, facendosi generico riferimento solamente ai precedenti penali degli imputati. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in
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