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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11119/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 10.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la costituita parte civile ASL di Foggia, che deposita conclusioni scritte, cui si riporta, insistendo anche per la condanna alle spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di entrambi i ricorrenti, che conclude per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte di appello di Bari ha confermato, in parte qua, la sentenza con cui il Tribunale di Foggia, in data 28.11.2017, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di riciclaggio descritti al capo 38) della rubrica, e [OSCURATO:PERSONA] responsabile di quelli di cui al capo 39) della rubrica e, di conseguenza, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 800 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio;

2. entrambi gli imputati ricorrono per cassazione, con due distinti ricorsi, a firma, in tutti e due i casi, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1 per [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce insufficienza e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità della ricorrente senza confrontarsi con i motivi di appello in cui si era aveva argomentato sulla assenza, in capo all'imputata, della consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme transitate sul suo conto corrente e, secondo l'accusa, provenienti dalla corruzione di [OSCURATO:PERSONA]; espone quanto era stato dedotto con l'atto di appello circa i rapporti tra l'imputata ed il Nazario e le ragioni per le quali costui aveva utilizzato il conto corrente della donna per farvi transitare somme di sua pertinenza; ribadisce che, alla luce della ricostruzione fornita dall'imputata, la Corte non avrebbe potuto confermarne la responsabilità mancando la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme transitate sul suo conto; rileva che, tuttavia, la sentenza impugnata si è limitata a riportare i motivi di appello e le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, senza tener conto dei rilievi difensivi circa il ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], semplice coadiutore amministrativo, che non poteva suscitare, nell'imputata, alcun sospetto di coinvolgimento in condotte illecite; aggiunge che la buona fede della [OSCURATO:PERSONA] era invece emersa dallo stesso atteggiamento serbato all'esito della cessazione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA], coincidente con il periodo di incasso dei bonifici; segnala che l'argomentazione della Corte di appello risulta illogica e contraddittoria sia in relazione al brevissimo periodo di lavoro con la predetta società sia, anche, in relazione all'esito assolutorio che aveva interessato i medici; rileva, ancora, che le stesse modalità di ricezione delle somme, tramite bonifico e non in contanti, non lasciava sospettare nulla circa la loro provenienza e sottolinea che la Corte di appello non poteva limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado riproducendone il contenuto o richiamandolo "per relationem"; 2.2 per [OSCURATO:PERSONA] deduce insufficiente e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del ricorrente senza confrontarsi con i motivi di appello in cui la difesa aveva argomentato circa la assenza, in capo allo stesso, della consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme transitate sul suo conto corrente e, secondo l'accusa, provenienti dalla corruzione di [OSCURATO:PERSONA]; espone quanto era stato dedotto con l'atto di appello circa i rapporti tra l'imputato ed il Nazario e le ragioni per le quali costui aveva utilizzato il conto corrente dell'imputato per farvi transitare somme di sua pertinenza; ribadisce che, alla luce della ricostruzione fornita dall'imputato, la Corte non avrebbe potuto confermarne la responsabilità mancando la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme transitate sul conto della figlia cui la richiesta era stata indirizzata; rileva che, tuttavia, la sentenza impugnata si è limitata a riportare i motivi di appello e le considerazioni svolte dal giudice di primo grado senza tener conto del ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], semplice coadiutore amministrativo, che non poteva suscitare, nell'imputato, alcun sospetto di coinvolgimento in condotte illecite; rileva che la buona fede del Milione era emersa anche alla luce della brusca interruzione dei rapporti intercorrenti tra l'imputato e la moglie, figlia del [OSCURATO:PERSONA], e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], una volta resisi conto di essere stati raggirati; richiama, ancora, la sentenza di appello sugli elementi fondanti il giudizio di consapevolezza della origine delle somme transitate sul conto sulla base, tuttavia, di argomentazioni meramente presuntive; rileva, ancora, che le stesse modalità di ricezione delle somme, tramite bonifico e non in contanti, non lasciava sospettare nulla circa la loro provenienza; sottolinea che la Corte di appello non poteva limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado riproducendone il contenuto o richiamandolo "per relationem";

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi: quanto al ricorso della [OSCURATO:PERSONA], rileva che le censure articolate con il ricorso reiterano quelle già articolate con l'atto di appello che la Corte territoriale ha affrontato e giudicato infondate con argomentazioni immuni da profili di manifesta illogicità con particolare riferimento agli elementi fattuali su cui ha fondato la diagnosi di consapevolezza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], della provenienza delle somme transitate sul suo conto corrente; analoghe considerazioni la Procura Generale svolte con riguardo al ricorso del Milione sottolineando, per quest'ultimo, il rapporto di affinità con il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamata a rispondere, ed è stata giudicata responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di riciclaggio in quanto "... mediante le operazioni bancarie di séguito descritte, eseguite sui propri conti correnti accesi presso il Banco di Napoli, filiale di [OSCURATO:PERSONA], compiva atti diretti ad ostacolare la identificazione del denaro versato a [OSCURATO:PERSONA] come proveniente dalle corruzioni di cui al capo 36"; si era trattato di due bonifici da 3.000 e 5.000 Euro e di tre assegni di 10.000 Euro ciascuno.

Analoga imputazione era stata elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a sei bonifici bancari (di importi diversi: 5.000, 2.470, 1.400, 10.000, 10.000, 10.000) ed un assegno di Euro 4.159.

2. Tanto premesso, va rilevato che le censure articolate con i ricorsi per cassazione non sono consentite in questa sede, avendo la Corte di appello affrontato le questioni sollevate dalla difesa con gli atti di gravame in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto, e sorretto la propria decisione con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Per altro verso, va rilevato che i ricorrenti, pur deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione; si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Pacifica la "materialità" delle condotte, la difesa degli odierni ricorrenti si era appuntata, già nel corso del giudizio di primo grado, sulla contestazione dell'elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, sia alla [OSCURATO:PERSONA] che alla figlia ed al genero, [OSCURATO:PERSONA], di far transitare sui rispettivi conti correnti e su cui costoro non avevano alcun motivo di sospettare.

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale (cfr., pagg. 31-33 della sentenza di primo grado), per fondare una diagnosi positiva sull'elemento soggettivo del reato, aveva valorizzato il fatto che la ricorrente era stata assunta alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] a séguito dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA], che, dunque, era perfettamente consapevole non che non fosse un semplice e impotente "coadiutore amministrativo".

Per altro verso, il primo giudice aveva sottolineato l'entità degli accrediti e il ristretto ambito temporale in cui erano intervenuti ma, anche, la loro provenienza da una ditta fornitrice della ASL; a tal proposito, aveva inoltre congruamente evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] era direttamente a conoscenza della fornitura erogata alla ASL della [OSCURATO:PERSONA] (ovvero la società che aveva bonificato gli importi) in quanto era stata presente alla presentazione del dispositivo taglia aghi acquistato dalla ASL (cfr., pag. 32 della sentenza di primo grado).

Analogamente, per [OSCURATO:PERSONA], oltre, anche in tal caso, la entità e frequenza dei bonifici, il Tribunale aveva evidenziato, in primo luogo, come si trattasse del genero del [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva condiviso una vacanza in Umbria a spese della [OSCURATO:PERSONA] in compagnia, anche, di tale Marinaro, altro dipendente della ASL che sarebbe stato a sua volta condannato per fatti di corruzione.

La Corte di appello ha dato conto, alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata, dei motivi di gravame proposti dalle difese degli odierni ricorrenti contro la sentenza di primo grado e che, come in questa sede, si erano appuntati esclusivamente sull'elemento soggettivo del reato e che sono stati sostanzialmente replicati nei ricorsi.

La posizione della [OSCURATO:PERSONA] è stata esaminata alle pagg. 14 e 15 della sentenza di appello: la Corte, dopo aver ribadito nuovamente quella che era stata la linea difensiva dell'imputata, ha spiegato che "... i risultati delle indagini attestano molteplici bonifici e assegni per decine di migliaia di euro transitati sul conto corrente del DI Lella da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA] in un arco temporale del tutto coincidente con le forniture in contestazione ..." mentre "... la stessa [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'esame, ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] il destinatario delle somme in questione e tali somme di denaro, una volta versate sul suo conto corrente, vi rimanevano solo poco tempo, venendo nel giro di poche ore o al massimo di pochi giorni prelevate dall'imputata".

Per quanto concerne, poi, il Milione, la Corte di appello ha in primo luogo evidenziato come gli accrediti e gli assegni provenissero dalla [OSCURATO:PERSONA] che nulla aveva a che fare con la presunta società rumena costituita dal [OSCURATO:PERSONA] con il Marinaro (la [OSCURATO:SOCIETA]), era accaduto che "... il Milione, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e Marinaro, alloggiò la notte tra il 17 ed il 18 dicembre 2009 presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Urbino a spese del Frongia e che la moglie di Milione, [OSCURATO:PERSONA], alloggiò con il padre nei giorni dal 5 al 9 gennaio 2011 presso il resort Ca virginia sempre a spese dell'amministratore della [OSCURATO:PERSONA]" (cfr,. ivi, pag. 16).

Ed allora "... è impossibile che, in occasione dei due soggiorni, il Milione non si fosse posto il problema di chi avrebbe pagato le relative spese, considerato tra l'altro che il suocero - mero coadiutore amministrativo, con uno stipendio di poco più di mille euro al mese - verosimilmente non poteva permettersi tali spese e meno che mai che tali somme potessero provenire addirittura dagli utili della società che il [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito in Romania con il socio".

3. Rileva quindi il collegio che la Corte di appello ha motivato in maniera congrua ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà con elementi risultanti dalla sentenza o da altri atti del processo, comunque non dedotti.

Non è inutile, peraltro, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).

In diritto, poi, è appena il caso di ribadire che la responsabilità per il delitto di riciclaggio ben può essere sorretta dal dolo indiretto o eventuale, che è configurabile quando l'agente, alla luce di elementi indicatori univoci, abbia la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto o investito (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457 01;Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273185 01; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, Antonicelli, Rv. 259010 - 01).

Per altro verso, si è anche chiarito che, per la configurabilità del delitto di ricettazione (ma lo stesso vale per il delitto di riciclaggio identici essendone i presupposti materiali) è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede (cfr., Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01; Sez. 2, n. 18034 del 07/04/2004, Cristarelli, Rv. 228797 - 01).

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo ravvisabile alcuna ragione di esonero.

I ricorrenti vanno inoltre condannati a rifondere, alla parte civile costituita, le spese di rappresentanza e di assistenza nel presente grado di legittimità, liquidate come in dispositivo alla luce della notula e, in ogni caso, delle vigenti tariffe forensi.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di ra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 10.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la costituita parte civile ASL di Foggia, che deposita conclusioni scritte, cui si riporta, insistendo anche per la condanna alle spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di entrambi i ricorrenti, che conclude per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Bari ha confermato, in parte qua, la sentenza con cui il Tribunale di Foggia, in data 28.11.2017, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di riciclaggio descritti al capo 38) della rubrica, e [OSCURATO:PERSONA] responsabile di quelli di cui al capo 39) della rubrica e, di conseguenza, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 800 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio; 2. entrambi gli imputati ricorrono per cassazione, con due distinti ricorsi, a firma, in tutti e due i casi, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1 per [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce insufficienza e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità della ricorrente senza confrontarsi con i motivi di appello in cui si era aveva argomentato sulla assenza, in capo all'imputata, della consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme transitate sul suo conto corrente e, secondo l'accusa, provenienti dalla corruzione di [OSCURATO:PERSONA]; espone quanto era stato dedotto con l'atto di appello circa i rapporti tra l'imputata ed il Nazario e le ragioni per le quali costui aveva utilizzato il conto corrente della donna per farvi transitare somme di sua pertinenza; ribadisce che, alla luce della ricostruzione fornita dall'imputata, la Corte non avrebbe potuto confermarne la responsabilità mancando la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme transitate sul suo conto; rileva che, tuttavia, la sentenza impugnata si è limitata a riportare i motivi di appello e le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, senza tener conto dei rilievi difensivi circa il ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], semplice coadiutore amministrativo, che non poteva suscitare, nell'imputata, alcun sospetto di coinvolgimento in condotte illecite; aggiunge che la buona fede della [OSCURATO:PERSONA] era invece emersa dallo stesso atteggiamento serbato all'esito della cessazione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA], coincidente con il periodo di incasso dei bonifici; segnala che l'argomentazione della Corte di appello risulta illogica e contraddittoria sia in relazione al brevissimo periodo di lavoro con la predetta società sia, anche, in relazione all'esito assolutorio che aveva interessato i medici; rileva, ancora, che le stesse modalità di ricezione delle somme, tramite bonifico e non in contanti, non lasciava sospettare nulla circa la loro provenienza e sottolinea che la Corte di appello non poteva limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado riproducendone il contenuto o richiamandolo "per relationem"; 2.2 per [OSCURATO:PERSONA] deduce insufficiente e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del ricorrente senza confrontarsi con i motivi di appello in cui la difesa aveva argomentato circa la assenza, in capo allo stesso, della consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme transitate sul suo conto corrente e, secondo l'accusa, provenienti dalla corruzione di [OSCURATO:PERSONA]; espone quanto era stato dedotto con l'atto di appello circa i rapporti tra l'imputato ed il Nazario e le ragioni per le quali costui aveva utilizzato il conto corrente dell'imputato per farvi transitare somme di sua pertinenza; ribadisce che, alla luce della ricostruzione fornita dall'imputato, la Corte non avrebbe potuto confermarne la responsabilità mancando la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme transitate sul conto della figlia cui la richiesta era stata indirizzata; rileva che, tuttavia, la sentenza impugnata si è limitata a riportare i motivi di appello e le considerazioni svolte dal giudice di primo grado senza tener conto del ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], semplice coadiutore amministrativo, che non poteva suscitare, nell'imputato, alcun sospetto di coinvolgimento in condotte illecite; rileva che la buona fede del Milione era emersa anche alla luce della brusca interruzione dei rapporti intercorrenti tra l'imputato e la moglie, figlia del [OSCURATO:PERSONA], e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], una volta resisi conto di essere stati raggirati; richiama, ancora, la sentenza di appello sugli elementi fondanti il giudizio di consapevolezza della origine delle somme transitate sul conto sulla base, tuttavia, di argomentazioni meramente presuntive; rileva, ancora, che le stesse modalità di ricezione delle somme, tramite bonifico e non in contanti, non lasciava sospettare nulla circa la loro provenienza; sottolinea che la Corte di appello non poteva limitarsi a richiamare la sentenza di primo grado riproducendone il contenuto o richiamandolo "per relationem"; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto di entrambi i ricorsi: quanto al ricorso della [OSCURATO:PERSONA], rileva che le censure articolate con il ricorso reiterano quelle già articolate con l'atto di appello che la Corte territoriale ha affrontato e giudicato infondate con argomentazioni immuni da profili di manifesta illogicità con particolare riferimento agli elementi fattuali su cui ha fondato la diagnosi di consapevolezza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], della provenienza delle somme transitate sul suo conto corrente; analoghe considerazioni la Procura Generale svolte con riguardo al ricorso del Milione sottolineando, per quest'ultimo, il rapporto di affinità con il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero, comunque, non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stata chiamata a rispondere, ed è stata giudicata responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di riciclaggio in quanto "... mediante le operazioni bancarie di séguito descritte, eseguite sui propri conti correnti accesi presso il Banco di Napoli, filiale di [OSCURATO:PERSONA], compiva atti diretti ad ostacolare la identificazione del denaro versato a [OSCURATO:PERSONA] come proveniente dalle corruzioni di cui al capo 36"; si era trattato di due bonifici da 3.000 e 5.000 Euro e di tre assegni di 10.000 Euro ciascuno. Analoga imputazione era stata elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a sei bonifici bancari (di importi diversi: 5.000, 2.470, 1.400, 10.000, 10.000, 10.000) ed un assegno di Euro 4.159. 2. Tanto premesso, va rilevato che le censure articolate con i ricorsi per cassazione non sono consentite in questa sede, avendo la Corte di appello affrontato le questioni sollevate dalla difesa con gli atti di gravame in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto, e sorretto la propria decisione con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Per altro verso, va rilevato che i ricorrenti, pur deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione; si tratta, in definitiva, di censure inammissibili in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Pacifica la "materialità" delle condotte, la difesa degli odierni ricorrenti si era appuntata, già nel corso del giudizio di primo grado, sulla contestazione dell'elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, sia alla [OSCURATO:PERSONA] che alla figlia ed al genero, [OSCURATO:PERSONA], di far transitare sui rispettivi conti correnti e su cui costoro non avevano alcun motivo di sospettare. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale (cfr., pagg. 31-33 della sentenza di primo grado), per fondare una diagnosi positiva sull'elemento soggettivo del reato, aveva valorizzato il fatto che la ricorrente era stata assunta alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] a séguito dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA], che, dunque, era perfettamente consapevole non che non fosse un semplice e impotente "coadiutore amministrativo". Per altro verso, il primo giudice aveva sottolineato l'entità degli accrediti e il ristretto ambito temporale in cui erano intervenuti ma, anche, la loro provenienza da una ditta fornitrice della ASL; a tal proposito, aveva inoltre congruamente evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] era direttamente a conoscenza della fornitura erogata alla ASL della [OSCURATO:PERSONA] (ovvero la società che aveva bonificato gli importi) in quanto era stata presente alla presentazione del dispositivo taglia aghi acquistato dalla ASL (cfr., pag. 32 della sentenza di primo grado). Analogamente, per [OSCURATO:PERSONA], oltre, anche in tal caso, la entità e frequenza dei bonifici, il Tribunale aveva evidenziato, in primo luogo, come si trattasse del genero del [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva condiviso una vacanza in Umbria a spese della [OSCURATO:PERSONA] in compagnia, anche, di tale Marinaro, altro dipendente della ASL che sarebbe stato a sua volta condannato per fatti di corruzione. La Corte di appello ha dato conto, alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata, dei motivi di gravame proposti dalle difese degli odierni ricorrenti contro la sentenza di primo grado e che, come in questa sede, si erano appuntati esclusivamente sull'elemento soggettivo del reato e che sono stati sostanzialmente replicati nei ricorsi. La posizione della [OSCURATO:PERSONA] è stata esaminata alle pagg. 14 e 15 della sentenza di appello: la Corte, dopo aver ribadito nuovamente quella che era stata la linea difensiva dell'imputata, ha spiegato che "... i risultati delle indagini attestano molteplici bonifici e assegni per decine di migliaia di euro transitati sul conto corrente del DI Lella da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA] in un arco temporale del tutto coincidente con le forniture in contestazione ..." mentre "... la stessa [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'esame, ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] il destinatario delle somme in questione e tali somme di denaro, una volta versate sul suo conto corrente, vi rimanevano solo poco tempo, venendo nel giro di poche ore o al massimo di pochi giorni prelevate dall'imputata". Per quanto concerne, poi, il Milione, la Corte di appello ha in primo luogo evidenziato come gli accrediti e gli assegni provenissero dalla [OSCURATO:PERSONA] che nulla aveva a che fare con la presunta società rumena costituita dal [OSCURATO:PERSONA] con il Marinaro (la [OSCURATO:SOCIETA]), era accaduto che "... il Milione, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e Marinaro, alloggiò la notte tra il 17 ed il 18 dicembre 2009 presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Urbino a spese del Frongia e che la moglie di Milione, [OSCURATO:PERSONA], alloggiò con il padre nei giorni dal 5 al 9 gennaio 2011 presso il resort Ca virginia sempre a spese dell'amministratore della [OSCURATO:PERSONA]" (cfr,. ivi, pag. 16). Ed allora "... è impossibile che, in occasione dei due soggiorni, il Milione non si fosse posto il problema di chi avrebbe pagato le relative spese, considerato tra l'altro che il suocero - mero coadiutore amministrativo, con uno stipendio di poco più di mille euro al mese - verosimilmente non poteva permettersi tali spese e meno che mai che tali somme potessero provenire addirittura dagli utili della società che il [OSCURATO:PERSONA] aveva costituito in Romania con il socio". 3. Rileva quindi il collegio che la Corte di appello ha motivato in maniera congrua ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà con elementi risultanti dalla sentenza o da altri atti del processo, comunque non dedotti. Non è inutile, peraltro, ribadire che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). In diritto, poi, è appena il caso di ribadire che la responsabilità per il delitto di riciclaggio ben può essere sorretta dal dolo indiretto o eventuale, che è configurabile quando l'agente, alla luce di elementi indicatori univoci, abbia la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto o investito (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457 01;Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273185 01; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, Antonicelli, Rv. 259010 - 01). Per altro verso, si è anche chiarito che, per la configurabilità del delitto di ricettazione (ma lo stesso vale per il delitto di riciclaggio identici essendone i presupposti materiali) è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede (cfr., Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01; Sez. 2, n. 18034 del 07/04/2004, Cristarelli, Rv. 228797 - 01). 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo ravvisabile alcuna ragione di esonero. I ricorrenti vanno inoltre condannati a rifondere, alla parte civile costituita, le spese di rappresentanza e di assistenza nel presente grado di legittimità, liquidate come in dispositivo alla luce della notula e, in ogni caso, delle vigenti tariffe forensi. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di ra
Sentenza Cassazione n. 11119/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris