CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 34471/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato atto che il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto del 2 ottobre 2025 ha comunicato la propria rinuncia a comparireall’udienza di trattazione orale da lui richiesta, rassegnando le conclusioni in forma scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Perugia, giudicando a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di legittimità per motivi processuali, confermava la decisione del Tribunale di Macerata che, in data 13/10/2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di rapina pluriaggravatain concorso e lesioni aggravate, condannandolo alla pena di anni sei,mesi quattro di reclusione ed euro 1500,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazioneil difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto i seguenti motivi, enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione: 2.1.violazione degli artt. 159, 178 lett. c), 179, 598 - ter , 601 cod. proc. pen. Il difensore espone che la citazione per il giudizio d’appello è stata notificata all’imputato ai sensi dell’art. 159 codice di rito in quanto irreperibile e che la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione difensiva formulata con le conclusioni scritte relativa all’asserita incompletezza delle ricerche.Aggiunge che agli atti risulta il luogo di nascita dell’imputato sicchél’accertata espulsione dal territorio nazionale imponevacomunque di ricercarlo nella città di Mahdia in Tunisia. Precisa, inoltre, di non aver più contatti con il proprio assistito dal momento in cui fu accompagnato presso un centro di accoglienza in vista dell’espulsione e che la exconiuge si è del tutto disinteressata delle vicende processuali del ricorrente. Eccepisce, pertanto, la nullità del decreto di irreperibilità e degli atti conseguenti, compreso il giudizio d’appello e la sentenza che l’ha definito; 2.2.violazione di legge in relazione agli artt. 471 e 601 cod. proc. pen. nonché agli artt. 23 D.L. 149/2020, 23-bisD.L. n. 137/2020 e 5-duodeciesD.L. 162/2022, per avere la Corte di appello erroneamente proceduto nelle forme della trattazione scritta. Il difensore sostiene che,poiché la Corte d’Appello di Ancona aveva emesso la decisione oggetto d’annullamento in sede di legittimità in esito all’udienza pubblica, il giudice di rinvio avrebbe dovuto procedere nelle stesse forme pur in assenza di una specifica richiesta del difensoredi trattazione orale; 2.3.violazione degli artt. 171, 178 lett. c), 420-bis e quater , 548, comma 3, in vigore prima della L. 67/2014, nonché dell’art. 585, comma 2, lett. d) cod.proc. pen.; violazione dell’art. 15-bisL. 67/2014 e dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen. Il difensore eccepisce che, alla data di entrata in vigore della L. 67/2014 , che ha introdotto nel sistema l’istituto dell’assenza,il processo a carico del ricorrente era già in corso e pendente in primo grado sicchéla Corte di Appello di P erugia avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell’imputato secondo le disposizioni in vigore prima della riforma,con conseguente violazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 15-bis della L. 118/2014. Con riguardo alle conseguenze , il difensore segnala che il giudizio in contumacia avrebbe comportato la necessità di notifica all’imputato dell’estratto della sentenza ai sensi dell’art. 548, comma 3, cod.proc. pen. , la cui omissione ha determinato il mancato decorso per l’imputato dei termini per impugnare exart. 585, comma 2, lett. d) ante-riforma, violazione non sanata per effetto del ricorso proposto dal difensore né in conseguenza dell’avvenuta abolizione della facoltà di presentare ricorso personalmente da parte dell’imputato, dovendosi distinguere la legittimazione all’impugnazione dalle modalità di esercizio del relativo diritto; 2.4.violazione degli artt. 2 e 583, secondo comma , n. 4 , cod. pen. nonché dell’art. 12, comma 3, L. 69/2019, avendo la sentenza impugnata confermato la condanna del ricorrente per il delitto di lesioni gravissime consistite nello sfregio permanente del viso senza tener conto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 583, secondo comma, n. 4 , cod. pen. disposta con l’art. 1 della L. 69/2019. La caducazione dell’aggravante avrebbe dovuto comportare la declaratoria di prescrizione dell’incolpazione ascritta sub B). [OSCURATO:PERSONA] 1. C on riferimento all’istanza di trasmissione del ricorso ad altra sezione formulata dal difensore in data 10/9/2025in conseguenza dell’annullamento con rinvio pronunciato dalla Seconda Sezione con sentenza n. 44369-22, resa il 13/10/2022, è d’uopo evidenziare che , alla luce delle previsioni tabellari, l’annullamento determinato da motivi processuali, come nella specie, è insuscettibile di incidere sul riparto sezionalerelativo alle assegnazioni dei fascicoli, radicando la competenza dellasezione collegata. 2.Quanto alle censure formulate, deve debitamente premettersi che nel caso scrutinato non vi è alcun dubbio circa la conoscenza del processo da parte dell’imputato il quale, oltre ad aver nominato un difensore di fiducia in relazione all’odiernoprocedimento, in primo grado, trovandosi detenuto per altra causa, rinunziava a comparire. Inoltre, anche nel corso del giudizio definito con la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, oggetto di annullamento per effetto dell’omessa considerazione del legittimo impedimento del ricorrente , associato presso un centro di accoglienza di Torino in attesa di espulsione, il prevenuto ricevette la notifica del verbale dell’udienza in data 11 dicembre 2017 che disponeva il rinvio della trattazione all’udienza del 5 febbraio 2018. Tanto chiarito, la censura difensiva relativa alla nullità del decreto di irreperibilità emesso al fine della notificazione della citazione in appello in sede di rinvio è destituita di fondamento. Questa Corte ha in più occasioni precisatoche, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo (Sez. 1, n. 34760 del 26/06/2024, Kamara, Rv. 286719 -01; S ez. 6, n. 29147 del 03/06/2015, Ben, Rv. 264104 -01; Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010, Loncaric, Rv. 247719 -01). A lla stregua del verbale in atti , risulta che l’imputato è stato inutilmente cercato presso il domicilio noto (oltre che presso l’amministrazione carceraria) e la exconiuge ha riferito di non avere informazioni circa i luoghi in cui eventualmente rintracciarlo in Tunisia, paese d’origine dell’imputato. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondatoin quanto il giudizio di rinvio costituisce un’autonoma fase processuale introdotta dalla vocatio in iudiciumdelle parti e soggetta, nella specie , alla sequenza procedimentale delineata dalla disciplina processuale pandemica che, a norma dell’art. 94, comma 2, D. Lgs . 150/2022, trova applicazione per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024. Pertanto la circostanza che la Corte di Appello di Ancona, che ha emesso la sentenza annullata il 05/02/2018, avesse trattato l’impugnazione in pubblica udienza (rito imposto dalle disposizioni all’epoca vigenti) non costituiva un vincolo per il giudice di rinvio,attese le modifiche processuali intervenute in base alle quali costituivaonere del difensore, e dell’imputato che avesse inte so comparire per rendere interrogatorio,formulare tempestiva richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 23-bisD.L. 137/2020. 4.Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato L’art. 15-bisdella L. 67/2014 , che ha introdotto nel sistema l’istituto dell’assenza in luogo della contumacia, prevede al comma 1 che le relative disposizioni “ si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado”, aggiungendo al secondo comma che “in deroga a quanto previsto dalcomma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità”. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha statuito che le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 non si applicano -ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bisdella stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità (v. tra molte,Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, Tolentino, Rv. 264052 - 01 ; Sez. 3, n. 23271 del 29/04/ 2015, Talarico, Rv. 263652 -01; Sez. 5, n. 34180 del 17/ 0 2/2016, Golemi, Rv. 267655 -01). Nel caso a giudizio, la sentenza di primo grado del Tribunale di Macerata risulta emessa in data 16 Maggio 2016, in epoca successiva al varo della novella, e l’imputato all’epocarisultava detenuto per altra causa e rinunciante a comparire, condizione non assimilabile alla contumacia , che postulava la mancata comparizione, a seguito di rituale citazione e in assenza di impedimenti apprezzabili,dell’imputato libero. Deve,dunque , ritenersi che non ricorressero i presupposti per l’ultrattività della disciplina della contumacia, come sostenuto dal difensore, e nessun rilievo può accordarsi al fatto che erroneamente la Corte d’appello di Ancona abbia qualificato il ricorrente come tale (peraltro in presenza di un impedimento a comparire che ebbe a determinare l’annullamento della sentenza). Risultano, pertanto, prive di fondamento le censure svolte in punto di omessa notifica dell’estratto contumacialein quanto non dovuta. 5.Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione al conclusivo motivo che censura l’intervenuta conferma di responsabilità per il delitto di lesioni personali gravissime.Infatti,la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che sussiste un rapporto di continuità normativa tra la circostanza oggettiva ad effetto speciale prevista dall'art. 583, secondo comma,n. 4, cod. pen., formalmente abrogata dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, e l'autonoma fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 583-quinquiescod. pen. che ha tradotto la circostanza aggravante nell'autonoma ipotesi di reato di cui alla disposizione citata chesanziona "chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso… ” (in tal senso , Sez. 5, n. 6401 del 23/01/2024, M., Rv. 286054 -01). 6. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc. pen. , come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]