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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 41472/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 settembre 2021 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 2 luglio 2019 del Tribunale di Tivoli, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].Lat era stato condannato, con i doppi benefici, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'anno d'imposta 2010.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato violazione dei diritti difensivi stante la mancata presenza del difensore fiduciario in aula, cui era inibita la partecipazione al giudizio per la normativa emergenziale sanitaria.

Il difensore nominato a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. si era infine riportato ai motivi di appello, mentre il difensore fiduciario non aveva concluso.

2.2. Col secondo motivo, quanto all'elemento soggettivo del reato, la gestione sociale era stata di pertinenza di terzo soggetto, vero dominus della società, e la relativa documentazione si trovava in parte nell'abitazione di costui, che fungeva anche da sede legale, ed in parte nello studio del commercialista.

Il ricorrente non poteva quindi intervenire al riguardo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, Io stesso ricorso ha dato atto che il difensore nominato a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. aveva concluso nei termini di cui all'atto di appello, e non è stato chiarito quali fossero le conclusioni che avrebbe dovuto formulare il difensore fiduciario, inibito alla partecipazione al giudizio (ma non è allegata alcuna richiesta di rinvio per legittimo impedimento).

Non può pertanto apprezzarsi alcuna lesione dei diritti difensivi.

3.2. Per quanto riguarda il secondo profilo di doglianza, la Corte territoriale ha dato ampiamento conto delle ragioni, di fatto e diritto, in forza delle quali l'odierno ricorrente, amministratore di diritto della società, doveva ritenersi responsabile del reato ascrittogli anche a prescindere dall'invocata presenza di un terzo preteso dominus, col quale aveva costanti rapporti nell'ambito della gestione della società, tra l'altro nella piena consapevolezza della crisi gestionale e della sua entità, nonché della permanenza degli obblighi formali a suo carico quale legale rappresentante.

In ogni caso oltretutto l'odierno ricorrente non si è così confrontato compiutamente col percorso argomentativo in proposito seguito dalla sentenza impugnata.

4. I complessivi richiamati rilievi non possono che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 30/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 settembre 2021 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 2 luglio 2019 del Tribunale di Tivoli, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].Lat era stato condannato, con i doppi benefici, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'anno d'imposta 2010. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato violazione dei diritti difensivi stante la mancata presenza del difensore fiduciario in aula, cui era inibita la partecipazione al giudizio per la normativa emergenziale sanitaria. Il difensore nominato a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. si era infine riportato ai motivi di appello, mentre il difensore fiduciario non aveva concluso. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'elemento soggettivo del reato, la gestione sociale era stata di pertinenza di terzo soggetto, vero dominus della società, e la relativa documentazione si trovava in parte nell'abitazione di costui, che fungeva anche da sede legale, ed in parte nello studio del commercialista. Il ricorrente non poteva quindi intervenire al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, Io stesso ricorso ha dato atto che il difensore nominato a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. aveva concluso nei termini di cui all'atto di appello, e non è stato chiarito quali fossero le conclusioni che avrebbe dovuto formulare il difensore fiduciario, inibito alla partecipazione al giudizio (ma non è allegata alcuna richiesta di rinvio per legittimo impedimento). Non può pertanto apprezzarsi alcuna lesione dei diritti difensivi. 3.2. Per quanto riguarda il secondo profilo di doglianza, la Corte territoriale ha dato ampiamento conto delle ragioni, di fatto e diritto, in forza delle quali l'odierno ricorrente, amministratore di diritto della società, doveva ritenersi responsabile del reato ascrittogli anche a prescindere dall'invocata presenza di un terzo preteso dominus, col quale aveva costanti rapporti nell'ambito della gestione della società, tra l'altro nella piena consapevolezza della crisi gestionale e della sua entità, nonché della permanenza degli obblighi formali a suo carico quale legale rappresentante. In ogni caso oltretutto l'odierno ricorrente non si è così confrontato compiutamente col percorso argomentativo in proposito seguito dalla sentenza impugnata. 4. I complessivi richiamati rilievi non possono che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41472/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris