CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28246/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:PERSONA],udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale Giovanni B. Bertolini, che ha chiesto l’annullamento conrinvio ex art. 623, lett. a) cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale della [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrenteavverso l’ordinanza, emessa dal medesimo giudice il 3 novembre 2025, con laquale era stata, a sua volta, respinta la richiesta di dissequestro avanzata dalricorrente, indagato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., con riguardo allasomma in denaro contante di euro 7.500,00 rinvenuta nella sua abitazione inquanto custodita in un contenitore posto sotto il letto insieme a monili ed oggettipreziosi.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo,violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe invertito l’onere della prova,dal momento che il ricorrente, attraverso idonea documentazione prodotta agliprima, redditi compatibili con la somma ritrovatagli, che era custodita in casasenza particolari accorgimenti e che non poteva ritenersi in re ipsasproporzionata rispetto alla sua destinazione al risparmio. Inoltre, non si sarebbepotuta pretendere la prova che la somma fosse effettivamente quella fuoriuscitadai conti correnti del ricorrente, la cui analisi dimostrerebbe, comunque,l’esistenza di bonifici e prelievi.Infine, la circostanza che il denaro fosse custodito insieme a monili edoggetti preziosi non sarebbe significativa in assenza di dimostrazione dellaillecita provenienza dei beni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Il ricorrente aveva avanzato istanza di restituzione di beni in sequestroal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale della [OSCURATO:PERSONA] quale giudicedell’esecuzione, a seguito di sentenza irrevocabile di applicazione di pena, aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati di ricettazione anche di monili edoggetti preziosi, tuttavia diversi da quelli individuati dalle persone offese.Con tale sentenza nulla era stato disposto sulla destinazione della sommadi danaro di cui si discute, del pari in sequestro.Il ricorrente aveva depositato estratti conto con bonifici vari, di cui uno dioltre 5000 euro, oltre a dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 che dimostraval’esistenza di un reddito imponibile di 15 mila euro.Con tali risultanze, idonee, in astratto, a provare la legittima provenienzadella somma, il provvedimento impugnato non si è adeguatamente confrontato,pur avendo ammesso, contraddittoriamente, che il ricorrente aveva attivitàlavorativa tale da giustificare il possesso del denaro in sequestro.Né l’accenno alle modalità di custodia è convincente, non risultandoparticolari forme di occultamento o di “contaminazione” illecita con gioielli dellacui provenienza non legale non si è fornita indicazione alcuna.2. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullatocon rinvio per un nuovo esame della questione, alla luce delle deduzionidifensive, che andranno esaminate con cura nel merito e di ogni altra utilecircostanza di fatto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di LaSpezia competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]