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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:C:1989:274
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61988CC0248_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ L' avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie conclusioni il 28 giugno 1989 (*).

Egli ha proposto alla Corte di dichiarare quanto segue : "L' art . 7 del regolamento ( CEE ) della Commissione 4 luglio 1977, n . 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare, va interpretato nel senso che, in caso di cessione delle merci, il cessionario deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art . 3, sia che la cessione avvenga da uno Stato membro all' altro, sia che essa avvenga all' interno di uno stesso Stato membro ". (*) Lingua originale : il tedesco .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CC0248_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale ++++ L' avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie conclusioni il 28 giugno 1989 (*). Egli ha proposto alla Corte di dichiarare quanto segue : "L' art . 7 del regolamento ( CEE ) della Commissione 4 luglio 1977, n . 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare, va interpretato nel senso che, in caso di cessione delle merci, il cessionario deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art . 3, sia che la cessione avvenga da uno Stato membro all' altro, sia che essa avvenga all' interno di uno stesso Stato membro ". (*) Lingua originale : il tedesco .
Sentenza Corte di giustizia UE/1989 — Fons Iuris — Fons Iuris