CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23647/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Roma cron. n. 2138/2023depositato in data 21.9.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3.6.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [[OSCURATO:SOCIETA].], qualecessionaria dei crediti da subappalto vantati da [OSCURATO:SOCIETA].,presentò domanda di ammissione al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. S.c.aNumero registro generale 21759/2023Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 23647/2026Data pubblicazione 21/07/2026r.l. in amministrazione straordinaria. Il credito venne ammessolimitatamente all’importo di € 1.798.626,73, sicché IfitaliaS.p.A. propose opposizione, per chiedere l’ammissione – perquanto qui ancora di interesse – anche dell’ulteriore importo di€ 3.271.501,27, recato dalla fattura n. 5/2016.Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, accolseintegralmente l’opposizione, stabilendo, nel dispositivo, cheIfitalia S.p.A. venisse ammessa al passivo «anche per l’importodi € 5.201.775,03».Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «Violazione e/o falsaapplicazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c., per avere ilTribunale deciso la controversia avvalendosi esclusivamentedelle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio esperita inaltro giudizio cui hanno partecipato le stesse parti, senza tenerconto di altre circostanze rilevanti di segno contrario, cosìdisattendendo il principio della par condicio creditorum, ilprecetto dell’art. 13 d.lgs. n. 270/1999, le disposizioni degli artt.98 e 99 L.F., anche in relazione agli artt. 3, 24, 101, 104 e 111Costituzione, e i precetti degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c.».La ricorrente si duole che il tribunale abbia deciso diammettere al passivo anche l’ulteriore importo di € 1.852.595,su quello ancora maggiore recato dalla fattura n. 5/2016 diCastaldo S.p.A., basandosi esclusivamente sull’esito di unaconsulenza tecnica d’ufficio esperita in un altro processo svoltosiNumero registro generale 21759/2023Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 23647/2026Data pubblicazione 21/07/2026tra le medesime parti e conclusosi con declaratoria diimprocedibilità per l’intervenuto assoggettamento di [OSCURATO:SOCIETA].S.c.a r.l. ad amministrazione straordinaria.1.1. Il motivo è inammissibile.A ben vedere non si comprende quale sarebbe, e perché,la norma di diritto violata dal Tribunale di Roma per averefondato il proprio accertamento sugli esiti di una c.t.u. svolta inaltro processo tra le medesime parti.È noto – né controparte sostiene il contrario – che nonesiste, nel nostro sistema processuale, un principio di tipicitàdelle prove, sicché il giudice può legittimamente porre a basedel proprio convincimento le «prove atipiche» (tra cui anche lerisultanze di mezzi di prova esperiti in altri processi), se idoneead offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dalraffronto critico con le altre prove. Ciò non comporta in ognicaso la violazione del principio di cui all’art. 101 c.p.c., dalmomento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instauracon la loro formale produzione nel giudizio civile e laconseguente possibilità per le parti di farne oggetto divalutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Cass.n. 2947/2023). Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie,in cui la c.t.u. apprezzata dal tribunale era stata esperita in unprocesso tra le medesime parti, sicché [OSCURATO:SOCIETA]aveva potuto esercitare il suo diritto di difesa già in quelprocesso.Di per sé, l’uso delle prove atipiche, non solo è legittimo,ma certo non interferisce con il principio della par condiciocreditorum, né con la competenza per materia del tribunale cheha dichiarato lo stato di insolvenza della grande impresa, con lenorme processuali sull’accertamento dello stato passivo o conNumero registro generale 21759/2023Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 23647/2026Data pubblicazione 21/07/2026le numerose disposizioni costituzionali indicate dal ricorrente inrubrica.Rimane la censura di violazione degli artt. 116 c.p.c. e2729 c.c., la quale, nella sua genericità, non fa altro che svelarela reale intenzione della ricorrente di censurare (non unaviolazione di norme di diritto, ma) l’accertamento del fatto, cheè però riservato al giudice del merito e insindacabile in questasede di controllo di legittimità.2. Il secondo motivo denuncia «Violazione e/o falsaapplicazione del precetto dell’art. 116 c.p.c.. in relazione all’art.360, nn. 1, 3 e 4, c.p.c., e irriducibile contraddittorietà dellamotivazione con il dispositivo, per aver ammesso al passivodella Procedura un importo maggiore di quello cui si sarebbedovuto pervenire applicando le puntuali indicazioni fatte dallostesso Giudice».L’amministrazione straordinaria rileva una contraddizionetra quanto accertato nella motivazione del decreto (ovverosiache il credito «deve essere ammesso al passivo sempre in viachirografaria anche l’importo di € 1.852.595, pari alla differenzatra il credito riconosciuto all’esito dell’istruttoria del giudizio n.40784/2016 RG Tribunale Roma e il credito già ammesso alpassivo») e quanto risulta dal dispositivo (ovverosia che iltribunale «ammette [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in breve [OSCURATO:SOCIETA]., al passivo dell’A.S. in via chirografariaanche per l’importo di € 5.201.775,03»).Infatti, aggiungendo all’importo di € 1.852.595 quelliammessi in accoglimento degli altri due motivi di opposizione equi non più contestati (€ 15.440,25 ed € 1.914.833,51), siottiene la somma di € 3.782.868,76 e non di € 5.201.775,03.2.1. Anche questo motivo è inammissibile, ma per la bendiversa ragione che quello denunciato non è un vizio diNumero registro generale 21759/2023Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 23647/2026Data pubblicazione 21/07/2026legittimità censurabile con il ricorso per cassazione, bensì unevidente errore materiale al quale si può e si deve porre rimediocon il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288c.p.c.Del resto, anche nel rito del lavoro (dove pure il contrastotra motivazione e dispositivo assume diversa e maggioreimportanza, in ragione della ordinaria non contestualità delledue parti della sentenza) è stato più volte affermato che,«nell’ipotesi in cui sussista una parziale coerenza tra dispositivoe motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo,e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo cheinequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesidi un ripensamento del giudice), viene a configurarsi l’ipotesilegale del mero errore materiale, con la conseguenza che, daun lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento dicorrezione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibilel’eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità dellasentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivoe motivazione» (Cass. n. 23157/2024, che cita, a sua volta,Cass. nn. 18202/2008; 18090/2007; 27591/2005).3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presentegiudizio di legittimità vengono interamente compensate, inragione dell’effettiva sussistenza di un evidente e banale erroremateriale nel dispositivo della sentenza impugnata, che tuttavianon è stato spontaneamente riconosciuto dalla controricorrente.4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, acarico della ricorrente, il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 21759/2023Numero sezionale 2460/2026Numero di raccolta generale 23647/2026Data pubblicazione 21/07/2026dichiara inammissibile il ricorso;compensa le spese;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del3.6.2026.Il Presidente