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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14725/2026

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esentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n.1637/2022 depositata il 21/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 27691/2022Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 14725/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 16/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n.1637/2022 depositata il 21/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 27691/2022Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 14725/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario.Così deciso in Roma, il 16/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14725/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris