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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 31996/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale in sede che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per una serie di violazioni della misura di prevenzione, assolvendo l'imputato dalla trasgressione alla prescrizione generica di vivere onesl:amente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; la sentenza invece confermava l'affermazione di responsabilità per i reati di violenza privata e minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], Appuntato della Polizia di Stato, rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge per erronea applicazione degli artt.610 e 612 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché imperniato su elementi di puro merito, peraltro smentiti dalla ricostruzione operata in giudizio dalla persona offesa, come ha già illustrato la Corte territoriale con congrua e corretta motivazione.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale in sede che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per una serie di violazioni della misura di prevenzione, assolvendo l'imputato dalla trasgressione alla prescrizione generica di vivere onesl:amente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; la sentenza invece confermava l'affermazione di responsabilità per i reati di violenza privata e minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], Appuntato della Polizia di Stato, rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge per erronea applicazione degli artt.610 e 612 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché imperniato su elementi di puro merito, peraltro smentiti dalla ricostruzione operata in giudizio dalla persona offesa, come ha già illustrato la Corte territoriale con congrua e corretta motivazione. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente