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Corte di giustizia UEdecreto

Corte di giustizia UE/1973

ECLI:EU:C:1973:48
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0078

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 7 MAGGIO 1973 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] gli antefatti di questa causa va detto quanto segue.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino olandese residente nei [OSCURATO:PERSONA], lavorava nel Belgio ed era assicurato a norma delle leggi belghe, fra l'altro contro gl'infortuni, presso l'attrice nella causa principale.

Il 16 settembre 1965, mentre si recava al lavoro, veniva investito in territorio olandese dal convenuto nella causa principale e poco dopo soccombeva alle gravi ferite.

In seguito a ciò, l'attrice nella causa principale corrispondeva alla vedova e all'orfano determinate prestazioni.

Poiché con regio decreto 20 maggio 1941 l'attrice è stata autorizzata a versare le pensioni, in forza del combinato disposto dell'art. 19 della legge 24 dicembre e dell'art. 3 della legge 16 marzo 1954, le spetta il diritto di esigere dal terzo responsabile il rimborso delle somme versate.

Essa intende valersi di questo diritto, tenendo conto del fatto che il convenuto nella causa principale è civilmente responsabile dell'incidente, come pure del fatto che le prestazioni corrisposte ai superstiti sono inferiori a quanto spetterebbe loro a norma del diritto belga.

Essa ha chiesto quindi al terzo responsabile il rimborso di quanto aveva già pagato e di quanto ancora doveva pagare, invocando il diritto comunitario, e più precisamente l'art. 52 del regolamento n. 3 ( GU 16.

12. 1958, pag. 581 ) relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (a quell'epoca ancora in vigore), il quale recita: «Se una persona che beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro per un danno subito nel territorio di un altro Stato ha, nel territorio di questo secondo Stato, il diritto di chiedere a un terzo la riparazione del danno, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo sono regolati nel modo seguente: a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione ad essa applicabile, nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale surrogazione; b) quando l'istituzione debitrice ha un diritto diretto verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto. …» Il giudice olandese ritiene che questo articolo sia rilevante ai fini della decisione della causa pendente dinanzi a lui, e benché il convenuto contesti che la compagnia d'assicurazione abbia un diritto di rivalsa autonomo, considera indiscutibile, in forza dell'art. 19 della legge belga 24 dicembre 1903, il diritto dell'assicuratore nei confronti del convenuto.

Esso nutre invece dei dubbi circa il diritto da applicarsi, quello belga oppure quello olandese il quale, in un caso del genere, pone dei limiti alla responsabilità dell' autore dell'incidente.

Di fronte a questo problema, connesso all'interpretazione dell'art. 52 del regolamento n. 3, con sentenza 28 novembre 1972 il giudice olandese ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale: «Se l'efficacia immediata dell'art. 52 del regolamento n. 3 implichi che il contenuto del “diritto diretto verso il terzo” di cui alla lettera b) si debba determinare in base alle norme generali di diritto civile che disciplinano lo stesso istituto nel .paese di cui si applicano le leggi.» Vediamo ora come si debba risolvere la questione.

Come sapete, il convenuto nella causa principale sostiene che l'art. 52 non modifica l'entità delle responsabilità del terzo; se l'assicuratore fa valere la pretesa di risarcimento in luogo della vittima, la responsabilità va determinata secondo le ordinarie norme di diritto internazionale privato.

L'attrice nella causa principale trae invece dall'art. 52 del regolamento n. 3 la conseguenza che il diritto di rivalsa dell'assicuratore è, nell'intera Comunità, quello attribuitogli dal proprio diritto nazionale, e che in particolare l'art. 52 del regolamento n. 3 vieta di accertare se le leggi previdenziali del paese in cui è avvenuto l'incidente e in cui risiede il responsabile prevedano prestazioni inferiori. [OSCURATO:PERSONA] pare dello stesso parere, laddove sostiene che l'art. 52 non si limita a riconoscere l'esistenza del diritto di rivalsa dell'assicuratore, bensì ne determina il contenuto in base alla legge nazionale dell'assicuratore stesso.

Mi sembra opportuno anzitutto esaminare la vostra giurisprudenza, onde accertare quali indicazioni se ne possano trarre.

Già nella sentenza 33-64 (Racc. 1965, pag. 128 ) — e ciò mi pare importante — ci si basa sul diritto del danneggiato, che viene considerato come determinante.

La sentenza afferma che, secondo l'art. 52 è necessario «che l'interessato benefici di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro per un danno subito sul territorio di un altro Stato ed abbia sul territorio di questo Stato il diritto di chiedere ad un terzo la riparazione del danno».

Un'affermazione analoga si ritrova nella sentenza 27-69 (Racc. 1969, pag. 409 e segg. ), in cui leggiamo: «L'art. 52 fa dipendere gli eventuali diritti dell'ente debitore, nei confronti del terzo responsabile, dalla circostanza che il beneficiario delle prestazioni abbia, nel territorio dello Stato in cui è avvenuto il danno, il diritto di chiederne la riparazione ad un terzo».

Mentre da queste pronunzie, che si limitano ad accentuare il tenore letterale dell'art. 52, si può desumere al massimo una tendenza generale, la sentenza 44-65 (Racc. 1965, pag. 952 e segg. ) contiene invece indicazioni molto chiare.

In questa causa, il mio collega Gand rilevava che l'art. 52 non modifica le preesistenti norme di diritto nazionale.

«Esso impone agli Stati membri di riconoscere oltre alle surrogazioni di diritto proprio, anche quelle ammesse dalle leggi degli altri Stati membri …».

Gand ha sottolineato in particolare che: «benché la surrogazione implichi … che l'ente tedesco subentra nei diritti della vittima, essa non scalfisce la sussistenza e la portata della responsabilità civile dell'autore del danno, che resta disciplinata dalle leggi francesi».

La Corte ha accolto questo punto di vista affermando: «L'art. 52 del regolamento n. 3 non modifica per nulla l'istituto della responsabilità extracontrattuale, il quale resta soggetto esclusivamente al diritto nazionale; esso si limita a surrogare l'ente debitore nei diritti del beneficiario verso il terzo responsabile, in altre parole a sostituire un nuovo creditore al precedente».

Infine posso citare in proposito un altro passo della sentenza 27-69 già citata sopra, in cui è detto — anche se in modo meno chiaro —: «Data la generalità dei suoi termini, l'art. 52 vuol far riconoscere da ciascuno Stato membro qualsiasi azione attribuita dagli altri all'ente debitore, nei confronti del terzo responsabile, vuoi mediante surrogazione, vuoi per altra via».

Cosa dobbiamo concluderne? Credo che il convenuto nella causa principale non esageri assumendo che l'art. 52, per determinare il diritto dell'assicuratore, si richiama alla pretesa del danneggiato nei confronti del terzo responsabile, pretesa da accertarsi alla luce del diritto internazionale privato, senza però voler modificare il contenuto della pretesa stessa, sostituendo alla lex loci delicti quella dell' assicuratore.

Dalla giurisprudenza si possono quindi trarre importanti argomenti a favore della soluzione caldeggiata dal convenuto nella causa principale.

Per questa soluzione militano del resto non solo la dottrina (cfr.

Lyon-Caen, Droit social européen , 1969, pag. 364), ma anche le seguenti considerazioni.

Come giustamente rileva il convenuto nella causa principale, per interpretare l'art. 52 si deve partire dal suo tenore letterale.

Ora, è significativo che, a proposito dell'alternativa sub a), cioè della surrogazione dell'assicuratore nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, si parla solo di riconoscimento della surrogazione.

In questa ipotesi, che appare quella normale nei paesi membri e che anche secondo il diritto belga è l'unica possibile (cfr. sentenza della Corte di cassazione belga 17 maggio 1958, P 1958 I 893), il regolamento n. 3 stabilisce dunque che il trasferimento della pretesa del danneggiato — trasferimento contemplato dal diritto dell'assicuratore — non può essere misconosciuto negli altri Stati membri in forza delle rispettive norme di diritto internazionale privato.

Ciò appariva necessario come contropartita del fatto che la responsabilità dell'assicuratore veniva estesa ad eventi verificatisi fuori dal suo paese, ed era anche necessario in quanto la cessio legis disposta da un diritto straniero non era riconosciuta — ovunque (per il diritto tedesco, vedi sentenza del BGH in NJW 1966, 1620): in vari Stati, il trasferimento della pretesa era retto dal diritto in forza del quale veniva fatta valere la pretesa stessa (cfr. ad esempio la sentenza 14 maggio 1959 di un giudice di Besançon, citata da Lyon-Caen in Droit social européen , pag. 364; le sentenze 2 e 9 aprile 1957 della Corte d'appello di 's Hertogenbosch, citate da Wussow, [OSCURATO:PERSONA] im internationalen [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 1964, pag. 2325).

Il riconoscimento del trasferimento della pretesa è quindi il solo contenuto di diritto internazionale privato dell'art. 52, lettera a), del regolamento n. 3.

Non vi sono tracce di una portata più ampia, ad esempio nel senso che il contenuto della pretesa venga modificato, che si volesse separare il diritto dell'assicuratore dalla pretesa del beneficiario.

Inoltre, si può senz'altro affermare che non vi sarebbe stato alcun motivo per modificare in misura così rilevante le norme nazionali in materia di responsabilità, che differiscono nei vari Stati.

Modifiche del genere, ove fossero apparse necessarie ai singoli Stati membri, avrebbero potuto essere apportate con gli accordi bilaterali contemplati nel 2 o comma dello stesso art. 52.

Se è questa la disciplina del caso normale della surrogazione, è difficile ammettere una soluzione diversa per l'altra alternativa contemplata dalla lettera b) dell' art. 52 — quella «altra via» di cui si parla nella sentenza 27-69 — cioè per il diritto autonomo di rivalsa dell'assicuratore.

In primo luogo, infatti, si deve aver riguardo anche qui alla pretesa del beneficiario (in ogni caso questo è quanto avviene nei [OSCURATO:PERSONA], dove l'assicuratore ha un diritto autonomo di rivalsa).

In secondo luogo, si deve partire dal principio che l'art. 52 va interpretato in senso uniforme.

Altrimenti, l'eventuale profonda modifica delle norme di altri Stati membri in materia di responsabilità dipenderebbe dalla struttura del diritto di rivalsa dell'assicuratore, struttura che varia da uno Stato all'altro.

Nell'interpretare l'art. 52 nel suo complesso si deve quindi partire dal punto di vista sostenuto dal convenuto nella causa principale.

Una conferma della sua esattezza — mi sia lecito dirlo per concludere — si trova del resto in alcune disposizioni dei regolamenti del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408 ( GU n.

L 149 del 5.

7. 1971 ) e 21 marzo 1972 n. 574 ( GU n.

L 74 del 27.

3. 1972 ) che hanno sostituito i regolamenti n. 3 e n. 4.

L'art. 93, n. 1, del regolamento primo menzionato corrisponde all'art. 52, n. 1, del regolamento n. 3.

Vi è poi un n. 2 il quale recita: «Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi sul territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione, che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori ch'essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente».

Questa ulteriore disposizione, col suo richiamo alle norme dello Stato dell'assicuratore, è significativa.

Come il convenuto giustamente rileva, essa sarebbe stata infatti superflua se il diritto di rivalsa dell'assicuratore fosse stato senz'altro retto dal suo diritto nazionale.

L'art. 93, n. 2. del regolamento n. 1408 apporta quindi un importante chiarimento a quanto dispone il suo n. 1, in sostanza corrispondente all'art. 52, n. 1, del regolamento n. 3, e quindi alla questione in esame.

Degno di rilievo è poi anche l'art. 111 del regolamento n. 574/72.

Esso riguarda il caso in cui l'ente previdenziale ha fornito prestazioni superiori a quelle dovute, come pure la prestazione di assistenza.

Esso contempla in particolare il diritto dell'ente che ha pagato di far effettuare trattenute e trasferimenti da enti previdenziali di altri Stati membri dai quali il beneficiario riceve del pari delle prestazioni.

In propositio, è rilevante il fatto che questo diritto, per quanto riguarda le condizioni e i limiti del suo esercizio, non dipende solo dal diritto nazionale dell'ente che effettua la ripetizione dell' indebito, giacché l'ente che effettua le trattenute deve osservare il proprio diritto nazionale.

Ora, se già i rapporti fra enti previdenziali di diversi Stati membri non sono retti unicamente dal diritto dell'ente creditore dell'indebito, appare inammissibile che questo diritto fosse il solo rilevante per stabilire l'entità e il contenuto del diritto di rivalsa nei confronti del terzo a norma dell'art. 52 del regolamento n. 3 (o, rispettivamente, dell'art. 93 del regolamento n. 1408).

Per quanto detto fin qui, in particolare con riguardo allo scopo e al tenore del regolamento n. 3, alla vostra giurisprudenza, ed al principio secondo cui l'eventuale modifica delle norme nazionali in materia di responsabilità doveva essera espressamente prescritta, la questione in esame va risolta come segue: La surrogazione dell'assicuratore belga, a norma del suo diritto nazionale, nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, surrogazione che, ai sensi dell'art. 52 del regolamento n. 3, va riconosciuta dagli altri Stati membri, non implica che il contenuto della responsabilità vada determinato in base al diritto belga qualora debba essere valutato in base alle norme di diritto internazionale privato di un altro Stato membro. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0078 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 7 MAGGIO 1973 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] gli antefatti di questa causa va detto quanto segue. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino olandese residente nei [OSCURATO:PERSONA], lavorava nel Belgio ed era assicurato a norma delle leggi belghe, fra l'altro contro gl'infortuni, presso l'attrice nella causa principale. Il 16 settembre 1965, mentre si recava al lavoro, veniva investito in territorio olandese dal convenuto nella causa principale e poco dopo soccombeva alle gravi ferite. In seguito a ciò, l'attrice nella causa principale corrispondeva alla vedova e all'orfano determinate prestazioni. Poiché con regio decreto 20 maggio 1941 l'attrice è stata autorizzata a versare le pensioni, in forza del combinato disposto dell'art. 19 della legge 24 dicembre e dell'art. 3 della legge 16 marzo 1954, le spetta il diritto di esigere dal terzo responsabile il rimborso delle somme versate. Essa intende valersi di questo diritto, tenendo conto del fatto che il convenuto nella causa principale è civilmente responsabile dell'incidente, come pure del fatto che le prestazioni corrisposte ai superstiti sono inferiori a quanto spetterebbe loro a norma del diritto belga. Essa ha chiesto quindi al terzo responsabile il rimborso di quanto aveva già pagato e di quanto ancora doveva pagare, invocando il diritto comunitario, e più precisamente l'art. 52 del regolamento n. 3 ( GU 16. 12. 1958, pag. 581 ) relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (a quell'epoca ancora in vigore), il quale recita: «Se una persona che beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro per un danno subito nel territorio di un altro Stato ha, nel territorio di questo secondo Stato, il diritto di chiedere a un terzo la riparazione del danno, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo sono regolati nel modo seguente: a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione ad essa applicabile, nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale surrogazione; b) quando l'istituzione debitrice ha un diritto diretto verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto. …» Il giudice olandese ritiene che questo articolo sia rilevante ai fini della decisione della causa pendente dinanzi a lui, e benché il convenuto contesti che la compagnia d'assicurazione abbia un diritto di rivalsa autonomo, considera indiscutibile, in forza dell'art. 19 della legge belga 24 dicembre 1903, il diritto dell'assicuratore nei confronti del convenuto. Esso nutre invece dei dubbi circa il diritto da applicarsi, quello belga oppure quello olandese il quale, in un caso del genere, pone dei limiti alla responsabilità dell' autore dell'incidente. Di fronte a questo problema, connesso all'interpretazione dell'art. 52 del regolamento n. 3, con sentenza 28 novembre 1972 il giudice olandese ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale: «Se l'efficacia immediata dell'art. 52 del regolamento n. 3 implichi che il contenuto del “diritto diretto verso il terzo” di cui alla lettera b) si debba determinare in base alle norme generali di diritto civile che disciplinano lo stesso istituto nel .paese di cui si applicano le leggi.» Vediamo ora come si debba risolvere la questione. Come sapete, il convenuto nella causa principale sostiene che l'art. 52 non modifica l'entità delle responsabilità del terzo; se l'assicuratore fa valere la pretesa di risarcimento in luogo della vittima, la responsabilità va determinata secondo le ordinarie norme di diritto internazionale privato. L'attrice nella causa principale trae invece dall'art. 52 del regolamento n. 3 la conseguenza che il diritto di rivalsa dell'assicuratore è, nell'intera Comunità, quello attribuitogli dal proprio diritto nazionale, e che in particolare l'art. 52 del regolamento n. 3 vieta di accertare se le leggi previdenziali del paese in cui è avvenuto l'incidente e in cui risiede il responsabile prevedano prestazioni inferiori. [OSCURATO:PERSONA] pare dello stesso parere, laddove sostiene che l'art. 52 non si limita a riconoscere l'esistenza del diritto di rivalsa dell'assicuratore, bensì ne determina il contenuto in base alla legge nazionale dell'assicuratore stesso. Mi sembra opportuno anzitutto esaminare la vostra giurisprudenza, onde accertare quali indicazioni se ne possano trarre. Già nella sentenza 33-64 (Racc. 1965, pag. 128 ) — e ciò mi pare importante — ci si basa sul diritto del danneggiato, che viene considerato come determinante. La sentenza afferma che, secondo l'art. 52 è necessario «che l'interessato benefici di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro per un danno subito sul territorio di un altro Stato ed abbia sul territorio di questo Stato il diritto di chiedere ad un terzo la riparazione del danno». Un'affermazione analoga si ritrova nella sentenza 27-69 (Racc. 1969, pag. 409 e segg. ), in cui leggiamo: «L'art. 52 fa dipendere gli eventuali diritti dell'ente debitore, nei confronti del terzo responsabile, dalla circostanza che il beneficiario delle prestazioni abbia, nel territorio dello Stato in cui è avvenuto il danno, il diritto di chiederne la riparazione ad un terzo». Mentre da queste pronunzie, che si limitano ad accentuare il tenore letterale dell'art. 52, si può desumere al massimo una tendenza generale, la sentenza 44-65 (Racc. 1965, pag. 952 e segg. ) contiene invece indicazioni molto chiare. In questa causa, il mio collega Gand rilevava che l'art. 52 non modifica le preesistenti norme di diritto nazionale. «Esso impone agli Stati membri di riconoscere oltre alle surrogazioni di diritto proprio, anche quelle ammesse dalle leggi degli altri Stati membri …». Gand ha sottolineato in particolare che: «benché la surrogazione implichi … che l'ente tedesco subentra nei diritti della vittima, essa non scalfisce la sussistenza e la portata della responsabilità civile dell'autore del danno, che resta disciplinata dalle leggi francesi». La Corte ha accolto questo punto di vista affermando: «L'art. 52 del regolamento n. 3 non modifica per nulla l'istituto della responsabilità extracontrattuale, il quale resta soggetto esclusivamente al diritto nazionale; esso si limita a surrogare l'ente debitore nei diritti del beneficiario verso il terzo responsabile, in altre parole a sostituire un nuovo creditore al precedente». Infine posso citare in proposito un altro passo della sentenza 27-69 già citata sopra, in cui è detto — anche se in modo meno chiaro —: «Data la generalità dei suoi termini, l'art. 52 vuol far riconoscere da ciascuno Stato membro qualsiasi azione attribuita dagli altri all'ente debitore, nei confronti del terzo responsabile, vuoi mediante surrogazione, vuoi per altra via». Cosa dobbiamo concluderne? Credo che il convenuto nella causa principale non esageri assumendo che l'art. 52, per determinare il diritto dell'assicuratore, si richiama alla pretesa del danneggiato nei confronti del terzo responsabile, pretesa da accertarsi alla luce del diritto internazionale privato, senza però voler modificare il contenuto della pretesa stessa, sostituendo alla lex loci delicti quella dell' assicuratore. Dalla giurisprudenza si possono quindi trarre importanti argomenti a favore della soluzione caldeggiata dal convenuto nella causa principale. Per questa soluzione militano del resto non solo la dottrina (cfr. Lyon-Caen, Droit social européen , 1969, pag. 364), ma anche le seguenti considerazioni. Come giustamente rileva il convenuto nella causa principale, per interpretare l'art. 52 si deve partire dal suo tenore letterale. Ora, è significativo che, a proposito dell'alternativa sub a), cioè della surrogazione dell'assicuratore nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, si parla solo di riconoscimento della surrogazione. In questa ipotesi, che appare quella normale nei paesi membri e che anche secondo il diritto belga è l'unica possibile (cfr. sentenza della Corte di cassazione belga 17 maggio 1958, P 1958 I 893), il regolamento n. 3 stabilisce dunque che il trasferimento della pretesa del danneggiato — trasferimento contemplato dal diritto dell'assicuratore — non può essere misconosciuto negli altri Stati membri in forza delle rispettive norme di diritto internazionale privato. Ciò appariva necessario come contropartita del fatto che la responsabilità dell'assicuratore veniva estesa ad eventi verificatisi fuori dal suo paese, ed era anche necessario in quanto la cessio legis disposta da un diritto straniero non era riconosciuta — ovunque (per il diritto tedesco, vedi sentenza del BGH in NJW 1966, 1620): in vari Stati, il trasferimento della pretesa era retto dal diritto in forza del quale veniva fatta valere la pretesa stessa (cfr. ad esempio la sentenza 14 maggio 1959 di un giudice di Besançon, citata da Lyon-Caen in Droit social européen , pag. 364; le sentenze 2 e 9 aprile 1957 della Corte d'appello di 's Hertogenbosch, citate da Wussow, [OSCURATO:PERSONA] im internationalen [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 1964, pag. 2325). Il riconoscimento del trasferimento della pretesa è quindi il solo contenuto di diritto internazionale privato dell'art. 52, lettera a), del regolamento n. 3. Non vi sono tracce di una portata più ampia, ad esempio nel senso che il contenuto della pretesa venga modificato, che si volesse separare il diritto dell'assicuratore dalla pretesa del beneficiario. Inoltre, si può senz'altro affermare che non vi sarebbe stato alcun motivo per modificare in misura così rilevante le norme nazionali in materia di responsabilità, che differiscono nei vari Stati. Modifiche del genere, ove fossero apparse necessarie ai singoli Stati membri, avrebbero potuto essere apportate con gli accordi bilaterali contemplati nel 2 o comma dello stesso art. 52. Se è questa la disciplina del caso normale della surrogazione, è difficile ammettere una soluzione diversa per l'altra alternativa contemplata dalla lettera b) dell' art. 52 — quella «altra via» di cui si parla nella sentenza 27-69 — cioè per il diritto autonomo di rivalsa dell'assicuratore. In primo luogo, infatti, si deve aver riguardo anche qui alla pretesa del beneficiario (in ogni caso questo è quanto avviene nei [OSCURATO:PERSONA], dove l'assicuratore ha un diritto autonomo di rivalsa). In secondo luogo, si deve partire dal principio che l'art. 52 va interpretato in senso uniforme. Altrimenti, l'eventuale profonda modifica delle norme di altri Stati membri in materia di responsabilità dipenderebbe dalla struttura del diritto di rivalsa dell'assicuratore, struttura che varia da uno Stato all'altro. Nell'interpretare l'art. 52 nel suo complesso si deve quindi partire dal punto di vista sostenuto dal convenuto nella causa principale. Una conferma della sua esattezza — mi sia lecito dirlo per concludere — si trova del resto in alcune disposizioni dei regolamenti del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408 ( GU n. L 149 del 5. 7. 1971 ) e 21 marzo 1972 n. 574 ( GU n. L 74 del 27. 3. 1972 ) che hanno sostituito i regolamenti n. 3 e n. 4. L'art. 93, n. 1, del regolamento primo menzionato corrisponde all'art. 52, n. 1, del regolamento n. 3. Vi è poi un n. 2 il quale recita: «Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi sul territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione, che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori ch'essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente». Questa ulteriore disposizione, col suo richiamo alle norme dello Stato dell'assicuratore, è significativa. Come il convenuto giustamente rileva, essa sarebbe stata infatti superflua se il diritto di rivalsa dell'assicuratore fosse stato senz'altro retto dal suo diritto nazionale. L'art. 93, n. 2. del regolamento n. 1408 apporta quindi un importante chiarimento a quanto dispone il suo n. 1, in sostanza corrispondente all'art. 52, n. 1, del regolamento n. 3, e quindi alla questione in esame. Degno di rilievo è poi anche l'art. 111 del regolamento n. 574/72. Esso riguarda il caso in cui l'ente previdenziale ha fornito prestazioni superiori a quelle dovute, come pure la prestazione di assistenza. Esso contempla in particolare il diritto dell'ente che ha pagato di far effettuare trattenute e trasferimenti da enti previdenziali di altri Stati membri dai quali il beneficiario riceve del pari delle prestazioni. In propositio, è rilevante il fatto che questo diritto, per quanto riguarda le condizioni e i limiti del suo esercizio, non dipende solo dal diritto nazionale dell'ente che effettua la ripetizione dell' indebito, giacché l'ente che effettua le trattenute deve osservare il proprio diritto nazionale. Ora, se già i rapporti fra enti previdenziali di diversi Stati membri non sono retti unicamente dal diritto dell'ente creditore dell'indebito, appare inammissibile che questo diritto fosse il solo rilevante per stabilire l'entità e il contenuto del diritto di rivalsa nei confronti del terzo a norma dell'art. 52 del regolamento n. 3 (o, rispettivamente, dell'art. 93 del regolamento n. 1408). Per quanto detto fin qui, in particolare con riguardo allo scopo e al tenore del regolamento n. 3, alla vostra giurisprudenza, ed al principio secondo cui l'eventuale modifica delle norme nazionali in materia di responsabilità doveva essera espressamente prescritta, la questione in esame va risolta come segue: La surrogazione dell'assicuratore belga, a norma del suo diritto nazionale, nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, surrogazione che, ai sensi dell'art. 52 del regolamento n. 3, va riconosciuta dagli altri Stati membri, non implica che il contenuto della responsabilità vada determinato in base al diritto belga qualora debba essere valutato in base alle norme di diritto internazionale privato di un altro Stato membro. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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