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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 29137/2026

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ANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Canosa di Puglia avverso la sentenza del 24/04/2026 del Tribunale di Trani; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione di cocaina qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale la pena finale di un anno di reclusione ed euro 1680 di multa convertita nella corrispondente sanzione sostitutiva di 365 giorni di pubblica utilità.

2. Con un unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per illegalità della pena, in quanto determinata in misura sproporzionata rispetto al fatto contestatoe alla personalità del reo, che avrebbero consentito di applicare le circostanze attenuanti generiche in misura superiore a quella riconosciuta.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un vizio non consentito, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., consente l'impugnazione della sentenza per specifiche ipotesi di violazione di legge incidenti sull'espressione della volontà dell'imputato, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto, sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. La sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena finale di un anno di reclusione ed euro 1680 di multa, convertita nella corrispondente sanzione sostitutiva di 365 giorni di pubblica utilità, così quantificata: pena base un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2520 di multa, ridotta per il rito, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

La pena applicata si colloca entro il limite edittale previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da euro 1032 a 10.329) e dunque non è ravvisabile alcuna illegalità secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), essendo stata applicata in misura inferiore alla metà del massimo anche per effetto della diminuzione conseguente alla scelta di un rito speciale.

5. Alla inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.Mcc 1r:Così deciso il 10 luglio 2026 LAJ -..9 im •0 P c..., o ,:,?, i La Consigliera estensora Il Presidente ca 0 2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] --' • O c''' c t, - c..' P• - -- (5 2 Uj7 i t-)Ca /(----- e 2 • UJ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Canosa di Puglia avverso la sentenza del 24/04/2026 del Tribunale di Trani; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione di cocaina qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale la pena finale di un anno di reclusione ed euro 1680 di multa convertita nella corrispondente sanzione sostitutiva di 365 giorni di pubblica utilità. 2. Con un unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per illegalità della pena, in quanto determinata in misura sproporzionata rispetto al fatto contestatoe alla personalità del reo, che avrebbero consentito di applicare le circostanze attenuanti generiche in misura superiore a quella riconosciuta. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un vizio non consentito, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., consente l'impugnazione della sentenza per specifiche ipotesi di violazione di legge incidenti sull'espressione della volontà dell'imputato, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto, sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. La sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena finale di un anno di reclusione ed euro 1680 di multa, convertita nella corrispondente sanzione sostitutiva di 365 giorni di pubblica utilità, così quantificata: pena base un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2520 di multa, ridotta per il rito, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. La pena applicata si colloca entro il limite edittale previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da euro 1032 a 10.329) e dunque non è ravvisabile alcuna illegalità secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857), essendo stata applicata in misura inferiore alla metà del massimo anche per effetto della diminuzione conseguente alla scelta di un rito speciale. 5. Alla inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.Mcc 1r:Così deciso il 10 luglio 2026 LAJ -..9 im •0 P c..., o ,:,?, i La Consigliera estensora Il Presidente ca 0 2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] --' • O c''' c t, - c..' P• - -- (5 2 Uj7 i t-)Ca /(----- e 2 • UJ
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