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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 00934/2026

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13507/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SI.CO.CEM - [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . , tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in atti, dall'Avvocato C laudio G inevra ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , presso il cui indirizzo di posta elettronica CERTIFICATA [OSCURATO:EMAIL] domiciliano. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., tramite la delegata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata in atti, dall' A vvocato N icola [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui indirizzo di posa elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domicilia. -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA , n.cron. 163/2025, depositata i n data 06/05/2025 .

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €

2. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Roma,14 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13507/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SI.CO.CEM - [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata in atti, dall'Avvocato C laudio G inevra ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , presso il cui indirizzo di posta elettronica CERTIFICATA [OSCURATO:EMAIL] domiciliano. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., tramite la delegata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata in atti, dall' A vvocato N icola [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui indirizzo di posa elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] elettivamente domicilia. -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA , n.cron. 163/2025, depositata i n data 06/05/2025 . Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2. 200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,14 gennaio
Decreto Cassazione n. 00934/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris