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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01100/2026

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proposto Agenzia delle Entrate e del Territorio , con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert.- avvocaturastato.it); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Agrigento, in persona del commissario liquidatore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], c on studio in Milano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, elettivamente domiciliata presso lo «[OSCURATO:PERSONA] e Associati –Studio legale e tributario», con sede in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: corrado.maugeri@milano - .pecavvocati.it; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 6luglio 2023, n. 5751/8/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione –con contestuale istanza per la sospensione -della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 6 luglio 2023, n. 5751/8/2023, che, in controversia su impugnazione della cartella di pagamento n. 29120170003226772 da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (a cui è, poi, subentrata in corso di causa l’Agenzia delle Entrate – Riscossione , ai sensi dell’art. 76, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, per la somma di € 2.563.001,78, in dipendenza dell ’avviso di liquidazione n. 2014/004/SC/000000487/0/001 del 31 luglio 2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio per l’imposta di registro sulla sentenza depositata d a lla Corte di Appello di Palermo -Sezione Terza Civile il 24 marzo 2014, n. 487/2014, portante la condanna in solido dei componenti di consiglio di amministrazione e collegio sindacale al risarcimento dei danni in favore della predetta banca, ha accolto l’appello proposto in via principale dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, ed ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate e del Territorio avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Palermo il 10 maggio 2018, n. 2499/11/2018,nel giudizio di cui anche l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è stata parte, con co mpensazione del le spese giudiziali.

2. Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primo grado – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente , nel senso di rilevare un errore di calcolo nella determinazione dell’imposta e, conseguentemente, degli interessi moratori e della sanzioneamministrativa, rettificando l’imposta principale da € 1.877.425,00 in € 1.847.424,88 –sul presupposto del sopravvenuto annullamento in sede giudiziale del prodromico avviso di liquidazione e della carenza di interesse per l’amministrazione finanziaria alla prosecuzione del processo.

3. L a “ [OSCURATO:SOCIETA] .”, in liquidazione coatta amministrativa, ha resistito con controricorso.

4. Con memoria scritta, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli art. 111 Cost., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 29 del d.l.gs. 31 dicembre 1992, n. 564, 295 cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, primo comma, nn. 3) (ove possa occorrere) e 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente accolto l’appello proposto in via principale dalla contribuente e per essere stata erroneamente dichiarata l’improcedibilità dell’appello proposto in via incidentale dall’amministrazione finanziaria da parte del giudice di secondo grado , con motivazione assolutamente carente o apparente, senza disporre la riunione con il procedimento pendente dinanzi al medesimo giudice e avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto prodromico. 1.1 Ilpredetto motivo è infondato. 1.2 Con motivazione pienamente conforme al parametro del minimo costituzionale per la chiara ed esaustiva esposizione della ratio decidendi, la sentenza impugnata ha argomentato che: «L’appello principale merita accoglimento.

Va dichiarata l'improcedibilità dell’appello incidentale per carenza d'interesse.

Va rilevato, infatti, che questa Corte - con sentenza emessa dallo stesso Collegio e sempre in data odierna - ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] spa (RGA n. 6448/18) disponendo l’annullamento dell’avviso diliquidazione di imposta e di irrogazione sanzioni n. 2014/004/SC/000000487/0/001 emesso nei confronti della stessa Banca per l’omesso pagamento di imposta di registro relativa alla registrazione della sentenza civile n. 000000487/2014 del 24/03/14 pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo, sezione terza civile.

Di conseguenza, è venuto meno l’atto presupposto che ha determinato l’emissione della cartella impugnata nel presente giudizio.

Pertanto, questa Corte annulla la cartella di pagamento n. 29120170003226772 emessa a seguito di ruolo n. 2017/0000557 formato dall'Agenzia delle Entrate di Palermo e reso esecutivo il 28 dicembre 2016». 1.3 Tale decisione è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento (o liquidazione) non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Cass., Sez.

Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22938; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2022, n. 14384; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2023, n. 20754; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23937; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2025, n. 7501;Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2025, n. 21974). 1.4Invero, la legittimità o meno della cartella di pagamento deve essere valutata al momento della sua emissione e notifica e, in caso di annullamento giudiziario in primo grado dell’avviso di liquidazione ad essa sotteso, questa deve essere, comunque, annullata, cosicché, nell’ipotesi di riforma della sentenza di annullamento dell’avviso di liquidazione, la cartella di pagamento precedentemente emessa e di fatto non sgravata (o annullata) non può essere utilizzata, dovendo, invece, essere effettuata una nuova iscrizione a ruolo e dovendo essere emessa una nuova cartella di pagamento. 1.5 Pertanto, dopo che l'atto presupposto, cioè l'avviso di liquidazione n. 2014/004/SC/000000487/0/001 , era stato annullato dalla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 3 luglio 2023, n. 5650/4/2023, il giudizio relativo all’impugnazione della cartella di pagamento n. 29120170003226772 era destinato a concludersi con la ca ducazione (per invalidità derivata) dell’atto presupponente.

Difatti, in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'attopresupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugliatti presupponenti (in particolare, sugli atti riscossivi), poiché taliatti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria(ass., Sez. 5^, 13 gennaio 2017, n. 718; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2017, n. 21434; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4388; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2019, n. 7975; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2019, n. 32187; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2023, nn. 20749 e 20754; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33425). 1.6 Ne discende , altresì, che nessuna riunione poteva (né doveva) essere disposta ex art. 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del prodromico avviso di liquidazione, essendo ininfluente l’eventuale riforma della relativa pronuncia di annullamento sulla sopravvivenza futura della conseguente cartella di pagamento.

Senza contare, peraltro, come è stato rilevato dal P.M., che non è configurabile un vizio di infra-petizione per l'omessa adozione, da parte del giudicedi merito, di provvedimenti di carattere ordinatorio, come quelli relativi alla riunione o alla sospensione dei giudizi ex art t . 274 e 295 c od. p roc. civ. (Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35134; Cass., Sez.

Lav., 16 agosto 2022, n. 24812).

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del motiv o dedott o , il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudizialiseguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che,mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasseche gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n. 30230).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 18.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto Agenzia delle Entrate e del Territorio , con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert.- avvocaturastato.it); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Agrigento, in persona del commissario liquidatore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], c on studio in Milano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, elettivamente domiciliata presso lo «[OSCURATO:PERSONA] e Associati –Studio legale e tributario», con sede in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: corrado.maugeri@milano - .pecavvocati.it; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 6luglio 2023, n. 5751/8/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione –con contestuale istanza per la sospensione -della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 6 luglio 2023, n. 5751/8/2023, che, in controversia su impugnazione della cartella di pagamento n. 29120170003226772 da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (a cui è, poi, subentrata in corso di causa l’Agenzia delle Entrate – Riscossione , ai sensi dell’art. 76, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, per la somma di € 2.563.001,78, in dipendenza dell ’avviso di liquidazione n. 2014/004/SC/000000487/0/001 del 31 luglio 2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio per l’imposta di registro sulla sentenza depositata d a lla Corte di Appello di Palermo -Sezione Terza Civile il 24 marzo 2014, n. 487/2014, portante la condanna in solido dei componenti di consiglio di amministrazione e collegio sindacale al risarcimento dei danni in favore della predetta banca, ha accolto l’appello proposto in via principale dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, ed ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate e del Territorio avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Palermo il 10 maggio 2018, n. 2499/11/2018,nel giudizio di cui anche l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è stata parte, con co mpensazione del le spese giudiziali. 2. Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primo grado – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente , nel senso di rilevare un errore di calcolo nella determinazione dell’imposta e, conseguentemente, degli interessi moratori e della sanzioneamministrativa, rettificando l’imposta principale da € 1.877.425,00 in € 1.847.424,88 –sul presupposto del sopravvenuto annullamento in sede giudiziale del prodromico avviso di liquidazione e della carenza di interesse per l’amministrazione finanziaria alla prosecuzione del processo. 3. L a “ [OSCURATO:SOCIETA] .”, in liquidazione coatta amministrativa, ha resistito con controricorso. 4. Con memoria scritta, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli art. 111 Cost., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 29 del d.l.gs. 31 dicembre 1992, n. 564, 295 cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, primo comma, nn. 3) (ove possa occorrere) e 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente accolto l’appello proposto in via principale dalla contribuente e per essere stata erroneamente dichiarata l’improcedibilità dell’appello proposto in via incidentale dall’amministrazione finanziaria da parte del giudice di secondo grado , con motivazione assolutamente carente o apparente, senza disporre la riunione con il procedimento pendente dinanzi al medesimo giudice e avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto prodromico. 1.1 Ilpredetto motivo è infondato. 1.2 Con motivazione pienamente conforme al parametro del minimo costituzionale per la chiara ed esaustiva esposizione della ratio decidendi, la sentenza impugnata ha argomentato che: «L’appello principale merita accoglimento. Va dichiarata l'improcedibilità dell’appello incidentale per carenza d'interesse. Va rilevato, infatti, che questa Corte - con sentenza emessa dallo stesso Collegio e sempre in data odierna - ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] spa (RGA n. 6448/18) disponendo l’annullamento dell’avviso diliquidazione di imposta e di irrogazione sanzioni n. 2014/004/SC/000000487/0/001 emesso nei confronti della stessa Banca per l’omesso pagamento di imposta di registro relativa alla registrazione della sentenza civile n. 000000487/2014 del 24/03/14 pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo, sezione terza civile. Di conseguenza, è venuto meno l’atto presupposto che ha determinato l’emissione della cartella impugnata nel presente giudizio. Pertanto, questa Corte annulla la cartella di pagamento n. 29120170003226772 emessa a seguito di ruolo n. 2017/0000557 formato dall'Agenzia delle Entrate di Palermo e reso esecutivo il 28 dicembre 2016». 1.3 Tale decisione è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento (o liquidazione) non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22938; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2022, n. 14384; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2023, n. 20754; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23937; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2025, n. 7501;Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2025, n. 21974). 1.4Invero, la legittimità o meno della cartella di pagamento deve essere valutata al momento della sua emissione e notifica e, in caso di annullamento giudiziario in primo grado dell’avviso di liquidazione ad essa sotteso, questa deve essere, comunque, annullata, cosicché, nell’ipotesi di riforma della sentenza di annullamento dell’avviso di liquidazione, la cartella di pagamento precedentemente emessa e di fatto non sgravata (o annullata) non può essere utilizzata, dovendo, invece, essere effettuata una nuova iscrizione a ruolo e dovendo essere emessa una nuova cartella di pagamento. 1.5 Pertanto, dopo che l'atto presupposto, cioè l'avviso di liquidazione n. 2014/004/SC/000000487/0/001 , era stato annullato dalla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 3 luglio 2023, n. 5650/4/2023, il giudizio relativo all’impugnazione della cartella di pagamento n. 29120170003226772 era destinato a concludersi con la ca ducazione (per invalidità derivata) dell’atto presupponente. Difatti, in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'attopresupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugliatti presupponenti (in particolare, sugli atti riscossivi), poiché taliatti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'obbligazione tributaria(ass., Sez. 5^, 13 gennaio 2017, n. 718; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2017, n. 21434; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4388; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2019, n. 7975; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2019, n. 32187; Cass., Sez. 6^-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2023, nn. 20749 e 20754; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33425). 1.6 Ne discende , altresì, che nessuna riunione poteva (né doveva) essere disposta ex art. 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del prodromico avviso di liquidazione, essendo ininfluente l’eventuale riforma della relativa pronuncia di annullamento sulla sopravvivenza futura della conseguente cartella di pagamento. Senza contare, peraltro, come è stato rilevato dal P.M., che non è configurabile un vizio di infra-petizione per l'omessa adozione, da parte del giudicedi merito, di provvedimenti di carattere ordinatorio, come quelli relativi alla riunione o alla sospensione dei giudizi ex art t . 274 e 295 c od. p roc. civ. (Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35134; Cass., Sez. Lav., 16 agosto 2022, n. 24812). 2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del motiv o dedott o , il ricorso deve essere rigettato. 3. Le spese giudizialiseguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 4. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che,mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasseche gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n. 30230). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 18.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui c
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