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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11922/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nat ad AVELLINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 25/09/2020 della Corte di appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza in data 06/04/2016 del Tribunale di Matera, che lo aveva condannato per il reato di riciclaggio.

Va precisato che la Corte di appello ha ritenuto l'impugnazione priva del requisito della specificità.

Deduce:

1.1. "Violazione di legge in relazione agli artt. 581, 591, comma 2, c.p.p. - Motivazione apparente". 1 M o---- Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che l'appello era dotato del requisito della specificità, perché con due motivi era stata eccepito come Priore non potesse avere concorso nel reato con il fratello e con il secondo motivo esponeva la differenza tra ricettazione e riciclaggio, sostenendo la configurabilità del primo.

A sostegno dell'assunto vengono illustrati i motivi derimpugnazione per evidenziare la sussistenza del requisito della specificità negato dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. Va ribadito che secondo la giurisprudenza di questa Corte "L'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato", (Sez. 2 - , Sentenza n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01).

Deve altresì considerarsi che "Il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado",;(Sez. 4 - , Sentenza n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01).

1.2. La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto ora impugnati, avendo correttamente rilevato come l'atto di gravame si risolvesse in argomentazioni assertive prive di un reale confronto dialettico con la sentenza impugnata, le cui argomentazioni sono state -in effetti- ignorate.

A tale riguardo, va ribadito che il vizio di aspecificità si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nat ad AVELLINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udita l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, in sostituzione dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 25/09/2020 della Corte di appello di Potenza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza in data 06/04/2016 del Tribunale di Matera, che lo aveva condannato per il reato di riciclaggio. Va precisato che la Corte di appello ha ritenuto l'impugnazione priva del requisito della specificità. Deduce: 1.1. "Violazione di legge in relazione agli artt. 581, 591, comma 2, c.p.p. - Motivazione apparente". 1 M o---- Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che l'appello era dotato del requisito della specificità, perché con due motivi era stata eccepito come Priore non potesse avere concorso nel reato con il fratello e con il secondo motivo esponeva la differenza tra ricettazione e riciclaggio, sostenendo la configurabilità del primo. A sostegno dell'assunto vengono illustrati i motivi derimpugnazione per evidenziare la sussistenza del requisito della specificità negato dalla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Va ribadito che secondo la giurisprudenza di questa Corte "L'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato", (Sez. 2 - , Sentenza n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01). Deve altresì considerarsi che "Il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado",;(Sez. 4 - , Sentenza n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01). 1.2. La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto ora impugnati, avendo correttamente rilevato come l'atto di gravame si risolvesse in argomentazioni assertive prive di un reale confronto dialettico con la sentenza impugnata, le cui argomentazioni sono state -in effetti- ignorate. A tale riguardo, va ribadito che il vizio di aspecificità si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 11922/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris