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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13807/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza n. 18379/2021 del 5.3.2021, in riforma della pronuncia emessa il 6.2.2019 dal Tribunale di Perugia, la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art.5 del d.lgs n.74/2000, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale, per avere - nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e sui redditi - non presentato le relative dichiarazioni per l'anno 2010, con evasione quantificata in C 87.501,06.

La Corte di Cassazione, adita dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia avverso la sentenza del Tribunale - che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascritto per essere lo stesso estinto per effetto di intervenuta prescrizione - ha ravvisato la denunciata violazione di legge; rilevando come il termine di prescrizione per i reati previsti dalla

I. n.74/2000 fosse stabilito in otto anni, aumentato di anni due a seguito della intervenuta interruzione, per effetto dell'art.17, comma 1, bis, stesso d.lgs., come aggiunto dall'art.2, comma 36-vicies semel, lett.1), d.l. 13.8.2011, n.138, conv. con modif. nella I. 14.9.2011, n.148 ed entrato in vigore dal 17.9.2011 in forza di quanto stabilito dall'art.36-vicies bis dell'art.2 d.l. citato, come convertito in legge; ha quindi rilevato come il termine medesimo non fosse ancora decorso al momento della pronuncia, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Perugia ai sensi dell'art.569, comma 4, cod.proc.pen..

2. Avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio rescindente ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza; nel quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione con particolare riferimento alla mancata prova del dolo specifico richiesto dall'art.5 del d.lgs. n.74/2000; ha rilevato che la sussistenza dell'elemento soggettivo non era stata ritenuta sulla base di accertamenti tecnico-contabili bensì solo attraverso testimonianze e che erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto comprovato l'elemento stesso sulla base della sola entità del superamento delle soglia di rilevanza, in realtà qualificabile come mero elemento indiziario di per sé non sufficiente ai fini in esame.

3. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.In riferimento al profilo di diritto sotteso all'unico motivo di impugnazione, va rilevato che nel delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 74, il superamento della soglia rappresentata dall'ammontare dell'imposta evasa ha natura di elemento costitutivo del reato e, come tale, deve formare oggetto di rappresentazione e volizione, anche a titolo di dolo eventuale, da parte dell'agente (Cass., sez.III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.7000/2018, Venturini, RV. 272578); sul punto, peraltro, è stato specificato che la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dalla sola entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Cass., sez.III, 19.1.2016, n.18936, V., RV. 267022) e che l'elemento stesso può altresì desumersi anche dal comportamento successivo rappresentato dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Cass., sez.III, 28.2.2020, n.16469, Veruari, RV. 278966).

Ciò posto, l'unitaria doglianza articolata dal ricorrente non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto la difesa si è confrontata solo apparentemente con le argomentazioni poste alla base del passaggio motivazionale nel quale è stata specificamente affrontata la questione relativa al perfezionamento dell'elemento soggettivo; e nel quale la Corte - oltre a valorizzare il dato, da ritenere comunque autosufficiente sulla base dei predetti arrestiA rappresentato dall'entità del superamento della soglia di punibilità - sulla base di una valutazione di fatto non censurabile in questa sedei ha attribuito idonea valenza indiziaria anche ad un ulteriore dato fenomenicoig specificamente rappresentato dalla scarsa e residuale attività operativa della società nel corso del 2010, considerata "adeguato viatico" ai fini del perfezionamento dell'elemento soggettivo anche nella sola forma del dolo eventuale.

Deve quindi ritenersi che il ricorso per cassazione sia connotato da un difetto di specificità - a propria volta idoneo a dare luogo a un'inammissibilità del medesimo - limitandosi lo stesso alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, da considerarsi sul punto autonome ed autosufficienti (Cass., sez.III, 6.12.2017, n.2754/2018, Bimonte, RV. 272448).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale 13.6.2000, n.186 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue - ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. - l'onere del versamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore delle Cassa delle Amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza n. 18379/2021 del 5.3.2021, in riforma della pronuncia emessa il 6.2.2019 dal Tribunale di Perugia, la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art.5 del d.lgs n.74/2000, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione, con applicazione del beneficio della sospensione condizionale, per avere - nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e sui redditi - non presentato le relative dichiarazioni per l'anno 2010, con evasione quantificata in C 87.501,06. La Corte di Cassazione, adita dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia avverso la sentenza del Tribunale - che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascritto per essere lo stesso estinto per effetto di intervenuta prescrizione - ha ravvisato la denunciata violazione di legge; rilevando come il termine di prescrizione per i reati previsti dalla I. n.74/2000 fosse stabilito in otto anni, aumentato di anni due a seguito della intervenuta interruzione, per effetto dell'art.17, comma 1, bis, stesso d.lgs., come aggiunto dall'art.2, comma 36-vicies semel, lett.1), d.l. 13.8.2011, n.138, conv. con modif. nella I. 14.9.2011, n.148 ed entrato in vigore dal 17.9.2011 in forza di quanto stabilito dall'art.36-vicies bis dell'art.2 d.l. citato, come convertito in legge; ha quindi rilevato come il termine medesimo non fosse ancora decorso al momento della pronuncia, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Perugia ai sensi dell'art.569, comma 4, cod.proc.pen.. 2. Avverso la sentenza emessa a seguito del giudizio rescindente ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza; nel quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione con particolare riferimento alla mancata prova del dolo specifico richiesto dall'art.5 del d.lgs. n.74/2000; ha rilevato che la sussistenza dell'elemento soggettivo non era stata ritenuta sulla base di accertamenti tecnico-contabili bensì solo attraverso testimonianze e che erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto comprovato l'elemento stesso sulla base della sola entità del superamento delle soglia di rilevanza, in realtà qualificabile come mero elemento indiziario di per sé non sufficiente ai fini in esame. 3. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.In riferimento al profilo di diritto sotteso all'unico motivo di impugnazione, va rilevato che nel delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 74, il superamento della soglia rappresentata dall'ammontare dell'imposta evasa ha natura di elemento costitutivo del reato e, come tale, deve formare oggetto di rappresentazione e volizione, anche a titolo di dolo eventuale, da parte dell'agente (Cass., sez.III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.7000/2018, Venturini, RV. 272578); sul punto, peraltro, è stato specificato che la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dalla sola entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Cass., sez.III, 19.1.2016, n.18936, V., RV. 267022) e che l'elemento stesso può altresì desumersi anche dal comportamento successivo rappresentato dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Cass., sez.III, 28.2.2020, n.16469, Veruari, RV. 278966). Ciò posto, l'unitaria doglianza articolata dal ricorrente non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto la difesa si è confrontata solo apparentemente con le argomentazioni poste alla base del passaggio motivazionale nel quale è stata specificamente affrontata la questione relativa al perfezionamento dell'elemento soggettivo; e nel quale la Corte - oltre a valorizzare il dato, da ritenere comunque autosufficiente sulla base dei predetti arrestiA rappresentato dall'entità del superamento della soglia di punibilità - sulla base di una valutazione di fatto non censurabile in questa sedei ha attribuito idonea valenza indiziaria anche ad un ulteriore dato fenomenicoig specificamente rappresentato dalla scarsa e residuale attività operativa della società nel corso del 2010, considerata "adeguato viatico" ai fini del perfezionamento dell'elemento soggettivo anche nella sola forma del dolo eventuale. Deve quindi ritenersi che il ricorso per cassazione sia connotato da un difetto di specificità - a propria volta idoneo a dare luogo a un'inammissibilità del medesimo - limitandosi lo stesso alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, da considerarsi sul punto autonome ed autosufficienti (Cass., sez.III, 6.12.2017, n.2754/2018, Bimonte, RV. 272448). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale 13.6.2000, n.186 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue - ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. - l'onere del versamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore delle Cassa delle Amme
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