CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 03830/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5198/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 35 NAPOLI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4928/2017 depositata il 29/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] via Beccadelli 35 di Napoli ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 4928/2017 della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 29 novembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il controricorrente ha depositato memoria. 2.Il giudizio ebbe inizio con l’intimazione di un decreto ingiuntivo domandato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Condominio via Beccadelli 35 di Napoli per il pagamento del compenso, determinato in € 9.220,41, relativo alla difesa del Condominio svolta dal legale in una causa contro la [OSCURATO:PERSONA] 81 a r.l. In questa causa l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del Condominio via Beccadelli 35, convenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] 81, aveva chiamato in giudizio tre condomini morosi, ma, con sentenza emessa nel 2009, mentre la domanda della Cooperativa era stata accolta, era stata dichiarata la nullità della chiamata di due dei condomini morosi per difetto di procura ed era stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione la chiamata del restante condomino. Visto l’esito di tale giudizio, il Condominio via Beccadelli 35 nell’opporsi al decreto ingiuntivo intimato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto altresì riconvenzionale risarcitoria. Il Tribunale di Napoli, valutato l’errore imputabile all’avvocato per la chiamata in causa dei terzi dichiarata nulla per difetto di apposita procura (essendo generica la dizione del mandato con cui si conferiva “ogni facoltà di legge”), accolse in parte l’opposizione, rideterminando in € 5.210,00, oltre accessori, il compenso professionale e condannando l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 6.412,50, oltre accessori, in favore del Condominio. La Corte d’appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado, osservando che in essa non risultava motivata la sussistenza di un danno cagionato dall’avvocato al Condominio cliente per l’assunto errore professionale, e che neppure esisteva tale errore, dovendosi seguire l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, sicché il procuratore del convenuto ha altresì la facoltà di chiamare un terzo in causa. La Corte di Napoli ha infine confermato la misura dei compensi liquidati dal Tribunale all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Possono disattendersi le eccezioni pregiudiziali del controricorrente quanto al difetto di procura speciale, appagando le esigenze di cui all’art.365 c.p.c. la procura conferita in calce al ricorso (cfr. Cass. Sez. Unite 09/12/2022, n. 36057), ed alla carenza di autorizzazione o ratifica assembleare, non occorrendo la stessa per legittimare l’amministratore di condominio a proporre opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di un terzo creditore, nonché per impugnare le relative decisioni in caso di soccombenza, né quindi per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio (Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260; Cass. Sez. 2 , 25/05/2016, n. 10865). 5. Il primo motivo del ricorso del Condominio via Beccadelli 35 di Napoli denuncia la violazione degli artt. 1460, 1176 e 2236 c.c., sostenendo la nullità delle chiamate in causa dei terzi e quindi la configurabilità della negligenza professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale esistente al momento dei fatti di causa (giudizio iniziato nel 2004 e definito nel 2009). Tale orientamento all’epoca imperante aveva altresì indotto il Condominio a non interporre gravame. La indicata condotta negligente costituirebbe giusto motivo di rifiuto del pagamento del compenso dell’avvocato e causa del danno pari alle spese processual i sostenute dal Condominio per la soccombenza nei confronti di quei terzi chiamati in lite. Il secondo motivo del ricorso del Condominio via Beccadelli 35 di Napoli denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., non avendo la Corte d’appello ravvisato nel mutamento giurisprudenziale in tema di validità della chiamata del terzo “giusti motivi” per la compensazione delle spese processuali. 6. Il primo motivo del ricorso del Condominio via Beccadelli 35 non è fondato. 6.1. Come già più volte affermato da questa Corte, l’avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell’attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. È altrettanto consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, allorché il cliente deduca, come nella specie, la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista. La responsabilità risarcitoriadell'avvocato non può, invero, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. Sez. 6- 2 , 18/02/2022, n. 5440 ; Cass. Sez. 3 , 22/06/2020, n. 12127 ; Cass. Sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass. Sez. 3 , 05/02/2013, n. 2638 ; Cass. Sez. 3, 10/12/2012, n. 22376; Cass. Sez. 2, 27/05/2009, n. 12354). La chiamata in causa dei condomini morosi da parte dell’avvocato del condominio convenuto da un terzo creditore, operata in forza della procura alla liti conferitagli dall’amministratore in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, con “ogni facoltà di legge”, si legge nella sentenza impugnata), non può affatto definirsi contraria alla diligenza imposta dall'art. 1176, comma 2, c.c., ovvero attività professionale totalmente inutile ex ante e che abbia impedito al cliente di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile, e che perciò non possa attribuirgli alcun diritto al compenso, né può intendersi quale condotta di per sé foriera di responsabilità nei confronti del cliente stesso. Tale strategia difensiva è anzi conforme alle conclusioni raggiunte da una interpretazione giurisprudenziale assai risalente nel tempo, quanto meno in ordine all’affermazione che la procura alle liti conferisce al difensore del convenuto il potere di chiamare in causa un terzo, quale esclusivo o quantomeno concorrente responsabile di quanto dedotto dall'attore, onde sollevare il convenuto stesso dall'eventuale soccombenza nei confronti di parte attrice (Cass. n. 12672 del 2001, n. 15370 del 2000, n. 3928 del 2000, n. 4356 del 2000, n. 2415 del 1984, n. 1745 del 1979, n. 1811 del 1973), poi stabilizzatasi con Cass. Sez. Unite n. 4909 del 2016). D’altro canto, giacché la medesima questione in ordine al potere del difensore di chiamare in causa un terzo in garanzia impropria, in difetto della specifica facoltà all'uopo espressamente conferita nella procura, ha imposto un intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti (la citata sentenza n. 4909 del 2016), deve altresì considerarsi che la prestazione professionale da eseguire in concreto involgeva, quindi, la soluzione di un problema tecnico di particolare difficoltà, sicché la responsabilità dell’avvocato poteva configurarsi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo riscontrando il dolo o la colpa grave. Né, invero, il Condominio via Beccadelli 35 può riversare sull’avvocato [OSCURATO:PERSONA] le conseguenze della propria scelta di non appellare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato nulle le chiamate in causa dei terzi. 7. Anche il secondo motivo del ricorso del Condominio via Beccadelli 35 è infondato. 7.1. La Corte d’appello di Napoli ha regolato le spese dei due gradi di giudizio con compensazione in ragione di un terzo e condanna del Condominio al rimborso della frazione residua. Il secondo motivo del ricorso del Condominio via Beccadelli 35 denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., perché la Corte d’appello non avrebbe ravvisato nel mutamento giurisprudenziale in tema di validità della chiamata del terzo “ giusti motivi”per la compensazione delle spese processuali. Ora, premesso che in questo giudizio opera ratione temporis la formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. introdotta dalla l. n. 69 del 2009; che quanto affermato a proposito del primomotivo induce a negare che vi sia stato un significativo mutamento della giurisprudenza in pendenza del presente giudizio in ordine all’estensione della facoltà connesse alla procura alle liti per la chiamata in causa di un terzo; che non è stato comunque oggetto del presente giudizio (quanto di quello “presupposto”) il profilo dell’estensione della facoltà connesse alla procura alle liti per la chiamata in causa di un terzo; è decisivo osservare che la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto nemmeno a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (ex multis, Cass. Sez. Unite, 15 luglio 2005, n. 14989). 8. Il ricorso va perciò rigettato ed il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,