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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01789/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29699/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SALERNO n. 3903/2022depositata il 06/05/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 3903/05/2022, depositata il 06/05/2022, la [OSCURATO:PERSONA] di II grado della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 455/21, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la CTP di Salerno aveva accolto il ricorso proposto dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Buccino e dei [OSCURATO:PERSONA] avverso tre avvisi di liquidazione dell’imposta di registro rispettivamente applicata a tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Vallo della Lucania (e non dal Tribunale di Salerno, erroneamente indicato, come si evincedagli avvisi di liquidazione riportati nel ricorso e allo stesso allegati), sostenendo il giudice di prime cure che le fideiussioni enunciate nei decreti ingiuntivi fossero intimamente connesse ai “ rapporti di provvista relativi a finanziamenti/ operazioni (aperture di credito e mutuo chirografario) imponibili ai fini IVA”, sicché doveva trovare applicazione alla fattispecie in esame il cd principio di alternatività. [OSCURATO:PERSONA] d’appello argomentava il rigetto dell’impugnazione ritenendo inapplicabile, nel caso di specie, l’imposizione di atti “enuncianti” (decreti ingiuntivi) ed atti “enunciati”(fideiussioni), prevista dall’art. 22, d.P.R. n. 131/86 e richiesta dall’Agenzia , assumendo l’insussistenza del prescritto requisito della coincidenza soggettiva tra parti dell’atto “enunciante” e parti dell’atto “enunciato”, non essendo la fideiussione “un contratto trilaterale nel cui contesto permangano il debitore ed il creditore con l’aggiunta di un terzo contraente quale il fideiussore”.

2. Avverso la sentenza n. 3903/05/2022 della CTR proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate.

3. [OSCURATO:PERSONA] diCredito Cooperativo di Buccino e dei [OSCURATO:PERSONA], intimata, non espletava attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo vengono denunciate “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, dell’art. 36 n. 4 del d.lgs 546/92 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 22 e 40 del d.p.r. 131/86 (c.d.

TUR) nonché dell’art. 6 Tariffa parte I del TUR, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4.

Travisamento della prova.

Erronea individuazione della quaestio facti”, atteso che il Giudice d’appello aveva motivato l’inapplicabilità del citato art. 22 sull’erroneo presupposto della diversità delle parti del giudizio monitorio e del le parti dei contratti di fideiussione, sulla scorta del dato fattuale che i decreti ingiuntivi sarebberostati emessi esclusivamente nei confronti dei debitori principali, mentre dagli avvisi di liquidazione e dai decreti ingiuntivi emergeva il contrario, con conseguente nullità della sentenza per travisamento del contenuto oggettivo della prova.

Il motivo è infondato.

La sentenza d’appello non risulta aver motivato la asserita insussistenza della coincidenza soggettiva tra atto “enunciante” ed atto “enunciato”in virtù del fatto che i decreti ingiuntivi sarebbero stati emessi nei soli confronti dei debitori principali (non essendo, peraltro, mai stato in contestazione tra le parti che fossero stati ingiunti anche i fideiussori, avendo la stessa Banca dato attodi ciò , sia nel ricorso di primo grado che nelle controdeduzioni in appello).

La CTR ha, invece, escluso che le fideiussioni fossero intercorse tra le stesse parti dei giudizi monitori sulla scorta di una mera argomentazione giuridica, ossia che la fideiussione non è un contratto trilaterale (effettivamente intercorrendo, di norma, solo tra il fideiussore ed il creditore), ritenendo (erroneamente) che ciò avrebbe escluso la coincidenza soggettiva con i decreti ingiuntivi in questione, in quanto emessi anche nei confronti del debitore principale, oltre che dei fideiussori e in favore del creditore ingiungente (tutti e tre parti del rapporto processualemonitorio). 2.Con il secondo motivo vengono denunciate “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, dell’art. 36 n. 4 del d.lgs 546/92 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 22 e 40 del d.p.r. 131/86 (c.d.

TUR) nonché dell’art. 6 Tariffa parte I del TUR, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4.”, avendo la sentenza impugnata “ sviato dalla reale questione controversa che atteneva al trattamento fiscale delle fideiussioni enunciate nei decreti ingiuntivi richiesti…ovvero se fosse corretta la tassazione delle stesse effettuata dall’Agenzia delle Entrate in virtù del principio di autonomia dei singoli negozi, ai sensi dell’art. 22 DPR n. 131/1986 con applicazione dell’aliquota dello 0,5% ex art 6 della [OSCURATO:PERSONA] I, oppure se, come sostenuto da parte resistente, in forza del principio di cui all’art. 40 comma 1 DPR 23 ottobre 1972 n. 633 della alternatività tra IVA e imposta di registro, le fidejussioni dovevano essere tassate in misura fissa”.

Il motivo è infondato.

Premesso che il tema del contendere attienealla tassabilità non delle fideiussioni in sé ma delle fideiussioni in quanto “enunciate” nei decreti ingiuntivi e quindi all’applicabilità o meno del citato art. 40 alle fideiussioni “enunciate”, non può ritenersi violato il principio della rispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la CTR ritenuto invece inapplicabile al caso concreto il sopracitato art. 22 e quindi insussistente il presupposto stesso dell’enunciazione, siccome costituente , nella fattispecie concreta, questione pregiudiziale dal punto di visto logico-giuridico rispetto a quella dell’applicabilità o meno del principio di alternatività di cui a ll’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986.Nemmeno la sentenza impugnata può ritenersi affetta da un vizio motivazionale tale da integrarne la nullità, atteso che essa invece argomenta, sia purestringatamente e con assunti non condivisibili, come poi si dirà, la ritenuta inapplicabilità al caso di specie del citato art. 22.

A tal proposito, va evidenziato che le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle Preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., 19881/2014; Cass. Sez.

U., n. 8053/2014).Nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, il “minimo costituzionale” deve ritenersi garantito. 3.Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 40 del d.P.R.n. 131/1986, nonché dell’art. 6, [OSCURATO:PERSONA] prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 1936 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza della CTR escluso l’applicabilità del citato art. 22 sul presupposto dell’insussistenza del requisito della coincidenza soggettiva tra atti “ enuncianti ” ed atti “enunciati”, in quanto la fideiussione non è un contratto trilaterale.

A tal proposito la ricorrente ha evidenziato che: la fideiussione è un contratto con cui il fideiussore si obbliga nei confronti del creditore a garantire l’adempimento del debitore; nel caso di specie, i fideiussori sono parti sia del rapporto contrattuale fideiussorio con la banca creditrice, sia del rapporto processuale instauratosi con il ricorso monitorio , in quanto ingiunti; alle fideiussioni “enunciate” nel decreto ingiuntivo, in quanto atti autonomi rispetto all’atto “enunciante”, si applica, ex art. 22 del d.P.R. n. 131/1986e 6 della Tariffa, Parte prima, l’imposta di registro con aliquota dello 0,50%.

A sostegno di tali assunti la ricorrenteha richiama to anche le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 46/2013 e n. 119/2014, nonché la sentenza n. 7/1999 della Corte Cost., secondo cui proprio l’allegazione in giudizio del provvedimento “enunciato”, soggetto a registrazione in caso d’uso, ne rappresenta una forma d’uso.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate….”. [OSCURATO:PERSONA]. ha chiarito (sent. n. 7/1999) che se “ il provvedimento enunciato è soggetto a tassazione in caso d'uso, è proprio la sua allegazione in giudizio che, rappresentandone una forma d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro.”.

Premesso che, come già evidenziato nell’esame del primo motivo, non è in discussione tra le parti né è escluso dalla sentenza della CTP che, nella fattispecie in esame, ciascun decreto ingiuntivo sia stato emesso nei confronti, oltre che dei debitori principali, anche dei fideiussori che hanno prestato le garanzie “enunciate” nel decreto, la natura non trilaterale della fideiussione non esclude che ricorra il suddetto requisito della coincidenza soggettiva solo perché nel procedimento monitorio è parte anche il debitore rimasto estraneo alla fideiussione, richiedendo l’art. 22, d.P.R. n. 131/1986 che le parti dell’atto “enunciato” siano presenti anche nell’atto “enunciante” ma non che di quest’ultimo non possa essere parte anche un terzo (nel caso di specie il debitore, rimasto estraneo alla fideiussione).

Orbene, questa Corte ha chiarito che non sussiste dubbio alcuno che, in via generale, la fideiussione debba sottostare, anche se “enunciata” in sentenza o in un decreto ingiuntivo, all’imposta di registro proporzionale, con aliquota dello 0,50%, prevista dall’art. 6, [OSCURATO:PERSONA] prima del d.P.R. n. 131/198.

Secondo tale orientamento, a cui si intende dare continuità nel caso in esame (non essendovi riscontro documentale , né essendo stato dedotto dall’Agenzia ricorrente che le fideiussioni tassate garantiscano operazioni che fruiscono dell’esenzione di cui all’art. 15 d.P.R. n. 601/73 , la quale, comunque, nemmeno risulta eccepita nell’originario ricorso della contribuente), va escluso che la natura accessoria in ambito civilistico della fideiussione (avente struttura ed oggetto diversi da quell i della polizza fideiussoria/contratto autonomo di garanzia) si estenda anche all’ambito tributario e soprattutto a quello dell’imposta di registro, improntata all’autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione, rimanendo la fideiussione, in ambito tributario, autonoma espressione di capacità contributiva e pertanto non assoggettata al medesimo regime fiscale dell’atto “enunciante” (Cass. n. 17899/05; Cass. n. 17237/13; Cass. n. 18454/16; Cass. n. 3458/21; in motivazione, Cass. n. 6893/2024).

Pertanto, la circostanza che l’atto “enunciante” sia sottoposto ad Iva non determina l’automatica estensione della relativa disciplina tributaria alla fideiussione “enunciata” e, nel caso di specie, l’applicabilità all’atto “enunciato” del principio di alternatività di cui all’art. 40, d.P.R. n. 131/1986 e la conseguente registrazione a misura fissa (Cass. n. 3458/21).

Stante la fondatezza del terzo motivo dedotto, la sentenza impugnata va pertanto cassata con decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione; non avendo la Banca appellante riproposto nel giudizio di appello le censure relative alla erroneità dei criteri di calcolo dell’imposta di registro relativamente alle fideiussioni, da ritenersi pertanto rinunciate ex art. 346 c.p.c. (vedi Cass. n. 19755/25; 25840/21), non sono, del resto, necessari ulteriori accertamenti nel merito ; va rigettato , quindi, l’originario ricorso della contribuente.

Le spese seguono la soccombenza della controparte rimasta intimata, anche per i gradi del merito.

P.Q.M rigetta il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; condanna la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Buccino e dei [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del primo grado di giudizio,che liquida in 5.807,00 euro per compensi professionali, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in 7.010,00 euro per compensi professionali, , nonché al pagamento delle spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29699/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 3903/2022depositata il 06/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 3903/05/2022, depositata il 06/05/2022, la [OSCURATO:PERSONA] di II grado della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 455/21, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la CTP di Salerno aveva accolto il ricorso proposto dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Buccino e dei [OSCURATO:PERSONA] avverso tre avvisi di liquidazione dell’imposta di registro rispettivamente applicata a tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Vallo della Lucania (e non dal Tribunale di Salerno, erroneamente indicato, come si evincedagli avvisi di liquidazione riportati nel ricorso e allo stesso allegati), sostenendo il giudice di prime cure che le fideiussioni enunciate nei decreti ingiuntivi fossero intimamente connesse ai “ rapporti di provvista relativi a finanziamenti/ operazioni (aperture di credito e mutuo chirografario) imponibili ai fini IVA”, sicché doveva trovare applicazione alla fattispecie in esame il cd principio di alternatività. [OSCURATO:PERSONA] d’appello argomentava il rigetto dell’impugnazione ritenendo inapplicabile, nel caso di specie, l’imposizione di atti “enuncianti” (decreti ingiuntivi) ed atti “enunciati”(fideiussioni), prevista dall’art. 22, d.P.R. n. 131/86 e richiesta dall’Agenzia , assumendo l’insussistenza del prescritto requisito della coincidenza soggettiva tra parti dell’atto “enunciante” e parti dell’atto “enunciato”, non essendo la fideiussione “un contratto trilaterale nel cui contesto permangano il debitore ed il creditore con l’aggiunta di un terzo contraente quale il fideiussore”. 2. Avverso la sentenza n. 3903/05/2022 della CTR proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate. 3. [OSCURATO:PERSONA] diCredito Cooperativo di Buccino e dei [OSCURATO:PERSONA], intimata, non espletava attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo vengono denunciate “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, dell’art. 36 n. 4 del d.lgs 546/92 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 22 e 40 del d.p.r. 131/86 (c.d. TUR) nonché dell’art. 6 Tariffa parte I del TUR, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4. Travisamento della prova. Erronea individuazione della quaestio facti”, atteso che il Giudice d’appello aveva motivato l’inapplicabilità del citato art. 22 sull’erroneo presupposto della diversità delle parti del giudizio monitorio e del le parti dei contratti di fideiussione, sulla scorta del dato fattuale che i decreti ingiuntivi sarebberostati emessi esclusivamente nei confronti dei debitori principali, mentre dagli avvisi di liquidazione e dai decreti ingiuntivi emergeva il contrario, con conseguente nullità della sentenza per travisamento del contenuto oggettivo della prova. Il motivo è infondato. La sentenza d’appello non risulta aver motivato la asserita insussistenza della coincidenza soggettiva tra atto “enunciante” ed atto “enunciato”in virtù del fatto che i decreti ingiuntivi sarebbero stati emessi nei soli confronti dei debitori principali (non essendo, peraltro, mai stato in contestazione tra le parti che fossero stati ingiunti anche i fideiussori, avendo la stessa Banca dato attodi ciò , sia nel ricorso di primo grado che nelle controdeduzioni in appello). La CTR ha, invece, escluso che le fideiussioni fossero intercorse tra le stesse parti dei giudizi monitori sulla scorta di una mera argomentazione giuridica, ossia che la fideiussione non è un contratto trilaterale (effettivamente intercorrendo, di norma, solo tra il fideiussore ed il creditore), ritenendo (erroneamente) che ciò avrebbe escluso la coincidenza soggettiva con i decreti ingiuntivi in questione, in quanto emessi anche nei confronti del debitore principale, oltre che dei fideiussori e in favore del creditore ingiungente (tutti e tre parti del rapporto processualemonitorio). 2.Con il secondo motivo vengono denunciate “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, dell’art. 36 n. 4 del d.lgs 546/92 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 22 e 40 del d.p.r. 131/86 (c.d. TUR) nonché dell’art. 6 Tariffa parte I del TUR, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4.”, avendo la sentenza impugnata “ sviato dalla reale questione controversa che atteneva al trattamento fiscale delle fideiussioni enunciate nei decreti ingiuntivi richiesti…ovvero se fosse corretta la tassazione delle stesse effettuata dall’Agenzia delle Entrate in virtù del principio di autonomia dei singoli negozi, ai sensi dell’art. 22 DPR n. 131/1986 con applicazione dell’aliquota dello 0,5% ex art 6 della [OSCURATO:PERSONA] I, oppure se, come sostenuto da parte resistente, in forza del principio di cui all’art. 40 comma 1 DPR 23 ottobre 1972 n. 633 della alternatività tra IVA e imposta di registro, le fidejussioni dovevano essere tassate in misura fissa”. Il motivo è infondato. Premesso che il tema del contendere attienealla tassabilità non delle fideiussioni in sé ma delle fideiussioni in quanto “enunciate” nei decreti ingiuntivi e quindi all’applicabilità o meno del citato art. 40 alle fideiussioni “enunciate”, non può ritenersi violato il principio della rispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la CTR ritenuto invece inapplicabile al caso concreto il sopracitato art. 22 e quindi insussistente il presupposto stesso dell’enunciazione, siccome costituente , nella fattispecie concreta, questione pregiudiziale dal punto di visto logico-giuridico rispetto a quella dell’applicabilità o meno del principio di alternatività di cui a ll’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986.Nemmeno la sentenza impugnata può ritenersi affetta da un vizio motivazionale tale da integrarne la nullità, atteso che essa invece argomenta, sia purestringatamente e con assunti non condivisibili, come poi si dirà, la ritenuta inapplicabilità al caso di specie del citato art. 22. A tal proposito, va evidenziato che le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle Preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 19881/2014; Cass. Sez. U., n. 8053/2014).Nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, il “minimo costituzionale” deve ritenersi garantito. 3.Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 40 del d.P.R.n. 131/1986, nonché dell’art. 6, [OSCURATO:PERSONA] prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 1936 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza della CTR escluso l’applicabilità del citato art. 22 sul presupposto dell’insussistenza del requisito della coincidenza soggettiva tra atti “ enuncianti ” ed atti “enunciati”, in quanto la fideiussione non è un contratto trilaterale. A tal proposito la ricorrente ha evidenziato che: la fideiussione è un contratto con cui il fideiussore si obbliga nei confronti del creditore a garantire l’adempimento del debitore; nel caso di specie, i fideiussori sono parti sia del rapporto contrattuale fideiussorio con la banca creditrice, sia del rapporto processuale instauratosi con il ricorso monitorio , in quanto ingiunti; alle fideiussioni “enunciate” nel decreto ingiuntivo, in quanto atti autonomi rispetto all’atto “enunciante”, si applica, ex art. 22 del d.P.R. n. 131/1986e 6 della Tariffa, Parte prima, l’imposta di registro con aliquota dello 0,50%. A sostegno di tali assunti la ricorrenteha richiama to anche le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 46/2013 e n. 119/2014, nonché la sentenza n. 7/1999 della Corte Cost., secondo cui proprio l’allegazione in giudizio del provvedimento “enunciato”, soggetto a registrazione in caso d’uso, ne rappresenta una forma d’uso. Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate….”. [OSCURATO:PERSONA]. ha chiarito (sent. n. 7/1999) che se “ il provvedimento enunciato è soggetto a tassazione in caso d'uso, è proprio la sua allegazione in giudizio che, rappresentandone una forma d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro.”. Premesso che, come già evidenziato nell’esame del primo motivo, non è in discussione tra le parti né è escluso dalla sentenza della CTP che, nella fattispecie in esame, ciascun decreto ingiuntivo sia stato emesso nei confronti, oltre che dei debitori principali, anche dei fideiussori che hanno prestato le garanzie “enunciate” nel decreto, la natura non trilaterale della fideiussione non esclude che ricorra il suddetto requisito della coincidenza soggettiva solo perché nel procedimento monitorio è parte anche il debitore rimasto estraneo alla fideiussione, richiedendo l’art. 22, d.P.R. n. 131/1986 che le parti dell’atto “enunciato” siano presenti anche nell’atto “enunciante” ma non che di quest’ultimo non possa essere parte anche un terzo (nel caso di specie il debitore, rimasto estraneo alla fideiussione). Orbene, questa Corte ha chiarito che non sussiste dubbio alcuno che, in via generale, la fideiussione debba sottostare, anche se “enunciata” in sentenza o in un decreto ingiuntivo, all’imposta di registro proporzionale, con aliquota dello 0,50%, prevista dall’art. 6, [OSCURATO:PERSONA] prima del d.P.R. n. 131/198. Secondo tale orientamento, a cui si intende dare continuità nel caso in esame (non essendovi riscontro documentale , né essendo stato dedotto dall’Agenzia ricorrente che le fideiussioni tassate garantiscano operazioni che fruiscono dell’esenzione di cui all’art. 15 d.P.R. n. 601/73 , la quale, comunque, nemmeno risulta eccepita nell’originario ricorso della contribuente), va escluso che la natura accessoria in ambito civilistico della fideiussione (avente struttura ed oggetto diversi da quell i della polizza fideiussoria/contratto autonomo di garanzia) si estenda anche all’ambito tributario e soprattutto a quello dell’imposta di registro, improntata all’autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione, rimanendo la fideiussione, in ambito tributario, autonoma espressione di capacità contributiva e pertanto non assoggettata al medesimo regime fiscale dell’atto “enunciante” (Cass. n. 17899/05; Cass. n. 17237/13; Cass. n. 18454/16; Cass. n. 3458/21; in motivazione, Cass. n. 6893/2024). Pertanto, la circostanza che l’atto “enunciante” sia sottoposto ad Iva non determina l’automatica estensione della relativa disciplina tributaria alla fideiussione “enunciata” e, nel caso di specie, l’applicabilità all’atto “enunciato” del principio di alternatività di cui all’art. 40, d.P.R. n. 131/1986 e la conseguente registrazione a misura fissa (Cass. n. 3458/21). Stante la fondatezza del terzo motivo dedotto, la sentenza impugnata va pertanto cassata con decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione; non avendo la Banca appellante riproposto nel giudizio di appello le censure relative alla erroneità dei criteri di calcolo dell’imposta di registro relativamente alle fideiussioni, da ritenersi pertanto rinunciate ex art. 346 c.p.c. (vedi Cass. n. 19755/25; 25840/21), non sono, del resto, necessari ulteriori accertamenti nel merito ; va rigettato , quindi, l’originario ricorso della contribuente. Le spese seguono la soccombenza della controparte rimasta intimata, anche per i gradi del merito. P.Q.M rigetta il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; condanna la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Buccino e dei [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del primo grado di giudizio,che liquida in 5.807,00 euro per compensi professionali, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in 7.010,00 euro per compensi professionali, , nonché al pagamento delle spese del giudiz