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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 46238/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha c:oncluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 30.09.2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 8 cl.lgs. n. 74/2000 - per emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - e condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce inosservanza degli artt. 191 e 270 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.

Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate nel procedimento n. 30296/2016, trovando applicazione il disposto dell'art. 270 cod.proc.pen. in quanto difettava il vincolo di connessione ai sensi dell'art. 12 cod.proc.pen. tra i reati e non rientrando il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 nel novero di quelli per i quali era possibile disporre le intercettazioni ex art. 266 cod.proc.pen.; il restante materiale probatorio, costituito da documentazione contabile, era stato erroneamente valutato dalla Corte di appello (sia con riferimento al contenuto dei documenti che alla relativa interpretazione), e non poteva, quindi, costituire prova del reato contestato.

Con il secondo motivo richiede una rimodulazione della pera, lamentando che le ragioni indicate dal Giudice ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena (íncensuratezza, corretto comportamento processuale) potevano giustificare l'irrogazione di una pena nella misura del minimo edittale.

Con il terzo motivo deduce l'inesistenza del debito tributario per regolare pagamento delle imposte, chiedendo l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 con conseguente riduzione della pena.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 2:3, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è, nel complesso, infondato.La motivazione della Corte di appello è errata in diritto nella parte in cui ha valutato come infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sollevata in relazione all'art. 270 cod.proc.pen, nel testo previgente alla modifica di cui all'art. 2, comma 1 lett. g) n. 01 del 30.12.2019 n. 161, conv., con modif, nella legge 28 febbrario 2020 n.7.

Va osservato che l'art 270, comma 1, cod. proc. pen., nella predetta formulazione, applicabile ratione temporis al presente procedimento, prevedeva che l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti è «ammessa solo se i risultati delle intercettazioni siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in fragranza».

L'interpretazione dei limiti di operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., ha determinato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, composto dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep.02/01/2020,[OSCURATO:PERSONA].277395-01, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: "In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.".

Le Sezioni Unite hanno, innanzitutto, precisato, al fine di definire con chiarezza il perimetro della questione controversa, che non era discussione l'orientamento consolidato, secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte attiene solo alla valutazione di tali risultati come elementi di prova, ma non preclude la possibilità di dedurre dagli stessi notizie di nuovi reati, quale punto di partenza di nuove indagini (Sez. 2, n. 17759 del 13/12/2016, dep. 2017, Cante, Rv. 270219; conf.

Sez. 2, n. 19699 del 23/04/2010, Trotta, RV. 247104; Sez. 4, n. 2596 del 03/10/2006, dep. 2007, Abate, Rv. 236115; Sez. 5, n. 23894 del 02/05/2003, Luciani, Rv. 225946; Sez. 6, n. 31 del 26/11/2002, dep. 2003, Chiarenza, Rv. 225709) e che neppure veniva in rilievo l'ipotesi in cui la conversazione intercettata costituisca corpo del reato, essendo utilizzabile, in quanto tale, nel processo penale (Sez.

U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776).

La risoluzione del contrasto ha investito la definizione di "procedimento diverso".Le Sezioni Unite hanno ritenuto non condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale che assicura rilievo all'unitarietà iniziale del procedimento per escludere l'operatività del divieto previsto da tale norma, basandosi su una nozione formale di "procedimento", in quanto connotato da un determinato numero di iscrizione nei registri delle notizie di reato.

Neppure condivisibile è stato ritenuto l'orientamento giurisprudenziale che fa coincidere la nozione di "diverso procedimento" con quella di "diverso reato" (tale orientamento, valorizzando l'inerenza delle risultanze relative a real:i diversi da quelli oggetto del provvedimento autorizzativo al medesimo procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto, sostiene che, qualora l'intercettazione sia legittimamente autorizzata all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui emerga la conoscenza dall'attività di captazione).

Si è, quindi, osservato che, nel lessico del codice di procedura penale, il riferimento al "procedimento" si presenta tutt'altro che univoco: in termini generali, esso viene giustapposto al "processo", così delineando «una netta scansione tra il procedimento, che si articola nelle indagini preliminari, e il processo, che nasce quando il pubblico ministero imbocca la strada della formulazione dell'accusa rendendo ineludibile la pronuncia giurisdizionale»; nella stessa terminologia codicistica, però, il termine "procedimento" allude anche al singolo reato commesso da una persona (art. 12 cod. proc. pen.) Ne consegue che ritenere utilizzabili i risultati dell'intercettazione disposta per uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen. anche per gli altri reati di cui è emersa la conoscenza grazie all'intercettazione stessa, e ciò indipendentemente da qualsiasi legame sostanziale tra il primo e i secondi, significherebbe imprimere all'autorizzazione del giudice quella connotazione di "autorizzazione in bianco", vietata dall'art. 15 Cost. e messa al bando dalla giurisprudenza costituzionale.

Le Sezioni unite hanno, quindi, accolto l'impostazione giurisprudenziale maggioritaria, che fa leva su una nozione "sostanziale" di "diverso procedimento", la quale non coincide con un "diverso reato", né può essere ricollegata a un dato di ordine meramente formale, come il numero di iscrizione nel registro della notizia di reato.

Si è, dunque, affermato che ricorre lo stesso procedimento - o, al contrario non è configurabile la diversità tra procedimenti presupposto per l'operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. - anche quando si tratti di reati diversi, purché sussista un legame sostanziale tra di loro.

Tale legame sostanziale è stato individuato nella connessione ex art. 12 cod. proc. pen., che riguarda procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche solo in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri.

Si è osservato che la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. è un riflesso della connessione sostanziale dei reati ed in caso di imputazioni connesse ex art. 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione.

La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione, escludendo che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'autorizzazione in bianco".

Le Sezioni Unite hanno precisato che a diverse conclusioni, invece, deve giungersi con riferimento al criterio basato sul collegamento investigativo di cui all'art. 371 cod. proc. pen. (fuori dei casi di connessione, naturalmente), che risponde ad esigenze di efficace conduzione delle indagini e presuppone relazioni tra i reati che non presuppongono quel necessario legame originario e sostanziale che consente, invece, di ricondurre anche il reato oggetto del procedimento connesso ex art. 12 cod. proc. pen. all'originaria autorizzazione.

Alla luce della nozione di "procedimenti diversi" delineata, le Sezioni Unite hanno concluso, come anticipato, che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Tanto osservato, deve rilevarsi che la sentenza impugnata si pone in contrasto con il suesposto principio di diritto, in quanto, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità proposta, ha dato erroneo rilievo alla circostanza, non rilevante, dell'unitarietà iniziale del procedimento (n. 30296/2016) in relazione al quale era stato emesso il decreto di intercettazione, senza valutare, invece, in concreto la sussistenza del vincolo di connessione tra i reati (per i quali erano state autorizzate le intercettazioni e quelli oggetto del presente procedimento), secondo il dictum delle Sezioni Unite.Nondimeno va evidenziato che, nel prosieguo della motivazione, la Corte di appello evidenziava anche che l'affermazione di responsabilità si era basata essenzialmente, non sulle intercettazioni, ma sulla prova documentale contabile (cfr pag 50, 51, 52, ove la Corte di appello, con congrue argomentazioni, analizza la documentazione contabile della [OSCURATO:PERSONA] s.p,a, comprovante la falsa fatturazione addebitata all'imputato, così ritenendo accertata l'oggettiva inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

Risulta, pertanto, evidente che le conversazioni intercettate non sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità e, dunque, risulta irrilevante la questione di inutilizzabilità sollevata.

Deve, inoltre, rilevarsi che le censure mosse dal ricorrente in ordine alla valutazione della documentazione contabile sono generiche, meramente contestative ed orientate a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.

Ne consegue che il motivo, come anticipato, deve valutarsi, nel complesso, infondato.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Osserva il Collegio che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura - come nella specie proposta - che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008„ Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142).

Va, comunque, evidenziato che costituisce principio consolidato, l'affermazione che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie.

Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pera congrua", "pena equa" "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod.pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2, n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197; nella specie, pertanto, l'obbligo di motivazione risulta sufficientemente adempiuto con la valutazione di congruità della pena effettuata dalla Corte di appello.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.Come emergente dallo stesso testo della sentenza impugnata, la doglianza in oggetto non era stata oggetto di specifico motivo di appello.

Va richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez.

U. 30/6/99, Piepoli, Rv. 213981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.

4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha c:oncluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 30.09.2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 8 cl.lgs. n. 74/2000 - per emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - e condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce inosservanza degli artt. 191 e 270 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate nel procedimento n. 30296/2016, trovando applicazione il disposto dell'art. 270 cod.proc.pen. in quanto difettava il vincolo di connessione ai sensi dell'art. 12 cod.proc.pen. tra i reati e non rientrando il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 nel novero di quelli per i quali era possibile disporre le intercettazioni ex art. 266 cod.proc.pen.; il restante materiale probatorio, costituito da documentazione contabile, era stato erroneamente valutato dalla Corte di appello (sia con riferimento al contenuto dei documenti che alla relativa interpretazione), e non poteva, quindi, costituire prova del reato contestato. Con il secondo motivo richiede una rimodulazione della pera, lamentando che le ragioni indicate dal Giudice ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena (íncensuratezza, corretto comportamento processuale) potevano giustificare l'irrogazione di una pena nella misura del minimo edittale. Con il terzo motivo deduce l'inesistenza del debito tributario per regolare pagamento delle imposte, chiedendo l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 con conseguente riduzione della pena. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 2:3, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è, nel complesso, infondato.La motivazione della Corte di appello è errata in diritto nella parte in cui ha valutato come infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, sollevata in relazione all'art. 270 cod.proc.pen, nel testo previgente alla modifica di cui all'art. 2, comma 1 lett. g) n. 01 del 30.12.2019 n. 161, conv., con modif, nella legge 28 febbrario 2020 n.7. Va osservato che l'art 270, comma 1, cod. proc. pen., nella predetta formulazione, applicabile ratione temporis al presente procedimento, prevedeva che l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti è «ammessa solo se i risultati delle intercettazioni siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in fragranza». L'interpretazione dei limiti di operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., ha determinato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, composto dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep.02/01/2020,[OSCURATO:PERSONA].277395-01, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: "In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.". Le Sezioni Unite hanno, innanzitutto, precisato, al fine di definire con chiarezza il perimetro della questione controversa, che non era discussione l'orientamento consolidato, secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte attiene solo alla valutazione di tali risultati come elementi di prova, ma non preclude la possibilità di dedurre dagli stessi notizie di nuovi reati, quale punto di partenza di nuove indagini (Sez. 2, n. 17759 del 13/12/2016, dep. 2017, Cante, Rv. 270219; conf. Sez. 2, n. 19699 del 23/04/2010, Trotta, RV. 247104; Sez. 4, n. 2596 del 03/10/2006, dep. 2007, Abate, Rv. 236115; Sez. 5, n. 23894 del 02/05/2003, Luciani, Rv. 225946; Sez. 6, n. 31 del 26/11/2002, dep. 2003, Chiarenza, Rv. 225709) e che neppure veniva in rilievo l'ipotesi in cui la conversazione intercettata costituisca corpo del reato, essendo utilizzabile, in quanto tale, nel processo penale (Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776). La risoluzione del contrasto ha investito la definizione di "procedimento diverso".Le Sezioni Unite hanno ritenuto non condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale che assicura rilievo all'unitarietà iniziale del procedimento per escludere l'operatività del divieto previsto da tale norma, basandosi su una nozione formale di "procedimento", in quanto connotato da un determinato numero di iscrizione nei registri delle notizie di reato. Neppure condivisibile è stato ritenuto l'orientamento giurisprudenziale che fa coincidere la nozione di "diverso procedimento" con quella di "diverso reato" (tale orientamento, valorizzando l'inerenza delle risultanze relative a real:i diversi da quelli oggetto del provvedimento autorizzativo al medesimo procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto, sostiene che, qualora l'intercettazione sia legittimamente autorizzata all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui emerga la conoscenza dall'attività di captazione). Si è, quindi, osservato che, nel lessico del codice di procedura penale, il riferimento al "procedimento" si presenta tutt'altro che univoco: in termini generali, esso viene giustapposto al "processo", così delineando «una netta scansione tra il procedimento, che si articola nelle indagini preliminari, e il processo, che nasce quando il pubblico ministero imbocca la strada della formulazione dell'accusa rendendo ineludibile la pronuncia giurisdizionale»; nella stessa terminologia codicistica, però, il termine "procedimento" allude anche al singolo reato commesso da una persona (art. 12 cod. proc. pen.) Ne consegue che ritenere utilizzabili i risultati dell'intercettazione disposta per uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen. anche per gli altri reati di cui è emersa la conoscenza grazie all'intercettazione stessa, e ciò indipendentemente da qualsiasi legame sostanziale tra il primo e i secondi, significherebbe imprimere all'autorizzazione del giudice quella connotazione di "autorizzazione in bianco", vietata dall'art. 15 Cost. e messa al bando dalla giurisprudenza costituzionale. Le Sezioni unite hanno, quindi, accolto l'impostazione giurisprudenziale maggioritaria, che fa leva su una nozione "sostanziale" di "diverso procedimento", la quale non coincide con un "diverso reato", né può essere ricollegata a un dato di ordine meramente formale, come il numero di iscrizione nel registro della notizia di reato. Si è, dunque, affermato che ricorre lo stesso procedimento - o, al contrario non è configurabile la diversità tra procedimenti presupposto per l'operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. - anche quando si tratti di reati diversi, purché sussista un legame sostanziale tra di loro. Tale legame sostanziale è stato individuato nella connessione ex art. 12 cod. proc. pen., che riguarda procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche solo in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri. Si è osservato che la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. è un riflesso della connessione sostanziale dei reati ed in caso di imputazioni connesse ex art. 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale - e non meramente processuale - tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione, escludendo che l'autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'autorizzazione in bianco". Le Sezioni Unite hanno precisato che a diverse conclusioni, invece, deve giungersi con riferimento al criterio basato sul collegamento investigativo di cui all'art. 371 cod. proc. pen. (fuori dei casi di connessione, naturalmente), che risponde ad esigenze di efficace conduzione delle indagini e presuppone relazioni tra i reati che non presuppongono quel necessario legame originario e sostanziale che consente, invece, di ricondurre anche il reato oggetto del procedimento connesso ex art. 12 cod. proc. pen. all'originaria autorizzazione. Alla luce della nozione di "procedimenti diversi" delineata, le Sezioni Unite hanno concluso, come anticipato, che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Tanto osservato, deve rilevarsi che la sentenza impugnata si pone in contrasto con il suesposto principio di diritto, in quanto, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità proposta, ha dato erroneo rilievo alla circostanza, non rilevante, dell'unitarietà iniziale del procedimento (n. 30296/2016) in relazione al quale era stato emesso il decreto di intercettazione, senza valutare, invece, in concreto la sussistenza del vincolo di connessione tra i reati (per i quali erano state autorizzate le intercettazioni e quelli oggetto del presente procedimento), secondo il dictum delle Sezioni Unite.Nondimeno va evidenziato che, nel prosieguo della motivazione, la Corte di appello evidenziava anche che l'affermazione di responsabilità si era basata essenzialmente, non sulle intercettazioni, ma sulla prova documentale contabile (cfr pag 50, 51, 52, ove la Corte di appello, con congrue argomentazioni, analizza la documentazione contabile della [OSCURATO:PERSONA] s.p,a, comprovante la falsa fatturazione addebitata all'imputato, così ritenendo accertata l'oggettiva inesistenza delle operazioni sottese alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Risulta, pertanto, evidente che le conversazioni intercettate non sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità e, dunque, risulta irrilevante la questione di inutilizzabilità sollevata. Deve, inoltre, rilevarsi che le censure mosse dal ricorrente in ordine alla valutazione della documentazione contabile sono generiche, meramente contestative ed orientate a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ne consegue che il motivo, come anticipato, deve valutarsi, nel complesso, infondato. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura - come nella specie proposta - che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008„ Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142). Va, comunque, evidenziato che costituisce principio consolidato, l'affermazione che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pera congrua", "pena equa" "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod.pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2, n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197; nella specie, pertanto, l'obbligo di motivazione risulta sufficientemente adempiuto con la valutazione di congruità della pena effettuata dalla Corte di appello. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.Come emergente dallo stesso testo della sentenza impugnata, la doglianza in oggetto non era stata oggetto di specifico motivo di appello. Va richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30/6/99, Piepoli, Rv. 213981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie. 4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la con
Sentenza Cassazione n. 46238/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris