CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2021
Cassazione n. 39768/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni, formulate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, formulate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 gennaio 2021 il Tribunale del riesame di Firenze, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha, tra l'altro, rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, il 19 dicembre 2020, gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e ricettazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto e sottoposto, all'esito dell'udienza camerale, alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la condotta tenuta il 15 dicembre 2010, giorno in cui, intorno alle ore 20,15, trovandosi alla guida di una Mercedes a bordo della quale sedevano anche [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], egli, stando all'impostazione accusatoria, tentò di sottrarsi al controllo del personale della Polizia di Stato che, a bordo di una volante, li aveva casualmente incrociati, e si rese protagonista di una fuga altamente pericolosa, nel corso della quale Qendro, che occupava il sedile anteriore, lato passeggero, lanciò dall'autovettura una pistola semiautomatica marca Beretta, modello 74, calibro 22, di provenienza furtiva. I giudici della cautela hanno, in proposito, ritenuto il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati connessi alla detenzione ed al porto dell'arma, nonché nella resistenza a pubblico ufficiale commessa lanciandosi in una spericolata fuga, a forte velocità, finalizzata a frustrare l'iniziativa delle forze dell'ordine, obiettivo non riuscito per essere stati i tre indagati, infine, raggiunti e fermati. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame confermato il giudizio di gravità indiziaria in ordine ai reati in contestazione a dispetto di quanto emerso, in primis grazie al contributo del coindagato [OSCURATO:PERSONA], in ordine al momento in cui egli si rese conto della presenza di una volante della Polizia di Stato. Rileva, in particolare, come, a dire di Dyrmishi, le imprudenti modalità di conduzione della Mercedes non avevano alcuna relazione con la successiva percezione dell'intervento della Polizia né con la consapevolezza della detenzione dell'arma da parte di Qendro, ascrivibile in via esclusiva a quest'ultimo. Sostiene di avere arrestato la corsa del veicolo non appena compreso che i poliziotti avevano attivato i segnalatori acustici e luminosi, ciò che osta alla configurazione del reato sanzionato dall'art. 337 cod. pen., potendosi, al più, ravvisare a suo carico la sussistenza di una mera violazione alla normativa in materia di circolazione stradale. Contesta che possa essergli ascritta l'ipotizzata ricettazione, riferita alla ricezione di una pistola che Qendro ha esposto avere rinvenuto alcuni mesi prima e trattenuto per fini di lucro, e fondatamente discorrersi di concorso nella detenzione, considerato, a quest'ultimo proposito, che egli ha avuto contezza della presenza dell'arma sul veicolo da lui condotto appena prima che Qendro, preso atto del suo rifiuto a che l'oggetto fosse occultato all'interno del veicolo, la scagliasse all'esterno. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 15 aprile 2021, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, concludendo il 19 aprile 2021, ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), óltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha condiviso la ricostruzione della vicenda operata dal Giudice per le indagini preliminari, chiara nell'ascrivere ad [OSCURATO:PERSONA], quale conducente della Mercedes occupata dagli indagati, l'iniziativa illecita concretatasi nel tentare di sottrarsi al controllo da parte della Polizia — la cui attenzione era stata, in effetti, attirata dalla sua scriteriata condotta di guida — effettuando sorpassi repentini ed azzardati e mettendo in pericolo la pubblica incolumità. I giudici della cautela valorizzano, ulteriormente, l'apporto di un testimone, che ha notato il lancio della pistola dall'autovettura in un frangente in cui gli indagati cercavano di sfuggire alla volante, che li inseguiva. La descritta cornice fattuale supporta, in diritto, l'assunto che riconduce al paradigma della resistenza a pubblico ufficiale il tentativo di fuga inscenato da [OSCURATO:PERSONA], come univocamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità nell'affermare che «Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità» (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765; Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915). D'altro canto, hanno aggiunto Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame, anche qualora si ritenga di dare credito alla versione difensiva — secondo cui Qendro avrebbe rivelato ai coindagati di essere in possesso dell'arma solo all'atto dell'intervento della volante, rappresentando loro l'esigenza di nasconderla o di disfarsene (in ragione, evidentemente, dell'illiceità della detenzione e del porto dell'oggetto) — la scelta di [OSCURATO:PERSONA] di tentare la fuga e le manovre poste in essere, in un arco di tempo non istantaneo e, comunque, sufficiente ad integrare la materialità dei reati, per assicurare l'impunità all'amico, valgono ad estendere nei suoi confronti, quantomeno nell'ottica della gravità indiziaria, i delitti connessi alla ricezione, alla detenzione ed al porto dell'arma subito dopo rinvenuta e posta in sequestro.4. Al cospetto di una ricostruzione della vicenda fedele alle acquisizioni investigative ed esente da tangibili deficit razionali, il ricorrente ne sollecita una diversa lettura alla luce di considerazioni che, allo stato, non appaiono idonee a minare, nella prospettiva propria del giudizio di legittimità, la solidità del percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata. Egli sostiene, in specie, di avere arrestato la marcia della vettura da lui 33 o condotta subito dopo l'attivazione della sirena da parte della volante, ciò che 3 escluderebbe la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale ma [OSCURATO:PERSONA] che appare, invece, smentito da quanto esposto — in termini, si ribadisce, (g1.1 alieni da vizi logici — dai giudici della cautela. OD n Aggiunge di essere rimasto estraneo alla ricezione della pistola, , O CO 12. ascrivibile al solo Qendro, obiezione che, tuttavia, non tocca il nucleo it=• fe. o centrale dell'addebito, che attiene al concorso nella detenzione e nel porto in CD x luogo pubblico di un'arma che, in quanto di provenienza furtiva, consentono -91 di estendere al concorrente, che della matrice illecita sia consapevole, la Ct.) W N responsabiFità per la ricettazione. h.) W Deduce, infine, in contrasto con quanto indicato da Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame, che Qendro si è disfatto della pistola subito dopo avere comunicato ai coindagati che egli portava seco l'arma. Così facendo, pone l'accento su circostanze che, a ben vedere, non appaiono idonee a destrutturare la coerenza logica e la linearità della motivazione del provvedimento impugnato. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I