CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 14355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 3 marzo 2026) avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 624 e 625 nn. 4 e 7 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 2 e 6 cod. pen.); - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali la difesa non si confronta e, com'è noto, esula dai poteri riservati a questa Corte quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è manifestamente infondato, essendo statache l'attenuante invocata risulta già riconosciuta e in presenza (si veda pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da manifeste illogicità che ha dato conto del valore non minimo della res sottratta e delle ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; d'altronde ogni (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito è attività, com'è noto, preclusa a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M20 A 26 3