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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 650/2025

ECLI:EU:C:2025:34
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0187 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 23 gennaio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Certificato successorio europeo – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 67, paragrafo 1 – Decisioni adottate dall’autorità di rilascio – Assenza di esercizio di una funzione giurisdizionale – Irricevibilità» Nella causa C‑187/23 [Albausy] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 21 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2023, nel procedimento promosso da:

E.V.G.‑T.

con l’intervento di: P.T., F.T., G.T., LA CORTE (Quinta Sezione), composta da

I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona cancelliere: N. Mundhenke, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2024, considerate le osservazioni presentate: – per E.V.G.‑T., da T.C.

Pfeiffer, Rechtsanwalt; – per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e J. Simon, in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da

I. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da J. Vondung e W. Wils, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento, avviato da E.V.G.‑T. a seguito del decesso di suo marito, ai fini del rilascio di un certificato successorio europeo che la designi come erede unica.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento n. 650/2012 3 I considerando 7, 8, 67 e 71 del regolamento n. 650/2012 enunciano quanto segue: «(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere.

Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione.

I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace. (8) Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento – o, secondo il caso, all’accettazione, – all’esecutività e all’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e alla creazione di un certificato successorio europeo. (...) (67) Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione [europea] sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità dovrebbero dimostrare con facilità la [loro] qualità e/o i [loro] diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione.

A tal fine, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo (in appresso denominato “certificato”), da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. (...) (...) (71) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri.

Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte.

La forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione dell’affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto. (...)». 4 L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così dispone: «1.

Ai fini del presente regolamento si intende per: (...) c) “testamento congiuntivo”, il testamento redatto in un unico documento da due o più persone; (...) g) “decisione”, qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere; (...)

2. Ai fini del presente regolamento il termine “organo giurisdizionale” indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia. (...)». 5 Il capo VI del regolamento n. 650/2012, intitolato «Certificato successorio europeo», ricomprende gli articoli da 62 a 73 del medesimo regolamento. 6 L’articolo 63 di tale regolamento, intitolato «Scopo del certificato», al paragrafo 2 dispone quanto segue: «Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi: a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie; b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi (...) (...)». 7 L’articolo 66 del regolamento n. 650/2012, rubricato «Esame della domanda», così dispone: «1.

Ricevuta la domanda, l’autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente.

Effettua d’ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie. (...)

4. L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato.

Se necessario per l’accertamento degli elementi da certificare, procede all’audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l’opportunità di far valere i propri diritti. (...)». 8 L’articolo 67 di tale regolamento, intitolato «Rilascio del certificato», enuncia quanto segue: «1.

L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici.

A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo

2. L’autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando: a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

2. L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell’emissione del certificato». 9 L’articolo 69 di detto regolamento, rubricato «Effetti del certificato», così dispone: «1.

Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici.

Si presume che la persona indicata nel certificato come erede (...) possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave. (...)». 10 L’articolo 72 del medesimo regolamento, intitolato «Procedure di ricorso», enuncia che: «1.

Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 67 possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato. (...) Il ricorso è proposto davanti a un’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato (...)».

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 11 L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2014, L 359, pag. 30 ), dispone quanto segue: «Il modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento [n. 650/2012] è il modulo V figurante all’allegato 5». 12 Tale modulo V contiene, all’ultima pagina, la menzione secondo cui «[l]’autorità certifica che ha adottato tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato e che, al momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano nessun elemento».

Diritto tedesco FamFG 13 L’articolo 26 del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sui procedimenti in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione), del 17 dicembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 2586), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «FamFG»), dispone quanto segue: «Il giudice deve compiere d’ufficio le indagini necessarie per l’accertamento delle circostanze rilevanti ai fini della decisione». 14 L’articolo 352e del FamFG, rubricato «Decisione sulle richieste di certificazione della qualità di erede», enuncia che: «(1) Il certificato ereditario può essere rilasciato solo se il giudice competente in materia di successioni reputa accertate le circostanze richieste a fondamento della domanda.

La decisione è adottata con ordinanza.

L’ordinanza acquisisce efficacia all’atto della sua adozione.

L’ordinanza non necessita di notifica. (2) L’ordinanza deve essere comunicata alle parti qualora contrasti con la volontà dichiarata di una delle parti.

In tal caso, il giudice deve sospendere l’efficacia immediata dell’ordinanza e rinviare il rilascio del certificato ereditario sino al passaggio in giudicato di detta ordinanza. (3) Laddove il certificato ereditario sia già stato rilasciato, il reclamo avverso l’ordinanza è ammissibile solo nella misura in cui è richiesto il ritiro del certificato ereditario».

Legge sul diritto internazionale delle successioni e che modifica le disposizioni relative al certificato ereditario nonché altre disposizioni 15 L’articolo 35, paragrafo 1, del Gesetz zum [OSCURATO:PERSONA] und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften (legge sul diritto internazionale delle successioni e che modifica le disposizioni relative al certificato ereditario nonché altre disposizioni) del 29 giugno 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 1042), prevede che: «Salvo quanto diversamente previsto nel regolamento [n. 650/2012] e nelle disposizioni della presente sezione, trova applicazione il [FamFG]». 16 L’articolo 39 di tale legge, intitolato «Natura della decisione», prevede quanto segue: «(1) Laddove siano soddisfatte le condizioni per il rilascio di un certificato successorio europeo, il giudice si pronuncia con rilascio dell’originale di un certificato successorio europeo.

Laddove sussistano le condizioni per il rilascio di una copia autentica o per la proroga del termine di validità di una copia autentica, il giudice si pronuncia con rilascio di una copia autentica o con proroga della validità di una copia autentica.

Quanto al resto, il giudice si pronuncia mediante ordinanza. (2) Ai fini del rilascio di un certificato successorio europeo e del rilascio di una copia autentica deve essere utilizzato il modulo ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento [n. 650/2012] in combinato disposto con l’articolo 81, paragrafo 2, del medesimo regolamento».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 17 P.M.J.T., cittadino francese, domiciliato da ultimo in [OSCURATO:PERSONA], è deceduto il 15 settembre 2021. 18 Il 23 novembre 2021 E.V.G.‑T., moglie superstite, rappresentata dal suo procuratore alle liti, ha presentato una richiesta di rilascio di un certificato successorio europeo dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, per essere designata unica erede del defunto.

A tal fine, essa ha presentato un testamento congiuntivo datato 23 luglio 2020, scritto a mano dalla moglie superstite e firmato da quest’ultima nonché dal defunto, con il quale i due coniugi si sono reciprocamente designati come unici eredi. 19 È inoltre pacifico che esistesse un testamento anteriore, datato 31 maggio 2001, scritto a mano e firmato da P.M.J.T., con il quale quest’ultimo aveva designato come eredi i suoi due nipoti ed incaricato suo figlio dell’organizzazione del suo funerale in Spagna. 20 Il figlio e i nipoti del defunto ritengono che il testamento del 23 luglio 2020 non sia valido.

Essi sostengono, al riguardo, dinanzi al giudice del rinvio, che il defunto non avesse più la capacità di testare al momento della redazione di tale testamento e che la firma apposta su quest’ultimo non sia la sua. 21 Tale giudice ha accertato che le allegazioni del figlio e dei nipoti del defunto sono infondate.

Da un lato, la circostanza, dedotta da questi ultimi, che il defunto si trovasse talvolta in uno stato confusionale non sarebbe sufficiente per concludere nel senso di una siffatta incapacità o per esaminare ulteriormente tale contestazione procedendo ad ulteriori indagini.

Dall’altro, detto giudice ha accertato l’autenticità della firma del defunto che figura nel testamento congiuntivo dopo averla confrontata con esemplari di firma precedenti di cui esso disponeva.

Di conseguenza, lo stesso giudice ritiene che la moglie superstite sia l’unica erede del defunto. 22 Per quanto riguarda i dubbi del giudice del rinvio, in primo luogo, quest’ultimo si chiede se le contestazioni menzionate al punto 20 della presente sentenza possano ostare al rilascio del certificato successorio europeo.

Tale giudice sottolinea, a tal riguardo, che l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) del regolamento n. 650/2012 potrebbe essere interpretato nel senso che esso riguarda non soltanto le contestazioni sollevate nel corso di un procedimento distinto dal procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, ma anche quelle sollevate nel corso di quest’ultimo procedimento.

In tal caso, le contestazioni formulate dal figlio e dai nipoti del defunto dinanzi a detto giudice potrebbero, nel caso di specie, ostare al rilascio del certificato richiesto dalla moglie superstite. 23 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se l’autorità di rilascio possa esaminare le contestazioni sollevate nel corso del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, o se qualsiasi contestazione di tale natura osti necessariamente al rilascio di tale certificato.

Tale giudice precisa inoltre che tale questione è discussa nel diritto tedesco. 24 In secondo luogo, secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, il procuratore alle liti della moglie superstite intende depositare una richiesta di certificato ereditario, come previsto dall’articolo 352e del FamFG, in caso di sospensione del procedimento principale, nel qual caso le contestazioni sollevate dal figlio e dai nipoti del defunto dovranno essere esaminate in base al diritto nazionale nell’ambito di tale altro procedimento.

Tale giudice si chiede, a tal riguardo, se l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che contestazioni che siano state respinte nell’ambito di un procedimento diverso dal procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, come il procedimento relativo a un certificato ereditario, ostino in ogni caso al rilascio del certificato successorio europeo. 25 In terzo luogo, dato che le contestazioni del figlio e dei nipoti del defunto sono prive di fondamento nell’ambito del procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene che la causa sia matura per la decisione, e ciò anche senza istruzione formale.

Tale giudice si chiede se siffatte contestazioni, non sufficientemente circostanziate, siano parimenti contemplate dall’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 e, pertanto, possano ostare al rilascio del certificato successorio europeo.

Detto giudice menziona altresì, in tale contesto, la possibilità di contestazioni abusive. 26 In quarto luogo, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio fosse autorizzato ad esaminare le contestazioni sollevate nel corso del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, si porrebbe la questione se e in quale forma debbano essere indicati i motivi di rigetto di tali contestazioni.

Le norme procedurali contenute nel regolamento n. 650/2012 non prevedrebbero che una decisione accompagni il rilascio del certificato successorio europeo.

Tale giudice sottolinea, inoltre, che il modulo da utilizzare per rilasciare un certificato successorio europeo, indicato all’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, figurante all’allegato 5 di tale regolamento, contiene la dichiarazione secondo cui: «[l]’autorità certifica che ha adottato tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato e che, al momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano nessun elemento». 27 Ciò premesso, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce anche a contestazioni sollevate nel corso dello stesso procedimento di rilascio del certificato successorio europeo e che il giudice non è autorizzato ad esaminarle e, quindi, non soltanto a contestazioni sollevate nel contesto di un altro procedimento. 2) In caso di risposta affermativa alla [prima] questione: se l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che un certificato successorio europeo non può essere rilasciato nemmeno laddove nel corso del procedimento di rilascio di detto certificato siano sollevate contestazioni che sono state però già esaminate nel corso del procedimento di emissione del certificato ereditario ai sensi del diritto tedesco. 3) In caso di risposta affermativa alla [prima] questione: se l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che si riferisce a qualsiasi contestazione, anche quando si tratta di contestazioni non circostanziate e al riguardo non debba essere acquisita alcuna prova formale. 4) In caso di risposta negativa alla [prima] questione: in quale forma il giudice debba indicare i motivi che lo hanno portato a respingere le contestazioni e a rilasciare il certificato successorio europeo».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 28 Il governo spagnolo contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sebbene tale governo ammetta che il giudice del rinvio possieda la qualità di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, esso ritiene tuttavia che l’attività consistente nel rilasciare un certificato successorio europeo, come disciplinata dal regolamento n. 650/2012, non rientri nell’esercizio di una funzione giurisdizionale. 29 Tale governo sostiene, anzitutto, che il fatto che il rilascio di un certificato successorio europeo possa essere affidato a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità competente è un indizio della sua natura amministrativa.

Inoltre, la procedura di rilascio di tale certificato non sarebbe concepita per esaminare e risolvere questioni controverse tra i potenziali beneficiari della successione.

Infine, il certificato successorio europeo non produrrebbe gli effetti vincolanti propri di una decisione giudiziaria e avrebbe soltanto carattere informativo. 30 Da una giurisprudenza costante risulta che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale (sentenze del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17 , EU:C:2019:162 , punto 34 , e del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 42 ). 31 Occorre quindi determinare la legittimazione di un organo ad adire la Corte secondo criteri tanto strutturali, quanto funzionali.

In proposito, un organismo nazionale può essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell’esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 43 ). 32 Ne consegue che, per stabilire se un organismo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 44 ). 33 Nel caso di specie, dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che quest’ultimo si interroga sui poteri che gli sono conferiti nell’ambito specifico del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, come disciplinato dal capo VI del regolamento n. 650/2012. 34 Da tali spiegazioni risulta altresì che, nel corso del procedimento principale, sono state formulate diverse contestazioni da parte del figlio e dei nipoti del defunto per ostacolare il rilascio del certificato successorio europeo richiesto dalla moglie superstite di quest’ultimo.

Il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze che occorre trarre dall’esistenza di tali contestazioni. 35 Detto giudice espone, a tal riguardo, che, in forza del suo diritto nazionale, esso è competente a statuire su siffatte contestazioni, in particolare qualora siano sollevate in occasione del rilascio di un certificato ereditario.

Tale giudice si chiede, pertanto, se possa dirimere dette contestazioni anche qualora esse si producano nell’ambito di un procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, soggetto al regime istituito dal capo VI del regolamento n. 650/2012. 36 Con le prime tre questioni che ha sottoposto alla Corte, il giudice del rinvio chiede in particolare se tale regolamento conferisca, in quanto tale, all’autorità investita di una richiesta di rilascio di un certificato successorio europeo la competenza a dirimere le controversie derivanti da contestazioni formulate nel corso del procedimento di rilascio di tale certificato.

Se così fosse, tale giudice chiede, con la sua quarta questione, in quale forma detta autorità debba esporre i motivi che lo hanno portato a respingere le contestazioni e a rilasciare il certificato successorio europeo. 37 Da quanto precede risulta che l’interpretazione del regolamento n. 650/2012 richiesta dal giudice del rinvio mira a valutare se esso eserciti funzioni giurisdizionali, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 31 della presente sentenza, nell’ambito specifico del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo.

Poiché la qualità di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, costituisce una condizione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑272/19 , EU:C:2020:535 , punto 42 ), è necessario procedere a tale interpretazione al fine di statuire sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. 38 Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 650/2012, l’autorità di rilascio emette il certificato successorio europeo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici.

Conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di tale regolamento, l’autorità di rilascio non emette tale certificato, in particolare «quando (...) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione». 39 Ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 12 ottobre 2023, KBC Verzekeringen, C‑286/22 , EU:C:2023:767 , punto 32 ). 40 Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012, occorre rilevare che tale disposizione riguarda indistintamente qualsiasi situazione in cui gli elementi da certificare sono «oggetto di contestazione».

Risulta quindi che detta disposizione riguarda qualsiasi contestazione, senza distinguere a seconda che essa sia stata sollevata nel corso del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo o nel corso di un altro procedimento. 41 Occorre parimenti rilevare che, a tal riguardo, nessuna delle versioni linguistiche dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012, in particolare le versioni in lingua tedesca (« wenn Einwände gegen den zu bescheinigenden Sachverhalt anhängig sind »), spagnola (« si los extremos que se han de certificar son objeto de oposición »), inglese (« if the elements to be certified are being challenged »), francese (« si les éléments à certifier sont contestés »), italiana (« gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione »), lituana (« jei ginčijami patvirtintini faktai ») e svedese (« om ett klagomål har riktats mot de uppgifter som ska styrkas »), richiede formalmente che gli elementi da certificare siano stati contestati nell’ambito di un procedimento diverso da quello avente ad oggetto il rilascio del certificato successorio europeo. 42 Ne consegue che una contestazione riguardante gli elementi da certificare, formulata nel corso del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, deve, in linea di principio, ostare al rilascio di tale certificato. 43 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012, occorre ricordare, sotto un primo profilo, che, ai sensi di tale articolo 67, paragrafo 1, primo comma, l’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato «quando gli elementi da certificare sono stati accertati». 44 Da tale condizione può essere dedotto, al contrario, che l’autorità di rilascio deve rifiutare di emettere tale certificato quando gli elementi da certificare non possono essere considerati «accertati», in particolare a seguito di contestazioni formulate nel corso del procedimento di rilascio di detto certificato. 45 Sotto un secondo profilo, l’articolo 66 del regolamento n. 650/2012, stabilisce, al paragrafo 1, l’obbligo, per l’autorità di rilascio, di verificare le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. 46 Inoltre, l’articolo 66, paragrafo 4, di tale regolamento impone all’autorità di rilascio l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato.

Se necessario per l’accertamento degli elementi da certificare, tale autorità deve altresì procedere all’audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l’opportunità di far valere i propri diritti. 47 Orbene, prevedendo tali obblighi di audizione e di informazione, il legislatore dell’Unione ha necessariamente considerato la possibilità che siano formulate contestazioni nel corso dell’esame della richiesta di rilascio di un certificato successorio europeo e che queste ostino, eventualmente, al rilascio di tale certificato. 48 Di conseguenza, anche il tenore dell’obbligo di esame previsto all’articolo 66 del regolamento n. 650/2012, in particolare al paragrafo 4 di tale articolo 66, conferma l’interpretazione accolta al punto 42 della presente sentenza. 49 Sotto un terzo profilo, tale interpretazione è corroborata dal contenuto del modulo V, che figura all’allegato 5 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014.

Conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 650/2012, l’autorità di rilascio deve obbligatoriamente utilizzare tale modulo ai fini del rilascio del certificato successorio europeo (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Registrų centras, C‑354/21 , EU:C:2023:184 , punto 46 ).

Orbene, detto modulo contiene, all’ultima pagina, una dichiarazione con la quale l’autorità di rilascio certifica che, «al momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano nessun elemento». 50 In terzo luogo, tale interpretazione è ulteriormente corroborata dagli obiettivi del regolamento n. 650/2012 che mira, come risulta dai suoi considerando 7 e 8, ad aiutare gli eredi e i legatari nonché le altre persone vicine al defunto e i creditori dell’eredità ad esercitare i loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, nonché a permettere ai cittadini dell’Unione di predisporre la loro successione (sentenza del 9 marzo 2023, Registrų centras, C‑354/21 , EU:C:2023:184 , punto 41 e giurisprudenza citata). 51 Dal considerando 67 di tale regolamento risulta che il certificato successorio europeo è stato creato per consentire agli eredi, ai legatari, agli esecutori testamentari o agli amministratori dell’eredità di dimostrare con facilità la loro qualità e/o i loro diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione, al fine di regolare in modo rapido, agevole ed efficace le successioni con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione. 52 Occorre altresì ricordare, come confermato dal considerando 71 di detto regolamento, che il certificato successorio europeo produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri, senza che sia necessario ricorrere a qualsivoglia procedimento, e che si presume attesti con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici, nonché la qualità e i diritti delle persone indicate come eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, conformemente all’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza dell’1o luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]- und Hypotheken-Bank, C‑301/20 , EU:C:2021:528 , punto 23 ). 53 In tale contesto, un’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 che autorizzi il rilascio e l’utilizzo di un certificato successorio europeo, sebbene gli elementi da certificare siano oggetto di contestazioni, rischierebbe di essere fonte di controversie relative agli atti giuridici per i quali il certificato è stato utilizzato come mezzo di prova, contrastando così l’obiettivo di facilitare la definizione delle successioni aventi implicazioni transfrontaliere. 54 Ne consegue che l’obiettivo che ha giustificato la creazione del certificato successorio europeo, vale a dire quello di facilitare la definizione delle successioni aventi implicazioni transfrontaliere, avvalora altresì l’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 nel senso che tale certificato non può essere rilasciato in presenza di contestazioni formulate nel corso del procedimento di rilascio, dalle quali risulta che gli elementi da certificare non possono essere considerati accertati. 55 Ciò precisato, l’assenza di potere conferito all’autorità di rilascio per dirimere contestazioni nell’ambito del procedimento di rilascio del certificato successorio europeo non impedisce a tale autorità di constatare che è già stato deciso su una contestazione sollevata dinanzi ad essa con una decisione giurisdizionale definitiva avente autorità di cosa giudicata.

A tal riguardo, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che quest’ultimo si chiede se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che qualsiasi contestazione osti necessariamente al rilascio del certificato successorio europeo, o se il regolamento n. 650/2012 conferisca all’autorità di rilascio il potere di esaminare e respingere una contestazione infondata o non circostanziata nonché, eventualmente, di rilasciare il certificato nonostante la presenza di una siffatta contestazione. 56 Per quanto riguarda le contestazioni già esaminate nell’ambito di un altro procedimento, che costituiscono l’oggetto della seconda questione, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si riferisce, più specificamente, al caso in cui contestazioni sollevate nel corso del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo siano già state respinte nell’ambito di un altro procedimento.

Tale giudice si chiede, in sostanza, se, in tale ipotesi, l’autorità di rilascio abbia il potere di emettere tale certificato nonostante la presenza formale di contestazioni. 57 Occorre rilevare, in via preliminare, che tale fattispecie non è espressamente disciplinata dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.

In particolare, l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), di tale regolamento riguarda il caso in cui una decisione adottata nell’ambito di un altro procedimento e vertente sugli elementi da certificare osti al rilascio del certificato richiesto. 58 Ciò detto, la nozione di contestazione, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di detto regolamento, deve necessariamente essere interpretata nel senso che essa non riguarda le contestazioni già respinte con una decisione definitiva adottata da un’autorità giudiziaria che abbia statuito nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.

In caso contrario, infatti, qualsiasi contestazione potrebbe indefinitamente ostare al rilascio del certificato successorio europeo, quand’anche tale contestazione sia già stata esaminata e respinta in modo definitivo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che tale procedimento sia quello di cui all’articolo 72 del medesimo regolamento, vertente sulle procedure di ricorso avverso una decisione relativa al rilascio di un certificato successorio europeo, o sia disciplinato dal solo diritto nazionale. 59 Il requisito, in tale contesto, di una decisione avente carattere definitivo deriva dalla necessità di preservare l’affidabilità del certificato successorio europeo conformemente alle finalità ricordate ai punti 50 e 51 della presente sentenza, come giustamente sostenuto dalla Commissione europea.

Infatti, il rilascio di tale certificato, quando le contestazioni vertenti sugli elementi da certificare sono oggetto di un procedimento ancora pendente, comporterebbe necessariamente il rischio che il contenuto di detto certificato sia contraddetto da una decisione adottata successivamente nell’ambito di tale procedimento. 60 Di conseguenza, è solo nel momento in cui, nell’ambito di un procedimento diverso da quello avente ad oggetto il rilascio del certificato successorio europeo, la decisione che rigetta una contestazione diventa definitiva che tale contestazione cessa di ostare al rilascio di tale certificato in forza dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012. 61 Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 72 del regolamento n. 650/2012 prevede un mezzo di ricorso davanti a un’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato, avverso le decisioni adottate da tale autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 67 di tale regolamento. 62 Ne consegue che qualsiasi decisione adottata dall’autorità di rilascio al termine del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, di detto regolamento, non è, per definizione, definitiva.

Pertanto, il rilascio di un siffatto certificato, nonostante la presenza di contestazioni che l’autorità di rilascio avrebbe respinto in quanto infondate o non circostanziate, comporterebbe necessariamente un rischio analogo a quello individuato al punto 59 della presente sentenza, vale a dire il rischio che il contenuto di tale certificato sia rimesso in discussione da una decisione adottata successivamente nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 72 del medesimo regolamento. 63 Di conseguenza, la necessità di preservare l’affidabilità del certificato successorio europeo conformemente alle finalità ricordate ai punti 53 e 54 della presente sentenza impone di interpretare l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 nel senso che qualsiasi contestazione, anche apparentemente infondata o non circostanziata, sollevata nel corso del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, osta al rilascio di tale certificato, ad eccezione delle contestazioni definitivamente respinte nell’ambito di un altro procedimento, come indicato al punto 61 della presente sentenza. 64 Al fine di preservare la fiducia dei cittadini dell’Unione nel certificato successorio europeo, è infatti imperativo che tale strumento, dotato della forza probatoria stabilita all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, e che produce gli effetti enunciati, in particolare, all’articolo 69, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, sia rilasciato solo in assenza di qualsiasi contestazione riguardante elementi da certificare. 65 In presenza di una siffatta contestazione, l’autorità di rilascio, che non dispone del potere di dirimerla, deve rifiutare il rilascio del certificato successorio europeo richiesto, fermo restando che tale rifiuto potrà essere oggetto del ricorso previsto all’articolo 72 del regolamento n. 650/2012.

L’autorità giudiziaria investita di un siffatto ricorso potrà, se necessario, esaminare la fondatezza delle contestazioni che hanno impedito il rilascio del certificato. 66 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che il giudice del rinvio, emettendo decisioni in applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, quale autorità di rilascio del certificato successorio europeo, non esercita funzioni giurisdizionali e, pertanto, non è legittimato ad adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 67 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.

Sulle spese 68 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 21 marzo 2023, è irricevibile.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0187 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 23 gennaio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Certificato successorio europeo – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 67, paragrafo 1 – Decisioni adottate dall’autorità di rilascio – Assenza di esercizio di una funzione giurisdizionale – Irricevibilità» Nella causa C‑187/23 [Albausy] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 21 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2023, nel procedimento promosso da: E.V.G.‑T. con l’intervento di: P.T., F.T., G.T., LA CORTE (Quinta Sezione), composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias e Z. Csehi, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]‑Bordona cancelliere: N. Mundhenke, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2024, considerate le osservazioni presentate: – per E.V.G.‑T., da T.C. Pfeiffer, Rechtsanwalt; – per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e J. Simon, in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da I. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da J. Vondung e W. Wils, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento, avviato da E.V.G.‑T. a seguito del decesso di suo marito, ai fini del rilascio di un certificato successorio europeo che la designi come erede unica. Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento n. 650/2012 3 I considerando 7, 8, 67 e 71 del regolamento n. 650/2012 enunciano quanto segue: «(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace. (8) Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento – o, secondo il caso, all’accettazione, – all’esecutività e all’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e alla creazione di un certificato successorio europeo. (...) (67) Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione [europea] sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità dovrebbero dimostrare con facilità la [loro] qualità e/o i [loro] diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo (in appresso denominato “certificato”), da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. (...) (...) (71) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. La forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione dell’affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto. (...)». 4 L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così dispone: «1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: (...) c) “testamento congiuntivo”, il testamento redatto in un unico documento da due o più persone; (...) g) “decisione”, qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere; (...) 2.   Ai fini del presente regolamento il termine “organo giurisdizionale” indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia. (...)». 5 Il capo VI del regolamento n. 650/2012, intitolato «Certificato successorio europeo», ricomprende gli articoli da 62 a 73 del medesimo regolamento. 6 L’articolo 63 di tale regolamento, intitolato «Scopo del certificato», al paragrafo 2 dispone quanto segue: «Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi: a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie; b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi (...) (...)». 7 L’articolo 66 del regolamento n. 650/2012, rubricato «Esame della domanda», così dispone: «1.   Ricevuta la domanda, l’autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d’ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie. (...) 4.   L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato. Se necessario per l’accertamento degli elementi da certificare, procede all’audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l’opportunità di far valere i propri diritti. (...)». 8 L’articolo 67 di tale regolamento, intitolato «Rilascio del certificato», enuncia quanto segue: «1.   L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2. L’autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando: a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi. 2.   L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell’emissione del certificato». 9 L’articolo 69 di detto regolamento, rubricato «Effetti del certificato», così dispone: «1.   Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. 2.   Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede (...) possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso. 3.   Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave. (...)». 10 L’articolo 72 del medesimo regolamento, intitolato «Procedure di ricorso», enuncia che: «1.   Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 67 possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato. (...) Il ricorso è proposto davanti a un’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato (...)». Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 11 L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2014, L 359, pag. 30 ), dispone quanto segue: «Il modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento [n. 650/2012] è il modulo V figurante all’allegato 5». 12 Tale modulo V contiene, all’ultima pagina, la menzione secondo cui «[l]’autorità certifica che ha adottato tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato e che, al momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano nessun elemento». Diritto tedesco FamFG 13 L’articolo 26 del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sui procedimenti in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione), del 17 dicembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 2586), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «FamFG»), dispone quanto segue: «Il giudice deve compiere d’ufficio le indagini necessarie per l’accertamento delle circostanze rilevanti ai fini della decisione». 14 L’articolo 352e del FamFG, rubricato «Decisione sulle richieste di certificazione della qualità di erede», enuncia che: «(1)   Il certificato ereditario può essere rilasciato solo se il giudice competente in materia di successioni reputa accertate le circostanze richieste a fondamento della domanda. La decisione è adottata con ordinanza. L’ordinanza acquisisce efficacia all’atto della sua adozione. L’ordinanza non necessita di notifica. (2)   L’ordinanza deve essere comunicata alle parti qualora contrasti con la volontà dichiarata di una delle parti. In tal caso, il giudice deve sospendere l’efficacia immediata dell’ordinanza e rinviare il rilascio del certificato ereditario sino al passaggio in giudicato di detta ordinanza. (3)   Laddove il certificato ereditario sia già stato rilasciato, il reclamo avverso l’ordinanza è ammissibile solo nella misura in cui è richiesto il ritiro del certificato ereditario». Legge sul diritto internazionale delle successioni e che modifica le disposizioni relative al certificato ereditario nonché altre disposizioni 15 L’articolo 35, paragrafo 1, del Gesetz zum [OSCURATO:PERSONA] und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften (legge sul diritto internazionale delle successioni e che modifica le disposizioni relative al certificato ereditario nonché altre disposizioni) del 29 giugno 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 1042), prevede che: «Salvo quanto diversamente previsto nel regolamento [n. 650/2012] e nelle disposizioni della presente sezione, trova applicazione il [FamFG]». 16 L’articolo 39 di tale legge, intitolato «Natura della decisione», prevede quanto segue: «(1)   Laddove siano soddisfatte le condizioni per il rilascio di un certificato successorio europeo, il giudice si pronuncia con rilascio dell’originale di un certificato successorio europeo. Laddove sussistano le condizioni per il rilascio di una copia autentica o per la proroga del termine di validità di una copia autentica, il giudice si pronuncia con rilascio di una copia autentica o con proroga della validità di una copia autentica. Quanto al resto, il giudice si pronuncia mediante ordinanza. (2)   Ai fini del rilascio di un certificato successorio europeo e del rilascio di una copia autentica deve essere utilizzato il modulo ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento [n. 650/2012] in combinato disposto con l’articolo 81, paragrafo 2, del medesimo regolamento». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 17 P.M.J.T., cittadino francese, domiciliato da ultimo in [OSCURATO:PERSONA], è deceduto il 15 settembre 2021. 18 Il 23 novembre 2021 E.V.G.‑T., moglie superstite, rappresentata dal suo procuratore alle liti, ha presentato una richiesta di rilascio di un certificato successorio europeo dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, per essere designata unica erede del defunto. A tal fine, essa ha presentato un testamento congiuntivo datato 23 luglio 2020, scritto a mano dalla moglie superstite e firmato da quest’ultima nonché dal defunto, con il quale i due coniugi si sono reciprocamente designati come unici eredi. 19 È inoltre pacifico che esistesse un testamento anteriore, datato 31 maggio 2001, scritto a mano e firmato da P.M.J.T., con il quale quest’ultimo aveva designato come eredi i suoi due nipoti ed incaricato suo figlio dell’organizzazione del suo funerale in Spagna. 20 Il figlio e i nipoti del defunto ritengono che il testamento del 23 luglio 2020 non sia valido. Essi sostengono, al riguardo, dinanzi al giudice del rinvio, che il defunto non avesse più la capacità di testare al momento della redazione di tale testamento e che la firma apposta su quest’ultimo non sia la sua. 21 Tale giudice ha accertato che le allegazioni del figlio e dei nipoti del defunto sono infondate. Da un lato, la circostanza, dedotta da questi ultimi, che il defunto si trovasse talvolta in uno stato confusionale non sarebbe sufficiente per concludere nel senso di una siffatta incapacità o per esaminare ulteriormente tale contestazione procedendo ad ulteriori indagini. Dall’altro, detto giudice ha accertato l’autenticità della firma del defunto che figura nel testamento congiuntivo dopo averla confrontata con esemplari di firma precedenti di cui esso disponeva. Di conseguenza, lo stesso giudice ritiene che la moglie superstite sia l’unica erede del defunto. 22 Per quanto riguarda i dubbi del giudice del rinvio, in primo luogo, quest’ultimo si chiede se le contestazioni menzionate al punto 20 della presente sentenza possano ostare al rilascio del certificato successorio europeo. Tale giudice sottolinea, a tal riguardo, che l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) del regolamento n. 650/2012 potrebbe essere interpretato nel senso che esso riguarda non soltanto le contestazioni sollevate nel corso di un procedimento distinto dal procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, ma anche quelle sollevate nel corso di quest’ultimo procedimento. In tal caso, le contestazioni formulate dal figlio e dai nipoti del defunto dinanzi a detto giudice potrebbero, nel caso di specie, ostare al rilascio del certificato richiesto dalla moglie superstite. 23 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se l’autorità di rilascio possa esaminare le contestazioni sollevate nel corso del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, o se qualsiasi contestazione di tale natura osti necessariamente al rilascio di tale certificato. Tale giudice precisa inoltre che tale questione è discussa nel diritto tedesco. 24 In secondo luogo, secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, il procuratore alle liti della moglie superstite intende depositare una richiesta di certificato ereditario, come previsto dall’articolo 352e del FamFG, in caso di sospensione del procedimento principale, nel qual caso le contestazioni sollevate dal figlio e dai nipoti del defunto dovranno essere esaminate in base al diritto nazionale nell’ambito di tale altro procedimento. Tale giudice si chiede, a tal riguardo, se l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che contestazioni che siano state respinte nell’ambito di un procedimento diverso dal procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, come il procedimento relativo a un certificato ereditario, ostino in ogni caso al rilascio del certificato successorio europeo. 25 In terzo luogo, dato che le contestazioni del figlio e dei nipoti del defunto sono prive di fondamento nell’ambito del procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene che la causa sia matura per la decisione, e ciò anche senza istruzione formale. Tale giudice si chiede se siffatte contestazioni, non sufficientemente circostanziate, siano parimenti contemplate dall’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 e, pertanto, possano ostare al rilascio del certificato successorio europeo. Detto giudice menziona altresì, in tale contesto, la possibilità di contestazioni abusive. 26 In quarto luogo, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio fosse autorizzato ad esaminare le contestazioni sollevate nel corso del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, si porrebbe la questione se e in quale forma debbano essere indicati i motivi di rigetto di tali contestazioni. Le norme procedurali contenute nel regolamento n. 650/2012 non prevedrebbero che una decisione accompagni il rilascio del certificato successorio europeo. Tale giudice sottolinea, inoltre, che il modulo da utilizzare per rilasciare un certificato successorio europeo, indicato all’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, figurante all’allegato 5 di tale regolamento, contiene la dichiarazione secondo cui: «[l]’autorità certifica che ha adottato tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato e che, al momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano nessun elemento». 27 Ciò premesso, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce anche a contestazioni sollevate nel corso dello stesso procedimento di rilascio del certificato successorio europeo e che il giudice non è autorizzato ad esaminarle e, quindi, non soltanto a contestazioni sollevate nel contesto di un altro procedimento. 2) In caso di risposta affermativa alla [prima] questione: se l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che un certificato successorio europeo non può essere rilasciato nemmeno laddove nel corso del procedimento di rilascio di detto certificato siano sollevate contestazioni che sono state però già esaminate nel corso del procedimento di emissione del certificato ereditario ai sensi del diritto tedesco. 3) In caso di risposta affermativa alla [prima] questione: se l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che si riferisce a qualsiasi contestazione, anche quando si tratta di contestazioni non circostanziate e al riguardo non debba essere acquisita alcuna prova formale. 4) In caso di risposta negativa alla [prima] questione: in quale forma il giudice debba indicare i motivi che lo hanno portato a respingere le contestazioni e a rilasciare il certificato successorio europeo». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 28 Il governo spagnolo contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Sebbene tale governo ammetta che il giudice del rinvio possieda la qualità di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, esso ritiene tuttavia che l’attività consistente nel rilasciare un certificato successorio europeo, come disciplinata dal regolamento n. 650/2012, non rientri nell’esercizio di una funzione giurisdizionale. 29 Tale governo sostiene, anzitutto, che il fatto che il rilascio di un certificato successorio europeo possa essere affidato a un organo giurisdizionale o a un’altra autorità competente è un indizio della sua natura amministrativa. Inoltre, la procedura di rilascio di tale certificato non sarebbe concepita per esaminare e risolvere questioni controverse tra i potenziali beneficiari della successione. Infine, il certificato successorio europeo non produrrebbe gli effetti vincolanti propri di una decisione giudiziaria e avrebbe soltanto carattere informativo. 30 Da una giurisprudenza costante risulta che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale (sentenze del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17 , EU:C:2019:162 , punto 34 , e del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 42 ). 31 Occorre quindi determinare la legittimazione di un organo ad adire la Corte secondo criteri tanto strutturali, quanto funzionali. In proposito, un organismo nazionale può essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell’esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 43 ). 32 Ne consegue che, per stabilire se un organismo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte (sentenza del 3 maggio 2022, CityRail, C‑453/20 , EU:C:2022:341 , punto 44 ). 33 Nel caso di specie, dalle spiegazioni del giudice del rinvio risulta che quest’ultimo si interroga sui poteri che gli sono conferiti nell’ambito specifico del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, come disciplinato dal capo VI del regolamento n. 650/2012. 34 Da tali spiegazioni risulta altresì che, nel corso del procedimento principale, sono state formulate diverse contestazioni da parte del figlio e dei nipoti del defunto per ostacolare il rilascio del certificato successorio europeo richiesto dalla moglie superstite di quest’ultimo. Il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze che occorre trarre dall’esistenza di tali contestazioni. 35 Detto giudice espone, a tal riguardo, che, in forza del suo diritto nazionale, esso è competente a statuire su siffatte contestazioni, in particolare qualora siano sollevate in occasione del rilascio di un certificato ereditario. Tale giudice si chiede, pertanto, se possa dirimere dette contestazioni anche qualora esse si producano nell’ambito di un procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, soggetto al regime istituito dal capo VI del regolamento n. 650/2012. 36 Con le prime tre questioni che ha sottoposto alla Corte, il giudice del rinvio chiede in particolare se tale regolamento conferisca, in quanto tale, all’autorità investita di una richiesta di rilascio di un certificato successorio europeo la competenza a dirimere le controversie derivanti da contestazioni formulate nel corso del procedimento di rilascio di tale certificato. Se così fosse, tale giudice chiede, con la sua quarta questione, in quale forma detta autorità debba esporre i motivi che lo hanno portato a respingere le contestazioni e a rilasciare il certificato successorio europeo. 37 Da quanto precede risulta che l’interpretazione del regolamento n. 650/2012 richiesta dal giudice del rinvio mira a valutare se esso eserciti funzioni giurisdizionali, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 31 della presente sentenza, nell’ambito specifico del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo. Poiché la qualità di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, costituisce una condizione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑272/19 , EU:C:2020:535 , punto 42 ), è necessario procedere a tale interpretazione al fine di statuire sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. 38 Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 650/2012, l’autorità di rilascio emette il certificato successorio europeo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. Conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di tale regolamento, l’autorità di rilascio non emette tale certificato, in particolare «quando (...) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione». 39 Ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 12 ottobre 2023, KBC Verzekeringen, C‑286/22 , EU:C:2023:767 , punto 32 ). 40 Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012, occorre rilevare che tale disposizione riguarda indistintamente qualsiasi situazione in cui gli elementi da certificare sono «oggetto di contestazione». Risulta quindi che detta disposizione riguarda qualsiasi contestazione, senza distinguere a seconda che essa sia stata sollevata nel corso del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo o nel corso di un altro procedimento. 41 Occorre parimenti rilevare che, a tal riguardo, nessuna delle versioni linguistiche dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012, in particolare le versioni in lingua tedesca (« wenn Einwände gegen den zu bescheinigenden Sachverhalt anhängig sind »), spagnola (« si los extremos que se han de certificar son objeto de oposición »), inglese (« if the elements to be certified are being challenged »), francese (« si les éléments à certifier sont contestés »), italiana (« gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione »), lituana (« jei ginčijami patvirtintini faktai ») e svedese (« om ett klagomål har riktats mot de uppgifter som ska styrkas »), richiede formalmente che gli elementi da certificare siano stati contestati nell’ambito di un procedimento diverso da quello avente ad oggetto il rilascio del certificato successorio europeo. 42 Ne consegue che una contestazione riguardante gli elementi da certificare, formulata nel corso del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, deve, in linea di principio, ostare al rilascio di tale certificato. 43 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012, occorre ricordare, sotto un primo profilo, che, ai sensi di tale articolo 67, paragrafo 1, primo comma, l’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato «quando gli elementi da certificare sono stati accertati». 44 Da tale condizione può essere dedotto, al contrario, che l’autorità di rilascio deve rifiutare di emettere tale certificato quando gli elementi da certificare non possono essere considerati «accertati», in particolare a seguito di contestazioni formulate nel corso del procedimento di rilascio di detto certificato. 45 Sotto un secondo profilo, l’articolo 66 del regolamento n. 650/2012, stabilisce, al paragrafo 1, l’obbligo, per l’autorità di rilascio, di verificare le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. 46 Inoltre, l’articolo 66, paragrafo 4, di tale regolamento impone all’autorità di rilascio l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato. Se necessario per l’accertamento degli elementi da certificare, tale autorità deve altresì procedere all’audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l’opportunità di far valere i propri diritti. 47 Orbene, prevedendo tali obblighi di audizione e di informazione, il legislatore dell’Unione ha necessariamente considerato la possibilità che siano formulate contestazioni nel corso dell’esame della richiesta di rilascio di un certificato successorio europeo e che queste ostino, eventualmente, al rilascio di tale certificato. 48 Di conseguenza, anche il tenore dell’obbligo di esame previsto all’articolo 66 del regolamento n. 650/2012, in particolare al paragrafo 4 di tale articolo 66, conferma l’interpretazione accolta al punto 42 della presente sentenza. 49 Sotto un terzo profilo, tale interpretazione è corroborata dal contenuto del modulo V, che figura all’allegato 5 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014. Conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 650/2012, l’autorità di rilascio deve obbligatoriamente utilizzare tale modulo ai fini del rilascio del certificato successorio europeo (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Registrų centras, C‑354/21 , EU:C:2023:184 , punto 46 ). Orbene, detto modulo contiene, all’ultima pagina, una dichiarazione con la quale l’autorità di rilascio certifica che, «al momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano nessun elemento». 50 In terzo luogo, tale interpretazione è ulteriormente corroborata dagli obiettivi del regolamento n. 650/2012 che mira, come risulta dai suoi considerando 7 e 8, ad aiutare gli eredi e i legatari nonché le altre persone vicine al defunto e i creditori dell’eredità ad esercitare i loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere, nonché a permettere ai cittadini dell’Unione di predisporre la loro successione (sentenza del 9 marzo 2023, Registrų centras, C‑354/21 , EU:C:2023:184 , punto 41 e giurisprudenza citata). 51 Dal considerando 67 di tale regolamento risulta che il certificato successorio europeo è stato creato per consentire agli eredi, ai legatari, agli esecutori testamentari o agli amministratori dell’eredità di dimostrare con facilità la loro qualità e/o i loro diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione, al fine di regolare in modo rapido, agevole ed efficace le successioni con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione. 52 Occorre altresì ricordare, come confermato dal considerando 71 di detto regolamento, che il certificato successorio europeo produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri, senza che sia necessario ricorrere a qualsivoglia procedimento, e che si presume attesti con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici, nonché la qualità e i diritti delle persone indicate come eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, conformemente all’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza dell’1o luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]- und Hypotheken-Bank, C‑301/20 , EU:C:2021:528 , punto 23 ). 53 In tale contesto, un’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 che autorizzi il rilascio e l’utilizzo di un certificato successorio europeo, sebbene gli elementi da certificare siano oggetto di contestazioni, rischierebbe di essere fonte di controversie relative agli atti giuridici per i quali il certificato è stato utilizzato come mezzo di prova, contrastando così l’obiettivo di facilitare la definizione delle successioni aventi implicazioni transfrontaliere. 54 Ne consegue che l’obiettivo che ha giustificato la creazione del certificato successorio europeo, vale a dire quello di facilitare la definizione delle successioni aventi implicazioni transfrontaliere, avvalora altresì l’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 nel senso che tale certificato non può essere rilasciato in presenza di contestazioni formulate nel corso del procedimento di rilascio, dalle quali risulta che gli elementi da certificare non possono essere considerati accertati. 55 Ciò precisato, l’assenza di potere conferito all’autorità di rilascio per dirimere contestazioni nell’ambito del procedimento di rilascio del certificato successorio europeo non impedisce a tale autorità di constatare che è già stato deciso su una contestazione sollevata dinanzi ad essa con una decisione giurisdizionale definitiva avente autorità di cosa giudicata. A tal riguardo, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che quest’ultimo si chiede se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che qualsiasi contestazione osti necessariamente al rilascio del certificato successorio europeo, o se il regolamento n. 650/2012 conferisca all’autorità di rilascio il potere di esaminare e respingere una contestazione infondata o non circostanziata nonché, eventualmente, di rilasciare il certificato nonostante la presenza di una siffatta contestazione. 56 Per quanto riguarda le contestazioni già esaminate nell’ambito di un altro procedimento, che costituiscono l’oggetto della seconda questione, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si riferisce, più specificamente, al caso in cui contestazioni sollevate nel corso del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo siano già state respinte nell’ambito di un altro procedimento. Tale giudice si chiede, in sostanza, se, in tale ipotesi, l’autorità di rilascio abbia il potere di emettere tale certificato nonostante la presenza formale di contestazioni. 57 Occorre rilevare, in via preliminare, che tale fattispecie non è espressamente disciplinata dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. In particolare, l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), di tale regolamento riguarda il caso in cui una decisione adottata nell’ambito di un altro procedimento e vertente sugli elementi da certificare osti al rilascio del certificato richiesto. 58 Ciò detto, la nozione di contestazione, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di detto regolamento, deve necessariamente essere interpretata nel senso che essa non riguarda le contestazioni già respinte con una decisione definitiva adottata da un’autorità giudiziaria che abbia statuito nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. In caso contrario, infatti, qualsiasi contestazione potrebbe indefinitamente ostare al rilascio del certificato successorio europeo, quand’anche tale contestazione sia già stata esaminata e respinta in modo definitivo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che tale procedimento sia quello di cui all’articolo 72 del medesimo regolamento, vertente sulle procedure di ricorso avverso una decisione relativa al rilascio di un certificato successorio europeo, o sia disciplinato dal solo diritto nazionale. 59 Il requisito, in tale contesto, di una decisione avente carattere definitivo deriva dalla necessità di preservare l’affidabilità del certificato successorio europeo conformemente alle finalità ricordate ai punti 50 e 51 della presente sentenza, come giustamente sostenuto dalla Commissione europea. Infatti, il rilascio di tale certificato, quando le contestazioni vertenti sugli elementi da certificare sono oggetto di un procedimento ancora pendente, comporterebbe necessariamente il rischio che il contenuto di detto certificato sia contraddetto da una decisione adottata successivamente nell’ambito di tale procedimento. 60 Di conseguenza, è solo nel momento in cui, nell’ambito di un procedimento diverso da quello avente ad oggetto il rilascio del certificato successorio europeo, la decisione che rigetta una contestazione diventa definitiva che tale contestazione cessa di ostare al rilascio di tale certificato in forza dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012. 61 Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 72 del regolamento n. 650/2012 prevede un mezzo di ricorso davanti a un’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato, avverso le decisioni adottate da tale autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 67 di tale regolamento. 62 Ne consegue che qualsiasi decisione adottata dall’autorità di rilascio al termine del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, di detto regolamento, non è, per definizione, definitiva. Pertanto, il rilascio di un siffatto certificato, nonostante la presenza di contestazioni che l’autorità di rilascio avrebbe respinto in quanto infondate o non circostanziate, comporterebbe necessariamente un rischio analogo a quello individuato al punto 59 della presente sentenza, vale a dire il rischio che il contenuto di tale certificato sia rimesso in discussione da una decisione adottata successivamente nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 72 del medesimo regolamento. 63 Di conseguenza, la necessità di preservare l’affidabilità del certificato successorio europeo conformemente alle finalità ricordate ai punti 53 e 54 della presente sentenza impone di interpretare l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 nel senso che qualsiasi contestazione, anche apparentemente infondata o non circostanziata, sollevata nel corso del procedimento di rilascio di un certificato successorio europeo, osta al rilascio di tale certificato, ad eccezione delle contestazioni definitivamente respinte nell’ambito di un altro procedimento, come indicato al punto 61 della presente sentenza. 64 Al fine di preservare la fiducia dei cittadini dell’Unione nel certificato successorio europeo, è infatti imperativo che tale strumento, dotato della forza probatoria stabilita all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, e che produce gli effetti enunciati, in particolare, all’articolo 69, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, sia rilasciato solo in assenza di qualsiasi contestazione riguardante elementi da certificare. 65 In presenza di una siffatta contestazione, l’autorità di rilascio, che non dispone del potere di dirimerla, deve rifiutare il rilascio del certificato successorio europeo richiesto, fermo restando che tale rifiuto potrà essere oggetto del ricorso previsto all’articolo 72 del regolamento n. 650/2012. L’autorità giudiziaria investita di un siffatto ricorso potrà, se necessario, esaminare la fondatezza delle contestazioni che hanno impedito il rilascio del certificato. 66 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che il giudice del rinvio, emettendo decisioni in applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, quale autorità di rilascio del certificato successorio europeo, non esercita funzioni giurisdizionali e, pertanto, non è legittimato ad adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 67 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. Sulle spese 68 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 21 marzo 2023, è irricevibile. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 650/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris