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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 1973

Cassazione n. 04460/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 712 cod.pen. e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rimodulato il trattamento sanzionatorio; rilevato che l'unico motivo proposto, che censura sotto il profilo del vizio di motivazione la mancata rideterminazione della pena base, è manifestamente infondato; che, infatti, i giudici d'appello a pag. 4 hanno dato congruo conto delle ragioni per le quali hanno stimato proporzionata al fatto la pena di mesi due di arresto già individuata dal primo giudice, evidenziando che il lieve scostamento dal minimo edittale trova giustificazione nella natura del bene oggetto dell'incauto acquisto, ovvero una mountain bike di provenienza furtiva, e nella biografia criminale del ricorrente, gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, con valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede in quanto adeguatamente giustificata; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 712 cod.pen. e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rimodulato il trattamento sanzionatorio; rilevato che l'unico motivo proposto, che censura sotto il profilo del vizio di motivazione la mancata rideterminazione della pena base, è manifestamente infondato; che, infatti, i giudici d'appello a pag. 4 hanno dato congruo conto delle ragioni per le quali hanno stimato proporzionata al fatto la pena di mesi due di arresto già individuata dal primo giudice, evidenziando che il lieve scostamento dal minimo edittale trova giustificazione nella natura del bene oggetto dell'incauto acquisto, ovvero una mountain bike di provenienza furtiva, e nella biografia criminale del ricorrente, gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, con valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede in quanto adeguatamente giustificata; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04460/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris