CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 14525/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in virtù di procura in calce alla memoriadi costituzione di nuovo difensore depositata il 18 marzo 2026; condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrenti-nei confronti diGroupama [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA];-intimati-per la cassazione della sentenza n. 2304/2022 del TRIBUNALE diTORRE ANNUNZIATA in grado d’appello, pubblicata il 18 ottobre 2022;Numero registro generale 9429/2023Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 14525/2026Data pubblicazione 16/05/2026udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza 18 ottobre 2022, n. 2304, il Tribunale di TorreAnnunziata, in grado d’appello, ha confermato la precedente decisionedel locale Giudice di pace, con cui era stata rigettata la domandarisarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inrelazione all’incidente stradale verificatosi in data 4 marzo 2017, in SanGiuseppe Vesuviano, allorché il veicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],assicurato per la RCA con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avevatamponato, danneggiandolo, quello di proprietà di GiuseppinaGenovese, il quale, sospinto dall’urto, aveva tamponato quello diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], che era stato a sua volta danneggiato.2. Il Tribunale, pur non condividendo il giudizio del primo giudicesulle lacune della prova testimoniale espletata, la quale aveva invecefornito una descrizione circostanziata della dinamica del sinistro, hatuttavia ritenuto che essa fosse stata smentita dalle contrarie, ulterioririsultanze istruttorie e, in particolare, dai dati desumibili dallaregistrazione del dispositivo satellitare installato sulla vettura diproprietà del presunto danneggiante, nonché dagli esiti della periziastragiudiziale eseguita dal fiduciario della [OSCURATO:SOCIETA]..I primi, rappresentati nella documentazione ritualmente depositatadalla compagnia assicurativa, avevano, infatti, attestato che, alla datadel 4 marzo 2017, non era stato registrato nel predetto dispositivosatellitare alcun “evento Crash” a carico della vettura di proprietà diEttore Rendina, talché, avuto riguardo al disposto dell’art.145-bis,comma 1, del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) –secondo cui le risultanze della c.d. “scatola nera” o dispositivoNumero registro generale 9429/2023Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 14525/2026Data pubblicazione 16/05/2026elettronico satellitare installato sul veicolo formano piena prova, neiprocedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la partecontro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamentoo la manomissione del dispositivo – doveva reputarsi effettivamente“offuscata” l’attendibilità e la veridicità della prospettazione attorea edelle (pur) conformi dichiarazioni del teste escusso.La perizia stragiudiziale, a sua volta, aveva evidenziato la noncoerenza dei danni riscontrati sulla vettura di proprietà di GiuseppinaGenovese con la prospettata dinamica del sinistro quale“tamponamento multiplo”, attesa la rilevata sproporzione tra l’urtodiretto, di modesta entità (26,4% del danno totale), e quello indiretto,ben più consistente (73,6% del danno totale); ne risultava pertanto,ulteriormente inficiata «l’attendibilità del teste e in genere la pregnanzadel riscontro probatorio acquisito al processo in ordine all’effettivoaccadimento del sinistro, alla sua dinamica e alle sue conseguenze».Le lacune del quadro istruttorio riguardo alla dimostrazione delfatto storico dell’incidente, infine, non erano sanate neppure dalladocumentazione fotografica prodotta in primo grado dai presuntidanneggiati, atteso che, contrariamente ai loro assunti, «nessuna fotoraffigura(va) lo stato dei luoghi e delle auto coinvolte nell’immediatezzadell’incidente» (pag.9 della sentenza impugnata).3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale oplontinoricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di duemotivi.Non svolgono difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..Numero registro generale 9429/2023Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 14525/2026Data pubblicazione 16/05/2026Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Non sono state depositate memorie di parte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo viene denunciata “Violazione dell’art.360,comma 1, n.4) in relazione all’art.115 c.p.c. e art.2697 c.c. – error inprocedendo – errore di percezione sul contenuto oggettivo deldocumento oggetto di discussione tra le parti”.I ricorrenti deducono che, nel formulare il rilievo – posto afondamento del giudizio di merito circa la mancata prova del fattostorico del sinistro – secondo cui, in base alle registrazioni deldispositivo satellitare del veicolo del danneggiante, alla data del 4marzo 2017, non risultava a carico di esso veicolo alcun “eventoCrash”, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di percezione sulcontenuto oggettivo della prova documentale esaminata.Osservano che, infatti, la detta prova documentale era costituita daun documento a firma di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., recante la datadel 3 giugno 2017, a cui era allegato il report relativo alle registrazionieffettuate, non già il 4 marzo 2017 (giorno dell’incidente), bensì ilgiorno precedente, 3 marzo 2017.Sostengono, dunque, che, per errore il Tribunale avrebbe ritenutodi esaminare le registrazioni effettuate dal dispositivo satellitare ilgiorno dell’incidente, mentre invece avrebbe esaminato quelle relativeal giorno precedente.1.1. Il motivo è infondato.1.1.a. Va premesso, in generale, che il c.d. “travisamento” dellaprova postula che l’errore del giudice del merito cada, nonsull’espressione del giudizio di valutazione della prova, ma sulladescrizione del contenuto oggettivo della medesima, traducendosiNumero registro generale 9429/2023Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 14525/2026Data pubblicazione 16/05/2026nell’utilizzazione di prove che non esistono nel processo ovvero chehanno un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso daquello loro attribuito (cfr., in tema, prima della pronuncia delle SezioniUnite, su v., infra, subito appresso: Cass. 4/03/2022, n.7187; Cass.26/04/2022, n. 12971; Cass. 9/02/2003, n.3955).Muovendo, appunto, dalla categorizzazione concettuale del vizioquale «svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verificalogica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fattoprobatorio», il massimo consesso di questa Corte ha affermato cheesso può essere censurato con il rimedio della revocazione per erroredi fatto ove il fatto probatorio non abbia costituito oggetto didiscussione nel giudizio, oppure per cassazione (ai sensi dell’art.360,n. 4 o n.5, cod. proc. civ., secondo che si tratti di fatto processuale osostanziale), ove esso abbia costituito un punto controverso su cui lasentenza di merito abbia pronunciato, in quanto il giudizio emessoabbia riflettuto la prospettazione, in proposito, di una delle parti(Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792).1.1.b. Nella fattispecie, deve escludersi che il giudice del meritosia incorso nel denunciato errore di percezione del contenuto oggettivodella prova documentale.Egli, infatti, proprio rispondendo all’eccezione sollevata dai presuntidanneggiati in ordine alla dedotta inconferenza della registrazioneprodotta da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto asseritamente riferita ad ungiorno diverso da quello del sinistro, ha evidenziato che «la discrasiatemporale segnalata non trova(va) riscontro nel documento in data 3giugno 2017», dal momento che tale documento «riporta(va),testualmente, le registrazioni del giorno 4.03.2017 relative aldispositivo installato sull’autoveicolo» di proprietà di [OSCURATO:PERSONA](pag. 8 della sentenza impugnata).Numero registro generale 9429/2023Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 14525/2026Data pubblicazione 16/05/2026Il Tribunale, dunque, espressamente prendendo posizione su unaspecifica eccezione di parte, non ha omesso di considerare che aldocumento era allegato il report delle registrazioni effettuate il 3 marzo2017, ma ha attribuito rilievo alla parte del documento medesimo incui testualmente si evidenziavano le informazioni relative al 4 marzo2017, giorno dell’incidente.Tale valutazione, traducendosi in un giudizio di pertinenza edinferenza probatoria con riguardo al mezzo di prova documentaleprodotto, già di per sé non potrebbe costituire una svista sul fattoprobatorio oggetto discussione (come tale idoneo ad evidenziare unvizio di “travisamento” della prova), posto che essa, quand’anche fosseerronea, costituirebbe pur sempre una valutazione argomentata sullabase dell’esatta percezione del contenuto del documento esaminato enon il riflesso della lettura erronea del fatto probatorio prospettata dauna delle due parti.Il giudizio in esame, peraltro, trova riscontro proprio nell’esattocontenuto del documento, il quale, sebbene accompagnatoeffettivamente dall’allegazione dell’analitica tracciatura degli eventiregistrati il giorno 3 marzo 2017, si riferisce in primo luogo al giorno 4marzo 2017, certificando che a tale data non risultava, a carico delsupposto veicolo danneggiante, la registrazione di alcun “eventoCrash”, né erano sati rivelati sinistri di lieve entità o con il veicolo aquadro spento (cfr. la seconda pagina del documento del 3 giugno2017, allegato quale doc. 6 agli atti depositati unitamente al ricorso indata 3 maggio 2023).Deve pertanto escludersi che la pronuncia impugnata evidenzi unasvista percettiva del giudice d’appello sul fatto probatorio integranteun punto controverso, avendo egli invece esattamente – e comunquesulla base di un motivato giudizio di merito, non sindacabile in questaNumero registro generale 9429/2023Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 14525/2026Data pubblicazione 16/05/2026sede di legittimità – attribuito rilievo al documento prodotto allacompagnia assicurativa nella parte in cui esso testualmente certificaval’attività registrata nel giorno 4 marzo 2017, ritenendo inveceirrilevante che al documento medesimo fosse allegata anche la partecontenente il report analitico degli eventi registrati il giornoprecedente.Il primo motivo di ricorso, dunque, deve essere rigettato.2. Con il secondo motivo viene denunciata “violazione dell’art.360,comma 1, n.4 con riferimento all’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia”.I ricorrenti si dolgono che il Tribunale oplontino non abbiapronunciato sull’istanza di riforma della decisione di primo gradolimitatamente alla statuizione che aveva posto in capo agli attorisoccombenti (successivi appellanti) le spese di CTU, non ostantealcuna consulenza tecnica fosse stata disposta ed espletata nel corsodel giudizio.2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.Invero, sebbene risulti dalla trascrizione, contenuta nella sentenzad’appello impugnata (pag.4), del dispositivo di quella di primo gradoche quest’ultima, dopo avere rigettato la domanda risarcitoria propostada [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre a condannarli alrimborso delle spese di lite in favore della convenuta costituita([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), aveva posto «definitivamente» a lorocarico le spese di CTU, appare, tuttavia, evidente che nessunpregiudizio gli attori avrebbero potuto risentire per effetto di questapronuncia, non essendo stata disposta ed espletata alcuna consulenzatecnica e non essendo state anticipate le relative spese.In ogni caso, avuto riguardo all’incontroverso mancato esperimentodell’attività processuale ed istruttoria in essa considerata, l’espressione“pone le spese del ctu definitivamente a carico delle parti istanti”,Numero registro generale 9429/2023Numero sezionale 1470/2026Numero di raccolta generale 14525/2026Data pubblicazione 16/05/2026contenuta nel dispositivo della sentenza di primo grado, lungi dalrivestire la natura sostanziale di una vera e propria statuizione,costituiva piuttosto l’oggetto di un errore materiale o di un refusoredazionale, l’interesse all’eliminazione del quale avrebbe potutoessere soddisfatto mediante l’attivazione della procedura di cui agliartt. 287 ss. cod. proc. civ..3. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppinaGenovese deve essere rigettato.4. Non vi è luogo a provedere sulle spese del presente giudizio dilegittimità, dal momento che gli intimati non hanno svolto difese inquesta sede.5. A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 22 aprile 2026.Il PresidenteLina Rubino