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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 17603/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023Data pubblicazione 20/06/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI DIRITTOINTERNAZIONALE* ** PU* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 16703/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliata in presso lostudio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * * * che la rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata presso lo studiodell avvocato * * * che larappresenta e difende controricorrentenonchè controPROCURA * PER I [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE intimatiavverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE PER I MINORENNICATANIA nel proc.to n. 362/2022 depositato il 03/06/2022.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023Data pubblicazione 20/06/2023dal Consigliere * *Il Tribunale per i minorenni di Catania con decreto «conclusivo» n.cronol. 3107/22 pubblicato il 3/6/22 nell ambito di unprocedimento iscritto al n.R.G. 362/22 in camera di consiglio exartt.737 e ss. c.p.c. ha respinto l istanza presentata da* * «ai sensi dell art.4 comma 1 l.64/1994» alfine di sentire riconoscere ed eseguire in Italia la nomina dellaricorrente quale tutore internazionale della minore ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] «e di tutti i minori che sitrovano nel distretto del Tribunale per i minorenni di Cataniarappresentati dalla predetta giusta provvedimenti emessidall autorità ucraina in data 8/3/2022 e 6/4/2022 con conseguenterevoca del tutore locale nominato cui segue per leggel affidamento come minore non accompagnato» con decreto delPresidente del Tribunale per i minorenni di Catania del 4/4/2022per difetto dei presupposti «nominativi e fattuali per riconoscerel istante * * tutore internazionale della minore* * ».Il Tribunale ha confermato il decreto presidenziale del 4/4/2022adottato in via temporanea e d urgenza nell ambito di unprocedimento n.R.G. 321/22 «per nomina del tutore e altro» apertosu ricorso del pubblico Ministero di nomina di un tutore italianonella persona dell avvocato * * per la minore nelpresupposto che la stessa fosse giunta in Italia a seguito delconflitto bellico * priva di un «rappresentantelegale» con conseguente operatività della l.47/2017 e diaffidamento della minore medesima al * sociale del Comunedi * * e collocamento presso affidatari in * * Nelsuddetto decreto presidenziale del 4/4/22 si dava peraltro attoche la minore ucraina era giunta in Italia ed era stata affidata2 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023insieme ad altri minori dalla * * ad una famigliaData pubblicazione 20/06/2023scelta dalla medesima e che la * presentatasi pressola * di Catania aveva affermato di «essere stata delegatadal * Generale dell Ucraina a Napoli per l accoglienza didiciassette minori» tutti provenienti da un istituto per minoriucraino il Presidente del Tribunale aveva quindi richiesto «al* Generale dell Ucraina di fornire più dettagliate informazioniin ordine al minore ed alle attività svolte in favore del minore» dalla*Il Tribunale per i minorenni con il provvedimento in questa sede dilegittimità impugnato ha ritenuto anzitutto erroneo il richiamoalla legge 64/1994 di ratifica ed esecuzione in Italia della* di Lussemburgo del 20/5/1980 e della *dell * del 25/10/1980 in difetto di violazione dei diritti dicustodia assegnati a persona istituzione o ente titolare del dirittoin base alla legislazione dello stato di residenza abituale dellaminore prima del suo trasferimento o trattenimento in Italiaconsiderato che doveva ritenersi lecito il trasferimento della minoredall orfanotrofio in cui viveva in Italia perché autorizzato in data8/3/22 dal Comune di * distretto * dellaregione di * Ad avviso del Tribunale la normativaapplicabile trattandosi di cittadino extraeuropeo con conseguentenon applicabilità del * CE 2201/2003 c.d. * II bis erala * dell * del 19/10/1996 che ha sostituito la* dell * del 1961 entrata in vigore in Ucraina nel1980 ed eseguita in Italia con legge n. 101/2015 relativa a«competenza e legge applicabile riconoscimento ed esecuzione ecooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure diprotezione di minori» il cui art.6 contempla il caso di «minoririfugiati e minori che a seguito di gravi disordini nel proprio paesesiano trasferiti a livello internazionale» essendo la minorecittadina ucraina con residenza abituale nella *3 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023temporaneamente trasferita in Italia a seguito della guerra cheData pubblicazione 20/06/2023affligge dal 24/2/2922 l Ucraina e richiama l art.5 a norma delquale la competenza a provvedere sulle misure di protezionespetta all * giudiziaria dove il minore è statotemporaneamente trasferito e quindi in concreto al Tribunale per iminorenni di Catania ove la minore ed altri minori ucrainitemporaneamente dimorano.In ordine allo status giuridico dei minori ucraini temporaneamentetrasferiti in Italia il Tribunale ha ritenuto che a i minori ucrainigiunti in Italia ed a Catania sono privi di legami di parentela o dipregressa conoscenza con la * presidentedell associazione «Nuovi confini» la quale non risulta essere statanominata tutore del minore per effetto di un provvedimentodell * giurisdizionale competente della regione ucraina diresidenza abituale del minore b invero è stato prodotto undocumento proveniente dall Ucraina e corredato da traduzione inlingua italiana relativo a ordinanza amministrativa dell 8/3/2022firmata dal direttore * * per conto del Comune di* del distretto * della regione di* con la quale si autorizzava il viaggio dei minoridall orfanotrofio in Italia e si nominava come responsabile ** * – persona diversa dalla ricorrente «educatricedell orfanotrofio» la quale trovandosi già in Italia avrebbe dovutoiscrivere i minori negli elenchi di presenza temporanea presso il* * in Italia provvedendo al loro rientro nelterritorio ucraino al termine dell emergenza della guerra c èstato altresì prodotto un atto del * Generale dell Ucraina aNapoli in data 6/4/22 nel quale si attesta visionata ladocumentazione prodotta da parte della * « soggettoconosciuto dal * ucraino a Napoli come presidentedell associazione «Nuovi * precisamente «atti notariliautenticati in territorio ucraino nn. 769 529 531 e 153/1544 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023ordinanza del Ministero dell * e * * e *Data pubblicazione 20/06/2023l autenticità dei suddetti documenti con i quali si consentiva lapermanenza dei minori di cui ad elenco allegato in territorioitaliano inizialmente dall 8/3/2022 e sino all 8/6/2022 consuccessiva proroga sempre disposta il 10/6/2022 dal *Generale dello Stato * «sino al termine del conflitto»accompagnati dal suddetto nominato «responsabile» autorizzato aprovvedere a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minorecon esercizio di tutte le funzioni «inerenti alla figura di tutore cheda questo * viene altresì delegata e riconosciuta».Di conseguenza ad avviso del Tribunale la ricorrente non puòessere qualificata come rappresentante della minore con delega diresponsabilità genitoriale in forza di «meri atti privati» quali quellinotarili * 41930/2021 e * 9199/2019 in punto di qualitàdi minore straniero non accompagnato del minore affidato di fattodai genitori residenti all estero ad un parente nominato con attonotarile presente in Italia cfr. anche * 19058/2011 in puntodi impossibilità per il * di attestare oltre all identitàpersonale delle parti anche la veridicità delle qualifiche che le partiritengono di attribuire a sé medesime anche tenuto conto diquanto disposto dal d.lgs. n. 71/2011 sull * e funzionidegli uffici consolari art.33 in particolare non essendo il *Generale a Napoli neppure legittimato a nominare tutori di minoricomunque «non residenti a * al di fuori dei casi di urgenzacosicché il minore oggetto dell istanza deve ritenersi rientrantenella categoria dei minori stranieri «non accompagnati» *acronimo come correttamente ritenuto dal Presidente delTribunale per i minorenni di Catania il quale ha nell aprile 2022provveduto a nominare un tutore italiano nella personadell avvocato * * si deve al riguardo ancherichiamare la * ministeriale del 10/3/2022 dal titolo«Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate5 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023dall Ucraina a seguito dell invasione militare delle forze armateData pubblicazione 20/06/2023russe» pag.2 e il * Minori * non accompagnaticontenuto nella * del 5/5/22 del * delegato peril «Coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alleprovenienti dall Ucraina a seguito del conflitto in atto» par.5.2dedicato alla tutela e nomina del tutore .Avverso la suddetta pronuncia notificata il 6/6/22022* * in qualità di tutore internazionale del minore* * propone ricorso per cassazione notificato il4/7/2022 affidato a due motivi nei confronti dell * ** in qualità di tutore della minore che resiste concontroricorso notificato l 11/9/22 e del Procuratore Generalepresso la Corte di Cassazione e del Procuratore distrettualepresso il Tribunale per i minorenni di *La causa è stata rimessa all udienza pubblica del 13/6/23 conistanze di discussione orale delle parti.Il * ha depositato memoria concludendo per il rigetto delricorso.All udienza pubblica del 13 giugno 2023 la causa sentite le partied il * è stata trattenuta in decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione o falsaapplicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. di norme di diritto in punto diqualificazione dell «istanza» e della normativa applicabile ai sensidell art.4 l.64/1994 di ratifica della * dell * del 1980nonché delle regole del contraddittorio dell art.101 c.p.c. stante lamancata audizione della ricorrente con il secondo motivo sidenuncia la violazione o falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. dinorme di diritto in punto di qualificazione del minore come«minore straniero non accompagnato» e degli artt.2 11 d.lgs.4772017 in punto di ritenuta mancanza di un legame di parentela6 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023e della nomina di un tutore da parte dell autorità giurisdizionaleData pubblicazione 20/06/2023dello Stato ucraino.La ricorrente deduce anzitutto di avere correttamente presentatoquale tutore nominato dal * * a Napoli essendo statitutti i minori al loro ingresso in Italia registrati presso detto* per la loro identificazione e tutela un ricorso degradatoerroneamente ad «istanza» dal Tribunale ai sensi della l.64/1994di ratifica ed esecuzione in Italia della * dell * del1961 sostituita da quella del 19/10/1996 resa esecutiva in Italiacon * sul riconoscimento e l esecuzione delle decisioni inmateria di affidamento dei minori in relazione ai provvedimentiemessi dall autorità ucraina di affidamento dei minoriall orfanotrofio di * in Ucraina al direttore *la quale aveva nominato il tutore * * * chesi trovava in Italia e di nomina temporanea operata essendosorta la necessità di nominare altri tutori dato il numero dei minoriaccolti in varie parti d Italia dal * ucraino a Napolicompetente anche per la * della * * in data6/4/2022 prorogata il 10/6/22 «sino al termine del conflitto» cuierano stati anche affidati i minori al fine di sentire riconoscerel efficacia in Italia della nomina a rappresentante legale dei minorila stessa lamenta che con decreto inaudita altera parte nonnotificato ad essa * malgrado la stessa si fosseimmediatamente rivolta al questore della * di Catania ed alTribunale per i minorenni il Presidente del Tribunale per iminorenni di Catania aveva provveduto a nominare un tutoreitaliano per ls minore.Aggiunge la ricorrente che avrebbe dovuto essere applicata la* 2001/55CE che all art.2 lett. f definisce la categoria dei«minori non accompagnati» «i cittadini di paesi terzi o gli apolidi dietà inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli *membri senza essere accompagnati da una persona adulta7 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023responsabile per essi in base alla legge o agli usi finché non neNumero di raccolta generale 17603/2023assuma effettivamente la custodia una persona pDeatra pubebliscasziio ne 20/06/2023responsabile ovvero i minori che sono lasciati senzaaccompagnamento una volta entrati nel territorio degli *membri» direttiva «trasfusa nel Decreto del Presidente delConsiglio dei * del 28 marzo 2022» con il quale sono statedettate le misure temporanee di protezione delle personeprovenienti dall Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corsoe che la minore non poteva essere definita come «minore nonaccompagnata» ai sensi della * essendo giunta in Italiaaccompagnata dal suo rappresentante legale nominato dallo Stato* e dal tutore in Italia nominato dal * ucraino.Ad avviso della ricorrente la tutela sulla minore cittadina ucrainaresidente all estero continuando la stessa ad avere residenzaabituale in Ucraina e trovandosi solo temporaneamente in Italiaovvero sul bambino straniero [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dalla legge ucraina e secondo tale legge non occorre che anominare un soggetto tutore sia esclusivamente un autoritàgiurisdizionale poiché il codice della famiglia ucraino attribuisceanche il potere di nomina agli «organi di tutela» tra i quali vi èl autorità amministrativa giudiziaria e consolare.Il caso trattato dal precedente di questa Corte * 41930/2021citato nel provvedimento impugnato risulta ad avviso della* del tutto diverso in quanto il minore nel presentegiudizio non è entrato in Italia «affidato di fatto dai genitori ad unparente» ma è entrato in Italia affidato alle cure della sig.ra* nominata tutore da un autorità amministrativa e quindiè stato affidato alla * nominata dal * Generaledello Stato ucraino a Napoli con competenza sulla circoscrizioneterritoriale delle * * * Calabria * e* da ultimo con nuova attestazione del 10/6/2022pienamente efficace in Italia anche ai sensi dell art.50 n. 2 della8 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023* * Ucraina Italia del 26/12/2016.

Peraltro laData pubblicazione 20/06/2023* * rappresenta per la minore una «figura amica»condividendo con lo stesso la lingua usi e costumi.In sede di udienza pubblica la ricorrente ha insistitonell accoglimento del ricorso rilevando peraltro che il *ucraino ha fatto successivamente richiesta all * centrale e alTribunale per i minorenni di rimpatrio di tutti i minori ucrainipresenti in * per trasferirli con l accompagnatrice designatanella persona della ricorrente in zona sicura dell Ucraina sudisposizione del Ministero competente ucraino ma che il tribunaledi Catania non ha ancora autorizzato il suddetto rientro dei minori.2.

Il * esclusa anzitutto una lesione nel procedimento inoggetto del principio del contraddittorio ha ritenuto sulla basedegli atti del tutto corretta la qualificazione operata nelprovvedimento impugnato del minore come minore straniero nonaccompagnato rilevando che a ai sensi dell art.6 della* dell * del 1996 in ipotesi di «minori rifugiati eminori che a seguito di gravi disordini nel proprio paese si sianotrasferiti a livello internazionale» le autorità giudiziarie dello statoin cui il minore è stato temporaneamente trasferito sonocompetenti ad adottare le misure finalizzate alla protezione delminore e dei suoi beni b ai sensi dell art.2 Legge n. 47/2017 edil DPCM 28/3/2022 emesso per l adozione di misure di protezionetemporanea per le persone provenienti dall Ucraina richiamaespressamente tale normativa la definizione di «minore stranieronon accompagnato» riguarda il minore «privo di assistenza e dirappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per luilegalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell ordinamentoitaliano» con necessaria concorrenza di entrambe le condizioni ela * 2013/33/UE pone l accento sulla necessità che il minorestraniero sia accompagnato da un adulto «che ne sia responsabileper legge o per prassi dello Stato membro interessato fino a9 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto» art.2Numero di raccolta generale 17603/2023lett. e c l unico documento prodotto è un «atto amminisDtarta ptuibvbolic»az io ne 20/06/2023l ordinanza dell 8/3/22 della * dell orfanotrofio per contodel Comune ucraino per autorizzare il viaggio di alcuni minori enon è dato conoscere l iter in base al quale i bambini sono poipassati alla responsabilità della * educatrice dell Istitutoalla * * * e poi alla * la qualecomunque pur condividendo con i minori ucraini la lingua e lacultura non risulta avere «rapporti qualificati con i bambini nonconoscendoli prima del loro arrivo in * cosicché la fattispeciein esame risulta diversa da quella oggetto di altre decisioniadottate dal Tribunale di Bolzano e dal Tribunale di Lecce allegatedalla ricorrente risultando in quei casi che i bambini erano statiaccompagnati personalmente dai responsabili dell orfanotrofio incui si trovavano o da persona che si qualificava come madreaffidataria d è fondamentale nell ambito di minori che giungonoin Italia da paesi esteri in una situazione di estrema vulnerabilitànon avendo con sé né i genitori né i tutori che sia l autoritàgiudiziaria competente nella specie il tribunale per i minorenni –a designare i tutori.3. * utile una ricostruzione del quadro normativo.3.1.

Ai sensi dell art. 42 della l. n. 218 del 1995 la giurisdizione ela legge applicabile in materia di protezione dei minori sonoregolate dalla * dell * del 19 ottobre 1996 che hasostituito la * del 5/10/1961 resa esecutiva in Italiacon legge 24 ottobre 1980 n. 742.La * dell * del 19/10/1996 sulla competenza la leggeapplicabile il riconoscimento l esecuzione e la cooperazione inmateria di responsabilità genitoriale e di misure di protezione deiminori ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101 entratain Italia in vigore dal 1°/1/2016 che vede tra gli * contraenti10 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023anche l Ucraina * al di fuori dell UE essendo entrata in vigoreData pubblicazione 20/06/2023in tale * nel 2008 si applica invero alla fattispecie in esame.L art.5 stabilisce che le autorità sia giudiziarie che amministrativedello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sonocompetenti ad adottare misure tendenti alla protezione della suapersona o dei suoi beni mentre salvo quanto disciplinato dall art.7 per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito delminore in caso di trasferimento della residenza abituale delminore in un altro Stato contraente sono competenti le autoritàdello Stato della nuova residenza.

L art.6 al primo commaprevede che «Per i minori rifugiati e i minori che a seguito di gravidisordini nel proprio paese siano trasferiti a livello internazionalele autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori sivengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno lacompetenza prevista al paragrafo primo dell art. 5». * si èscelto di attribuire in queste situazioni alle autorità dello Stato incui i minori si siano trasferiti e si trovano la competenza generalenormalmente spettante alle autorità dello Stato di residenzaabituale del minore.Per i casi di urgenza l art.11 prevede poi che «In tutti i casi diurgenza sono competenti ad adottare le misure di protezionenecessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio sitrovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.

2. Le misureadottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti diun minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraentecessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensidegli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dallasituazione».* il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autoritàcompetenti l art.13 così recita «1.

Le autorità di uno Statocontraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 adadottare misure di protezione della persona o dei beni del minore11 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023devono astenersi dal decidere se all atto dell introduzione dellaData pubblicazione 20/06/2023procedura misure analoghe siano state richieste alle autorità di unaltro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5a 10 e siano ancora in corso di esame.

2. La disposizione delparagrafo precedente non si applica qualora le autorità alle qualisia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbianodeclinato la propria competenza».

La regola di risoluzione deiconflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia dilitispendenza l autorità competente a norma degli artt. da 5 a 10dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure se lemisure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altroStato contraente anch esso competente a norma degli stessiarticoli e siano ancora in fase di esame. * se l autoritàoriginariamente adita abbia già adottato la misura richiesta non sitratterà più di affrontare una situazione di litispendenza ma dioccuparsi dell efficacia in uno Stato contraente della misuraadottata in un altro Stato ai sensi dei successivi artt. 14 e 23.Ai sensi dell art.14 le misure adottate in applicazione degli articolida 5 a 10 «restano in vigore nei limiti loro propri anche quando unmutamento delle circostanze dovesse far scomparire l elemento sulquale si basava la competenza fintantoché le autorità competentiai sensi della convenzione non le avranno modificate sostituite oabolite».Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile prevedendo aall articolo 15 che «1. * esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge.

2. Tuttavia nella misura incui la protezione della persona o dei beni del minore lo richiedaesse possono eccezionalmente applicare o prendere inconsiderazione la legge di un altro Stato col quale la situazionepresenti uno stretto legame.

3. In caso di trasferimento dellaresidenza abituale del minore in un altro Stato contraente a partire12 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge diData pubblicazione 20/06/2023quest altro Stato che regola le condizioni di applicazione dellemisure adottate nello Stato di precedente abituale residenza» ball articolo 16 che «1.

L attribuzione o l estinzione di pieno diritto diuna responsabilità genitoriale senza l intervento di un autoritàgiudiziaria o amministrativa è regolata dalla legge dello Stato diresidenza abituale del minore.

2. L attribuzione o l estinzione di unaresponsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale senzal intervento di un autorità giudiziaria o amministrativa è regolatadalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nelmomento in cui l accordo o l atto unilaterale entra in vigore.

3. Laresponsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato diresidenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di taleresidenza abituale in un altro *

4. In caso di trasferimentodella residenza abituale del minore l attribuzione di pieno dirittodella responsabilità genitoriale ad una persona cui taleresponsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla leggedello Stato di nuova residenza abituale».In definitiva si è mantenuto il principio posto dalla *del 1961 secondo cui «nell esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge» al fine di agevolare ilcompito dell autorità competente.L art.23 * ed * recita «

1. Le misureadottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute dipieno diritto negli altri * contraenti.2.

Tuttavia ilriconoscimento può essere negato a qualora la misura sia stataadottata da un autorità la cui competenza non era fondata ai sensidelle disposizioni del capitolo II b qualora la misura sia stataadottata tranne il caso d urgenza nell ambito di un procedimentogiudiziario o amministrativo senza aver dato al minore la13 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023possibilità di essere sentito in violazione dei principi fondamentaliData pubblicazione 20/06/2023di procedura dello Stato richiesto…».I successivi artt. 24 e 25 disciplinano invece l ipotesi in cui sichieda al fine di dirimere senza indugio ogni dubbiol accertamento dell efficacia di provvedimenti adottati da uno Statocontraente art.24 «Senza pregiudizio dell art. 23 paragrafoprimo ogni persona interessata può chiedere alle autoritàcompetenti di uno Stato contraente che si pronuncino sulriconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottatain un altro Stato contraente.

La procedura è regolata dalla leggedello Stato richiesto» art.25 «L autorità dello Stato richiesto èvincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l autorità dello Statoche ha adottato la misura ha fondato la propria competenza» .L art.33 stabilisce che «1.Quando l autorità competente ai sensidegli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in unafamiglia di accoglienza o in un istituto o la sua assistenza legaletramite kafala o istituto analogo e quando tale collocamento oassistenza deve avvenire in un altro Stato contraente essaconsulta preliminarmente l * centrale o un altra autoritàcompetente di quest ultimo * A tal fine le comunica unrapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento oassistenza.

2. La decisione sul collocamento o l assistenza puòessere presa nello Stato richiedente solo se l * centrale oun altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato talecollocamento o assistenza tenuto conto del superiore interesse delminore» e l art. 34 stabilisce che «1.

In previsione di una misura diprotezione e se la situazione del minore lo richiede le autoritàcompetenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogniautorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utiliper la protezione del minore di comunicargliele…».Infine l art. 40 nel * VI * di carattere generaledetta «1.

Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale14 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata unaNumero di raccolta generale 17603/2023misura di protezione potranno rilasciare al detentoDraeta pudbbeliclalazio ne 20/06/2023responsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata laprotezione della persona o dei beni del minore su sua richiesta uncertificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.2.

La qualità e i poteri indicati nel certificato sono consideratiefficaci fino a prova contraria.

3. * Stato contraente designa leautorità competenti a rilasciare il certificato».All art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati inapplicazione della * sono esentati dall obbligo dilegalizzazione o di qualsiasi analoga formalità».3.2.

Tanto premesso la ricorrente aveva chiesto al Tribunale per iminorenni il riconoscimento e l esecuzione in Italia delprovvedimento di nomina a tutore del minore «giustaprovvedimenti emessi dall autorità ucraina in data 08/03/2022 e06/04/2022 con conseguente revoca del tutore locale nominato».In effetti la Legge invocata n. 64 del 15/1/1994 di ratifica edesecuzione della convenzione europea di Lussemburgo sulriconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia diaffidamento dei minori e di ristabilimento dell affidamento del 20maggio 1980 e della convenzione dell * sugli aspetti civili dellasottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 contieneanche «norme di attuazione» non soltanto delle predetteconvenzioni ma anche «della convenzione in materia di protezionedei minori aperta alla firma a L * il 5 ottobre 1961 e dellaconvenzione in materia di rimpatrio dei minori aperta alla firma aL * il 28 maggio 1970».La * dell * del 5/10/1961 stata poi sostituita dalla* dell * del 19/10/1996 ritenuta applicabile nelprovvedimento impugnato alla fattispecie dal * All art.4della l.64/1994 si prevedeva infatti una procedura per «ilriconoscimento e l esecuzione nel territorio dello Stato dei15 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023provvedimenti adottati dalle autorità straniere per laData pubblicazione 20/06/2023protezione dei minori ai sensi dell articolo 7 della convenzione deL * del 5 ottobre 1961» dinanzi al tribunale per i minorenni delluogo in cui i provvedimenti stessi dovevano avere attuazione condecisione assunta con decreto in camera di consiglio sentito ilpubblico ministero e ove del caso il minore e le persone presso cuiquesti si trovavano su ricorso degli interessati decretoimpugnabile con ricorso per cassazione.La * dell * del 1996 resa esecutiva in Italia dal 2016ha invece stabilito all art.23 che gli * attribuiscano efficacia alprovvedimento adottato dall autorità dello Stato contraente per laprotezione del minore in questione in modo «automatico» cioèsenza che si renda necessario alcun provvedimento in quantonella logica della cooperazione e fiducia tra gli * che impronta ilnuovo testo normativo internazionale gli * contraenti incomunicazione fra loro debbono assicurare la continuità dellaprotezione del minore attraverso le frontiere quando la vita delmedesimo presenti aspetti di internazionalità toccando più paesi.La * del 1996 non preclude tuttavia una procedurapreventiva di accertamento positivo o negativo dellariconoscibilità della misura in quanto l art. 24 della *sopra richiamato ammette che ogni parte interessata possachiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente dipronunciarsi sia sulla riconoscibilità sia sulla non riconoscibilità diuna misura adottata in un altro Stato contraente.E nella specie la ricorrente sia pure facendo richiamo allal.64/1994 di attuazione della vecchia * sulla protezionedei minori del 5/10/1961 ha inteso chiedere conformemente aquanto disposto dall art.24 della * vigente del19/10/1996 applicabile alla fattispecie il riconoscimento dellapiena efficacia in Italia della nomina a tutore operata dall autoritàconsolare ucraina il 6/4/2022.16 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/20233.3.

La competenza del * * sussiste pertanto nel caso inNumero di raccolta generale 17603/2023esame sia ai sensi dell art. 6 che rispetto all art.5 noDramta pau bbclihcaezio ne 20/06/2023prevede quale principio generale la competenza in materia diprotezione dei minori dell autorità dello Stato contraente nel qualeil minore ha la «residenza abituale» previsione che contempla lacompetenza dello Stato in cui si trova il minore «che a seguito digravi disordini nel proprio paese sia trasferito a livellointernazionale» trattandosi di un trasferimento «temporaneo» inquanto destinato a protrarsi fino alla fine del conflitto* sia ai sensi dell art.11 in virtù del quale «In tutti icasi di urgenza sono competenti ad adottare le misure diprotezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cuiterritorio si trovano il minore o dei beni ad esso appartenenti»sempre ove si ritenga che la condizione del minore presente inItalia senza gli esercenti la responsabilità genitoriale rendanecessario un intervento urgente.Ai sensi dell art. 15 della stessa * in entrambi i casi lalegge applicabile è la lex fori pur essendo consentito in virtù delparagrafo 2 l applicazione in via eccezionale della legge di un altroStato col quale la situazione presenti uno stretto legame «nellamisura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lorichieda».3.4.

In relazione alla disciplina specifica sui * acronimo perMinori * Non * una tra le prime definizioni sirinviene nel d.p.c.m. n. 535 del 1999 recante il «Regolamentoconcernente i compiti del * per i minori stranieri a normadell art. 33 commi 2 e 2 bis del d. lgs. n. 286 del 1998» cheall art. 1 comma 2 definisce il «minore straniero nonaccompagnato presente nel territorio dello * il minorenne nonavente cittadinanza italiana o di altri * dell * europea chenon avendo presentato domanda di asilo si trova per qualsiasicausa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza17 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabiliNumero di raccolta generale 17603/2023in base alle leggi vigenti nell ordinamento italiano».

Data pubblicazione 20/06/2023Il d. lgs. n. 142 del 2015 c.d.

«decreto accoglienza» che ha datodefinizione contenuta nel d.p.c.m. definendo all art. 2 comma 1lett. e il minore straniero non accompagnato come «lo stranierodi età inferiore ai diciotto anni che si trova per qualsiasi causa nelterritorio nazionale privo di assistenza e rappresentanza legale».La disposizione si inserisce all interno di una disciplina organica alregime giuridico dei minori stranieri non accompagnati conl intento di disegnare un sistema unico di accoglienza in grado disuperare almeno tendenzialmente la distinzione tra minoristranieri non accompagnati e minori richiedenti protezioneesprimendo in modo assoluto il divieto che i minori possano essereaccolti presso strutture non specializzate.Quanto all apertura della tutela per tali minori l art. 19 comma 5dopo le modifiche introdotte dall art. 2 comma 1 lett. b del d. lgs.n. 220 del 2017 c.d. correttivo del d.lgs. 142 ha stabilito che larelativa competenza prima attribuita al giudice tutelare sia ora dicompetenza del tribunale per i minorenni al quale «l autorità dipubblica sicurezza da immediata comunicazione della presenza diun minore non accompagnato…per l apertura della tutela e lanomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codicecivile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimocodice in quanto compatibili e per la ratifica delle misure diaccoglienza predisposte nonché al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali con mezzi idonei a garantirne la riservatezza alfine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza deiminori non accompagnati».La successiva l. n. 47 del 2017 c.d.

«Legge * in partericalcando la previgente disciplina di cui all art. 1 comma 2d.p.c.m. 13.4.1999 n. 535 definisce il * come «minorenne18 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023non avente cittadinanza italiana o dell * europea che si trovaNumero di raccolta generale 17603/2023per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è aDlattra ipmubeblincatziio ne 20/06/2023sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e dirappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per luilegalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell ordinamentoitaliano».

Tale legge prevede procedure certe per l identificazionedei minori art. 5 che introduce nel d. lgs. n. 142 del 2015 il nuovoart. 19 bis attribuendone dopo le modifiche introdotte dal d. lgs.n. 220 del 2017 la competenza al tribunale per i minorenni.Si è lasciato aperto il problema dei minori «affidati di fatto» nonformalmente ai parenti entro il quarto grado e a maggior ragione acoloro che non siano parenti entro il quarto grado c.d. *La L. n. 183 del 1984 in materia di adozione all art. 9 comma 4stabilisce che «chiunque non essendo parente entro il quartogrado accoglie stabilmente nella propria abitazione un minorequalora l accoglienza si protragga per un periodo superiore a seimesi deve trascorso tale periodo darne segnalazione alprocuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.L omissione della segnalazione può comportare l inidoneità adottenere affidamenti familiari o adottivi e l incapacità all ufficiotutelare».

Il comma 5 della stessa norma prosegue poi affermandoche «nello stesso termine di cui al comma 4 uguale segnalazionedeve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi nonsia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo noninferiore a sei mesi.

L omissione della segnalazione può comportarela decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a normadell art. 330 c.c. e l apertura della procedura di adottabilità».Da tali disposizioni a contrario si è dedotta l esistenza dellacategoria dei minori «affidati di fatto» cioè di quei minori che sonostati affidati a parenti entro il quarto grado dai genitori esoneratida qualunque obbligo di segnalazione che è previsto solo per gliaffidamenti a parenti oltre il quarto grado.19 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/20233.5.

Nello specifico dell emergenza relativa agli sfollati ucrainiNumero di raccolta generale 17603/2023sfuggiti al conflitto bellico con la * il Decreto del * ipdubebnlictaezio ne 20/06/2023del Consiglio dei * del 28 marzo 2022 intitolato «Misure diprotezione temporanea per le persone provenienti dall Ucraina inconseguenza degli eventi bellici in corso» a partire dal 24/2/2022richiama nella premessa anche la Legge n. 47/2017* in materia di misure di protezione dei minori stranierinon accompagnati.Nel quadro della situazione di emergenza legata agli eventi bellici incorso in Ucraina il Capo * della * civile haadottato l ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 recante ulterioridisposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorionazionale l accoglienza il soccorso e l assistenza alla popolazionein conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell Ucrainae sulla base dell art. 2 dell ordinanza il Capo * per le* * e l Immigrazione è stato nominato *delegato al fine di assicurare il coordinamento delle misure e delleprocedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti deiminori stranieri non accompagnati.* è stato adottato un «Piano» che definisce le attività svoltedagli * istituzionali a vario titolo coinvolti ferme le competenzeistituzionali previste dalle normative vigenti in particolare dalla* dell * del 1996 sopra citata e le disposizioni dellalegge n. 101/2015 di ratifica.

Nel suddetto «Piano» nell ultimoaggiornamento del 5/5/22 si richiama la definizione contenutanell art.2 l.47/2017 del minore straniero non accompagnato e siprevede che «I minori accompagnati da adulti diversi dai genitoriche si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciutiformalmente come loro tutori secondo la legge italiana rientranonella definizione di minori stranieri non accompagnati » e che ades.

«è * un minore straniero semplicemente accompagnato dauna zia da una nonna o dal direttore dell istituto ove erano accolti20 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023in Ucraina che NON possano dimostrare di esserne legalmenteNumero di raccolta generale 17603/2023responsabili ».

Data pubblicazione 20/06/20233.6.

Le funzioni dei * stranieri in Italia sono regolate dalla* di * del 1963 entrata internazionalmente invigore il 19 marzo 1967 e ratificata dall Italia con Legge n. 804 del9 agosto 1967.

Tra le funzioni consolari che possono essereesercitate anche dalle * diplomatiche riassunte dall art. 5vi sono quelle « di notaio e ufficiale di stato civile nonché altre acarattere amministrativo dello Stato d invio nel rispetto delle leggie dei regolamenti dello Stato di residenza»La legge 71/2011 disciplina invece la funzione dei nostri *consolari prevedendo art.28 che essi esercitino anche funzioninotarili e di volontaria giurisdizione «nei confronti dei cittadinicosì recita «Tutela curatela amministrazione di sostegno

1. Ilcapo dell ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadiniminorenni interdetti emancipati inabilitati e sottoposti adamministrazione di sostegno residenti nella circoscrizione lefunzioni ed i poteri in materia di tutela di curatela di assistenzapubblica e privata che le leggi dello stato attribuiscono al giudicetutelare…Essi cessano dall ufficio dal giorno in cui é loro notificatala nomina rispettivamente di un nuovo tutore protutore curatoreo curatore speciale amministratore di sostegno tanto se lasostituzione è decisa dal capo dell ufficio consolare quanto se incaso di rientro del minore o incapace in Italia essa è decisa dallacompetente autorità nazionale.

A tale fine è consideratacompetente l autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore odell incapace».La * consolare tra Italia e Ucraina pubblicata neldicembre 2016 che qui interessa prevede a all art.42 *notarili e legalizzazione consolare che i funzionari consolaripossono redigere «in forma notarile» una serie di atti tra cui21 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023testamenti e atti e contratti relativi al matrimonio di un cittadinoData pubblicazione 20/06/2023dello Stato di invio nonché «2. autenticare le copie dei documentied estratti autenticare le firme apposte sui documenti certificarela traduzione dei documenti o tradurli

3. esercitare qualunquealtra funzione notarile prevista dalla legislazione dello Stato d inviopurché le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non loimpediscano» all art.43 * degli atti e dei documenticonsolari che «Gli atti ed i documenti formati certificatiautenticati nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuatao certificata da un funzionario consolare hanno nello Stato diresidenza lo stesso valore probatorio che avrebbero se fosserostati formati certificati autenticati o tradotti dalle *competenti dello Stato di residenza purché siano state rispettate leformalità richieste in materia da detto * c all art.50 * dei minori degli inabilitati e degli incapaci che «2.

Ifunzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasidichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli interessidei minori e delle altre persone incapaci cittadini dello Statod invio ed a tale fine qualora necessario possono conformementealla legislazione dello Stato di residenza e agli accordiinternazionali in vigore per le * contraenti della presente* adottare provvedimenti per nominare i curatori otutori di tali persone e controllare l esercizio del loro mandato».4. * Corte in materia di efficacia delle attività svolte dal* nell ambito delle funzioni notarili o certificative pureaffidategli ha precisato * 19058/2011 che «Nell eserciziodelle funzioni notarili a lui spettanti il console ai sensi dell art. 49della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesta l identità personaledelle parti ma non anche la veridicità delle qualifiche che le stesseritengano di attribuirsi ne consegue che qualora un soggetto sidichiari legale rappresentante di una società l atto pubblico redattodal console nella specie autentica di procura fa fede della22 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023circostanza che il comparente si è dichiarato tale ma non ancheData pubblicazione 20/06/2023dell effettiva titolarità dei poteri rappresentativi enunciati». *specie si discuteva della validità ed efficacia dell attestazione circala qualità di legale rappresentante di una società ad opera del capodell ufficio consolare italiano nella capitale yemenita inun autentica della procura medesima vergata in base ai poterinotarili di cui all art. 19 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200 conrinvio all art.49 della legge notarile n. 89/1913.In generale invero sulla efficacia dell atto pubblico si è chiaritoche «la indicazione in un atto pubblico di dati desunti da altrerisultanze documentali può fare fede fino a querela di falsorelativamente al compimento dell operazione eseguita ma non inordine alla veridicità del dato richiamato» * 9380/2011 e che«l efficacia probatoria privilegiata dell atto pubblico è limitata aifatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e allaprovenienza delle dichiarazioni senza implicare l intrinsecaveridicità di esse o la loro rispondenza all effettiva intenzione delleparti» * 11012/2013 * 22903/2017 .

Così *20214/2019 si è ribadito che «L efficacia probatoria dell attopubblico nella parte in cui fa fede fino a querela di falso è limitataagli elementi estrinseci dell atto indicati all art. 2700 c.c. e non siestende al contenuto intrinseco del medesimo che può anche nonessere veritiero.

E pertanto ammessa qualsiasi prova contraria neilimiti consentiti dalla legge in ordine alla veridicità e all esattezzadelle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti» nellaspecie si è escluso che fossero munite di fede privilegiata ledichiarazioni dei contraenti riportate nell atto pubblico di«finanziamento ipotecario» relative all esigibilità del creditogarantito .5. * questo giudice di legittimità in relazione alla tutela daapprestare ai minori stranieri non accompagnati ed alla relativaqualifica del soggetto meritevole di protezione con specifico23 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023riguardo ai * acronimo per «Minori * * diNumero di raccolta generale 17603/20232017 si qualifica come minore straniero non accompagnato ai finidell applicazione degli istituti di tutela apprestati dall ordinamentoil minore che non solo sia privo di assistenza materiale ma che siaanche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale inbase alle leggi vigenti nell ordinamento italiano allo scopo digarantirne l interesse superiore e di esercitare la capacità di agireper suo conto ove necessario.

Ne consegue che è competente iltribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione digiudice tutelare all apertura di una tutela per un minore stranieroprivo di genitori sul territorio nazionale ma da questi affidato condimorante in Italia non potendosi considerare tale forma di delegadella responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento ».* Corte che era stata investita del regolamento dicompetenza da parte del tribunale per i minorenni di Torino cheriteneva non potesse essere considerato * un minore che sitrovata in Italia con il fratello al quale era stato affidato daigenitori – ha affermato che la dizione dell art. 2 della l. n. 47 del2017 richiede perché possa escludersi la riconducibilità allacategoria dei * che essi si trovino sul territorio nazionale nonsolo debitamente assistiti da persone che se ne prendano curasotto tutti i profili ma anche che sul territorio nazionale sianopresenti persone che possano legittimamente esercitare laresponsabilità genitoriale su di loro. * mancandoanche uno solo dei predetti requisiti come nella specie ove ilfratello del minore pur provvedendo alla sua assistenza non eratuttavia in grado di rappresentarlo legalmente il minore deveconsiderarsi come «non accompagnato». * taleinterpretazione l uso da parte del legislatore nella formulazionedell art. 2 della congiunzione «e» tra l espressione «assistenza» e24 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023«rappresentanza».

Né l atto notarile con il quale il minore era statoNumero di raccolta generale 17603/2023affidato al fratello avrebbe valore nel nostro ordinameDnattoa p u bnbliocanzio ne 20/06/2023essendo consentita alcuna delega della responsabilità genitoriale.E stato successivamente ribadito che « Ai sensi dell art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come minore straniero non accompagnato ai fini dell applicazione degliistituti di tutela apprestati dall ordinamento il minore che non solosia privo di assistenza materiale ma che sia anche privo di soggettiche ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigentinell ordinamento italiano allo scopo di garantirne l interessesuperiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto ovenecessario. * categoria dei minori stranieri non accompagnatiin particolare rientra anche quella dei minori affidati di fatto dailoro genitori residenti all estero ad un parente che sia in grado diprendersene cura in Italia in giudizio per regolamento dicompetenza in cui si è dichiarata la competenza del Tribunale per iminorenni e non del Tribunale ordinario all apertura di una tutelain favore di un minore straniero privo di genitori sul territorionazionale ma da essi stessi affidato con atto notarile – nel quale«il * aveva attestato semplicemente che effettivamente igenitori del minore hanno dichiarato in sua presenza quantoriportato nell atto sottoscrivendolo» alle cure ed allarappresentanza legale della sorella dimorante in Italia cosìescludendo la validità nel nostro ordinamento di tale forma didelega della responsabilità genitoriale * 41930/2021 «Ai sensi dell art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come minore straniero non accompagnato ai fini dell applicazione degliistituti di tutela apprestati dall ordinamento il minore che in basead un rapporto di affidamento intrafamiliare goda in Italia diassistenza materiale ma sia nello stesso tempo privo dirappresentanza legale per l impossibilità di riconoscere la validità inItalia di un atto di delega dell affidamento del minore non25 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023riconosciuto nell ordinamento di provenienza come attributivo dellaData pubblicazione 20/06/2023rappresentanza legale del minore.

La condizione di minorestraniero non accompagnato non può ritenersi esclusa per il fattoche il minore si trovi in Italia per motivi familiari o di studio oformazione professionale non potendo ritenere tale categoriaristretta ai minori che accedono al territorio dello Stato italiano alloscopo di presentare domanda di asilo» in fattispecie in cui igenitori albanesi avevano con dichiarazione notarile acconsentitoche una minore potesse restare in Italia presso la zia la qualeaveva chiesto di essere nominata tutore * 9648/2022 .In conclusione i * devono tendenzialmente essere riconducibilialla categoria dei * poiché la responsabilità genitoriale non èdelegabile con pattuizione privata in base alla legge italiananemmeno con procura notarile.6. * fattispecie in esame nel presente giudizio tuttavia assumerilievo centrale l atto prodotto dalla ricorrente corredato datraduzione in lingua italiana con il quale il * ucraino a Napoliin data 6/4/2022 ha provveduto a rilasciare «Attestazioneconsolare» alla ricorrente nella quale visionata ladocumentazione prodotta da parte della * soggetto«conosciuto dal * ucraino a * come presidentedell associazione «Nuovi * precisamente gli «atti notariliautenticati in territorio ucraino nn. 769 529 531 e 153/154ordinanza del Ministero dell * e * * e* si attesta l autenticità dei suddetti documenti dai quali«emerge» che si consente la permanenza dei minori di cui adelenco allegato in territorio italiano inizialmente dall 8/3/2022 esino all 8/6/2022 e con successiva proroga sempre disposta conal termine del conflitto» accompagnati dal suddetto nominato«responsabile» autorizzato a provvedere a tutte le necessitànascenti in capo ad ogni minore con esercizio di tutte le funzioni26 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023«inerenti alla figura di tutore che da questo * viene altresìData pubblicazione 20/06/2023delegata e riconosciuta».La * in effetti è stata nominata tutore direttamentedal * ucraino in quanto la nomina a tutore da partedell Amministrazione comunale ucraina e del nominato affidatariodei minori la * dell orfanotrofio * avevariguardato altra persona la * che aveva avuto il compitoper quanto esposto in ricorso di accompagnare i minori in Italiaiscriverli nell elenco del consolato rappresentarli fuori dal territorioucraino.* quindi direttamente in gioco il giusto rilievo da dare allasuddetta attestazione e nomina del tutore da parte di quel *ucraino competente per territorio e non come erroneamenteopinato dal giudice a quo in *Non si tratta tanto di un atto compiuto nell esercizio di funzionipropriamente notarili espletate dal * straniero nel nostro* in relazione alla documentazione amministrativa formatasiin Ucraina quanto di un atto di esercizio del potere di effettiva«nomina» a tutore della ricorrente da parte del * ucraino aNapoli di cui occorre vagliare l efficacia nel nostro ordinamentoanche in relazione alla domanda giudiziale svolta dalla ricorrente.Il caso diverge da quelli già esaminati da questa Corte neiprecedenti sopra richiamati in quanto in quelli vi era unasemplice dichiarazione raccolta dal * estero da parte deigenitori del minore circa il suo affidamento e la nomina a tutore diun famigliare presente in *7.Orbene attraverso l istituzione consolare alcuni organi statalisono ammessi nel territorio di un altro Stato per svolgervi una seriedi funzioni.Secondo una dottrina «il console è all estero rispetto ai suoiconnazionali ciò che all interno sono contemporaneamente il27 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023prefetto e il questore il notaio e l ufficiale di stato civile il capitanoData pubblicazione 20/06/2023di porto e il provveditore agli studi».* dalla fonte normativa che le prevede e nedisciplina l esercizio convenzionale o consuetudinaria le funzioniconsolari sono riconducibili quindi a due grandi categorie quellenonché alla protezione degli interessi e diritti dello Stato di invio equelle di natura amministrativa o giurisdizionale che il consoleesercita in qualità di organo interno dello Stato di invio nei riguardidelle persone fisiche e giuridiche legate allo Stato dal vincolo dellacittadinanza o della nazionalità e nei confronti degli stranieri perciò che riguarda i loro interessi e le loro attività rilevanti perl ordinamento giuridico dello Stato di invioCon il consenso dello Stato territoriale i consoli possono svolgerecollaborazione all esercizio della funzione giurisdizionale dello Statodi invio partecipando o provvedendo direttamente alla formazionedi atti da utilizzare nei procedimenti che si svolgono nello Stato diinvio.Le attribuzioni consolari in materia di volontaria giurisdizione nonseguono di regola il sistema dell esercizio diretto dei poteri masono generalmente limitate alla semplice funzione di «intervento esollecitazione» presso le autorità locali perché adottino certiprovvedimenti in favore dei connazionali cioè a quella funzionecomunemente riconosciuta al console allo scopo di attuare laprotezione dei connazionaliCosì ai fini della protezione dei minori e degli incapaci il consolenon ha normalmente il potere di provvedere se del casodirettamente alla nomina del tutore o del curatore ma ha soltantoil potere di richiedere l intervento delle autorità locali competentieventualmente proponendo la persona da nominare e salva inogni caso la possibilità di adottare le misure necessarie ed urgenti28 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023per la conservazione del patrimonio degli interessati finchéData pubblicazione 20/06/2023permane l inerzia delle autorità locali.La * di * sulle relazioni consolari artt. 5 lett. hmira a « salvaguardare nei limiti fissati dalle leggi e dairegolamenti dello Stato di residenza gli interessi nei minori e degliincapaci dipendenti dallo Stato d invio particolarmente quando èrichiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di unacuratela» e ex 37 lett. b «Se le autorità competenti dello Stato diresidenza posseggono le informazioni corrispondenti esse sonotenute…a notificare senza ritardo al posto consolare competentetutti i casi in cui ci sarebbe da provvedere alla nomina d un tutore odi un curatore per un dipendente dallo Stato d invio minore oincapace. * tuttavia riservata l applicazione delle leggi e deiregolamenti dello Stato di residenza per ciò che concerne la nominadi questo tutore o di questo curatore» subordina la competenzadel console all atteggiamento della legislazione locale.* specie all art.50 * dei minori degli inabilitati edegli incapaci della * consolare tra Italia e Ucraina del2016 è stabilito espressamente che «i funzionari consolari hanno ildiritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulle adozioni e sulla tuteladei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapacicittadini dello Stato d invio ed a tale fine qualora necessariopossono conformemente alla legislazione dello Stato di residenzae agli accordi internazionali in vigore per le * contraenti dellapresente * adottare provvedimenti per nominare icuratori o tutori di tali persone e controllare l esercizio del loromandato».* è a questo punto il richiamo sia all art. 23 della convenzionedell * del 1996 sulla competenza in materia di protezione deiminori che stabilisce la regola secondo cui «le misure adottatedalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pienodiritto negli altri * contraenti» sia all art.24 che regolamenta29 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023l azione di accertamento negativo o positivo intrapresa da soggettoData pubblicazione 20/06/2023portatore di interesse.

E l art. 43 della stessa convenzionechiarisce che «i documenti trasmessi o rilasciati in applicazionedella convenzione sono esentati dall obbligo di legalizzazione o diogni analoga formalità».Orbene nella specie l autorità consolare ucraina oltre ad averesvolto funzioni di certificazione della documentazioneamministrativa proveniente dall Ucraina ha altresì «conferito ericonosciuto» la funzione di tutore alla ricorrente e a tale attoadottato dall autorità consolare dell Ucraina * ove i minorihanno conservato la loro residenza abituale deve essere ilnecessario riconoscimento nel nostro ordinamento.* che l attestato consolare circa la delega e il riconoscimentodella funzione di tutore alla * reca la data del 6/4/2022successiva a quello adottato in via però soltanto di urgenzadall autorità giurisdizionale italiana con decreto del Presidente delTribunale per i minorenni di Catania di nomina a tutore dellaminore ucraina in data 4/4/2022 dell avv. * nelpresupposto che la stessa minore fosse insieme agli altri sediciprovenienti tutti da un istituto per minori ucraino priva di unrappresentante legale.Il che si è rivelato non corretto in quanto il * ucraino oltread attestare la piena regolarità della documentazioneamministrativa prodotta dalla ricorrente ha provveduto adesercitare conformemente alle disposizioni consolari ed alla* di * del 19/10/1996 il potere diretto di nominadella * a tutore dei minori ucraini tra cui quella dellacui protezione ed affidamento si discute nel presente ricorsotemporaneamente trasferiti in Italia nell emergenza legata alconflitto armato in corso nel * attraverso l intervento di unamacchina organizzativa che ha visto direttamente coinvoltal amministrazione * dell *30 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Non si è trattato dunque di minori giunti in Italia privi di assistenzaNumero di raccolta generale 17603/2023e rappresentanza legale e dunque meritevoli di protezione D satea cpuobbnlidcaozio ne 20/06/2023la disciplina dettata dalla Legge n. 47/2017.8.

Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del ricorso vacassato il decreto impugnato e decidendo la causa nel merito nonessendo necessari ulteriori accertamenti fattuali e risultandourgente la decisione per la materia trattata va dichiarata l efficaciain Italia della nomina della sig.ra * * quale tutoredella minore * * ad opera del * [OSCURATO:PERSONA] a Napoli con atti in data 6/4/2022 e 10/6/2022.In considerazione della novità delle questioni di diritto trattatericorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti lespese dell intero giudizio .[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023Data pubblicazione 20/06/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI DIRITTOINTERNAZIONALE* ** PU* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 16703/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliata in presso lostudio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * * * che la rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata presso lo studiodell avvocato * * * che larappresenta e difende controricorrentenonchè controPROCURA * PER I [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE intimatiavverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE PER I MINORENNICATANIA nel proc.to n. 362/2022 depositato il 03/06/2022.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023Data pubblicazione 20/06/2023dal Consigliere * *Il Tribunale per i minorenni di Catania con decreto «conclusivo» n.cronol. 3107/22 pubblicato il 3/6/22 nell ambito di unprocedimento iscritto al n.R.G. 362/22 in camera di consiglio exartt.737 e ss. c.p.c. ha respinto l istanza presentata da* * «ai sensi dell art.4 comma 1 l.64/1994» alfine di sentire riconoscere ed eseguire in Italia la nomina dellaricorrente quale tutore internazionale della minore ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] «e di tutti i minori che sitrovano nel distretto del Tribunale per i minorenni di Cataniarappresentati dalla predetta giusta provvedimenti emessidall autorità ucraina in data 8/3/2022 e 6/4/2022 con conseguenterevoca del tutore locale nominato cui segue per leggel affidamento come minore non accompagnato» con decreto delPresidente del Tribunale per i minorenni di Catania del 4/4/2022per difetto dei presupposti «nominativi e fattuali per riconoscerel istante * * tutore internazionale della minore* * ».Il Tribunale ha confermato il decreto presidenziale del 4/4/2022adottato in via temporanea e d urgenza nell ambito di unprocedimento n.R.G. 321/22 «per nomina del tutore e altro» apertosu ricorso del pubblico Ministero di nomina di un tutore italianonella persona dell avvocato * * per la minore nelpresupposto che la stessa fosse giunta in Italia a seguito delconflitto bellico * priva di un «rappresentantelegale» con conseguente operatività della l.47/2017 e diaffidamento della minore medesima al * sociale del Comunedi * * e collocamento presso affidatari in * * Nelsuddetto decreto presidenziale del 4/4/22 si dava peraltro attoche la minore ucraina era giunta in Italia ed era stata affidata2 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023insieme ad altri minori dalla * * ad una famigliaData pubblicazione 20/06/2023scelta dalla medesima e che la * presentatasi pressola * di Catania aveva affermato di «essere stata delegatadal * Generale dell Ucraina a Napoli per l accoglienza didiciassette minori» tutti provenienti da un istituto per minoriucraino il Presidente del Tribunale aveva quindi richiesto «al* Generale dell Ucraina di fornire più dettagliate informazioniin ordine al minore ed alle attività svolte in favore del minore» dalla*Il Tribunale per i minorenni con il provvedimento in questa sede dilegittimità impugnato ha ritenuto anzitutto erroneo il richiamoalla legge 64/1994 di ratifica ed esecuzione in Italia della* di Lussemburgo del 20/5/1980 e della *dell * del 25/10/1980 in difetto di violazione dei diritti dicustodia assegnati a persona istituzione o ente titolare del dirittoin base alla legislazione dello stato di residenza abituale dellaminore prima del suo trasferimento o trattenimento in Italiaconsiderato che doveva ritenersi lecito il trasferimento della minoredall orfanotrofio in cui viveva in Italia perché autorizzato in data8/3/22 dal Comune di * distretto * dellaregione di * Ad avviso del Tribunale la normativaapplicabile trattandosi di cittadino extraeuropeo con conseguentenon applicabilità del * CE 2201/2003 c.d. * II bis erala * dell * del 19/10/1996 che ha sostituito la* dell * del 1961 entrata in vigore in Ucraina nel1980 ed eseguita in Italia con legge n. 101/2015 relativa a«competenza e legge applicabile riconoscimento ed esecuzione ecooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure diprotezione di minori» il cui art.6 contempla il caso di «minoririfugiati e minori che a seguito di gravi disordini nel proprio paesesiano trasferiti a livello internazionale» essendo la minorecittadina ucraina con residenza abituale nella *3 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023temporaneamente trasferita in Italia a seguito della guerra cheData pubblicazione 20/06/2023affligge dal 24/2/2922 l Ucraina e richiama l art.5 a norma delquale la competenza a provvedere sulle misure di protezionespetta all * giudiziaria dove il minore è statotemporaneamente trasferito e quindi in concreto al Tribunale per iminorenni di Catania ove la minore ed altri minori ucrainitemporaneamente dimorano.In ordine allo status giuridico dei minori ucraini temporaneamentetrasferiti in Italia il Tribunale ha ritenuto che a i minori ucrainigiunti in Italia ed a Catania sono privi di legami di parentela o dipregressa conoscenza con la * presidentedell associazione «Nuovi confini» la quale non risulta essere statanominata tutore del minore per effetto di un provvedimentodell * giurisdizionale competente della regione ucraina diresidenza abituale del minore b invero è stato prodotto undocumento proveniente dall Ucraina e corredato da traduzione inlingua italiana relativo a ordinanza amministrativa dell 8/3/2022firmata dal direttore * * per conto del Comune di* del distretto * della regione di* con la quale si autorizzava il viaggio dei minoridall orfanotrofio in Italia e si nominava come responsabile ** * – persona diversa dalla ricorrente «educatricedell orfanotrofio» la quale trovandosi già in Italia avrebbe dovutoiscrivere i minori negli elenchi di presenza temporanea presso il* * in Italia provvedendo al loro rientro nelterritorio ucraino al termine dell emergenza della guerra c èstato altresì prodotto un atto del * Generale dell Ucraina aNapoli in data 6/4/22 nel quale si attesta visionata ladocumentazione prodotta da parte della * « soggettoconosciuto dal * ucraino a Napoli come presidentedell associazione «Nuovi * precisamente «atti notariliautenticati in territorio ucraino nn. 769 529 531 e 153/1544 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023ordinanza del Ministero dell * e * * e *Data pubblicazione 20/06/2023l autenticità dei suddetti documenti con i quali si consentiva lapermanenza dei minori di cui ad elenco allegato in territorioitaliano inizialmente dall 8/3/2022 e sino all 8/6/2022 consuccessiva proroga sempre disposta il 10/6/2022 dal *Generale dello Stato * «sino al termine del conflitto»accompagnati dal suddetto nominato «responsabile» autorizzato aprovvedere a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minorecon esercizio di tutte le funzioni «inerenti alla figura di tutore cheda questo * viene altresì delegata e riconosciuta».Di conseguenza ad avviso del Tribunale la ricorrente non puòessere qualificata come rappresentante della minore con delega diresponsabilità genitoriale in forza di «meri atti privati» quali quellinotarili * 41930/2021 e * 9199/2019 in punto di qualitàdi minore straniero non accompagnato del minore affidato di fattodai genitori residenti all estero ad un parente nominato con attonotarile presente in Italia cfr. anche * 19058/2011 in puntodi impossibilità per il * di attestare oltre all identitàpersonale delle parti anche la veridicità delle qualifiche che le partiritengono di attribuire a sé medesime anche tenuto conto diquanto disposto dal d.lgs. n. 71/2011 sull * e funzionidegli uffici consolari art.33 in particolare non essendo il *Generale a Napoli neppure legittimato a nominare tutori di minoricomunque «non residenti a * al di fuori dei casi di urgenzacosicché il minore oggetto dell istanza deve ritenersi rientrantenella categoria dei minori stranieri «non accompagnati» *acronimo come correttamente ritenuto dal Presidente delTribunale per i minorenni di Catania il quale ha nell aprile 2022provveduto a nominare un tutore italiano nella personadell avvocato * * si deve al riguardo ancherichiamare la * ministeriale del 10/3/2022 dal titolo«Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate5 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023dall Ucraina a seguito dell invasione militare delle forze armateData pubblicazione 20/06/2023russe» pag.2 e il * Minori * non accompagnaticontenuto nella * del 5/5/22 del * delegato peril «Coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alleprovenienti dall Ucraina a seguito del conflitto in atto» par.5.2dedicato alla tutela e nomina del tutore .Avverso la suddetta pronuncia notificata il 6/6/22022* * in qualità di tutore internazionale del minore* * propone ricorso per cassazione notificato il4/7/2022 affidato a due motivi nei confronti dell * ** in qualità di tutore della minore che resiste concontroricorso notificato l 11/9/22 e del Procuratore Generalepresso la Corte di Cassazione e del Procuratore distrettualepresso il Tribunale per i minorenni di *La causa è stata rimessa all udienza pubblica del 13/6/23 conistanze di discussione orale delle parti.Il * ha depositato memoria concludendo per il rigetto delricorso.All udienza pubblica del 13 giugno 2023 la causa sentite le partied il * è stata trattenuta in decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione o falsaapplicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. di norme di diritto in punto diqualificazione dell «istanza» e della normativa applicabile ai sensidell art.4 l.64/1994 di ratifica della * dell * del 1980nonché delle regole del contraddittorio dell art.101 c.p.c. stante lamancata audizione della ricorrente con il secondo motivo sidenuncia la violazione o falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. dinorme di diritto in punto di qualificazione del minore come«minore straniero non accompagnato» e degli artt.2 11 d.lgs.4772017 in punto di ritenuta mancanza di un legame di parentela6 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023e della nomina di un tutore da parte dell autorità giurisdizionaleData pubblicazione 20/06/2023dello Stato ucraino.La ricorrente deduce anzitutto di avere correttamente presentatoquale tutore nominato dal * * a Napoli essendo statitutti i minori al loro ingresso in Italia registrati presso detto* per la loro identificazione e tutela un ricorso degradatoerroneamente ad «istanza» dal Tribunale ai sensi della l.64/1994di ratifica ed esecuzione in Italia della * dell * del1961 sostituita da quella del 19/10/1996 resa esecutiva in Italiacon * sul riconoscimento e l esecuzione delle decisioni inmateria di affidamento dei minori in relazione ai provvedimentiemessi dall autorità ucraina di affidamento dei minoriall orfanotrofio di * in Ucraina al direttore *la quale aveva nominato il tutore * * * chesi trovava in Italia e di nomina temporanea operata essendosorta la necessità di nominare altri tutori dato il numero dei minoriaccolti in varie parti d Italia dal * ucraino a Napolicompetente anche per la * della * * in data6/4/2022 prorogata il 10/6/22 «sino al termine del conflitto» cuierano stati anche affidati i minori al fine di sentire riconoscerel efficacia in Italia della nomina a rappresentante legale dei minorila stessa lamenta che con decreto inaudita altera parte nonnotificato ad essa * malgrado la stessa si fosseimmediatamente rivolta al questore della * di Catania ed alTribunale per i minorenni il Presidente del Tribunale per iminorenni di Catania aveva provveduto a nominare un tutoreitaliano per ls minore.Aggiunge la ricorrente che avrebbe dovuto essere applicata la* 2001/55CE che all art.2 lett. f definisce la categoria dei«minori non accompagnati» «i cittadini di paesi terzi o gli apolidi dietà inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli *membri senza essere accompagnati da una persona adulta7 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023responsabile per essi in base alla legge o agli usi finché non neNumero di raccolta generale 17603/2023assuma effettivamente la custodia una persona pDeatra pubebliscasziio ne 20/06/2023responsabile ovvero i minori che sono lasciati senzaaccompagnamento una volta entrati nel territorio degli *membri» direttiva «trasfusa nel Decreto del Presidente delConsiglio dei * del 28 marzo 2022» con il quale sono statedettate le misure temporanee di protezione delle personeprovenienti dall Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corsoe che la minore non poteva essere definita come «minore nonaccompagnata» ai sensi della * essendo giunta in Italiaaccompagnata dal suo rappresentante legale nominato dallo Stato* e dal tutore in Italia nominato dal * ucraino.Ad avviso della ricorrente la tutela sulla minore cittadina ucrainaresidente all estero continuando la stessa ad avere residenzaabituale in Ucraina e trovandosi solo temporaneamente in Italiaovvero sul bambino straniero [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dalla legge ucraina e secondo tale legge non occorre che anominare un soggetto tutore sia esclusivamente un autoritàgiurisdizionale poiché il codice della famiglia ucraino attribuisceanche il potere di nomina agli «organi di tutela» tra i quali vi èl autorità amministrativa giudiziaria e consolare.Il caso trattato dal precedente di questa Corte * 41930/2021citato nel provvedimento impugnato risulta ad avviso della* del tutto diverso in quanto il minore nel presentegiudizio non è entrato in Italia «affidato di fatto dai genitori ad unparente» ma è entrato in Italia affidato alle cure della sig.ra* nominata tutore da un autorità amministrativa e quindiè stato affidato alla * nominata dal * Generaledello Stato ucraino a Napoli con competenza sulla circoscrizioneterritoriale delle * * * Calabria * e* da ultimo con nuova attestazione del 10/6/2022pienamente efficace in Italia anche ai sensi dell art.50 n. 2 della8 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023* * Ucraina Italia del 26/12/2016.

Peraltro laData pubblicazione 20/06/2023* * rappresenta per la minore una «figura amica»condividendo con lo stesso la lingua usi e costumi.In sede di udienza pubblica la ricorrente ha insistitonell accoglimento del ricorso rilevando peraltro che il *ucraino ha fatto successivamente richiesta all * centrale e alTribunale per i minorenni di rimpatrio di tutti i minori ucrainipresenti in * per trasferirli con l accompagnatrice designatanella persona della ricorrente in zona sicura dell Ucraina sudisposizione del Ministero competente ucraino ma che il tribunaledi Catania non ha ancora autorizzato il suddetto rientro dei minori.2.

Il * esclusa anzitutto una lesione nel procedimento inoggetto del principio del contraddittorio ha ritenuto sulla basedegli atti del tutto corretta la qualificazione operata nelprovvedimento impugnato del minore come minore straniero nonaccompagnato rilevando che a ai sensi dell art.6 della* dell * del 1996 in ipotesi di «minori rifugiati eminori che a seguito di gravi disordini nel proprio paese si sianotrasferiti a livello internazionale» le autorità giudiziarie dello statoin cui il minore è stato temporaneamente trasferito sonocompetenti ad adottare le misure finalizzate alla protezione delminore e dei suoi beni b ai sensi dell art.2 Legge n. 47/2017 edil DPCM 28/3/2022 emesso per l adozione di misure di protezionetemporanea per le persone provenienti dall Ucraina richiamaespressamente tale normativa la definizione di «minore stranieronon accompagnato» riguarda il minore «privo di assistenza e dirappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per luilegalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell ordinamentoitaliano» con necessaria concorrenza di entrambe le condizioni ela * 2013/33/UE pone l accento sulla necessità che il minorestraniero sia accompagnato da un adulto «che ne sia responsabileper legge o per prassi dello Stato membro interessato fino a9 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto» art.2Numero di raccolta generale 17603/2023lett. e c l unico documento prodotto è un «atto amminisDtarta ptuibvbolic»az io ne 20/06/2023l ordinanza dell 8/3/22 della * dell orfanotrofio per contodel Comune ucraino per autorizzare il viaggio di alcuni minori enon è dato conoscere l iter in base al quale i bambini sono poipassati alla responsabilità della * educatrice dell Istitutoalla * * * e poi alla * la qualecomunque pur condividendo con i minori ucraini la lingua e lacultura non risulta avere «rapporti qualificati con i bambini nonconoscendoli prima del loro arrivo in * cosicché la fattispeciein esame risulta diversa da quella oggetto di altre decisioniadottate dal Tribunale di Bolzano e dal Tribunale di Lecce allegatedalla ricorrente risultando in quei casi che i bambini erano statiaccompagnati personalmente dai responsabili dell orfanotrofio incui si trovavano o da persona che si qualificava come madreaffidataria d è fondamentale nell ambito di minori che giungonoin Italia da paesi esteri in una situazione di estrema vulnerabilitànon avendo con sé né i genitori né i tutori che sia l autoritàgiudiziaria competente nella specie il tribunale per i minorenni –a designare i tutori.3. * utile una ricostruzione del quadro normativo.3.1.

Ai sensi dell art. 42 della l. n. 218 del 1995 la giurisdizione ela legge applicabile in materia di protezione dei minori sonoregolate dalla * dell * del 19 ottobre 1996 che hasostituito la * del 5/10/1961 resa esecutiva in Italiacon legge 24 ottobre 1980 n. 742.La * dell * del 19/10/1996 sulla competenza la leggeapplicabile il riconoscimento l esecuzione e la cooperazione inmateria di responsabilità genitoriale e di misure di protezione deiminori ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101 entratain Italia in vigore dal 1°/1/2016 che vede tra gli * contraenti10 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023anche l Ucraina * al di fuori dell UE essendo entrata in vigoreData pubblicazione 20/06/2023in tale * nel 2008 si applica invero alla fattispecie in esame.L art.5 stabilisce che le autorità sia giudiziarie che amministrativedello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sonocompetenti ad adottare misure tendenti alla protezione della suapersona o dei suoi beni mentre salvo quanto disciplinato dall art.7 per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito delminore in caso di trasferimento della residenza abituale delminore in un altro Stato contraente sono competenti le autoritàdello Stato della nuova residenza.

L art.6 al primo commaprevede che «Per i minori rifugiati e i minori che a seguito di gravidisordini nel proprio paese siano trasferiti a livello internazionalele autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori sivengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno lacompetenza prevista al paragrafo primo dell art. 5». * si èscelto di attribuire in queste situazioni alle autorità dello Stato incui i minori si siano trasferiti e si trovano la competenza generalenormalmente spettante alle autorità dello Stato di residenzaabituale del minore.Per i casi di urgenza l art.11 prevede poi che «In tutti i casi diurgenza sono competenti ad adottare le misure di protezionenecessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio sitrovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.

2. Le misureadottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti diun minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraentecessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensidegli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dallasituazione».* il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autoritàcompetenti l art.13 così recita «1.

Le autorità di uno Statocontraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 adadottare misure di protezione della persona o dei beni del minore11 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023devono astenersi dal decidere se all atto dell introduzione dellaData pubblicazione 20/06/2023procedura misure analoghe siano state richieste alle autorità di unaltro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5a 10 e siano ancora in corso di esame.

2. La disposizione delparagrafo precedente non si applica qualora le autorità alle qualisia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbianodeclinato la propria competenza».

La regola di risoluzione deiconflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia dilitispendenza l autorità competente a norma degli artt. da 5 a 10dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure se lemisure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altroStato contraente anch esso competente a norma degli stessiarticoli e siano ancora in fase di esame. * se l autoritàoriginariamente adita abbia già adottato la misura richiesta non sitratterà più di affrontare una situazione di litispendenza ma dioccuparsi dell efficacia in uno Stato contraente della misuraadottata in un altro Stato ai sensi dei successivi artt. 14 e 23.Ai sensi dell art.14 le misure adottate in applicazione degli articolida 5 a 10 «restano in vigore nei limiti loro propri anche quando unmutamento delle circostanze dovesse far scomparire l elemento sulquale si basava la competenza fintantoché le autorità competentiai sensi della convenzione non le avranno modificate sostituite oabolite».Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile prevedendo aall articolo 15 che «1. * esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge.

2. Tuttavia nella misura incui la protezione della persona o dei beni del minore lo richiedaesse possono eccezionalmente applicare o prendere inconsiderazione la legge di un altro Stato col quale la situazionepresenti uno stretto legame.

3. In caso di trasferimento dellaresidenza abituale del minore in un altro Stato contraente a partire12 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge diData pubblicazione 20/06/2023quest altro Stato che regola le condizioni di applicazione dellemisure adottate nello Stato di precedente abituale residenza» ball articolo 16 che «1.

L attribuzione o l estinzione di pieno diritto diuna responsabilità genitoriale senza l intervento di un autoritàgiudiziaria o amministrativa è regolata dalla legge dello Stato diresidenza abituale del minore.

2. L attribuzione o l estinzione di unaresponsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale senzal intervento di un autorità giudiziaria o amministrativa è regolatadalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nelmomento in cui l accordo o l atto unilaterale entra in vigore.

3. Laresponsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato diresidenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di taleresidenza abituale in un altro *

4. In caso di trasferimentodella residenza abituale del minore l attribuzione di pieno dirittodella responsabilità genitoriale ad una persona cui taleresponsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla leggedello Stato di nuova residenza abituale».In definitiva si è mantenuto il principio posto dalla *del 1961 secondo cui «nell esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge» al fine di agevolare ilcompito dell autorità competente.L art.23 * ed * recita «

1. Le misureadottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute dipieno diritto negli altri * contraenti.2.

Tuttavia ilriconoscimento può essere negato a qualora la misura sia stataadottata da un autorità la cui competenza non era fondata ai sensidelle disposizioni del capitolo II b qualora la misura sia stataadottata tranne il caso d urgenza nell ambito di un procedimentogiudiziario o amministrativo senza aver dato al minore la13 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023possibilità di essere sentito in violazione dei principi fondamentaliData pubblicazione 20/06/2023di procedura dello Stato richiesto…».I successivi artt. 24 e 25 disciplinano invece l ipotesi in cui sichieda al fine di dirimere senza indugio ogni dubbiol accertamento dell efficacia di provvedimenti adottati da uno Statocontraente art.24 «Senza pregiudizio dell art. 23 paragrafoprimo ogni persona interessata può chiedere alle autoritàcompetenti di uno Stato contraente che si pronuncino sulriconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottatain un altro Stato contraente.

La procedura è regolata dalla leggedello Stato richiesto» art.25 «L autorità dello Stato richiesto èvincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l autorità dello Statoche ha adottato la misura ha fondato la propria competenza» .L art.33 stabilisce che «1.Quando l autorità competente ai sensidegli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in unafamiglia di accoglienza o in un istituto o la sua assistenza legaletramite kafala o istituto analogo e quando tale collocamento oassistenza deve avvenire in un altro Stato contraente essaconsulta preliminarmente l * centrale o un altra autoritàcompetente di quest ultimo * A tal fine le comunica unrapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento oassistenza.

2. La decisione sul collocamento o l assistenza puòessere presa nello Stato richiedente solo se l * centrale oun altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato talecollocamento o assistenza tenuto conto del superiore interesse delminore» e l art. 34 stabilisce che «1.

In previsione di una misura diprotezione e se la situazione del minore lo richiede le autoritàcompetenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogniautorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utiliper la protezione del minore di comunicargliele…».Infine l art. 40 nel * VI * di carattere generaledetta «1.

Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale14 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata unaNumero di raccolta generale 17603/2023misura di protezione potranno rilasciare al detentoDraeta pudbbeliclalazio ne 20/06/2023responsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata laprotezione della persona o dei beni del minore su sua richiesta uncertificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.2.

La qualità e i poteri indicati nel certificato sono consideratiefficaci fino a prova contraria.

3. * Stato contraente designa leautorità competenti a rilasciare il certificato».All art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati inapplicazione della * sono esentati dall obbligo dilegalizzazione o di qualsiasi analoga formalità».3.2.

Tanto premesso la ricorrente aveva chiesto al Tribunale per iminorenni il riconoscimento e l esecuzione in Italia delprovvedimento di nomina a tutore del minore «giustaprovvedimenti emessi dall autorità ucraina in data 08/03/2022 e06/04/2022 con conseguente revoca del tutore locale nominato».In effetti la Legge invocata n. 64 del 15/1/1994 di ratifica edesecuzione della convenzione europea di Lussemburgo sulriconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia diaffidamento dei minori e di ristabilimento dell affidamento del 20maggio 1980 e della convenzione dell * sugli aspetti civili dellasottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 contieneanche «norme di attuazione» non soltanto delle predetteconvenzioni ma anche «della convenzione in materia di protezionedei minori aperta alla firma a L * il 5 ottobre 1961 e dellaconvenzione in materia di rimpatrio dei minori aperta alla firma aL * il 28 maggio 1970».La * dell * del 5/10/1961 stata poi sostituita dalla* dell * del 19/10/1996 ritenuta applicabile nelprovvedimento impugnato alla fattispecie dal * All art.4della l.64/1994 si prevedeva infatti una procedura per «ilriconoscimento e l esecuzione nel territorio dello Stato dei15 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023provvedimenti adottati dalle autorità straniere per laData pubblicazione 20/06/2023protezione dei minori ai sensi dell articolo 7 della convenzione deL * del 5 ottobre 1961» dinanzi al tribunale per i minorenni delluogo in cui i provvedimenti stessi dovevano avere attuazione condecisione assunta con decreto in camera di consiglio sentito ilpubblico ministero e ove del caso il minore e le persone presso cuiquesti si trovavano su ricorso degli interessati decretoimpugnabile con ricorso per cassazione.La * dell * del 1996 resa esecutiva in Italia dal 2016ha invece stabilito all art.23 che gli * attribuiscano efficacia alprovvedimento adottato dall autorità dello Stato contraente per laprotezione del minore in questione in modo «automatico» cioèsenza che si renda necessario alcun provvedimento in quantonella logica della cooperazione e fiducia tra gli * che impronta ilnuovo testo normativo internazionale gli * contraenti incomunicazione fra loro debbono assicurare la continuità dellaprotezione del minore attraverso le frontiere quando la vita delmedesimo presenti aspetti di internazionalità toccando più paesi.La * del 1996 non preclude tuttavia una procedurapreventiva di accertamento positivo o negativo dellariconoscibilità della misura in quanto l art. 24 della *sopra richiamato ammette che ogni parte interessata possachiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente dipronunciarsi sia sulla riconoscibilità sia sulla non riconoscibilità diuna misura adottata in un altro Stato contraente.E nella specie la ricorrente sia pure facendo richiamo allal.64/1994 di attuazione della vecchia * sulla protezionedei minori del 5/10/1961 ha inteso chiedere conformemente aquanto disposto dall art.24 della * vigente del19/10/1996 applicabile alla fattispecie il riconoscimento dellapiena efficacia in Italia della nomina a tutore operata dall autoritàconsolare ucraina il 6/4/2022.16 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/20233.3.

La competenza del * * sussiste pertanto nel caso inNumero di raccolta generale 17603/2023esame sia ai sensi dell art. 6 che rispetto all art.5 noDramta pau bbclihcaezio ne 20/06/2023prevede quale principio generale la competenza in materia diprotezione dei minori dell autorità dello Stato contraente nel qualeil minore ha la «residenza abituale» previsione che contempla lacompetenza dello Stato in cui si trova il minore «che a seguito digravi disordini nel proprio paese sia trasferito a livellointernazionale» trattandosi di un trasferimento «temporaneo» inquanto destinato a protrarsi fino alla fine del conflitto* sia ai sensi dell art.11 in virtù del quale «In tutti icasi di urgenza sono competenti ad adottare le misure diprotezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cuiterritorio si trovano il minore o dei beni ad esso appartenenti»sempre ove si ritenga che la condizione del minore presente inItalia senza gli esercenti la responsabilità genitoriale rendanecessario un intervento urgente.Ai sensi dell art. 15 della stessa * in entrambi i casi lalegge applicabile è la lex fori pur essendo consentito in virtù delparagrafo 2 l applicazione in via eccezionale della legge di un altroStato col quale la situazione presenti uno stretto legame «nellamisura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lorichieda».3.4.

In relazione alla disciplina specifica sui * acronimo perMinori * Non * una tra le prime definizioni sirinviene nel d.p.c.m. n. 535 del 1999 recante il «Regolamentoconcernente i compiti del * per i minori stranieri a normadell art. 33 commi 2 e 2 bis del d. lgs. n. 286 del 1998» cheall art. 1 comma 2 definisce il «minore straniero nonaccompagnato presente nel territorio dello * il minorenne nonavente cittadinanza italiana o di altri * dell * europea chenon avendo presentato domanda di asilo si trova per qualsiasicausa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza17 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabiliNumero di raccolta generale 17603/2023in base alle leggi vigenti nell ordinamento italiano».

Data pubblicazione 20/06/2023Il d. lgs. n. 142 del 2015 c.d.

«decreto accoglienza» che ha datodefinizione contenuta nel d.p.c.m. definendo all art. 2 comma 1lett. e il minore straniero non accompagnato come «lo stranierodi età inferiore ai diciotto anni che si trova per qualsiasi causa nelterritorio nazionale privo di assistenza e rappresentanza legale».La disposizione si inserisce all interno di una disciplina organica alregime giuridico dei minori stranieri non accompagnati conl intento di disegnare un sistema unico di accoglienza in grado disuperare almeno tendenzialmente la distinzione tra minoristranieri non accompagnati e minori richiedenti protezioneesprimendo in modo assoluto il divieto che i minori possano essereaccolti presso strutture non specializzate.Quanto all apertura della tutela per tali minori l art. 19 comma 5dopo le modifiche introdotte dall art. 2 comma 1 lett. b del d. lgs.n. 220 del 2017 c.d. correttivo del d.lgs. 142 ha stabilito che larelativa competenza prima attribuita al giudice tutelare sia ora dicompetenza del tribunale per i minorenni al quale «l autorità dipubblica sicurezza da immediata comunicazione della presenza diun minore non accompagnato…per l apertura della tutela e lanomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codicecivile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimocodice in quanto compatibili e per la ratifica delle misure diaccoglienza predisposte nonché al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali con mezzi idonei a garantirne la riservatezza alfine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza deiminori non accompagnati».La successiva l. n. 47 del 2017 c.d.

«Legge * in partericalcando la previgente disciplina di cui all art. 1 comma 2d.p.c.m. 13.4.1999 n. 535 definisce il * come «minorenne18 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023non avente cittadinanza italiana o dell * europea che si trovaNumero di raccolta generale 17603/2023per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è aDlattra ipmubeblincatziio ne 20/06/2023sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e dirappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per luilegalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell ordinamentoitaliano».

Tale legge prevede procedure certe per l identificazionedei minori art. 5 che introduce nel d. lgs. n. 142 del 2015 il nuovoart. 19 bis attribuendone dopo le modifiche introdotte dal d. lgs.n. 220 del 2017 la competenza al tribunale per i minorenni.Si è lasciato aperto il problema dei minori «affidati di fatto» nonformalmente ai parenti entro il quarto grado e a maggior ragione acoloro che non siano parenti entro il quarto grado c.d. *La L. n. 183 del 1984 in materia di adozione all art. 9 comma 4stabilisce che «chiunque non essendo parente entro il quartogrado accoglie stabilmente nella propria abitazione un minorequalora l accoglienza si protragga per un periodo superiore a seimesi deve trascorso tale periodo darne segnalazione alprocuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.L omissione della segnalazione può comportare l inidoneità adottenere affidamenti familiari o adottivi e l incapacità all ufficiotutelare».

Il comma 5 della stessa norma prosegue poi affermandoche «nello stesso termine di cui al comma 4 uguale segnalazionedeve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi nonsia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo noninferiore a sei mesi.

L omissione della segnalazione può comportarela decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a normadell art. 330 c.c. e l apertura della procedura di adottabilità».Da tali disposizioni a contrario si è dedotta l esistenza dellacategoria dei minori «affidati di fatto» cioè di quei minori che sonostati affidati a parenti entro il quarto grado dai genitori esoneratida qualunque obbligo di segnalazione che è previsto solo per gliaffidamenti a parenti oltre il quarto grado.19 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/20233.5.

Nello specifico dell emergenza relativa agli sfollati ucrainiNumero di raccolta generale 17603/2023sfuggiti al conflitto bellico con la * il Decreto del * ipdubebnlictaezio ne 20/06/2023del Consiglio dei * del 28 marzo 2022 intitolato «Misure diprotezione temporanea per le persone provenienti dall Ucraina inconseguenza degli eventi bellici in corso» a partire dal 24/2/2022richiama nella premessa anche la Legge n. 47/2017* in materia di misure di protezione dei minori stranierinon accompagnati.Nel quadro della situazione di emergenza legata agli eventi bellici incorso in Ucraina il Capo * della * civile haadottato l ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 recante ulterioridisposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorionazionale l accoglienza il soccorso e l assistenza alla popolazionein conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell Ucrainae sulla base dell art. 2 dell ordinanza il Capo * per le* * e l Immigrazione è stato nominato *delegato al fine di assicurare il coordinamento delle misure e delleprocedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti deiminori stranieri non accompagnati.* è stato adottato un «Piano» che definisce le attività svoltedagli * istituzionali a vario titolo coinvolti ferme le competenzeistituzionali previste dalle normative vigenti in particolare dalla* dell * del 1996 sopra citata e le disposizioni dellalegge n. 101/2015 di ratifica.

Nel suddetto «Piano» nell ultimoaggiornamento del 5/5/22 si richiama la definizione contenutanell art.2 l.47/2017 del minore straniero non accompagnato e siprevede che «I minori accompagnati da adulti diversi dai genitoriche si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciutiformalmente come loro tutori secondo la legge italiana rientranonella definizione di minori stranieri non accompagnati » e che ades.

«è * un minore straniero semplicemente accompagnato dauna zia da una nonna o dal direttore dell istituto ove erano accolti20 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023in Ucraina che NON possano dimostrare di esserne legalmenteNumero di raccolta generale 17603/2023responsabili ».

Data pubblicazione 20/06/20233.6.

Le funzioni dei * stranieri in Italia sono regolate dalla* di * del 1963 entrata internazionalmente invigore il 19 marzo 1967 e ratificata dall Italia con Legge n. 804 del9 agosto 1967.

Tra le funzioni consolari che possono essereesercitate anche dalle * diplomatiche riassunte dall art. 5vi sono quelle « di notaio e ufficiale di stato civile nonché altre acarattere amministrativo dello Stato d invio nel rispetto delle leggie dei regolamenti dello Stato di residenza»La legge 71/2011 disciplina invece la funzione dei nostri *consolari prevedendo art.28 che essi esercitino anche funzioninotarili e di volontaria giurisdizione «nei confronti dei cittadinicosì recita «Tutela curatela amministrazione di sostegno

1. Ilcapo dell ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadiniminorenni interdetti emancipati inabilitati e sottoposti adamministrazione di sostegno residenti nella circoscrizione lefunzioni ed i poteri in materia di tutela di curatela di assistenzapubblica e privata che le leggi dello stato attribuiscono al giudicetutelare…Essi cessano dall ufficio dal giorno in cui é loro notificatala nomina rispettivamente di un nuovo tutore protutore curatoreo curatore speciale amministratore di sostegno tanto se lasostituzione è decisa dal capo dell ufficio consolare quanto se incaso di rientro del minore o incapace in Italia essa è decisa dallacompetente autorità nazionale.

A tale fine è consideratacompetente l autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore odell incapace».La * consolare tra Italia e Ucraina pubblicata neldicembre 2016 che qui interessa prevede a all art.42 *notarili e legalizzazione consolare che i funzionari consolaripossono redigere «in forma notarile» una serie di atti tra cui21 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023testamenti e atti e contratti relativi al matrimonio di un cittadinoData pubblicazione 20/06/2023dello Stato di invio nonché «2. autenticare le copie dei documentied estratti autenticare le firme apposte sui documenti certificarela traduzione dei documenti o tradurli

3. esercitare qualunquealtra funzione notarile prevista dalla legislazione dello Stato d inviopurché le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non loimpediscano» all art.43 * degli atti e dei documenticonsolari che «Gli atti ed i documenti formati certificatiautenticati nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuatao certificata da un funzionario consolare hanno nello Stato diresidenza lo stesso valore probatorio che avrebbero se fosserostati formati certificati autenticati o tradotti dalle *competenti dello Stato di residenza purché siano state rispettate leformalità richieste in materia da detto * c all art.50 * dei minori degli inabilitati e degli incapaci che «2.

Ifunzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasidichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli interessidei minori e delle altre persone incapaci cittadini dello Statod invio ed a tale fine qualora necessario possono conformementealla legislazione dello Stato di residenza e agli accordiinternazionali in vigore per le * contraenti della presente* adottare provvedimenti per nominare i curatori otutori di tali persone e controllare l esercizio del loro mandato».4. * Corte in materia di efficacia delle attività svolte dal* nell ambito delle funzioni notarili o certificative pureaffidategli ha precisato * 19058/2011 che «Nell eserciziodelle funzioni notarili a lui spettanti il console ai sensi dell art. 49della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesta l identità personaledelle parti ma non anche la veridicità delle qualifiche che le stesseritengano di attribuirsi ne consegue che qualora un soggetto sidichiari legale rappresentante di una società l atto pubblico redattodal console nella specie autentica di procura fa fede della22 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023circostanza che il comparente si è dichiarato tale ma non ancheData pubblicazione 20/06/2023dell effettiva titolarità dei poteri rappresentativi enunciati». *specie si discuteva della validità ed efficacia dell attestazione circala qualità di legale rappresentante di una società ad opera del capodell ufficio consolare italiano nella capitale yemenita inun autentica della procura medesima vergata in base ai poterinotarili di cui all art. 19 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200 conrinvio all art.49 della legge notarile n. 89/1913.In generale invero sulla efficacia dell atto pubblico si è chiaritoche «la indicazione in un atto pubblico di dati desunti da altrerisultanze documentali può fare fede fino a querela di falsorelativamente al compimento dell operazione eseguita ma non inordine alla veridicità del dato richiamato» * 9380/2011 e che«l efficacia probatoria privilegiata dell atto pubblico è limitata aifatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e allaprovenienza delle dichiarazioni senza implicare l intrinsecaveridicità di esse o la loro rispondenza all effettiva intenzione delleparti» * 11012/2013 * 22903/2017 .

Così *20214/2019 si è ribadito che «L efficacia probatoria dell attopubblico nella parte in cui fa fede fino a querela di falso è limitataagli elementi estrinseci dell atto indicati all art. 2700 c.c. e non siestende al contenuto intrinseco del medesimo che può anche nonessere veritiero.

E pertanto ammessa qualsiasi prova contraria neilimiti consentiti dalla legge in ordine alla veridicità e all esattezzadelle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti» nellaspecie si è escluso che fossero munite di fede privilegiata ledichiarazioni dei contraenti riportate nell atto pubblico di«finanziamento ipotecario» relative all esigibilità del creditogarantito .5. * questo giudice di legittimità in relazione alla tutela daapprestare ai minori stranieri non accompagnati ed alla relativaqualifica del soggetto meritevole di protezione con specifico23 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023riguardo ai * acronimo per «Minori * * diNumero di raccolta generale 17603/20232017 si qualifica come minore straniero non accompagnato ai finidell applicazione degli istituti di tutela apprestati dall ordinamentoil minore che non solo sia privo di assistenza materiale ma che siaanche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale inbase alle leggi vigenti nell ordinamento italiano allo scopo digarantirne l interesse superiore e di esercitare la capacità di agireper suo conto ove necessario.

Ne consegue che è competente iltribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione digiudice tutelare all apertura di una tutela per un minore stranieroprivo di genitori sul territorio nazionale ma da questi affidato condimorante in Italia non potendosi considerare tale forma di delegadella responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento ».* Corte che era stata investita del regolamento dicompetenza da parte del tribunale per i minorenni di Torino cheriteneva non potesse essere considerato * un minore che sitrovata in Italia con il fratello al quale era stato affidato daigenitori – ha affermato che la dizione dell art. 2 della l. n. 47 del2017 richiede perché possa escludersi la riconducibilità allacategoria dei * che essi si trovino sul territorio nazionale nonsolo debitamente assistiti da persone che se ne prendano curasotto tutti i profili ma anche che sul territorio nazionale sianopresenti persone che possano legittimamente esercitare laresponsabilità genitoriale su di loro. * mancandoanche uno solo dei predetti requisiti come nella specie ove ilfratello del minore pur provvedendo alla sua assistenza non eratuttavia in grado di rappresentarlo legalmente il minore deveconsiderarsi come «non accompagnato». * taleinterpretazione l uso da parte del legislatore nella formulazionedell art. 2 della congiunzione «e» tra l espressione «assistenza» e24 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023«rappresentanza».

Né l atto notarile con il quale il minore era statoNumero di raccolta generale 17603/2023affidato al fratello avrebbe valore nel nostro ordinameDnattoa p u bnbliocanzio ne 20/06/2023essendo consentita alcuna delega della responsabilità genitoriale.E stato successivamente ribadito che « Ai sensi dell art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come minore straniero non accompagnato ai fini dell applicazione degliistituti di tutela apprestati dall ordinamento il minore che non solosia privo di assistenza materiale ma che sia anche privo di soggettiche ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigentinell ordinamento italiano allo scopo di garantirne l interessesuperiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto ovenecessario. * categoria dei minori stranieri non accompagnatiin particolare rientra anche quella dei minori affidati di fatto dailoro genitori residenti all estero ad un parente che sia in grado diprendersene cura in Italia in giudizio per regolamento dicompetenza in cui si è dichiarata la competenza del Tribunale per iminorenni e non del Tribunale ordinario all apertura di una tutelain favore di un minore straniero privo di genitori sul territorionazionale ma da essi stessi affidato con atto notarile – nel quale«il * aveva attestato semplicemente che effettivamente igenitori del minore hanno dichiarato in sua presenza quantoriportato nell atto sottoscrivendolo» alle cure ed allarappresentanza legale della sorella dimorante in Italia cosìescludendo la validità nel nostro ordinamento di tale forma didelega della responsabilità genitoriale * 41930/2021 «Ai sensi dell art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come minore straniero non accompagnato ai fini dell applicazione degliistituti di tutela apprestati dall ordinamento il minore che in basead un rapporto di affidamento intrafamiliare goda in Italia diassistenza materiale ma sia nello stesso tempo privo dirappresentanza legale per l impossibilità di riconoscere la validità inItalia di un atto di delega dell affidamento del minore non25 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023riconosciuto nell ordinamento di provenienza come attributivo dellaData pubblicazione 20/06/2023rappresentanza legale del minore.

La condizione di minorestraniero non accompagnato non può ritenersi esclusa per il fattoche il minore si trovi in Italia per motivi familiari o di studio oformazione professionale non potendo ritenere tale categoriaristretta ai minori che accedono al territorio dello Stato italiano alloscopo di presentare domanda di asilo» in fattispecie in cui igenitori albanesi avevano con dichiarazione notarile acconsentitoche una minore potesse restare in Italia presso la zia la qualeaveva chiesto di essere nominata tutore * 9648/2022 .In conclusione i * devono tendenzialmente essere riconducibilialla categoria dei * poiché la responsabilità genitoriale non èdelegabile con pattuizione privata in base alla legge italiananemmeno con procura notarile.6. * fattispecie in esame nel presente giudizio tuttavia assumerilievo centrale l atto prodotto dalla ricorrente corredato datraduzione in lingua italiana con il quale il * ucraino a Napoliin data 6/4/2022 ha provveduto a rilasciare «Attestazioneconsolare» alla ricorrente nella quale visionata ladocumentazione prodotta da parte della * soggetto«conosciuto dal * ucraino a * come presidentedell associazione «Nuovi * precisamente gli «atti notariliautenticati in territorio ucraino nn. 769 529 531 e 153/154ordinanza del Ministero dell * e * * e* si attesta l autenticità dei suddetti documenti dai quali«emerge» che si consente la permanenza dei minori di cui adelenco allegato in territorio italiano inizialmente dall 8/3/2022 esino all 8/6/2022 e con successiva proroga sempre disposta conal termine del conflitto» accompagnati dal suddetto nominato«responsabile» autorizzato a provvedere a tutte le necessitànascenti in capo ad ogni minore con esercizio di tutte le funzioni26 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023«inerenti alla figura di tutore che da questo * viene altresìData pubblicazione 20/06/2023delegata e riconosciuta».La * in effetti è stata nominata tutore direttamentedal * ucraino in quanto la nomina a tutore da partedell Amministrazione comunale ucraina e del nominato affidatariodei minori la * dell orfanotrofio * avevariguardato altra persona la * che aveva avuto il compitoper quanto esposto in ricorso di accompagnare i minori in Italiaiscriverli nell elenco del consolato rappresentarli fuori dal territorioucraino.* quindi direttamente in gioco il giusto rilievo da dare allasuddetta attestazione e nomina del tutore da parte di quel *ucraino competente per territorio e non come erroneamenteopinato dal giudice a quo in *Non si tratta tanto di un atto compiuto nell esercizio di funzionipropriamente notarili espletate dal * straniero nel nostro* in relazione alla documentazione amministrativa formatasiin Ucraina quanto di un atto di esercizio del potere di effettiva«nomina» a tutore della ricorrente da parte del * ucraino aNapoli di cui occorre vagliare l efficacia nel nostro ordinamentoanche in relazione alla domanda giudiziale svolta dalla ricorrente.Il caso diverge da quelli già esaminati da questa Corte neiprecedenti sopra richiamati in quanto in quelli vi era unasemplice dichiarazione raccolta dal * estero da parte deigenitori del minore circa il suo affidamento e la nomina a tutore diun famigliare presente in *7.Orbene attraverso l istituzione consolare alcuni organi statalisono ammessi nel territorio di un altro Stato per svolgervi una seriedi funzioni.Secondo una dottrina «il console è all estero rispetto ai suoiconnazionali ciò che all interno sono contemporaneamente il27 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023prefetto e il questore il notaio e l ufficiale di stato civile il capitanoData pubblicazione 20/06/2023di porto e il provveditore agli studi».* dalla fonte normativa che le prevede e nedisciplina l esercizio convenzionale o consuetudinaria le funzioniconsolari sono riconducibili quindi a due grandi categorie quellenonché alla protezione degli interessi e diritti dello Stato di invio equelle di natura amministrativa o giurisdizionale che il consoleesercita in qualità di organo interno dello Stato di invio nei riguardidelle persone fisiche e giuridiche legate allo Stato dal vincolo dellacittadinanza o della nazionalità e nei confronti degli stranieri perciò che riguarda i loro interessi e le loro attività rilevanti perl ordinamento giuridico dello Stato di invioCon il consenso dello Stato territoriale i consoli possono svolgerecollaborazione all esercizio della funzione giurisdizionale dello Statodi invio partecipando o provvedendo direttamente alla formazionedi atti da utilizzare nei procedimenti che si svolgono nello Stato diinvio.Le attribuzioni consolari in materia di volontaria giurisdizione nonseguono di regola il sistema dell esercizio diretto dei poteri masono generalmente limitate alla semplice funzione di «intervento esollecitazione» presso le autorità locali perché adottino certiprovvedimenti in favore dei connazionali cioè a quella funzionecomunemente riconosciuta al console allo scopo di attuare laprotezione dei connazionaliCosì ai fini della protezione dei minori e degli incapaci il consolenon ha normalmente il potere di provvedere se del casodirettamente alla nomina del tutore o del curatore ma ha soltantoil potere di richiedere l intervento delle autorità locali competentieventualmente proponendo la persona da nominare e salva inogni caso la possibilità di adottare le misure necessarie ed urgenti28 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023per la conservazione del patrimonio degli interessati finchéData pubblicazione 20/06/2023permane l inerzia delle autorità locali.La * di * sulle relazioni consolari artt. 5 lett. hmira a « salvaguardare nei limiti fissati dalle leggi e dairegolamenti dello Stato di residenza gli interessi nei minori e degliincapaci dipendenti dallo Stato d invio particolarmente quando èrichiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di unacuratela» e ex 37 lett. b «Se le autorità competenti dello Stato diresidenza posseggono le informazioni corrispondenti esse sonotenute…a notificare senza ritardo al posto consolare competentetutti i casi in cui ci sarebbe da provvedere alla nomina d un tutore odi un curatore per un dipendente dallo Stato d invio minore oincapace. * tuttavia riservata l applicazione delle leggi e deiregolamenti dello Stato di residenza per ciò che concerne la nominadi questo tutore o di questo curatore» subordina la competenzadel console all atteggiamento della legislazione locale.* specie all art.50 * dei minori degli inabilitati edegli incapaci della * consolare tra Italia e Ucraina del2016 è stabilito espressamente che «i funzionari consolari hanno ildiritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulle adozioni e sulla tuteladei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapacicittadini dello Stato d invio ed a tale fine qualora necessariopossono conformemente alla legislazione dello Stato di residenzae agli accordi internazionali in vigore per le * contraenti dellapresente * adottare provvedimenti per nominare icuratori o tutori di tali persone e controllare l esercizio del loromandato».* è a questo punto il richiamo sia all art. 23 della convenzionedell * del 1996 sulla competenza in materia di protezione deiminori che stabilisce la regola secondo cui «le misure adottatedalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pienodiritto negli altri * contraenti» sia all art.24 che regolamenta29 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023l azione di accertamento negativo o positivo intrapresa da soggettoData pubblicazione 20/06/2023portatore di interesse.

E l art. 43 della stessa convenzionechiarisce che «i documenti trasmessi o rilasciati in applicazionedella convenzione sono esentati dall obbligo di legalizzazione o diogni analoga formalità».Orbene nella specie l autorità consolare ucraina oltre ad averesvolto funzioni di certificazione della documentazioneamministrativa proveniente dall Ucraina ha altresì «conferito ericonosciuto» la funzione di tutore alla ricorrente e a tale attoadottato dall autorità consolare dell Ucraina * ove i minorihanno conservato la loro residenza abituale deve essere ilnecessario riconoscimento nel nostro ordinamento.* che l attestato consolare circa la delega e il riconoscimentodella funzione di tutore alla * reca la data del 6/4/2022successiva a quello adottato in via però soltanto di urgenzadall autorità giurisdizionale italiana con decreto del Presidente delTribunale per i minorenni di Catania di nomina a tutore dellaminore ucraina in data 4/4/2022 dell avv. * nelpresupposto che la stessa minore fosse insieme agli altri sediciprovenienti tutti da un istituto per minori ucraino priva di unrappresentante legale.Il che si è rivelato non corretto in quanto il * ucraino oltread attestare la piena regolarità della documentazioneamministrativa prodotta dalla ricorrente ha provveduto adesercitare conformemente alle disposizioni consolari ed alla* di * del 19/10/1996 il potere diretto di nominadella * a tutore dei minori ucraini tra cui quella dellacui protezione ed affidamento si discute nel presente ricorsotemporaneamente trasferiti in Italia nell emergenza legata alconflitto armato in corso nel * attraverso l intervento di unamacchina organizzativa che ha visto direttamente coinvoltal amministrazione * dell *30 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Non si è trattato dunque di minori giunti in Italia privi di assistenzaNumero di raccolta generale 17603/2023e rappresentanza legale e dunque meritevoli di protezione D satea cpuobbnlidcaozio ne 20/06/2023la disciplina dettata dalla Legge n. 47/2017.8.

Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del ricorso vacassato il decreto impugnato e decidendo la causa nel merito nonessendo necessari ulteriori accertamenti fattuali e risultandourgente la decisione per la materia trattata va dichiarata l efficaciain Italia della nomina della sig.ra * * quale tutoredella minore * * ad opera del * [OSCURATO:PERSONA] a Napoli con atti in data 6/4/2022 e 10/6/2022.In considerazione della novità delle questioni di diritto trattatericorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti lespese dell intero giudizio . *La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e decidendola causa nel merito dichiara l efficacia in Italia della nomina dellasig.ra * * quale tutore della minore ** ad opera del * Generale dell Ucraina a Napoli concompensate tra le parti le spese dell intero giudizio .Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno2023.La * * Il Presidente31 di 31* **La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e decidendola causa nel merito dichiara l efficacia in Italia della nomina dellasig.ra * * quale tutore della minore ** ad opera del * Generale dell Ucraina a Napoli concompensate tra le parti le spese dell intero giudizio .Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno2023.La * * Il Presidente31 di 31* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023Data pubblicazione 20/06/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI DIRITTOINTERNAZIONALE* ** PU* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 16703/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliata in presso lostudio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * * * che la rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata presso lo studiodell avvocato * * * che larappresenta e difende controricorrentenonchè controPROCURA * PER I [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE intimatiavverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE PER I MINORENNICATANIA nel proc.to n. 362/2022 depositato il 03/06/2022.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023Data pubblicazione 20/06/2023dal Consigliere * *Il Tribunale per i minorenni di Catania con decreto «conclusivo» n.cronol. 3107/22 pubblicato il 3/6/22 nell ambito di unprocedimento iscritto al n.R.G. 362/22 in camera di consiglio exartt.737 e ss. c.p.c. ha respinto l istanza presentata da* * «ai sensi dell art.4 comma 1 l.64/1994» alfine di sentire riconoscere ed eseguire in Italia la nomina dellaricorrente quale tutore internazionale della minore ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] «e di tutti i minori che sitrovano nel distretto del Tribunale per i minorenni di Cataniarappresentati dalla predetta giusta provvedimenti emessidall autorità ucraina in data 8/3/2022 e 6/4/2022 con conseguenterevoca del tutore locale nominato cui segue per leggel affidamento come minore non accompagnato» con decreto delPresidente del Tribunale per i minorenni di Catania del 4/4/2022per difetto dei presupposti «nominativi e fattuali per riconoscerel istante * * tutore internazionale della minore* * ».Il Tribunale ha confermato il decreto presidenziale del 4/4/2022adottato in via temporanea e d urgenza nell ambito di unprocedimento n.R.G. 321/22 «per nomina del tutore e altro» apertosu ricorso del pubblico Ministero di nomina di un tutore italianonella persona dell avvocato * * per la minore nelpresupposto che la stessa fosse giunta in Italia a seguito delconflitto bellico * priva di un «rappresentantelegale» con conseguente operatività della l.47/2017 e diaffidamento della minore medesima al * sociale del Comunedi * * e collocamento presso affidatari in * * Nelsuddetto decreto presidenziale del 4/4/22 si dava peraltro attoche la minore ucraina era giunta in Italia ed era stata affidata2 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023insieme ad altri minori dalla * * ad una famigliaData pubblicazione 20/06/2023scelta dalla medesima e che la * presentatasi pressola * di Catania aveva affermato di «essere stata delegatadal * Generale dell Ucraina a Napoli per l accoglienza didiciassette minori» tutti provenienti da un istituto per minoriucraino il Presidente del Tribunale aveva quindi richiesto «al* Generale dell Ucraina di fornire più dettagliate informazioniin ordine al minore ed alle attività svolte in favore del minore» dalla*Il Tribunale per i minorenni con il provvedimento in questa sede dilegittimità impugnato ha ritenuto anzitutto erroneo il richiamoalla legge 64/1994 di ratifica ed esecuzione in Italia della* di Lussemburgo del 20/5/1980 e della *dell * del 25/10/1980 in difetto di violazione dei diritti dicustodia assegnati a persona istituzione o ente titolare del dirittoin base alla legislazione dello stato di residenza abituale dellaminore prima del suo trasferimento o trattenimento in Italiaconsiderato che doveva ritenersi lecito il trasferimento della minoredall orfanotrofio in cui viveva in Italia perché autorizzato in data8/3/22 dal Comune di * distretto * dellaregione di * Ad avviso del Tribunale la normativaapplicabile trattandosi di cittadino extraeuropeo con conseguentenon applicabilità del * CE 2201/2003 c.d. * II bis erala * dell * del 19/10/1996 che ha sostituito la* dell * del 1961 entrata in vigore in Ucraina nel1980 ed eseguita in Italia con legge n. 101/2015 relativa a«competenza e legge applicabile riconoscimento ed esecuzione ecooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure diprotezione di minori» il cui art.6 contempla il caso di «minoririfugiati e minori che a seguito di gravi disordini nel proprio paesesiano trasferiti a livello internazionale» essendo la minorecittadina ucraina con residenza abituale nella *3 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023temporaneamente trasferita in Italia a seguito della guerra cheData pubblicazione 20/06/2023affligge dal 24/2/2922 l Ucraina e richiama l art.5 a norma delquale la competenza a provvedere sulle misure di protezionespetta all * giudiziaria dove il minore è statotemporaneamente trasferito e quindi in concreto al Tribunale per iminorenni di Catania ove la minore ed altri minori ucrainitemporaneamente dimorano.In ordine allo status giuridico dei minori ucraini temporaneamentetrasferiti in Italia il Tribunale ha ritenuto che a i minori ucrainigiunti in Italia ed a Catania sono privi di legami di parentela o dipregressa conoscenza con la * presidentedell associazione «Nuovi confini» la quale non risulta essere statanominata tutore del minore per effetto di un provvedimentodell * giurisdizionale competente della regione ucraina diresidenza abituale del minore b invero è stato prodotto undocumento proveniente dall Ucraina e corredato da traduzione inlingua italiana relativo a ordinanza amministrativa dell 8/3/2022firmata dal direttore * * per conto del Comune di* del distretto * della regione di* con la quale si autorizzava il viaggio dei minoridall orfanotrofio in Italia e si nominava come responsabile ** * – persona diversa dalla ricorrente «educatricedell orfanotrofio» la quale trovandosi già in Italia avrebbe dovutoiscrivere i minori negli elenchi di presenza temporanea presso il* * in Italia provvedendo al loro rientro nelterritorio ucraino al termine dell emergenza della guerra c èstato altresì prodotto un atto del * Generale dell Ucraina aNapoli in data 6/4/22 nel quale si attesta visionata ladocumentazione prodotta da parte della * « soggettoconosciuto dal * ucraino a Napoli come presidentedell associazione «Nuovi * precisamente «atti notariliautenticati in territorio ucraino nn. 769 529 531 e 153/1544 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023ordinanza del Ministero dell * e * * e *Data pubblicazione 20/06/2023l autenticità dei suddetti documenti con i quali si consentiva lapermanenza dei minori di cui ad elenco allegato in territorioitaliano inizialmente dall 8/3/2022 e sino all 8/6/2022 consuccessiva proroga sempre disposta il 10/6/2022 dal *Generale dello Stato * «sino al termine del conflitto»accompagnati dal suddetto nominato «responsabile» autorizzato aprovvedere a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minorecon esercizio di tutte le funzioni «inerenti alla figura di tutore cheda questo * viene altresì delegata e riconosciuta».Di conseguenza ad avviso del Tribunale la ricorrente non puòessere qualificata come rappresentante della minore con delega diresponsabilità genitoriale in forza di «meri atti privati» quali quellinotarili * 41930/2021 e * 9199/2019 in punto di qualitàdi minore straniero non accompagnato del minore affidato di fattodai genitori residenti all estero ad un parente nominato con attonotarile presente in Italia cfr. anche * 19058/2011 in puntodi impossibilità per il * di attestare oltre all identitàpersonale delle parti anche la veridicità delle qualifiche che le partiritengono di attribuire a sé medesime anche tenuto conto diquanto disposto dal d.lgs. n. 71/2011 sull * e funzionidegli uffici consolari art.33 in particolare non essendo il *Generale a Napoli neppure legittimato a nominare tutori di minoricomunque «non residenti a * al di fuori dei casi di urgenzacosicché il minore oggetto dell istanza deve ritenersi rientrantenella categoria dei minori stranieri «non accompagnati» *acronimo come correttamente ritenuto dal Presidente delTribunale per i minorenni di Catania il quale ha nell aprile 2022provveduto a nominare un tutore italiano nella personadell avvocato * * si deve al riguardo ancherichiamare la * ministeriale del 10/3/2022 dal titolo«Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate5 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023dall Ucraina a seguito dell invasione militare delle forze armateData pubblicazione 20/06/2023russe» pag.2 e il * Minori * non accompagnaticontenuto nella * del 5/5/22 del * delegato peril «Coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alleprovenienti dall Ucraina a seguito del conflitto in atto» par.5.2dedicato alla tutela e nomina del tutore .Avverso la suddetta pronuncia notificata il 6/6/22022* * in qualità di tutore internazionale del minore* * propone ricorso per cassazione notificato il4/7/2022 affidato a due motivi nei confronti dell * ** in qualità di tutore della minore che resiste concontroricorso notificato l 11/9/22 e del Procuratore Generalepresso la Corte di Cassazione e del Procuratore distrettualepresso il Tribunale per i minorenni di *La causa è stata rimessa all udienza pubblica del 13/6/23 conistanze di discussione orale delle parti.Il * ha depositato memoria concludendo per il rigetto delricorso.All udienza pubblica del 13 giugno 2023 la causa sentite le partied il * è stata trattenuta in decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione o falsaapplicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. di norme di diritto in punto diqualificazione dell «istanza» e della normativa applicabile ai sensidell art.4 l.64/1994 di ratifica della * dell * del 1980nonché delle regole del contraddittorio dell art.101 c.p.c. stante lamancata audizione della ricorrente con il secondo motivo sidenuncia la violazione o falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. dinorme di diritto in punto di qualificazione del minore come«minore straniero non accompagnato» e degli artt.2 11 d.lgs.4772017 in punto di ritenuta mancanza di un legame di parentela6 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023e della nomina di un tutore da parte dell autorità giurisdizionaleData pubblicazione 20/06/2023dello Stato ucraino.La ricorrente deduce anzitutto di avere correttamente presentatoquale tutore nominato dal * * a Napoli essendo statitutti i minori al loro ingresso in Italia registrati presso detto* per la loro identificazione e tutela un ricorso degradatoerroneamente ad «istanza» dal Tribunale ai sensi della l.64/1994di ratifica ed esecuzione in Italia della * dell * del1961 sostituita da quella del 19/10/1996 resa esecutiva in Italiacon * sul riconoscimento e l esecuzione delle decisioni inmateria di affidamento dei minori in relazione ai provvedimentiemessi dall autorità ucraina di affidamento dei minoriall orfanotrofio di * in Ucraina al direttore *la quale aveva nominato il tutore * * * chesi trovava in Italia e di nomina temporanea operata essendosorta la necessità di nominare altri tutori dato il numero dei minoriaccolti in varie parti d Italia dal * ucraino a Napolicompetente anche per la * della * * in data6/4/2022 prorogata il 10/6/22 «sino al termine del conflitto» cuierano stati anche affidati i minori al fine di sentire riconoscerel efficacia in Italia della nomina a rappresentante legale dei minorila stessa lamenta che con decreto inaudita altera parte nonnotificato ad essa * malgrado la stessa si fosseimmediatamente rivolta al questore della * di Catania ed alTribunale per i minorenni il Presidente del Tribunale per iminorenni di Catania aveva provveduto a nominare un tutoreitaliano per ls minore.Aggiunge la ricorrente che avrebbe dovuto essere applicata la* 2001/55CE che all art.2 lett. f definisce la categoria dei«minori non accompagnati» «i cittadini di paesi terzi o gli apolidi dietà inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli *membri senza essere accompagnati da una persona adulta7 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023responsabile per essi in base alla legge o agli usi finché non neNumero di raccolta generale 17603/2023assuma effettivamente la custodia una persona pDeatra pubebliscasziio ne 20/06/2023responsabile ovvero i minori che sono lasciati senzaaccompagnamento una volta entrati nel territorio degli *membri» direttiva «trasfusa nel Decreto del Presidente delConsiglio dei * del 28 marzo 2022» con il quale sono statedettate le misure temporanee di protezione delle personeprovenienti dall Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corsoe che la minore non poteva essere definita come «minore nonaccompagnata» ai sensi della * essendo giunta in Italiaaccompagnata dal suo rappresentante legale nominato dallo Stato* e dal tutore in Italia nominato dal * ucraino.Ad avviso della ricorrente la tutela sulla minore cittadina ucrainaresidente all estero continuando la stessa ad avere residenzaabituale in Ucraina e trovandosi solo temporaneamente in Italiaovvero sul bambino straniero [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dalla legge ucraina e secondo tale legge non occorre che anominare un soggetto tutore sia esclusivamente un autoritàgiurisdizionale poiché il codice della famiglia ucraino attribuisceanche il potere di nomina agli «organi di tutela» tra i quali vi èl autorità amministrativa giudiziaria e consolare.Il caso trattato dal precedente di questa Corte * 41930/2021citato nel provvedimento impugnato risulta ad avviso della* del tutto diverso in quanto il minore nel presentegiudizio non è entrato in Italia «affidato di fatto dai genitori ad unparente» ma è entrato in Italia affidato alle cure della sig.ra* nominata tutore da un autorità amministrativa e quindiè stato affidato alla * nominata dal * Generaledello Stato ucraino a Napoli con competenza sulla circoscrizioneterritoriale delle * * * Calabria * e* da ultimo con nuova attestazione del 10/6/2022pienamente efficace in Italia anche ai sensi dell art.50 n. 2 della8 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023* * Ucraina Italia del 26/12/2016. Peraltro laData pubblicazione 20/06/2023* * rappresenta per la minore una «figura amica»condividendo con lo stesso la lingua usi e costumi.In sede di udienza pubblica la ricorrente ha insistitonell accoglimento del ricorso rilevando peraltro che il *ucraino ha fatto successivamente richiesta all * centrale e alTribunale per i minorenni di rimpatrio di tutti i minori ucrainipresenti in * per trasferirli con l accompagnatrice designatanella persona della ricorrente in zona sicura dell Ucraina sudisposizione del Ministero competente ucraino ma che il tribunaledi Catania non ha ancora autorizzato il suddetto rientro dei minori.2. Il * esclusa anzitutto una lesione nel procedimento inoggetto del principio del contraddittorio ha ritenuto sulla basedegli atti del tutto corretta la qualificazione operata nelprovvedimento impugnato del minore come minore straniero nonaccompagnato rilevando che a ai sensi dell art.6 della* dell * del 1996 in ipotesi di «minori rifugiati eminori che a seguito di gravi disordini nel proprio paese si sianotrasferiti a livello internazionale» le autorità giudiziarie dello statoin cui il minore è stato temporaneamente trasferito sonocompetenti ad adottare le misure finalizzate alla protezione delminore e dei suoi beni b ai sensi dell art.2 Legge n. 47/2017 edil DPCM 28/3/2022 emesso per l adozione di misure di protezionetemporanea per le persone provenienti dall Ucraina richiamaespressamente tale normativa la definizione di «minore stranieronon accompagnato» riguarda il minore «privo di assistenza e dirappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per luilegalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell ordinamentoitaliano» con necessaria concorrenza di entrambe le condizioni ela * 2013/33/UE pone l accento sulla necessità che il minorestraniero sia accompagnato da un adulto «che ne sia responsabileper legge o per prassi dello Stato membro interessato fino a9 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto» art.2Numero di raccolta generale 17603/2023lett. e c l unico documento prodotto è un «atto amminisDtarta ptuibvbolic»az io ne 20/06/2023l ordinanza dell 8/3/22 della * dell orfanotrofio per contodel Comune ucraino per autorizzare il viaggio di alcuni minori enon è dato conoscere l iter in base al quale i bambini sono poipassati alla responsabilità della * educatrice dell Istitutoalla * * * e poi alla * la qualecomunque pur condividendo con i minori ucraini la lingua e lacultura non risulta avere «rapporti qualificati con i bambini nonconoscendoli prima del loro arrivo in * cosicché la fattispeciein esame risulta diversa da quella oggetto di altre decisioniadottate dal Tribunale di Bolzano e dal Tribunale di Lecce allegatedalla ricorrente risultando in quei casi che i bambini erano statiaccompagnati personalmente dai responsabili dell orfanotrofio incui si trovavano o da persona che si qualificava come madreaffidataria d è fondamentale nell ambito di minori che giungonoin Italia da paesi esteri in una situazione di estrema vulnerabilitànon avendo con sé né i genitori né i tutori che sia l autoritàgiudiziaria competente nella specie il tribunale per i minorenni –a designare i tutori.3. * utile una ricostruzione del quadro normativo.3.1. Ai sensi dell art. 42 della l. n. 218 del 1995 la giurisdizione ela legge applicabile in materia di protezione dei minori sonoregolate dalla * dell * del 19 ottobre 1996 che hasostituito la * del 5/10/1961 resa esecutiva in Italiacon legge 24 ottobre 1980 n. 742.La * dell * del 19/10/1996 sulla competenza la leggeapplicabile il riconoscimento l esecuzione e la cooperazione inmateria di responsabilità genitoriale e di misure di protezione deiminori ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101 entratain Italia in vigore dal 1°/1/2016 che vede tra gli * contraenti10 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023anche l Ucraina * al di fuori dell UE essendo entrata in vigoreData pubblicazione 20/06/2023in tale * nel 2008 si applica invero alla fattispecie in esame.L art.5 stabilisce che le autorità sia giudiziarie che amministrativedello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sonocompetenti ad adottare misure tendenti alla protezione della suapersona o dei suoi beni mentre salvo quanto disciplinato dall art.7 per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito delminore in caso di trasferimento della residenza abituale delminore in un altro Stato contraente sono competenti le autoritàdello Stato della nuova residenza. L art.6 al primo commaprevede che «Per i minori rifugiati e i minori che a seguito di gravidisordini nel proprio paese siano trasferiti a livello internazionalele autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori sivengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno lacompetenza prevista al paragrafo primo dell art. 5». * si èscelto di attribuire in queste situazioni alle autorità dello Stato incui i minori si siano trasferiti e si trovano la competenza generalenormalmente spettante alle autorità dello Stato di residenzaabituale del minore.Per i casi di urgenza l art.11 prevede poi che «In tutti i casi diurgenza sono competenti ad adottare le misure di protezionenecessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio sitrovino il minore o dei beni ad esso appartenenti. 2. Le misureadottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti diun minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraentecessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensidegli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dallasituazione».* il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autoritàcompetenti l art.13 così recita «1. Le autorità di uno Statocontraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 adadottare misure di protezione della persona o dei beni del minore11 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023devono astenersi dal decidere se all atto dell introduzione dellaData pubblicazione 20/06/2023procedura misure analoghe siano state richieste alle autorità di unaltro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5a 10 e siano ancora in corso di esame. 2. La disposizione delparagrafo precedente non si applica qualora le autorità alle qualisia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbianodeclinato la propria competenza». La regola di risoluzione deiconflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia dilitispendenza l autorità competente a norma degli artt. da 5 a 10dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure se lemisure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altroStato contraente anch esso competente a norma degli stessiarticoli e siano ancora in fase di esame. * se l autoritàoriginariamente adita abbia già adottato la misura richiesta non sitratterà più di affrontare una situazione di litispendenza ma dioccuparsi dell efficacia in uno Stato contraente della misuraadottata in un altro Stato ai sensi dei successivi artt. 14 e 23.Ai sensi dell art.14 le misure adottate in applicazione degli articolida 5 a 10 «restano in vigore nei limiti loro propri anche quando unmutamento delle circostanze dovesse far scomparire l elemento sulquale si basava la competenza fintantoché le autorità competentiai sensi della convenzione non le avranno modificate sostituite oabolite».Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile prevedendo aall articolo 15 che «1. * esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge. 2. Tuttavia nella misura incui la protezione della persona o dei beni del minore lo richiedaesse possono eccezionalmente applicare o prendere inconsiderazione la legge di un altro Stato col quale la situazionepresenti uno stretto legame. 3. In caso di trasferimento dellaresidenza abituale del minore in un altro Stato contraente a partire12 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge diData pubblicazione 20/06/2023quest altro Stato che regola le condizioni di applicazione dellemisure adottate nello Stato di precedente abituale residenza» ball articolo 16 che «1. L attribuzione o l estinzione di pieno diritto diuna responsabilità genitoriale senza l intervento di un autoritàgiudiziaria o amministrativa è regolata dalla legge dello Stato diresidenza abituale del minore. 2. L attribuzione o l estinzione di unaresponsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale senzal intervento di un autorità giudiziaria o amministrativa è regolatadalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nelmomento in cui l accordo o l atto unilaterale entra in vigore. 3. Laresponsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato diresidenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di taleresidenza abituale in un altro * 4. In caso di trasferimentodella residenza abituale del minore l attribuzione di pieno dirittodella responsabilità genitoriale ad una persona cui taleresponsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla leggedello Stato di nuova residenza abituale».In definitiva si è mantenuto il principio posto dalla *del 1961 secondo cui «nell esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge» al fine di agevolare ilcompito dell autorità competente.L art.23 * ed * recita « 1. Le misureadottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute dipieno diritto negli altri * contraenti.2. Tuttavia ilriconoscimento può essere negato a qualora la misura sia stataadottata da un autorità la cui competenza non era fondata ai sensidelle disposizioni del capitolo II b qualora la misura sia stataadottata tranne il caso d urgenza nell ambito di un procedimentogiudiziario o amministrativo senza aver dato al minore la13 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023possibilità di essere sentito in violazione dei principi fondamentaliData pubblicazione 20/06/2023di procedura dello Stato richiesto…».I successivi artt. 24 e 25 disciplinano invece l ipotesi in cui sichieda al fine di dirimere senza indugio ogni dubbiol accertamento dell efficacia di provvedimenti adottati da uno Statocontraente art.24 «Senza pregiudizio dell art. 23 paragrafoprimo ogni persona interessata può chiedere alle autoritàcompetenti di uno Stato contraente che si pronuncino sulriconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottatain un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla leggedello Stato richiesto» art.25 «L autorità dello Stato richiesto èvincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l autorità dello Statoche ha adottato la misura ha fondato la propria competenza» .L art.33 stabilisce che «1.Quando l autorità competente ai sensidegli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in unafamiglia di accoglienza o in un istituto o la sua assistenza legaletramite kafala o istituto analogo e quando tale collocamento oassistenza deve avvenire in un altro Stato contraente essaconsulta preliminarmente l * centrale o un altra autoritàcompetente di quest ultimo * A tal fine le comunica unrapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento oassistenza. 2. La decisione sul collocamento o l assistenza puòessere presa nello Stato richiedente solo se l * centrale oun altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato talecollocamento o assistenza tenuto conto del superiore interesse delminore» e l art. 34 stabilisce che «1. In previsione di una misura diprotezione e se la situazione del minore lo richiede le autoritàcompetenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogniautorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utiliper la protezione del minore di comunicargliele…».Infine l art. 40 nel * VI * di carattere generaledetta «1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale14 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata unaNumero di raccolta generale 17603/2023misura di protezione potranno rilasciare al detentoDraeta pudbbeliclalazio ne 20/06/2023responsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata laprotezione della persona o dei beni del minore su sua richiesta uncertificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono consideratiefficaci fino a prova contraria. 3. * Stato contraente designa leautorità competenti a rilasciare il certificato».All art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati inapplicazione della * sono esentati dall obbligo dilegalizzazione o di qualsiasi analoga formalità».3.2. Tanto premesso la ricorrente aveva chiesto al Tribunale per iminorenni il riconoscimento e l esecuzione in Italia delprovvedimento di nomina a tutore del minore «giustaprovvedimenti emessi dall autorità ucraina in data 08/03/2022 e06/04/2022 con conseguente revoca del tutore locale nominato».In effetti la Legge invocata n. 64 del 15/1/1994 di ratifica edesecuzione della convenzione europea di Lussemburgo sulriconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia diaffidamento dei minori e di ristabilimento dell affidamento del 20maggio 1980 e della convenzione dell * sugli aspetti civili dellasottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 contieneanche «norme di attuazione» non soltanto delle predetteconvenzioni ma anche «della convenzione in materia di protezionedei minori aperta alla firma a L * il 5 ottobre 1961 e dellaconvenzione in materia di rimpatrio dei minori aperta alla firma aL * il 28 maggio 1970».La * dell * del 5/10/1961 stata poi sostituita dalla* dell * del 19/10/1996 ritenuta applicabile nelprovvedimento impugnato alla fattispecie dal * All art.4della l.64/1994 si prevedeva infatti una procedura per «ilriconoscimento e l esecuzione nel territorio dello Stato dei15 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023provvedimenti adottati dalle autorità straniere per laData pubblicazione 20/06/2023protezione dei minori ai sensi dell articolo 7 della convenzione deL * del 5 ottobre 1961» dinanzi al tribunale per i minorenni delluogo in cui i provvedimenti stessi dovevano avere attuazione condecisione assunta con decreto in camera di consiglio sentito ilpubblico ministero e ove del caso il minore e le persone presso cuiquesti si trovavano su ricorso degli interessati decretoimpugnabile con ricorso per cassazione.La * dell * del 1996 resa esecutiva in Italia dal 2016ha invece stabilito all art.23 che gli * attribuiscano efficacia alprovvedimento adottato dall autorità dello Stato contraente per laprotezione del minore in questione in modo «automatico» cioèsenza che si renda necessario alcun provvedimento in quantonella logica della cooperazione e fiducia tra gli * che impronta ilnuovo testo normativo internazionale gli * contraenti incomunicazione fra loro debbono assicurare la continuità dellaprotezione del minore attraverso le frontiere quando la vita delmedesimo presenti aspetti di internazionalità toccando più paesi.La * del 1996 non preclude tuttavia una procedurapreventiva di accertamento positivo o negativo dellariconoscibilità della misura in quanto l art. 24 della *sopra richiamato ammette che ogni parte interessata possachiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente dipronunciarsi sia sulla riconoscibilità sia sulla non riconoscibilità diuna misura adottata in un altro Stato contraente.E nella specie la ricorrente sia pure facendo richiamo allal.64/1994 di attuazione della vecchia * sulla protezionedei minori del 5/10/1961 ha inteso chiedere conformemente aquanto disposto dall art.24 della * vigente del19/10/1996 applicabile alla fattispecie il riconoscimento dellapiena efficacia in Italia della nomina a tutore operata dall autoritàconsolare ucraina il 6/4/2022.16 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/20233.3. La competenza del * * sussiste pertanto nel caso inNumero di raccolta generale 17603/2023esame sia ai sensi dell art. 6 che rispetto all art.5 noDramta pau bbclihcaezio ne 20/06/2023prevede quale principio generale la competenza in materia diprotezione dei minori dell autorità dello Stato contraente nel qualeil minore ha la «residenza abituale» previsione che contempla lacompetenza dello Stato in cui si trova il minore «che a seguito digravi disordini nel proprio paese sia trasferito a livellointernazionale» trattandosi di un trasferimento «temporaneo» inquanto destinato a protrarsi fino alla fine del conflitto* sia ai sensi dell art.11 in virtù del quale «In tutti icasi di urgenza sono competenti ad adottare le misure diprotezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cuiterritorio si trovano il minore o dei beni ad esso appartenenti»sempre ove si ritenga che la condizione del minore presente inItalia senza gli esercenti la responsabilità genitoriale rendanecessario un intervento urgente.Ai sensi dell art. 15 della stessa * in entrambi i casi lalegge applicabile è la lex fori pur essendo consentito in virtù delparagrafo 2 l applicazione in via eccezionale della legge di un altroStato col quale la situazione presenti uno stretto legame «nellamisura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lorichieda».3.4. In relazione alla disciplina specifica sui * acronimo perMinori * Non * una tra le prime definizioni sirinviene nel d.p.c.m. n. 535 del 1999 recante il «Regolamentoconcernente i compiti del * per i minori stranieri a normadell art. 33 commi 2 e 2 bis del d. lgs. n. 286 del 1998» cheall art. 1 comma 2 definisce il «minore straniero nonaccompagnato presente nel territorio dello * il minorenne nonavente cittadinanza italiana o di altri * dell * europea chenon avendo presentato domanda di asilo si trova per qualsiasicausa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza17 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabiliNumero di raccolta generale 17603/2023in base alle leggi vigenti nell ordinamento italiano». Data pubblicazione 20/06/2023Il d. lgs. n. 142 del 2015 c.d. «decreto accoglienza» che ha datodefinizione contenuta nel d.p.c.m. definendo all art. 2 comma 1lett. e il minore straniero non accompagnato come «lo stranierodi età inferiore ai diciotto anni che si trova per qualsiasi causa nelterritorio nazionale privo di assistenza e rappresentanza legale».La disposizione si inserisce all interno di una disciplina organica alregime giuridico dei minori stranieri non accompagnati conl intento di disegnare un sistema unico di accoglienza in grado disuperare almeno tendenzialmente la distinzione tra minoristranieri non accompagnati e minori richiedenti protezioneesprimendo in modo assoluto il divieto che i minori possano essereaccolti presso strutture non specializzate.Quanto all apertura della tutela per tali minori l art. 19 comma 5dopo le modifiche introdotte dall art. 2 comma 1 lett. b del d. lgs.n. 220 del 2017 c.d. correttivo del d.lgs. 142 ha stabilito che larelativa competenza prima attribuita al giudice tutelare sia ora dicompetenza del tribunale per i minorenni al quale «l autorità dipubblica sicurezza da immediata comunicazione della presenza diun minore non accompagnato…per l apertura della tutela e lanomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codicecivile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimocodice in quanto compatibili e per la ratifica delle misure diaccoglienza predisposte nonché al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali con mezzi idonei a garantirne la riservatezza alfine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza deiminori non accompagnati».La successiva l. n. 47 del 2017 c.d. «Legge * in partericalcando la previgente disciplina di cui all art. 1 comma 2d.p.c.m. 13.4.1999 n. 535 definisce il * come «minorenne18 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023non avente cittadinanza italiana o dell * europea che si trovaNumero di raccolta generale 17603/2023per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è aDlattra ipmubeblincatziio ne 20/06/2023sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e dirappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per luilegalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell ordinamentoitaliano». Tale legge prevede procedure certe per l identificazionedei minori art. 5 che introduce nel d. lgs. n. 142 del 2015 il nuovoart. 19 bis attribuendone dopo le modifiche introdotte dal d. lgs.n. 220 del 2017 la competenza al tribunale per i minorenni.Si è lasciato aperto il problema dei minori «affidati di fatto» nonformalmente ai parenti entro il quarto grado e a maggior ragione acoloro che non siano parenti entro il quarto grado c.d. *La L. n. 183 del 1984 in materia di adozione all art. 9 comma 4stabilisce che «chiunque non essendo parente entro il quartogrado accoglie stabilmente nella propria abitazione un minorequalora l accoglienza si protragga per un periodo superiore a seimesi deve trascorso tale periodo darne segnalazione alprocuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.L omissione della segnalazione può comportare l inidoneità adottenere affidamenti familiari o adottivi e l incapacità all ufficiotutelare». Il comma 5 della stessa norma prosegue poi affermandoche «nello stesso termine di cui al comma 4 uguale segnalazionedeve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi nonsia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo noninferiore a sei mesi. L omissione della segnalazione può comportarela decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a normadell art. 330 c.c. e l apertura della procedura di adottabilità».Da tali disposizioni a contrario si è dedotta l esistenza dellacategoria dei minori «affidati di fatto» cioè di quei minori che sonostati affidati a parenti entro il quarto grado dai genitori esoneratida qualunque obbligo di segnalazione che è previsto solo per gliaffidamenti a parenti oltre il quarto grado.19 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/20233.5. Nello specifico dell emergenza relativa agli sfollati ucrainiNumero di raccolta generale 17603/2023sfuggiti al conflitto bellico con la * il Decreto del * ipdubebnlictaezio ne 20/06/2023del Consiglio dei * del 28 marzo 2022 intitolato «Misure diprotezione temporanea per le persone provenienti dall Ucraina inconseguenza degli eventi bellici in corso» a partire dal 24/2/2022richiama nella premessa anche la Legge n. 47/2017* in materia di misure di protezione dei minori stranierinon accompagnati.Nel quadro della situazione di emergenza legata agli eventi bellici incorso in Ucraina il Capo * della * civile haadottato l ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 recante ulterioridisposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorionazionale l accoglienza il soccorso e l assistenza alla popolazionein conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell Ucrainae sulla base dell art. 2 dell ordinanza il Capo * per le* * e l Immigrazione è stato nominato *delegato al fine di assicurare il coordinamento delle misure e delleprocedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti deiminori stranieri non accompagnati.* è stato adottato un «Piano» che definisce le attività svoltedagli * istituzionali a vario titolo coinvolti ferme le competenzeistituzionali previste dalle normative vigenti in particolare dalla* dell * del 1996 sopra citata e le disposizioni dellalegge n. 101/2015 di ratifica. Nel suddetto «Piano» nell ultimoaggiornamento del 5/5/22 si richiama la definizione contenutanell art.2 l.47/2017 del minore straniero non accompagnato e siprevede che «I minori accompagnati da adulti diversi dai genitoriche si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciutiformalmente come loro tutori secondo la legge italiana rientranonella definizione di minori stranieri non accompagnati » e che ades. «è * un minore straniero semplicemente accompagnato dauna zia da una nonna o dal direttore dell istituto ove erano accolti20 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023in Ucraina che NON possano dimostrare di esserne legalmenteNumero di raccolta generale 17603/2023responsabili ». Data pubblicazione 20/06/20233.6. Le funzioni dei * stranieri in Italia sono regolate dalla* di * del 1963 entrata internazionalmente invigore il 19 marzo 1967 e ratificata dall Italia con Legge n. 804 del9 agosto 1967. Tra le funzioni consolari che possono essereesercitate anche dalle * diplomatiche riassunte dall art. 5vi sono quelle « di notaio e ufficiale di stato civile nonché altre acarattere amministrativo dello Stato d invio nel rispetto delle leggie dei regolamenti dello Stato di residenza»La legge 71/2011 disciplina invece la funzione dei nostri *consolari prevedendo art.28 che essi esercitino anche funzioninotarili e di volontaria giurisdizione «nei confronti dei cittadinicosì recita «Tutela curatela amministrazione di sostegno 1. Ilcapo dell ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadiniminorenni interdetti emancipati inabilitati e sottoposti adamministrazione di sostegno residenti nella circoscrizione lefunzioni ed i poteri in materia di tutela di curatela di assistenzapubblica e privata che le leggi dello stato attribuiscono al giudicetutelare…Essi cessano dall ufficio dal giorno in cui é loro notificatala nomina rispettivamente di un nuovo tutore protutore curatoreo curatore speciale amministratore di sostegno tanto se lasostituzione è decisa dal capo dell ufficio consolare quanto se incaso di rientro del minore o incapace in Italia essa è decisa dallacompetente autorità nazionale. A tale fine è consideratacompetente l autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore odell incapace».La * consolare tra Italia e Ucraina pubblicata neldicembre 2016 che qui interessa prevede a all art.42 *notarili e legalizzazione consolare che i funzionari consolaripossono redigere «in forma notarile» una serie di atti tra cui21 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023testamenti e atti e contratti relativi al matrimonio di un cittadinoData pubblicazione 20/06/2023dello Stato di invio nonché «2. autenticare le copie dei documentied estratti autenticare le firme apposte sui documenti certificarela traduzione dei documenti o tradurli 3. esercitare qualunquealtra funzione notarile prevista dalla legislazione dello Stato d inviopurché le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non loimpediscano» all art.43 * degli atti e dei documenticonsolari che «Gli atti ed i documenti formati certificatiautenticati nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuatao certificata da un funzionario consolare hanno nello Stato diresidenza lo stesso valore probatorio che avrebbero se fosserostati formati certificati autenticati o tradotti dalle *competenti dello Stato di residenza purché siano state rispettate leformalità richieste in materia da detto * c all art.50 * dei minori degli inabilitati e degli incapaci che «2. Ifunzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasidichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli interessidei minori e delle altre persone incapaci cittadini dello Statod invio ed a tale fine qualora necessario possono conformementealla legislazione dello Stato di residenza e agli accordiinternazionali in vigore per le * contraenti della presente* adottare provvedimenti per nominare i curatori otutori di tali persone e controllare l esercizio del loro mandato».4. * Corte in materia di efficacia delle attività svolte dal* nell ambito delle funzioni notarili o certificative pureaffidategli ha precisato * 19058/2011 che «Nell eserciziodelle funzioni notarili a lui spettanti il console ai sensi dell art. 49della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesta l identità personaledelle parti ma non anche la veridicità delle qualifiche che le stesseritengano di attribuirsi ne consegue che qualora un soggetto sidichiari legale rappresentante di una società l atto pubblico redattodal console nella specie autentica di procura fa fede della22 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023circostanza che il comparente si è dichiarato tale ma non ancheData pubblicazione 20/06/2023dell effettiva titolarità dei poteri rappresentativi enunciati». *specie si discuteva della validità ed efficacia dell attestazione circala qualità di legale rappresentante di una società ad opera del capodell ufficio consolare italiano nella capitale yemenita inun autentica della procura medesima vergata in base ai poterinotarili di cui all art. 19 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200 conrinvio all art.49 della legge notarile n. 89/1913.In generale invero sulla efficacia dell atto pubblico si è chiaritoche «la indicazione in un atto pubblico di dati desunti da altrerisultanze documentali può fare fede fino a querela di falsorelativamente al compimento dell operazione eseguita ma non inordine alla veridicità del dato richiamato» * 9380/2011 e che«l efficacia probatoria privilegiata dell atto pubblico è limitata aifatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e allaprovenienza delle dichiarazioni senza implicare l intrinsecaveridicità di esse o la loro rispondenza all effettiva intenzione delleparti» * 11012/2013 * 22903/2017 . Così *20214/2019 si è ribadito che «L efficacia probatoria dell attopubblico nella parte in cui fa fede fino a querela di falso è limitataagli elementi estrinseci dell atto indicati all art. 2700 c.c. e non siestende al contenuto intrinseco del medesimo che può anche nonessere veritiero. E pertanto ammessa qualsiasi prova contraria neilimiti consentiti dalla legge in ordine alla veridicità e all esattezzadelle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti» nellaspecie si è escluso che fossero munite di fede privilegiata ledichiarazioni dei contraenti riportate nell atto pubblico di«finanziamento ipotecario» relative all esigibilità del creditogarantito .5. * questo giudice di legittimità in relazione alla tutela daapprestare ai minori stranieri non accompagnati ed alla relativaqualifica del soggetto meritevole di protezione con specifico23 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023riguardo ai * acronimo per «Minori * * diNumero di raccolta generale 17603/20232017 si qualifica come minore straniero non accompagnato ai finidell applicazione degli istituti di tutela apprestati dall ordinamentoil minore che non solo sia privo di assistenza materiale ma che siaanche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale inbase alle leggi vigenti nell ordinamento italiano allo scopo digarantirne l interesse superiore e di esercitare la capacità di agireper suo conto ove necessario. Ne consegue che è competente iltribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione digiudice tutelare all apertura di una tutela per un minore stranieroprivo di genitori sul territorio nazionale ma da questi affidato condimorante in Italia non potendosi considerare tale forma di delegadella responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento ».* Corte che era stata investita del regolamento dicompetenza da parte del tribunale per i minorenni di Torino cheriteneva non potesse essere considerato * un minore che sitrovata in Italia con il fratello al quale era stato affidato daigenitori – ha affermato che la dizione dell art. 2 della l. n. 47 del2017 richiede perché possa escludersi la riconducibilità allacategoria dei * che essi si trovino sul territorio nazionale nonsolo debitamente assistiti da persone che se ne prendano curasotto tutti i profili ma anche che sul territorio nazionale sianopresenti persone che possano legittimamente esercitare laresponsabilità genitoriale su di loro. * mancandoanche uno solo dei predetti requisiti come nella specie ove ilfratello del minore pur provvedendo alla sua assistenza non eratuttavia in grado di rappresentarlo legalmente il minore deveconsiderarsi come «non accompagnato». * taleinterpretazione l uso da parte del legislatore nella formulazionedell art. 2 della congiunzione «e» tra l espressione «assistenza» e24 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023«rappresentanza». Né l atto notarile con il quale il minore era statoNumero di raccolta generale 17603/2023affidato al fratello avrebbe valore nel nostro ordinameDnattoa p u bnbliocanzio ne 20/06/2023essendo consentita alcuna delega della responsabilità genitoriale.E stato successivamente ribadito che « Ai sensi dell art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come minore straniero non accompagnato ai fini dell applicazione degliistituti di tutela apprestati dall ordinamento il minore che non solosia privo di assistenza materiale ma che sia anche privo di soggettiche ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigentinell ordinamento italiano allo scopo di garantirne l interessesuperiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto ovenecessario. * categoria dei minori stranieri non accompagnatiin particolare rientra anche quella dei minori affidati di fatto dailoro genitori residenti all estero ad un parente che sia in grado diprendersene cura in Italia in giudizio per regolamento dicompetenza in cui si è dichiarata la competenza del Tribunale per iminorenni e non del Tribunale ordinario all apertura di una tutelain favore di un minore straniero privo di genitori sul territorionazionale ma da essi stessi affidato con atto notarile – nel quale«il * aveva attestato semplicemente che effettivamente igenitori del minore hanno dichiarato in sua presenza quantoriportato nell atto sottoscrivendolo» alle cure ed allarappresentanza legale della sorella dimorante in Italia cosìescludendo la validità nel nostro ordinamento di tale forma didelega della responsabilità genitoriale * 41930/2021 «Ai sensi dell art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come minore straniero non accompagnato ai fini dell applicazione degliistituti di tutela apprestati dall ordinamento il minore che in basead un rapporto di affidamento intrafamiliare goda in Italia diassistenza materiale ma sia nello stesso tempo privo dirappresentanza legale per l impossibilità di riconoscere la validità inItalia di un atto di delega dell affidamento del minore non25 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023riconosciuto nell ordinamento di provenienza come attributivo dellaData pubblicazione 20/06/2023rappresentanza legale del minore. La condizione di minorestraniero non accompagnato non può ritenersi esclusa per il fattoche il minore si trovi in Italia per motivi familiari o di studio oformazione professionale non potendo ritenere tale categoriaristretta ai minori che accedono al territorio dello Stato italiano alloscopo di presentare domanda di asilo» in fattispecie in cui igenitori albanesi avevano con dichiarazione notarile acconsentitoche una minore potesse restare in Italia presso la zia la qualeaveva chiesto di essere nominata tutore * 9648/2022 .In conclusione i * devono tendenzialmente essere riconducibilialla categoria dei * poiché la responsabilità genitoriale non èdelegabile con pattuizione privata in base alla legge italiananemmeno con procura notarile.6. * fattispecie in esame nel presente giudizio tuttavia assumerilievo centrale l atto prodotto dalla ricorrente corredato datraduzione in lingua italiana con il quale il * ucraino a Napoliin data 6/4/2022 ha provveduto a rilasciare «Attestazioneconsolare» alla ricorrente nella quale visionata ladocumentazione prodotta da parte della * soggetto«conosciuto dal * ucraino a * come presidentedell associazione «Nuovi * precisamente gli «atti notariliautenticati in territorio ucraino nn. 769 529 531 e 153/154ordinanza del Ministero dell * e * * e* si attesta l autenticità dei suddetti documenti dai quali«emerge» che si consente la permanenza dei minori di cui adelenco allegato in territorio italiano inizialmente dall 8/3/2022 esino all 8/6/2022 e con successiva proroga sempre disposta conal termine del conflitto» accompagnati dal suddetto nominato«responsabile» autorizzato a provvedere a tutte le necessitànascenti in capo ad ogni minore con esercizio di tutte le funzioni26 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023«inerenti alla figura di tutore che da questo * viene altresìData pubblicazione 20/06/2023delegata e riconosciuta».La * in effetti è stata nominata tutore direttamentedal * ucraino in quanto la nomina a tutore da partedell Amministrazione comunale ucraina e del nominato affidatariodei minori la * dell orfanotrofio * avevariguardato altra persona la * che aveva avuto il compitoper quanto esposto in ricorso di accompagnare i minori in Italiaiscriverli nell elenco del consolato rappresentarli fuori dal territorioucraino.* quindi direttamente in gioco il giusto rilievo da dare allasuddetta attestazione e nomina del tutore da parte di quel *ucraino competente per territorio e non come erroneamenteopinato dal giudice a quo in *Non si tratta tanto di un atto compiuto nell esercizio di funzionipropriamente notarili espletate dal * straniero nel nostro* in relazione alla documentazione amministrativa formatasiin Ucraina quanto di un atto di esercizio del potere di effettiva«nomina» a tutore della ricorrente da parte del * ucraino aNapoli di cui occorre vagliare l efficacia nel nostro ordinamentoanche in relazione alla domanda giudiziale svolta dalla ricorrente.Il caso diverge da quelli già esaminati da questa Corte neiprecedenti sopra richiamati in quanto in quelli vi era unasemplice dichiarazione raccolta dal * estero da parte deigenitori del minore circa il suo affidamento e la nomina a tutore diun famigliare presente in *7.Orbene attraverso l istituzione consolare alcuni organi statalisono ammessi nel territorio di un altro Stato per svolgervi una seriedi funzioni.Secondo una dottrina «il console è all estero rispetto ai suoiconnazionali ciò che all interno sono contemporaneamente il27 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023prefetto e il questore il notaio e l ufficiale di stato civile il capitanoData pubblicazione 20/06/2023di porto e il provveditore agli studi».* dalla fonte normativa che le prevede e nedisciplina l esercizio convenzionale o consuetudinaria le funzioniconsolari sono riconducibili quindi a due grandi categorie quellenonché alla protezione degli interessi e diritti dello Stato di invio equelle di natura amministrativa o giurisdizionale che il consoleesercita in qualità di organo interno dello Stato di invio nei riguardidelle persone fisiche e giuridiche legate allo Stato dal vincolo dellacittadinanza o della nazionalità e nei confronti degli stranieri perciò che riguarda i loro interessi e le loro attività rilevanti perl ordinamento giuridico dello Stato di invioCon il consenso dello Stato territoriale i consoli possono svolgerecollaborazione all esercizio della funzione giurisdizionale dello Statodi invio partecipando o provvedendo direttamente alla formazionedi atti da utilizzare nei procedimenti che si svolgono nello Stato diinvio.Le attribuzioni consolari in materia di volontaria giurisdizione nonseguono di regola il sistema dell esercizio diretto dei poteri masono generalmente limitate alla semplice funzione di «intervento esollecitazione» presso le autorità locali perché adottino certiprovvedimenti in favore dei connazionali cioè a quella funzionecomunemente riconosciuta al console allo scopo di attuare laprotezione dei connazionaliCosì ai fini della protezione dei minori e degli incapaci il consolenon ha normalmente il potere di provvedere se del casodirettamente alla nomina del tutore o del curatore ma ha soltantoil potere di richiedere l intervento delle autorità locali competentieventualmente proponendo la persona da nominare e salva inogni caso la possibilità di adottare le misure necessarie ed urgenti28 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023per la conservazione del patrimonio degli interessati finchéData pubblicazione 20/06/2023permane l inerzia delle autorità locali.La * di * sulle relazioni consolari artt. 5 lett. hmira a « salvaguardare nei limiti fissati dalle leggi e dairegolamenti dello Stato di residenza gli interessi nei minori e degliincapaci dipendenti dallo Stato d invio particolarmente quando èrichiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di unacuratela» e ex 37 lett. b «Se le autorità competenti dello Stato diresidenza posseggono le informazioni corrispondenti esse sonotenute…a notificare senza ritardo al posto consolare competentetutti i casi in cui ci sarebbe da provvedere alla nomina d un tutore odi un curatore per un dipendente dallo Stato d invio minore oincapace. * tuttavia riservata l applicazione delle leggi e deiregolamenti dello Stato di residenza per ciò che concerne la nominadi questo tutore o di questo curatore» subordina la competenzadel console all atteggiamento della legislazione locale.* specie all art.50 * dei minori degli inabilitati edegli incapaci della * consolare tra Italia e Ucraina del2016 è stabilito espressamente che «i funzionari consolari hanno ildiritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulle adozioni e sulla tuteladei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapacicittadini dello Stato d invio ed a tale fine qualora necessariopossono conformemente alla legislazione dello Stato di residenzae agli accordi internazionali in vigore per le * contraenti dellapresente * adottare provvedimenti per nominare icuratori o tutori di tali persone e controllare l esercizio del loromandato».* è a questo punto il richiamo sia all art. 23 della convenzionedell * del 1996 sulla competenza in materia di protezione deiminori che stabilisce la regola secondo cui «le misure adottatedalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pienodiritto negli altri * contraenti» sia all art.24 che regolamenta29 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023l azione di accertamento negativo o positivo intrapresa da soggettoData pubblicazione 20/06/2023portatore di interesse. E l art. 43 della stessa convenzionechiarisce che «i documenti trasmessi o rilasciati in applicazionedella convenzione sono esentati dall obbligo di legalizzazione o diogni analoga formalità».Orbene nella specie l autorità consolare ucraina oltre ad averesvolto funzioni di certificazione della documentazioneamministrativa proveniente dall Ucraina ha altresì «conferito ericonosciuto» la funzione di tutore alla ricorrente e a tale attoadottato dall autorità consolare dell Ucraina * ove i minorihanno conservato la loro residenza abituale deve essere ilnecessario riconoscimento nel nostro ordinamento.* che l attestato consolare circa la delega e il riconoscimentodella funzione di tutore alla * reca la data del 6/4/2022successiva a quello adottato in via però soltanto di urgenzadall autorità giurisdizionale italiana con decreto del Presidente delTribunale per i minorenni di Catania di nomina a tutore dellaminore ucraina in data 4/4/2022 dell avv. * nelpresupposto che la stessa minore fosse insieme agli altri sediciprovenienti tutti da un istituto per minori ucraino priva di unrappresentante legale.Il che si è rivelato non corretto in quanto il * ucraino oltread attestare la piena regolarità della documentazioneamministrativa prodotta dalla ricorrente ha provveduto adesercitare conformemente alle disposizioni consolari ed alla* di * del 19/10/1996 il potere diretto di nominadella * a tutore dei minori ucraini tra cui quella dellacui protezione ed affidamento si discute nel presente ricorsotemporaneamente trasferiti in Italia nell emergenza legata alconflitto armato in corso nel * attraverso l intervento di unamacchina organizzativa che ha visto direttamente coinvoltal amministrazione * dell *30 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Non si è trattato dunque di minori giunti in Italia privi di assistenzaNumero di raccolta generale 17603/2023e rappresentanza legale e dunque meritevoli di protezione D satea cpuobbnlidcaozio ne 20/06/2023la disciplina dettata dalla Legge n. 47/2017.8. Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del ricorso vacassato il decreto impugnato e decidendo la causa nel merito nonessendo necessari ulteriori accertamenti fattuali e risultandourgente la decisione per la materia trattata va dichiarata l efficaciain Italia della nomina della sig.ra * * quale tutoredella minore * * ad opera del * [OSCURATO:PERSONA] a Napoli con atti in data 6/4/2022 e 10/6/2022.In considerazione della novità delle questioni di diritto trattatericorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti lespese dell intero giudizio .[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023Data pubblicazione 20/06/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoMINORI DIRITTOINTERNAZIONALE* ** PU* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 16703/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliata in presso lostudio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * * * che la rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata presso lo studiodell avvocato * * * che larappresenta e difende controricorrentenonchè controPROCURA * PER I [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE intimatiavverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE PER I MINORENNICATANIA nel proc.to n. 362/2022 depositato il 03/06/2022.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023Data pubblicazione 20/06/2023dal Consigliere * *Il Tribunale per i minorenni di Catania con decreto «conclusivo» n.cronol. 3107/22 pubblicato il 3/6/22 nell ambito di unprocedimento iscritto al n.R.G. 362/22 in camera di consiglio exartt.737 e ss. c.p.c. ha respinto l istanza presentata da* * «ai sensi dell art.4 comma 1 l.64/1994» alfine di sentire riconoscere ed eseguire in Italia la nomina dellaricorrente quale tutore internazionale della minore ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] «e di tutti i minori che sitrovano nel distretto del Tribunale per i minorenni di Cataniarappresentati dalla predetta giusta provvedimenti emessidall autorità ucraina in data 8/3/2022 e 6/4/2022 con conseguenterevoca del tutore locale nominato cui segue per leggel affidamento come minore non accompagnato» con decreto delPresidente del Tribunale per i minorenni di Catania del 4/4/2022per difetto dei presupposti «nominativi e fattuali per riconoscerel istante * * tutore internazionale della minore* * ».Il Tribunale ha confermato il decreto presidenziale del 4/4/2022adottato in via temporanea e d urgenza nell ambito di unprocedimento n.R.G. 321/22 «per nomina del tutore e altro» apertosu ricorso del pubblico Ministero di nomina di un tutore italianonella persona dell avvocato * * per la minore nelpresupposto che la stessa fosse giunta in Italia a seguito delconflitto bellico * priva di un «rappresentantelegale» con conseguente operatività della l.47/2017 e diaffidamento della minore medesima al * sociale del Comunedi * * e collocamento presso affidatari in * * Nelsuddetto decreto presidenziale del 4/4/22 si dava peraltro attoche la minore ucraina era giunta in Italia ed era stata affidata2 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023insieme ad altri minori dalla * * ad una famigliaData pubblicazione 20/06/2023scelta dalla medesima e che la * presentatasi pressola * di Catania aveva affermato di «essere stata delegatadal * Generale dell Ucraina a Napoli per l accoglienza didiciassette minori» tutti provenienti da un istituto per minoriucraino il Presidente del Tribunale aveva quindi richiesto «al* Generale dell Ucraina di fornire più dettagliate informazioniin ordine al minore ed alle attività svolte in favore del minore» dalla*Il Tribunale per i minorenni con il provvedimento in questa sede dilegittimità impugnato ha ritenuto anzitutto erroneo il richiamoalla legge 64/1994 di ratifica ed esecuzione in Italia della* di Lussemburgo del 20/5/1980 e della *dell * del 25/10/1980 in difetto di violazione dei diritti dicustodia assegnati a persona istituzione o ente titolare del dirittoin base alla legislazione dello stato di residenza abituale dellaminore prima del suo trasferimento o trattenimento in Italiaconsiderato che doveva ritenersi lecito il trasferimento della minoredall orfanotrofio in cui viveva in Italia perché autorizzato in data8/3/22 dal Comune di * distretto * dellaregione di * Ad avviso del Tribunale la normativaapplicabile trattandosi di cittadino extraeuropeo con conseguentenon applicabilità del * CE 2201/2003 c.d. * II bis erala * dell * del 19/10/1996 che ha sostituito la* dell * del 1961 entrata in vigore in Ucraina nel1980 ed eseguita in Italia con legge n. 101/2015 relativa a«competenza e legge applicabile riconoscimento ed esecuzione ecooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure diprotezione di minori» il cui art.6 contempla il caso di «minoririfugiati e minori che a seguito di gravi disordini nel proprio paesesiano trasferiti a livello internazionale» essendo la minorecittadina ucraina con residenza abituale nella *3 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023temporaneamente trasferita in Italia a seguito della guerra cheData pubblicazione 20/06/2023affligge dal 24/2/2922 l Ucraina e richiama l art.5 a norma delquale la competenza a provvedere sulle misure di protezionespetta all * giudiziaria dove il minore è statotemporaneamente trasferito e quindi in concreto al Tribunale per iminorenni di Catania ove la minore ed altri minori ucrainitemporaneamente dimorano.In ordine allo status giuridico dei minori ucraini temporaneamentetrasferiti in Italia il Tribunale ha ritenuto che a i minori ucrainigiunti in Italia ed a Catania sono privi di legami di parentela o dipregressa conoscenza con la * presidentedell associazione «Nuovi confini» la quale non risulta essere statanominata tutore del minore per effetto di un provvedimentodell * giurisdizionale competente della regione ucraina diresidenza abituale del minore b invero è stato prodotto undocumento proveniente dall Ucraina e corredato da traduzione inlingua italiana relativo a ordinanza amministrativa dell 8/3/2022firmata dal direttore * * per conto del Comune di* del distretto * della regione di* con la quale si autorizzava il viaggio dei minoridall orfanotrofio in Italia e si nominava come responsabile ** * – persona diversa dalla ricorrente «educatricedell orfanotrofio» la quale trovandosi già in Italia avrebbe dovutoiscrivere i minori negli elenchi di presenza temporanea presso il* * in Italia provvedendo al loro rientro nelterritorio ucraino al termine dell emergenza della guerra c èstato altresì prodotto un atto del * Generale dell Ucraina aNapoli in data 6/4/22 nel quale si attesta visionata ladocumentazione prodotta da parte della * « soggettoconosciuto dal * ucraino a Napoli come presidentedell associazione «Nuovi * precisamente «atti notariliautenticati in territorio ucraino nn. 769 529 531 e 153/1544 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023ordinanza del Ministero dell * e * * e *Data pubblicazione 20/06/2023l autenticità dei suddetti documenti con i quali si consentiva lapermanenza dei minori di cui ad elenco allegato in territorioitaliano inizialmente dall 8/3/2022 e sino all 8/6/2022 consuccessiva proroga sempre disposta il 10/6/2022 dal *Generale dello Stato * «sino al termine del conflitto»accompagnati dal suddetto nominato «responsabile» autorizzato aprovvedere a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minorecon esercizio di tutte le funzioni «inerenti alla figura di tutore cheda questo * viene altresì delegata e riconosciuta».Di conseguenza ad avviso del Tribunale la ricorrente non puòessere qualificata come rappresentante della minore con delega diresponsabilità genitoriale in forza di «meri atti privati» quali quellinotarili * 41930/2021 e * 9199/2019 in punto di qualitàdi minore straniero non accompagnato del minore affidato di fattodai genitori residenti all estero ad un parente nominato con attonotarile presente in Italia cfr. anche * 19058/2011 in puntodi impossibilità per il * di attestare oltre all identitàpersonale delle parti anche la veridicità delle qualifiche che le partiritengono di attribuire a sé medesime anche tenuto conto diquanto disposto dal d.lgs. n. 71/2011 sull * e funzionidegli uffici consolari art.33 in particolare non essendo il *Generale a Napoli neppure legittimato a nominare tutori di minoricomunque «non residenti a * al di fuori dei casi di urgenzacosicché il minore oggetto dell istanza deve ritenersi rientrantenella categoria dei minori stranieri «non accompagnati» *acronimo come correttamente ritenuto dal Presidente delTribunale per i minorenni di Catania il quale ha nell aprile 2022provveduto a nominare un tutore italiano nella personadell avvocato * * si deve al riguardo ancherichiamare la * ministeriale del 10/3/2022 dal titolo«Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate5 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023dall Ucraina a seguito dell invasione militare delle forze armateData pubblicazione 20/06/2023russe» pag.2 e il * Minori * non accompagnaticontenuto nella * del 5/5/22 del * delegato peril «Coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alleprovenienti dall Ucraina a seguito del conflitto in atto» par.5.2dedicato alla tutela e nomina del tutore .Avverso la suddetta pronuncia notificata il 6/6/22022* * in qualità di tutore internazionale del minore* * propone ricorso per cassazione notificato il4/7/2022 affidato a due motivi nei confronti dell * ** in qualità di tutore della minore che resiste concontroricorso notificato l 11/9/22 e del Procuratore Generalepresso la Corte di Cassazione e del Procuratore distrettualepresso il Tribunale per i minorenni di *La causa è stata rimessa all udienza pubblica del 13/6/23 conistanze di discussione orale delle parti.Il * ha depositato memoria concludendo per il rigetto delricorso.All udienza pubblica del 13 giugno 2023 la causa sentite le partied il * è stata trattenuta in decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione o falsaapplicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. di norme di diritto in punto diqualificazione dell «istanza» e della normativa applicabile ai sensidell art.4 l.64/1994 di ratifica della * dell * del 1980nonché delle regole del contraddittorio dell art.101 c.p.c. stante lamancata audizione della ricorrente con il secondo motivo sidenuncia la violazione o falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c. dinorme di diritto in punto di qualificazione del minore come«minore straniero non accompagnato» e degli artt.2 11 d.lgs.4772017 in punto di ritenuta mancanza di un legame di parentela6 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023e della nomina di un tutore da parte dell autorità giurisdizionaleData pubblicazione 20/06/2023dello Stato ucraino.La ricorrente deduce anzitutto di avere correttamente presentatoquale tutore nominato dal * * a Napoli essendo statitutti i minori al loro ingresso in Italia registrati presso detto* per la loro identificazione e tutela un ricorso degradatoerroneamente ad «istanza» dal Tribunale ai sensi della l.64/1994di ratifica ed esecuzione in Italia della * dell * del1961 sostituita da quella del 19/10/1996 resa esecutiva in Italiacon * sul riconoscimento e l esecuzione delle decisioni inmateria di affidamento dei minori in relazione ai provvedimentiemessi dall autorità ucraina di affidamento dei minoriall orfanotrofio di * in Ucraina al direttore *la quale aveva nominato il tutore * * * chesi trovava in Italia e di nomina temporanea operata essendosorta la necessità di nominare altri tutori dato il numero dei minoriaccolti in varie parti d Italia dal * ucraino a Napolicompetente anche per la * della * * in data6/4/2022 prorogata il 10/6/22 «sino al termine del conflitto» cuierano stati anche affidati i minori al fine di sentire riconoscerel efficacia in Italia della nomina a rappresentante legale dei minorila stessa lamenta che con decreto inaudita altera parte nonnotificato ad essa * malgrado la stessa si fosseimmediatamente rivolta al questore della * di Catania ed alTribunale per i minorenni il Presidente del Tribunale per iminorenni di Catania aveva provveduto a nominare un tutoreitaliano per ls minore.Aggiunge la ricorrente che avrebbe dovuto essere applicata la* 2001/55CE che all art.2 lett. f definisce la categoria dei«minori non accompagnati» «i cittadini di paesi terzi o gli apolidi dietà inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli *membri senza essere accompagnati da una persona adulta7 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023responsabile per essi in base alla legge o agli usi finché non neNumero di raccolta generale 17603/2023assuma effettivamente la custodia una persona pDeatra pubebliscasziio ne 20/06/2023responsabile ovvero i minori che sono lasciati senzaaccompagnamento una volta entrati nel territorio degli *membri» direttiva «trasfusa nel Decreto del Presidente delConsiglio dei * del 28 marzo 2022» con il quale sono statedettate le misure temporanee di protezione delle personeprovenienti dall Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corsoe che la minore non poteva essere definita come «minore nonaccompagnata» ai sensi della * essendo giunta in Italiaaccompagnata dal suo rappresentante legale nominato dallo Stato* e dal tutore in Italia nominato dal * ucraino.Ad avviso della ricorrente la tutela sulla minore cittadina ucrainaresidente all estero continuando la stessa ad avere residenzaabituale in Ucraina e trovandosi solo temporaneamente in Italiaovvero sul bambino straniero [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dalla legge ucraina e secondo tale legge non occorre che anominare un soggetto tutore sia esclusivamente un autoritàgiurisdizionale poiché il codice della famiglia ucraino attribuisceanche il potere di nomina agli «organi di tutela» tra i quali vi èl autorità amministrativa giudiziaria e consolare.Il caso trattato dal precedente di questa Corte * 41930/2021citato nel provvedimento impugnato risulta ad avviso della* del tutto diverso in quanto il minore nel presentegiudizio non è entrato in Italia «affidato di fatto dai genitori ad unparente» ma è entrato in Italia affidato alle cure della sig.ra* nominata tutore da un autorità amministrativa e quindiè stato affidato alla * nominata dal * Generaledello Stato ucraino a Napoli con competenza sulla circoscrizioneterritoriale delle * * * Calabria * e* da ultimo con nuova attestazione del 10/6/2022pienamente efficace in Italia anche ai sensi dell art.50 n. 2 della8 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023* * Ucraina Italia del 26/12/2016. Peraltro laData pubblicazione 20/06/2023* * rappresenta per la minore una «figura amica»condividendo con lo stesso la lingua usi e costumi.In sede di udienza pubblica la ricorrente ha insistitonell accoglimento del ricorso rilevando peraltro che il *ucraino ha fatto successivamente richiesta all * centrale e alTribunale per i minorenni di rimpatrio di tutti i minori ucrainipresenti in * per trasferirli con l accompagnatrice designatanella persona della ricorrente in zona sicura dell Ucraina sudisposizione del Ministero competente ucraino ma che il tribunaledi Catania non ha ancora autorizzato il suddetto rientro dei minori.2. Il * esclusa anzitutto una lesione nel procedimento inoggetto del principio del contraddittorio ha ritenuto sulla basedegli atti del tutto corretta la qualificazione operata nelprovvedimento impugnato del minore come minore straniero nonaccompagnato rilevando che a ai sensi dell art.6 della* dell * del 1996 in ipotesi di «minori rifugiati eminori che a seguito di gravi disordini nel proprio paese si sianotrasferiti a livello internazionale» le autorità giudiziarie dello statoin cui il minore è stato temporaneamente trasferito sonocompetenti ad adottare le misure finalizzate alla protezione delminore e dei suoi beni b ai sensi dell art.2 Legge n. 47/2017 edil DPCM 28/3/2022 emesso per l adozione di misure di protezionetemporanea per le persone provenienti dall Ucraina richiamaespressamente tale normativa la definizione di «minore stranieronon accompagnato» riguarda il minore «privo di assistenza e dirappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per luilegalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell ordinamentoitaliano» con necessaria concorrenza di entrambe le condizioni ela * 2013/33/UE pone l accento sulla necessità che il minorestraniero sia accompagnato da un adulto «che ne sia responsabileper legge o per prassi dello Stato membro interessato fino a9 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto» art.2Numero di raccolta generale 17603/2023lett. e c l unico documento prodotto è un «atto amminisDtarta ptuibvbolic»az io ne 20/06/2023l ordinanza dell 8/3/22 della * dell orfanotrofio per contodel Comune ucraino per autorizzare il viaggio di alcuni minori enon è dato conoscere l iter in base al quale i bambini sono poipassati alla responsabilità della * educatrice dell Istitutoalla * * * e poi alla * la qualecomunque pur condividendo con i minori ucraini la lingua e lacultura non risulta avere «rapporti qualificati con i bambini nonconoscendoli prima del loro arrivo in * cosicché la fattispeciein esame risulta diversa da quella oggetto di altre decisioniadottate dal Tribunale di Bolzano e dal Tribunale di Lecce allegatedalla ricorrente risultando in quei casi che i bambini erano statiaccompagnati personalmente dai responsabili dell orfanotrofio incui si trovavano o da persona che si qualificava come madreaffidataria d è fondamentale nell ambito di minori che giungonoin Italia da paesi esteri in una situazione di estrema vulnerabilitànon avendo con sé né i genitori né i tutori che sia l autoritàgiudiziaria competente nella specie il tribunale per i minorenni –a designare i tutori.3. * utile una ricostruzione del quadro normativo.3.1. Ai sensi dell art. 42 della l. n. 218 del 1995 la giurisdizione ela legge applicabile in materia di protezione dei minori sonoregolate dalla * dell * del 19 ottobre 1996 che hasostituito la * del 5/10/1961 resa esecutiva in Italiacon legge 24 ottobre 1980 n. 742.La * dell * del 19/10/1996 sulla competenza la leggeapplicabile il riconoscimento l esecuzione e la cooperazione inmateria di responsabilità genitoriale e di misure di protezione deiminori ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015 n. 101 entratain Italia in vigore dal 1°/1/2016 che vede tra gli * contraenti10 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023anche l Ucraina * al di fuori dell UE essendo entrata in vigoreData pubblicazione 20/06/2023in tale * nel 2008 si applica invero alla fattispecie in esame.L art.5 stabilisce che le autorità sia giudiziarie che amministrativedello Stato contraente di «residenza abituale» del minore sonocompetenti ad adottare misure tendenti alla protezione della suapersona o dei suoi beni mentre salvo quanto disciplinato dall art.7 per i casi di trasferimento o di mancato ritorno illecito delminore in caso di trasferimento della residenza abituale delminore in un altro Stato contraente sono competenti le autoritàdello Stato della nuova residenza. L art.6 al primo commaprevede che «Per i minori rifugiati e i minori che a seguito di gravidisordini nel proprio paese siano trasferiti a livello internazionalele autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori sivengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno lacompetenza prevista al paragrafo primo dell art. 5». * si èscelto di attribuire in queste situazioni alle autorità dello Stato incui i minori si siano trasferiti e si trovano la competenza generalenormalmente spettante alle autorità dello Stato di residenzaabituale del minore.Per i casi di urgenza l art.11 prevede poi che «In tutti i casi diurgenza sono competenti ad adottare le misure di protezionenecessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio sitrovino il minore o dei beni ad esso appartenenti. 2. Le misureadottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti diun minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraentecessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensidegli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dallasituazione».* il profilo dei conflitti che possano sorgere tra le autoritàcompetenti l art.13 così recita «1. Le autorità di uno Statocontraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 adadottare misure di protezione della persona o dei beni del minore11 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023devono astenersi dal decidere se all atto dell introduzione dellaData pubblicazione 20/06/2023procedura misure analoghe siano state richieste alle autorità di unaltro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5a 10 e siano ancora in corso di esame. 2. La disposizione delparagrafo precedente non si applica qualora le autorità alle qualisia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbianodeclinato la propria competenza». La regola di risoluzione deiconflitti è formulata in termini simili a quelli utilizzati in materia dilitispendenza l autorità competente a norma degli artt. da 5 a 10dovrebbe astenersi dal pronunciarsi sulla richiesta di misure se lemisure corrispondenti siano state richieste alle autorità di un altroStato contraente anch esso competente a norma degli stessiarticoli e siano ancora in fase di esame. * se l autoritàoriginariamente adita abbia già adottato la misura richiesta non sitratterà più di affrontare una situazione di litispendenza ma dioccuparsi dell efficacia in uno Stato contraente della misuraadottata in un altro Stato ai sensi dei successivi artt. 14 e 23.Ai sensi dell art.14 le misure adottate in applicazione degli articolida 5 a 10 «restano in vigore nei limiti loro propri anche quando unmutamento delle circostanze dovesse far scomparire l elemento sulquale si basava la competenza fintantoché le autorità competentiai sensi della convenzione non le avranno modificate sostituite oabolite».Gli artt.15 e 16 disciplinano la legge applicabile prevedendo aall articolo 15 che «1. * esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge. 2. Tuttavia nella misura incui la protezione della persona o dei beni del minore lo richiedaesse possono eccezionalmente applicare o prendere inconsiderazione la legge di un altro Stato col quale la situazionepresenti uno stretto legame. 3. In caso di trasferimento dellaresidenza abituale del minore in un altro Stato contraente a partire12 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge diData pubblicazione 20/06/2023quest altro Stato che regola le condizioni di applicazione dellemisure adottate nello Stato di precedente abituale residenza» ball articolo 16 che «1. L attribuzione o l estinzione di pieno diritto diuna responsabilità genitoriale senza l intervento di un autoritàgiudiziaria o amministrativa è regolata dalla legge dello Stato diresidenza abituale del minore. 2. L attribuzione o l estinzione di unaresponsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale senzal intervento di un autorità giudiziaria o amministrativa è regolatadalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nelmomento in cui l accordo o l atto unilaterale entra in vigore. 3. Laresponsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato diresidenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di taleresidenza abituale in un altro * 4. In caso di trasferimentodella residenza abituale del minore l attribuzione di pieno dirittodella responsabilità genitoriale ad una persona cui taleresponsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla leggedello Stato di nuova residenza abituale».In definitiva si è mantenuto il principio posto dalla *del 1961 secondo cui «nell esercizio della competenza lorocontraenti applicano la propria legge» al fine di agevolare ilcompito dell autorità competente.L art.23 * ed * recita « 1. Le misureadottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute dipieno diritto negli altri * contraenti.2. Tuttavia ilriconoscimento può essere negato a qualora la misura sia stataadottata da un autorità la cui competenza non era fondata ai sensidelle disposizioni del capitolo II b qualora la misura sia stataadottata tranne il caso d urgenza nell ambito di un procedimentogiudiziario o amministrativo senza aver dato al minore la13 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023possibilità di essere sentito in violazione dei principi fondamentaliData pubblicazione 20/06/2023di procedura dello Stato richiesto…».I successivi artt. 24 e 25 disciplinano invece l ipotesi in cui sichieda al fine di dirimere senza indugio ogni dubbiol accertamento dell efficacia di provvedimenti adottati da uno Statocontraente art.24 «Senza pregiudizio dell art. 23 paragrafoprimo ogni persona interessata può chiedere alle autoritàcompetenti di uno Stato contraente che si pronuncino sulriconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottatain un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla leggedello Stato richiesto» art.25 «L autorità dello Stato richiesto èvincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l autorità dello Statoche ha adottato la misura ha fondato la propria competenza» .L art.33 stabilisce che «1.Quando l autorità competente ai sensidegli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in unafamiglia di accoglienza o in un istituto o la sua assistenza legaletramite kafala o istituto analogo e quando tale collocamento oassistenza deve avvenire in un altro Stato contraente essaconsulta preliminarmente l * centrale o un altra autoritàcompetente di quest ultimo * A tal fine le comunica unrapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento oassistenza. 2. La decisione sul collocamento o l assistenza puòessere presa nello Stato richiedente solo se l * centrale oun altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato talecollocamento o assistenza tenuto conto del superiore interesse delminore» e l art. 34 stabilisce che «1. In previsione di una misura diprotezione e se la situazione del minore lo richiede le autoritàcompetenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogniautorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utiliper la protezione del minore di comunicargliele…».Infine l art. 40 nel * VI * di carattere generaledetta «1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale14 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata unaNumero di raccolta generale 17603/2023misura di protezione potranno rilasciare al detentoDraeta pudbbeliclalazio ne 20/06/2023responsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata laprotezione della persona o dei beni del minore su sua richiesta uncertificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono consideratiefficaci fino a prova contraria. 3. * Stato contraente designa leautorità competenti a rilasciare il certificato».All art. 43 si prevede poi che «I documenti trasmessi o rilasciati inapplicazione della * sono esentati dall obbligo dilegalizzazione o di qualsiasi analoga formalità».3.2. Tanto premesso la ricorrente aveva chiesto al Tribunale per iminorenni il riconoscimento e l esecuzione in Italia delprovvedimento di nomina a tutore del minore «giustaprovvedimenti emessi dall autorità ucraina in data 08/03/2022 e06/04/2022 con conseguente revoca del tutore locale nominato».In effetti la Legge invocata n. 64 del 15/1/1994 di ratifica edesecuzione della convenzione europea di Lussemburgo sulriconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia diaffidamento dei minori e di ristabilimento dell affidamento del 20maggio 1980 e della convenzione dell * sugli aspetti civili dellasottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 contieneanche «norme di attuazione» non soltanto delle predetteconvenzioni ma anche «della convenzione in materia di protezionedei minori aperta alla firma a L * il 5 ottobre 1961 e dellaconvenzione in materia di rimpatrio dei minori aperta alla firma aL * il 28 maggio 1970».La * dell * del 5/10/1961 stata poi sostituita dalla* dell * del 19/10/1996 ritenuta applicabile nelprovvedimento impugnato alla fattispecie dal * All art.4della l.64/1994 si prevedeva infatti una procedura per «ilriconoscimento e l esecuzione nel territorio dello Stato dei15 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023provvedimenti adottati dalle autorità straniere per laData pubblicazione 20/06/2023protezione dei minori ai sensi dell articolo 7 della convenzione deL * del 5 ottobre 1961» dinanzi al tribunale per i minorenni delluogo in cui i provvedimenti stessi dovevano avere attuazione condecisione assunta con decreto in camera di consiglio sentito ilpubblico ministero e ove del caso il minore e le persone presso cuiquesti si trovavano su ricorso degli interessati decretoimpugnabile con ricorso per cassazione.La * dell * del 1996 resa esecutiva in Italia dal 2016ha invece stabilito all art.23 che gli * attribuiscano efficacia alprovvedimento adottato dall autorità dello Stato contraente per laprotezione del minore in questione in modo «automatico» cioèsenza che si renda necessario alcun provvedimento in quantonella logica della cooperazione e fiducia tra gli * che impronta ilnuovo testo normativo internazionale gli * contraenti incomunicazione fra loro debbono assicurare la continuità dellaprotezione del minore attraverso le frontiere quando la vita delmedesimo presenti aspetti di internazionalità toccando più paesi.La * del 1996 non preclude tuttavia una procedurapreventiva di accertamento positivo o negativo dellariconoscibilità della misura in quanto l art. 24 della *sopra richiamato ammette che ogni parte interessata possachiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente dipronunciarsi sia sulla riconoscibilità sia sulla non riconoscibilità diuna misura adottata in un altro Stato contraente.E nella specie la ricorrente sia pure facendo richiamo allal.64/1994 di attuazione della vecchia * sulla protezionedei minori del 5/10/1961 ha inteso chiedere conformemente aquanto disposto dall art.24 della * vigente del19/10/1996 applicabile alla fattispecie il riconoscimento dellapiena efficacia in Italia della nomina a tutore operata dall autoritàconsolare ucraina il 6/4/2022.16 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/20233.3. La competenza del * * sussiste pertanto nel caso inNumero di raccolta generale 17603/2023esame sia ai sensi dell art. 6 che rispetto all art.5 noDramta pau bbclihcaezio ne 20/06/2023prevede quale principio generale la competenza in materia diprotezione dei minori dell autorità dello Stato contraente nel qualeil minore ha la «residenza abituale» previsione che contempla lacompetenza dello Stato in cui si trova il minore «che a seguito digravi disordini nel proprio paese sia trasferito a livellointernazionale» trattandosi di un trasferimento «temporaneo» inquanto destinato a protrarsi fino alla fine del conflitto* sia ai sensi dell art.11 in virtù del quale «In tutti icasi di urgenza sono competenti ad adottare le misure diprotezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cuiterritorio si trovano il minore o dei beni ad esso appartenenti»sempre ove si ritenga che la condizione del minore presente inItalia senza gli esercenti la responsabilità genitoriale rendanecessario un intervento urgente.Ai sensi dell art. 15 della stessa * in entrambi i casi lalegge applicabile è la lex fori pur essendo consentito in virtù delparagrafo 2 l applicazione in via eccezionale della legge di un altroStato col quale la situazione presenti uno stretto legame «nellamisura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lorichieda».3.4. In relazione alla disciplina specifica sui * acronimo perMinori * Non * una tra le prime definizioni sirinviene nel d.p.c.m. n. 535 del 1999 recante il «Regolamentoconcernente i compiti del * per i minori stranieri a normadell art. 33 commi 2 e 2 bis del d. lgs. n. 286 del 1998» cheall art. 1 comma 2 definisce il «minore straniero nonaccompagnato presente nel territorio dello * il minorenne nonavente cittadinanza italiana o di altri * dell * europea chenon avendo presentato domanda di asilo si trova per qualsiasicausa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza17 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabiliNumero di raccolta generale 17603/2023in base alle leggi vigenti nell ordinamento italiano». Data pubblicazione 20/06/2023Il d. lgs. n. 142 del 2015 c.d. «decreto accoglienza» che ha datodefinizione contenuta nel d.p.c.m. definendo all art. 2 comma 1lett. e il minore straniero non accompagnato come «lo stranierodi età inferiore ai diciotto anni che si trova per qualsiasi causa nelterritorio nazionale privo di assistenza e rappresentanza legale».La disposizione si inserisce all interno di una disciplina organica alregime giuridico dei minori stranieri non accompagnati conl intento di disegnare un sistema unico di accoglienza in grado disuperare almeno tendenzialmente la distinzione tra minoristranieri non accompagnati e minori richiedenti protezioneesprimendo in modo assoluto il divieto che i minori possano essereaccolti presso strutture non specializzate.Quanto all apertura della tutela per tali minori l art. 19 comma 5dopo le modifiche introdotte dall art. 2 comma 1 lett. b del d. lgs.n. 220 del 2017 c.d. correttivo del d.lgs. 142 ha stabilito che larelativa competenza prima attribuita al giudice tutelare sia ora dicompetenza del tribunale per i minorenni al quale «l autorità dipubblica sicurezza da immediata comunicazione della presenza diun minore non accompagnato…per l apertura della tutela e lanomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codicecivile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimocodice in quanto compatibili e per la ratifica delle misure diaccoglienza predisposte nonché al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali con mezzi idonei a garantirne la riservatezza alfine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza deiminori non accompagnati».La successiva l. n. 47 del 2017 c.d. «Legge * in partericalcando la previgente disciplina di cui all art. 1 comma 2d.p.c.m. 13.4.1999 n. 535 definisce il * come «minorenne18 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023non avente cittadinanza italiana o dell * europea che si trovaNumero di raccolta generale 17603/2023per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è aDlattra ipmubeblincatziio ne 20/06/2023sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e dirappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per luilegalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell ordinamentoitaliano». Tale legge prevede procedure certe per l identificazionedei minori art. 5 che introduce nel d. lgs. n. 142 del 2015 il nuovoart. 19 bis attribuendone dopo le modifiche introdotte dal d. lgs.n. 220 del 2017 la competenza al tribunale per i minorenni.Si è lasciato aperto il problema dei minori «affidati di fatto» nonformalmente ai parenti entro il quarto grado e a maggior ragione acoloro che non siano parenti entro il quarto grado c.d. *La L. n. 183 del 1984 in materia di adozione all art. 9 comma 4stabilisce che «chiunque non essendo parente entro il quartogrado accoglie stabilmente nella propria abitazione un minorequalora l accoglienza si protragga per un periodo superiore a seimesi deve trascorso tale periodo darne segnalazione alprocuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.L omissione della segnalazione può comportare l inidoneità adottenere affidamenti familiari o adottivi e l incapacità all ufficiotutelare». Il comma 5 della stessa norma prosegue poi affermandoche «nello stesso termine di cui al comma 4 uguale segnalazionedeve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi nonsia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo noninferiore a sei mesi. L omissione della segnalazione può comportarela decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a normadell art. 330 c.c. e l apertura della procedura di adottabilità».Da tali disposizioni a contrario si è dedotta l esistenza dellacategoria dei minori «affidati di fatto» cioè di quei minori che sonostati affidati a parenti entro il quarto grado dai genitori esoneratida qualunque obbligo di segnalazione che è previsto solo per gliaffidamenti a parenti oltre il quarto grado.19 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/20233.5. Nello specifico dell emergenza relativa agli sfollati ucrainiNumero di raccolta generale 17603/2023sfuggiti al conflitto bellico con la * il Decreto del * ipdubebnlictaezio ne 20/06/2023del Consiglio dei * del 28 marzo 2022 intitolato «Misure diprotezione temporanea per le persone provenienti dall Ucraina inconseguenza degli eventi bellici in corso» a partire dal 24/2/2022richiama nella premessa anche la Legge n. 47/2017* in materia di misure di protezione dei minori stranierinon accompagnati.Nel quadro della situazione di emergenza legata agli eventi bellici incorso in Ucraina il Capo * della * civile haadottato l ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022 recante ulterioridisposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorionazionale l accoglienza il soccorso e l assistenza alla popolazionein conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell Ucrainae sulla base dell art. 2 dell ordinanza il Capo * per le* * e l Immigrazione è stato nominato *delegato al fine di assicurare il coordinamento delle misure e delleprocedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti deiminori stranieri non accompagnati.* è stato adottato un «Piano» che definisce le attività svoltedagli * istituzionali a vario titolo coinvolti ferme le competenzeistituzionali previste dalle normative vigenti in particolare dalla* dell * del 1996 sopra citata e le disposizioni dellalegge n. 101/2015 di ratifica. Nel suddetto «Piano» nell ultimoaggiornamento del 5/5/22 si richiama la definizione contenutanell art.2 l.47/2017 del minore straniero non accompagnato e siprevede che «I minori accompagnati da adulti diversi dai genitoriche si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciutiformalmente come loro tutori secondo la legge italiana rientranonella definizione di minori stranieri non accompagnati » e che ades. «è * un minore straniero semplicemente accompagnato dauna zia da una nonna o dal direttore dell istituto ove erano accolti20 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023in Ucraina che NON possano dimostrare di esserne legalmenteNumero di raccolta generale 17603/2023responsabili ». Data pubblicazione 20/06/20233.6. Le funzioni dei * stranieri in Italia sono regolate dalla* di * del 1963 entrata internazionalmente invigore il 19 marzo 1967 e ratificata dall Italia con Legge n. 804 del9 agosto 1967. Tra le funzioni consolari che possono essereesercitate anche dalle * diplomatiche riassunte dall art. 5vi sono quelle « di notaio e ufficiale di stato civile nonché altre acarattere amministrativo dello Stato d invio nel rispetto delle leggie dei regolamenti dello Stato di residenza»La legge 71/2011 disciplina invece la funzione dei nostri *consolari prevedendo art.28 che essi esercitino anche funzioninotarili e di volontaria giurisdizione «nei confronti dei cittadinicosì recita «Tutela curatela amministrazione di sostegno 1. Ilcapo dell ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadiniminorenni interdetti emancipati inabilitati e sottoposti adamministrazione di sostegno residenti nella circoscrizione lefunzioni ed i poteri in materia di tutela di curatela di assistenzapubblica e privata che le leggi dello stato attribuiscono al giudicetutelare…Essi cessano dall ufficio dal giorno in cui é loro notificatala nomina rispettivamente di un nuovo tutore protutore curatoreo curatore speciale amministratore di sostegno tanto se lasostituzione è decisa dal capo dell ufficio consolare quanto se incaso di rientro del minore o incapace in Italia essa è decisa dallacompetente autorità nazionale. A tale fine è consideratacompetente l autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore odell incapace».La * consolare tra Italia e Ucraina pubblicata neldicembre 2016 che qui interessa prevede a all art.42 *notarili e legalizzazione consolare che i funzionari consolaripossono redigere «in forma notarile» una serie di atti tra cui21 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023testamenti e atti e contratti relativi al matrimonio di un cittadinoData pubblicazione 20/06/2023dello Stato di invio nonché «2. autenticare le copie dei documentied estratti autenticare le firme apposte sui documenti certificarela traduzione dei documenti o tradurli 3. esercitare qualunquealtra funzione notarile prevista dalla legislazione dello Stato d inviopurché le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non loimpediscano» all art.43 * degli atti e dei documenticonsolari che «Gli atti ed i documenti formati certificatiautenticati nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuatao certificata da un funzionario consolare hanno nello Stato diresidenza lo stesso valore probatorio che avrebbero se fosserostati formati certificati autenticati o tradotti dalle *competenti dello Stato di residenza purché siano state rispettate leformalità richieste in materia da detto * c all art.50 * dei minori degli inabilitati e degli incapaci che «2. Ifunzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasidichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli interessidei minori e delle altre persone incapaci cittadini dello Statod invio ed a tale fine qualora necessario possono conformementealla legislazione dello Stato di residenza e agli accordiinternazionali in vigore per le * contraenti della presente* adottare provvedimenti per nominare i curatori otutori di tali persone e controllare l esercizio del loro mandato».4. * Corte in materia di efficacia delle attività svolte dal* nell ambito delle funzioni notarili o certificative pureaffidategli ha precisato * 19058/2011 che «Nell eserciziodelle funzioni notarili a lui spettanti il console ai sensi dell art. 49della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesta l identità personaledelle parti ma non anche la veridicità delle qualifiche che le stesseritengano di attribuirsi ne consegue che qualora un soggetto sidichiari legale rappresentante di una società l atto pubblico redattodal console nella specie autentica di procura fa fede della22 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023circostanza che il comparente si è dichiarato tale ma non ancheData pubblicazione 20/06/2023dell effettiva titolarità dei poteri rappresentativi enunciati». *specie si discuteva della validità ed efficacia dell attestazione circala qualità di legale rappresentante di una società ad opera del capodell ufficio consolare italiano nella capitale yemenita inun autentica della procura medesima vergata in base ai poterinotarili di cui all art. 19 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200 conrinvio all art.49 della legge notarile n. 89/1913.In generale invero sulla efficacia dell atto pubblico si è chiaritoche «la indicazione in un atto pubblico di dati desunti da altrerisultanze documentali può fare fede fino a querela di falsorelativamente al compimento dell operazione eseguita ma non inordine alla veridicità del dato richiamato» * 9380/2011 e che«l efficacia probatoria privilegiata dell atto pubblico è limitata aifatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e allaprovenienza delle dichiarazioni senza implicare l intrinsecaveridicità di esse o la loro rispondenza all effettiva intenzione delleparti» * 11012/2013 * 22903/2017 . Così *20214/2019 si è ribadito che «L efficacia probatoria dell attopubblico nella parte in cui fa fede fino a querela di falso è limitataagli elementi estrinseci dell atto indicati all art. 2700 c.c. e non siestende al contenuto intrinseco del medesimo che può anche nonessere veritiero. E pertanto ammessa qualsiasi prova contraria neilimiti consentiti dalla legge in ordine alla veridicità e all esattezzadelle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti» nellaspecie si è escluso che fossero munite di fede privilegiata ledichiarazioni dei contraenti riportate nell atto pubblico di«finanziamento ipotecario» relative all esigibilità del creditogarantito .5. * questo giudice di legittimità in relazione alla tutela daapprestare ai minori stranieri non accompagnati ed alla relativaqualifica del soggetto meritevole di protezione con specifico23 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023riguardo ai * acronimo per «Minori * * diNumero di raccolta generale 17603/20232017 si qualifica come minore straniero non accompagnato ai finidell applicazione degli istituti di tutela apprestati dall ordinamentoil minore che non solo sia privo di assistenza materiale ma che siaanche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale inbase alle leggi vigenti nell ordinamento italiano allo scopo digarantirne l interesse superiore e di esercitare la capacità di agireper suo conto ove necessario. Ne consegue che è competente iltribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione digiudice tutelare all apertura di una tutela per un minore stranieroprivo di genitori sul territorio nazionale ma da questi affidato condimorante in Italia non potendosi considerare tale forma di delegadella responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento ».* Corte che era stata investita del regolamento dicompetenza da parte del tribunale per i minorenni di Torino cheriteneva non potesse essere considerato * un minore che sitrovata in Italia con il fratello al quale era stato affidato daigenitori – ha affermato che la dizione dell art. 2 della l. n. 47 del2017 richiede perché possa escludersi la riconducibilità allacategoria dei * che essi si trovino sul territorio nazionale nonsolo debitamente assistiti da persone che se ne prendano curasotto tutti i profili ma anche che sul territorio nazionale sianopresenti persone che possano legittimamente esercitare laresponsabilità genitoriale su di loro. * mancandoanche uno solo dei predetti requisiti come nella specie ove ilfratello del minore pur provvedendo alla sua assistenza non eratuttavia in grado di rappresentarlo legalmente il minore deveconsiderarsi come «non accompagnato». * taleinterpretazione l uso da parte del legislatore nella formulazionedell art. 2 della congiunzione «e» tra l espressione «assistenza» e24 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023«rappresentanza». Né l atto notarile con il quale il minore era statoNumero di raccolta generale 17603/2023affidato al fratello avrebbe valore nel nostro ordinameDnattoa p u bnbliocanzio ne 20/06/2023essendo consentita alcuna delega della responsabilità genitoriale.E stato successivamente ribadito che « Ai sensi dell art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come minore straniero non accompagnato ai fini dell applicazione degliistituti di tutela apprestati dall ordinamento il minore che non solosia privo di assistenza materiale ma che sia anche privo di soggettiche ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigentinell ordinamento italiano allo scopo di garantirne l interessesuperiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto ovenecessario. * categoria dei minori stranieri non accompagnatiin particolare rientra anche quella dei minori affidati di fatto dailoro genitori residenti all estero ad un parente che sia in grado diprendersene cura in Italia in giudizio per regolamento dicompetenza in cui si è dichiarata la competenza del Tribunale per iminorenni e non del Tribunale ordinario all apertura di una tutelain favore di un minore straniero privo di genitori sul territorionazionale ma da essi stessi affidato con atto notarile – nel quale«il * aveva attestato semplicemente che effettivamente igenitori del minore hanno dichiarato in sua presenza quantoriportato nell atto sottoscrivendolo» alle cure ed allarappresentanza legale della sorella dimorante in Italia cosìescludendo la validità nel nostro ordinamento di tale forma didelega della responsabilità genitoriale * 41930/2021 «Ai sensi dell art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come minore straniero non accompagnato ai fini dell applicazione degliistituti di tutela apprestati dall ordinamento il minore che in basead un rapporto di affidamento intrafamiliare goda in Italia diassistenza materiale ma sia nello stesso tempo privo dirappresentanza legale per l impossibilità di riconoscere la validità inItalia di un atto di delega dell affidamento del minore non25 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023riconosciuto nell ordinamento di provenienza come attributivo dellaData pubblicazione 20/06/2023rappresentanza legale del minore. La condizione di minorestraniero non accompagnato non può ritenersi esclusa per il fattoche il minore si trovi in Italia per motivi familiari o di studio oformazione professionale non potendo ritenere tale categoriaristretta ai minori che accedono al territorio dello Stato italiano alloscopo di presentare domanda di asilo» in fattispecie in cui igenitori albanesi avevano con dichiarazione notarile acconsentitoche una minore potesse restare in Italia presso la zia la qualeaveva chiesto di essere nominata tutore * 9648/2022 .In conclusione i * devono tendenzialmente essere riconducibilialla categoria dei * poiché la responsabilità genitoriale non èdelegabile con pattuizione privata in base alla legge italiananemmeno con procura notarile.6. * fattispecie in esame nel presente giudizio tuttavia assumerilievo centrale l atto prodotto dalla ricorrente corredato datraduzione in lingua italiana con il quale il * ucraino a Napoliin data 6/4/2022 ha provveduto a rilasciare «Attestazioneconsolare» alla ricorrente nella quale visionata ladocumentazione prodotta da parte della * soggetto«conosciuto dal * ucraino a * come presidentedell associazione «Nuovi * precisamente gli «atti notariliautenticati in territorio ucraino nn. 769 529 531 e 153/154ordinanza del Ministero dell * e * * e* si attesta l autenticità dei suddetti documenti dai quali«emerge» che si consente la permanenza dei minori di cui adelenco allegato in territorio italiano inizialmente dall 8/3/2022 esino all 8/6/2022 e con successiva proroga sempre disposta conal termine del conflitto» accompagnati dal suddetto nominato«responsabile» autorizzato a provvedere a tutte le necessitànascenti in capo ad ogni minore con esercizio di tutte le funzioni26 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023«inerenti alla figura di tutore che da questo * viene altresìData pubblicazione 20/06/2023delegata e riconosciuta».La * in effetti è stata nominata tutore direttamentedal * ucraino in quanto la nomina a tutore da partedell Amministrazione comunale ucraina e del nominato affidatariodei minori la * dell orfanotrofio * avevariguardato altra persona la * che aveva avuto il compitoper quanto esposto in ricorso di accompagnare i minori in Italiaiscriverli nell elenco del consolato rappresentarli fuori dal territorioucraino.* quindi direttamente in gioco il giusto rilievo da dare allasuddetta attestazione e nomina del tutore da parte di quel *ucraino competente per territorio e non come erroneamenteopinato dal giudice a quo in *Non si tratta tanto di un atto compiuto nell esercizio di funzionipropriamente notarili espletate dal * straniero nel nostro* in relazione alla documentazione amministrativa formatasiin Ucraina quanto di un atto di esercizio del potere di effettiva«nomina» a tutore della ricorrente da parte del * ucraino aNapoli di cui occorre vagliare l efficacia nel nostro ordinamentoanche in relazione alla domanda giudiziale svolta dalla ricorrente.Il caso diverge da quelli già esaminati da questa Corte neiprecedenti sopra richiamati in quanto in quelli vi era unasemplice dichiarazione raccolta dal * estero da parte deigenitori del minore circa il suo affidamento e la nomina a tutore diun famigliare presente in *7.Orbene attraverso l istituzione consolare alcuni organi statalisono ammessi nel territorio di un altro Stato per svolgervi una seriedi funzioni.Secondo una dottrina «il console è all estero rispetto ai suoiconnazionali ciò che all interno sono contemporaneamente il27 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023prefetto e il questore il notaio e l ufficiale di stato civile il capitanoData pubblicazione 20/06/2023di porto e il provveditore agli studi».* dalla fonte normativa che le prevede e nedisciplina l esercizio convenzionale o consuetudinaria le funzioniconsolari sono riconducibili quindi a due grandi categorie quellenonché alla protezione degli interessi e diritti dello Stato di invio equelle di natura amministrativa o giurisdizionale che il consoleesercita in qualità di organo interno dello Stato di invio nei riguardidelle persone fisiche e giuridiche legate allo Stato dal vincolo dellacittadinanza o della nazionalità e nei confronti degli stranieri perciò che riguarda i loro interessi e le loro attività rilevanti perl ordinamento giuridico dello Stato di invioCon il consenso dello Stato territoriale i consoli possono svolgerecollaborazione all esercizio della funzione giurisdizionale dello Statodi invio partecipando o provvedendo direttamente alla formazionedi atti da utilizzare nei procedimenti che si svolgono nello Stato diinvio.Le attribuzioni consolari in materia di volontaria giurisdizione nonseguono di regola il sistema dell esercizio diretto dei poteri masono generalmente limitate alla semplice funzione di «intervento esollecitazione» presso le autorità locali perché adottino certiprovvedimenti in favore dei connazionali cioè a quella funzionecomunemente riconosciuta al console allo scopo di attuare laprotezione dei connazionaliCosì ai fini della protezione dei minori e degli incapaci il consolenon ha normalmente il potere di provvedere se del casodirettamente alla nomina del tutore o del curatore ma ha soltantoil potere di richiedere l intervento delle autorità locali competentieventualmente proponendo la persona da nominare e salva inogni caso la possibilità di adottare le misure necessarie ed urgenti28 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023per la conservazione del patrimonio degli interessati finchéData pubblicazione 20/06/2023permane l inerzia delle autorità locali.La * di * sulle relazioni consolari artt. 5 lett. hmira a « salvaguardare nei limiti fissati dalle leggi e dairegolamenti dello Stato di residenza gli interessi nei minori e degliincapaci dipendenti dallo Stato d invio particolarmente quando èrichiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di unacuratela» e ex 37 lett. b «Se le autorità competenti dello Stato diresidenza posseggono le informazioni corrispondenti esse sonotenute…a notificare senza ritardo al posto consolare competentetutti i casi in cui ci sarebbe da provvedere alla nomina d un tutore odi un curatore per un dipendente dallo Stato d invio minore oincapace. * tuttavia riservata l applicazione delle leggi e deiregolamenti dello Stato di residenza per ciò che concerne la nominadi questo tutore o di questo curatore» subordina la competenzadel console all atteggiamento della legislazione locale.* specie all art.50 * dei minori degli inabilitati edegli incapaci della * consolare tra Italia e Ucraina del2016 è stabilito espressamente che «i funzionari consolari hanno ildiritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulle adozioni e sulla tuteladei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapacicittadini dello Stato d invio ed a tale fine qualora necessariopossono conformemente alla legislazione dello Stato di residenzae agli accordi internazionali in vigore per le * contraenti dellapresente * adottare provvedimenti per nominare icuratori o tutori di tali persone e controllare l esercizio del loromandato».* è a questo punto il richiamo sia all art. 23 della convenzionedell * del 1996 sulla competenza in materia di protezione deiminori che stabilisce la regola secondo cui «le misure adottatedalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pienodiritto negli altri * contraenti» sia all art.24 che regolamenta29 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Numero di raccolta generale 17603/2023l azione di accertamento negativo o positivo intrapresa da soggettoData pubblicazione 20/06/2023portatore di interesse. E l art. 43 della stessa convenzionechiarisce che «i documenti trasmessi o rilasciati in applicazionedella convenzione sono esentati dall obbligo di legalizzazione o diogni analoga formalità».Orbene nella specie l autorità consolare ucraina oltre ad averesvolto funzioni di certificazione della documentazioneamministrativa proveniente dall Ucraina ha altresì «conferito ericonosciuto» la funzione di tutore alla ricorrente e a tale attoadottato dall autorità consolare dell Ucraina * ove i minorihanno conservato la loro residenza abituale deve essere ilnecessario riconoscimento nel nostro ordinamento.* che l attestato consolare circa la delega e il riconoscimentodella funzione di tutore alla * reca la data del 6/4/2022successiva a quello adottato in via però soltanto di urgenzadall autorità giurisdizionale italiana con decreto del Presidente delTribunale per i minorenni di Catania di nomina a tutore dellaminore ucraina in data 4/4/2022 dell avv. * nelpresupposto che la stessa minore fosse insieme agli altri sediciprovenienti tutti da un istituto per minori ucraino priva di unrappresentante legale.Il che si è rivelato non corretto in quanto il * ucraino oltread attestare la piena regolarità della documentazioneamministrativa prodotta dalla ricorrente ha provveduto adesercitare conformemente alle disposizioni consolari ed alla* di * del 19/10/1996 il potere diretto di nominadella * a tutore dei minori ucraini tra cui quella dellacui protezione ed affidamento si discute nel presente ricorsotemporaneamente trasferiti in Italia nell emergenza legata alconflitto armato in corso nel * attraverso l intervento di unamacchina organizzativa che ha visto direttamente coinvoltal amministrazione * dell *30 di 31* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16703/2022Numero sezionale 3155/2023Non si è trattato dunque di minori giunti in Italia privi di assistenzaNumero di raccolta generale 17603/2023e rappresentanza legale e dunque meritevoli di protezione D satea cpuobbnlidcaozio ne 20/06/2023la disciplina dettata dalla Legge n. 47/2017.8. Per tutto quanto sopra esposto in accoglimento del ricorso vacassato il decreto impugnato e decidendo la causa nel merito nonessendo necessari ulteriori accertamenti fattuali e risultandourgente la decisione per la materia trattata va dichiarata l efficaciain Italia della nomina della sig.ra * * quale tutoredella minore * * ad opera del * [OSCURATO:PERSONA] a Napoli con atti in data 6/4/2022 e 10/6/2022.In considerazione della novità delle questioni di diritto trattatericorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti lespese dell intero giudizio . *La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e decidendola causa nel merito dichiara l efficacia in Italia della nomina dellasig.ra * * quale tutore della minore ** ad opera del * Generale dell Ucraina a Napoli concompensate tra le parti le spese dell intero giudizio .Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno2023.La * * Il Presidente31 di 31* **La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e decidendola causa nel merito dichiara l efficacia in Italia della nomina dellasig.ra * * quale tutore della minore ** ad opera del * Generale dell Ucraina a Napoli concompensate tra le parti le spese dell intero giudizio .Dispone che ai sensi del * n. 198 del 2003 art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 giugno2023.La * * Il Presidente31 di 31* *
Decreto Cassazione n. 17603/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris