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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 29260/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28492/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, sede di NAPOLI n.3086/2021 depositata i l 09/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I coniugi Marino e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un appartamento in Napoli ([OSCURATO:PERSONA] 37), lo hanno venduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto registrato l’8 giugno 2017).

L’Agenzia delle Entrate, ritenendo il prezzo dichiarato poco attendibile, ha invitato venditori e acquirente a produrre documenti a corredo e solo quest’ultima ha fornito una perizia di stima.

Confrontando quella perizia, i valori di vendita di immobili analoghi nella stessa zona e i dati OMI, l’Ufficio ha emesso l’avviso di rettifica n. 20171T005123, rideterminando il valore della compravendita in € 1.096.000,00.

Ha quindi liquidato un’imposta di registro di € 98.640, recuperando € 49.140 di imposta non versata, oltre interessi, e applicando una sanzione pari all’importo recuperato.

2. Il contribuente ha proposto ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli al fine di ottenerne l’annullamento.

3. La CTP con sentenza nr. 11014/22/2019, ha rigettato il ricorso.

4. Il contribuente ha indi interposto appello, e la CTR di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha respinto, ritenendo infondata l’eccezione di nullità per violazione della sospensione, poiché non vi era un rapporto di pregiudizialità necessaria tra i giudizi coinvolti, e che non era più necessario evitare giudicati contrastanti, essendo stato già accolto l’appello dell’amministrazione formulato nel giudizio connesso.

Sul merito, la CTR ha ritenuto l’avviso di accertamento motivato e corretto, basato su confronti con immobili simili e altri elementi oggettivi, e ha giudicato insufficiente la prova contraria offerta dal contribuente.

Le doglianze su mancata allegazione e ordine di esibizione, pur non trattate espressamente, sono state implicitamente rigettate.

Le spese di giudizio sono state compensate per l’incertezza giurisprudenziale.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

6. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativae la difesa erariale ha depositato documenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione di norma diritto con riferimento al combinato disposto dell’art. 295 e dall’art. 298 c.p.c., per aver ignorato la sospensione necessaria del processo disposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

Tale sospensione era stata decisa per attendere il passaggio in giudicato di una sentenza precedente relativa allo stesso avviso di accertamento, al fine di evitare un possibile contrasto tra giudicati.

Secondo il ricorrente, durante la sospensione non potevano essere compiuti atti processuali, che vanno dunque considerati nulli, mentre, nonostante la sospensione ancora in corso, la CTP ha deciso la causa e pronunciato sentenza.

Il ricorrente contesta inoltre che l’ordinanza di sospensione non poteva essere revocata dal giudice che l’aveva emessa.

Il giudice d’appello, a sua volta, non ha sanato il vizio ma ha erroneamente escluso un rapporto di pregiudizialità tra le cause.

P er tali ragioni, si chiede la cassazione della sentenza impugnata per mancata dichiarazione di nullità della decisione di primo grado.

1.1. La censura è infondata.

1.2. Va innanzitutto chiarito che la CTR ha escluso il nesso di pregiudizialità invocato da parte ricorrente e ha dato anche atto dell’avvenuta reiezione dell’appello formulato nella causa che il ricorrente sostiene essere pregiudiziale.

In secondo luogo, si ritiene che la fattispecie va da più correttamente ricondotta alla ipotesi di cui all’art. 33 7 c. 2 c.p.c., disciplinante la sosp ensione facoltativa , e quindi non si applica 298 c.p.c.: in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. (Cass. 29/07/2021, n. 21763(Rv. 662227 - 03) ) In aggiunta, va rammentato l’effetto sostanziale nei confronti del coobbligato è disciplinato dall’art. 1306 c.c. e la giurisprudenza ha chiarito che in presenza di distinte impugnazioni, l’esitoche può portare a soluzioni diverse,e l’eventuale effetto favorevole al coobbligato (nel caso di specie in realtà non verificatosi) non si estende al coobbligato il cui contenzioso abbia avuto esito negativo definitivo: i n tema di solidarietà tributaria, la facoltà per ilcoobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altrocoobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art.1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenzasfavorevole passata in giudicato atteso che, ex 324 c.c., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce(Cass.09/03/2021, n. 6411(Rv. 660770 - 01) ) .

1.3. Non vi è dunque pregiudizialitàrilevante ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

1.4. In ogni caso, anche ove sussistesse una violazione meramente processuale, si d ovrebbe comunque pervenire alla conclusione che la stessa non avrebbe alcun riflesso sulla materia sostanziale.

Il vizio in procedendo deve essere decisivo, altrimenti si ricadrebbe nell’errore meramente procedurale, che è di per sé irrilevanteladdove non idoneo a ribaltare la decisione : l a denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 20/11/2020, n.26419).

1.5. Il motivo va quindi rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’eccezione di violazione e/o falsa applicazione degli art. 52 dPR 131/86 e 7 dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000).

L’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il valore di un immobile da 550.000 a 1.096.000 euro utilizzando quattro atti di compravendita comparativi, ma ha omesso di allegare tali atti all’avviso, limitandosi a indicarne gli estremi e i prezzi.

Ciò contrasterebbe con l’art. 52 del DPR 131/86 e l’art. 7 dello Statuto del contribuente, i quali impongono l’allegazione degli atti richiamati o, almeno, la riproduzione del loro contenuto essenziale, per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

Il ricorrente lamenta inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non si sia pronunciata su questa eccezione, e che la [OSCURATO:PERSONA], pur sollecitata in appello, abbia omesso qualsiasi valutazione sul punto.

2.1. Il motivo non può essere accolto.

Questa Corte ha già affrontato lo specifico problema dedotto, pervenendo alla conclusione chein tema di imposta di registro, l'avviso di accertamento riguardanteatti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, è sufficientemente motivato per relationem, ove contenga l'enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore imponibile e l'indicazione specifica dei beni oggetto di valutazione sintetico- comparativa (Cass. 13/01/2025,n. 867 (Rv. 673701 - 01)).

Non vi era dunque alcun onere di allegazione.

2.2. Il motivo va perciò rigettato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione alla richiesta di ammissione di ordine di esibizione.

La contribuente lamenta chela [OSCURATO:PERSONA] non si sia pronunciata su una richiesta istruttoria formulata fin dal primo grado e reiterata in appello, ovvero l'ammissione di un ordine di esibizione dei contratti di compravendita registrati nel 2016 nella zona B14.

Tale richiesta mirava a verificare la legittimità e l’oggettività del metodo comparativo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate nella rideterminazione del valore dell’immobile.

Secondo il ricorrente, la documentazione era rilevante ai fini della decisione, in quanto avrebbe potuto evidenziare eventuali incongruenze nella selezione dei dati posti a base dell’accertamento, mentre la CTR ha omesso qualsiasi statuizione in merito a tale istanza, limitandosi a valutare i documenti prodotti dall’Agenzia solo nel corso del giudizio, senza chiarire le ragioni dell’eventuale rigetto dell’istanza di esibizione.

Tale comportamento, secondo il ricorrente, viola l’articolo 112 c.p.c., in quanto costituisce una omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta in giudizio.

3.1. La censura è infondata.

3.2. La valutazione della CTR è avvenuta in base agli atti di comparazione indicati in atti , i quali sono accessibili, in quanto atti pubblici, ed era onere della parte acquisirne copia ai fini della formulazione del proprio ricorso.

Non può essere addebitata alcuna violazione alla CTR, che non ne ha disposto l’acquisizione, in quanto tale attività sarebbe stata addirittura in violazione del principio dispositivo delle parti, che avrebbe potuto e dovuto acquisire direttamente sia gli atti comparativi effettivamente utilizzati, che eventuali ulteriori atti da porre in comparazione.

Deve infatti ritenersi che in tema di imposta di registro, l'avviso di accertamento riguardanteatti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, è sufficientemente motivato per relationem, ove contenga l'enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore imponibile e l'indicazione specifica dei beni oggetto di valutazione sintetico- comparativa, e tali atti – così come gli eventuali ulteriori da porre in comparazione - stante l a loro accessibilità in ragione della natura pubblica, devono essere reperiti e prodotti dalla parte in osservanza del principio dispositivo(Cass. 10/01/2022, n. 381 (Rv. 663604 - 01) ) .

4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 d.P.R. 131/86 in relazione all’art . 2697 c.c.

Secondo il contribuente, spettava all’Agenzia delle Entrate dimostrare, in giudizio, la fondatezza della rettifica del valore dell’immobile, come previsto dall’art. 52 del d.

P .

R . 131/86 e confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Tuttavia, sia il giudice di primo grado che la CTR hanno respinto il ricorso sostenendo che il contribuente non avesse fornito prove sufficienti a confutare l'accertamento, invertendo così l’onere probatorio in violazione dell’art.2697 c.c.

Lamenta dunque di essere stato ingiustamente gravato della prova di una circostanza negativa – cioè l’assenza di un corrispettivo maggiore – e ribadisce gli elementi già prodotti, come le condizioni dell’immobile, il divieto di affittacamere condominiale, e la perizia bancaria con superficie inferiore.

Contesta inoltre la valutazione sommaria della CTR che ha escluso ogni rilevanza a tali elementi.

In sostanza, si denuncia che il giudice d’appello abbia erroneamente ritenuto provata la legittimità della rettifica senza che l’Agenzia avesse assolto all’onere probatorio a suo carico. 4.1.

Il motivo è infondato.

4.2. Non vi è stata alcuna inversione dell’onere probatorio.

L’Agenzia ha operato la propria rettifica confrontando la perizia prodotta, i valori di vendita di immobili analoghi nella stessa zona e i dati OMI, e pervenendo ad una maggiore valutazione.

La CTR è pervenuta ad una conclusione in seguito alla valutazione del materiale probatorio prodotto e, certamente, non ha gravato il contribuente di una prova negativa quale l’indimostrabile pagamento di un prezzo inferiore.

Si tratta infatti di prova presuntiva, cui l’amministrazione è pervenuta sulla scorta di elementi noti, da cui ha tratto la conseguenza impositiva, e che la CTR ha ritenuto di confermare alla luce del materiale probatorio prodotto.

Non vi è stata perciòalcuna violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio.

4.3. Anche il quarto motivo va conseguentementerigettato.

5. Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso va rigettato nella sua interezza.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

7. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro

4. 305,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28492/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, sede di NAPOLI n.3086/2021 depositata i l 09/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I coniugi Marino e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un appartamento in Napoli ([OSCURATO:PERSONA] 37), lo hanno venduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto registrato l’8 giugno 2017). L’Agenzia delle Entrate, ritenendo il prezzo dichiarato poco attendibile, ha invitato venditori e acquirente a produrre documenti a corredo e solo quest’ultima ha fornito una perizia di stima. Confrontando quella perizia, i valori di vendita di immobili analoghi nella stessa zona e i dati OMI, l’Ufficio ha emesso l’avviso di rettifica n. 20171T005123, rideterminando il valore della compravendita in € 1.096.000,00. Ha quindi liquidato un’imposta di registro di € 98.640, recuperando € 49.140 di imposta non versata, oltre interessi, e applicando una sanzione pari all’importo recuperato. 2. Il contribuente ha proposto ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli al fine di ottenerne l’annullamento. 3. La CTP con sentenza nr. 11014/22/2019, ha rigettato il ricorso. 4. Il contribuente ha indi interposto appello, e la CTR di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha respinto, ritenendo infondata l’eccezione di nullità per violazione della sospensione, poiché non vi era un rapporto di pregiudizialità necessaria tra i giudizi coinvolti, e che non era più necessario evitare giudicati contrastanti, essendo stato già accolto l’appello dell’amministrazione formulato nel giudizio connesso. Sul merito, la CTR ha ritenuto l’avviso di accertamento motivato e corretto, basato su confronti con immobili simili e altri elementi oggettivi, e ha giudicato insufficiente la prova contraria offerta dal contribuente. Le doglianze su mancata allegazione e ordine di esibizione, pur non trattate espressamente, sono state implicitamente rigettate. Le spese di giudizio sono state compensate per l’incertezza giurisprudenziale. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativae la difesa erariale ha depositato documenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione di norma diritto con riferimento al combinato disposto dell’art. 295 e dall’art. 298 c.p.c., per aver ignorato la sospensione necessaria del processo disposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli. Tale sospensione era stata decisa per attendere il passaggio in giudicato di una sentenza precedente relativa allo stesso avviso di accertamento, al fine di evitare un possibile contrasto tra giudicati. Secondo il ricorrente, durante la sospensione non potevano essere compiuti atti processuali, che vanno dunque considerati nulli, mentre, nonostante la sospensione ancora in corso, la CTP ha deciso la causa e pronunciato sentenza. Il ricorrente contesta inoltre che l’ordinanza di sospensione non poteva essere revocata dal giudice che l’aveva emessa. Il giudice d’appello, a sua volta, non ha sanato il vizio ma ha erroneamente escluso un rapporto di pregiudizialità tra le cause. P er tali ragioni, si chiede la cassazione della sentenza impugnata per mancata dichiarazione di nullità della decisione di primo grado. 1.1. La censura è infondata. 1.2. Va innanzitutto chiarito che la CTR ha escluso il nesso di pregiudizialità invocato da parte ricorrente e ha dato anche atto dell’avvenuta reiezione dell’appello formulato nella causa che il ricorrente sostiene essere pregiudiziale. In secondo luogo, si ritiene che la fattispecie va da più correttamente ricondotta alla ipotesi di cui all’art. 33 7 c. 2 c.p.c., disciplinante la sosp ensione facoltativa , e quindi non si applica 298 c.p.c.: in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. (Cass. 29/07/2021, n. 21763(Rv. 662227 - 03) ) In aggiunta, va rammentato l’effetto sostanziale nei confronti del coobbligato è disciplinato dall’art. 1306 c.c. e la giurisprudenza ha chiarito che in presenza di distinte impugnazioni, l’esitoche può portare a soluzioni diverse,e l’eventuale effetto favorevole al coobbligato (nel caso di specie in realtà non verificatosi) non si estende al coobbligato il cui contenzioso abbia avuto esito negativo definitivo: i n tema di solidarietà tributaria, la facoltà per ilcoobbligato, destinatario di un atto impositivo, di avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altrocoobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art.1306 c.c., non è preclusa per il solo fatto di avere autonomamente impugnato l'avviso di accertamento, essendo di ostacolo al suo esercizio solo la definitiva conclusione del giudizio da lui instaurato con sentenzasfavorevole passata in giudicato atteso che, ex 324 c.c., il giudicato stacca il rapporto tra il contribuente ed il fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce(Cass.09/03/2021, n. 6411(Rv. 660770 - 01) ) . 1.3. Non vi è dunque pregiudizialitàrilevante ai sensi dell’art. 295 c.p.c. 1.4. In ogni caso, anche ove sussistesse una violazione meramente processuale, si d ovrebbe comunque pervenire alla conclusione che la stessa non avrebbe alcun riflesso sulla materia sostanziale. Il vizio in procedendo deve essere decisivo, altrimenti si ricadrebbe nell’errore meramente procedurale, che è di per sé irrilevanteladdove non idoneo a ribaltare la decisione : l a denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 20/11/2020, n.26419). 1.5. Il motivo va quindi rigettato. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’eccezione di violazione e/o falsa applicazione degli art. 52 dPR 131/86 e 7 dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000). L’Agenzia delle Entrate ha rideterminato il valore di un immobile da 550.000 a 1.096.000 euro utilizzando quattro atti di compravendita comparativi, ma ha omesso di allegare tali atti all’avviso, limitandosi a indicarne gli estremi e i prezzi. Ciò contrasterebbe con l’art. 52 del DPR 131/86 e l’art. 7 dello Statuto del contribuente, i quali impongono l’allegazione degli atti richiamati o, almeno, la riproduzione del loro contenuto essenziale, per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa. Il ricorrente lamenta inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non si sia pronunciata su questa eccezione, e che la [OSCURATO:PERSONA], pur sollecitata in appello, abbia omesso qualsiasi valutazione sul punto. 2.1. Il motivo non può essere accolto. Questa Corte ha già affrontato lo specifico problema dedotto, pervenendo alla conclusione chein tema di imposta di registro, l'avviso di accertamento riguardanteatti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, è sufficientemente motivato per relationem, ove contenga l'enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore imponibile e l'indicazione specifica dei beni oggetto di valutazione sintetico- comparativa (Cass. 13/01/2025,n. 867 (Rv. 673701 - 01)). Non vi era dunque alcun onere di allegazione. 2.2. Il motivo va perciò rigettato. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione alla richiesta di ammissione di ordine di esibizione. La contribuente lamenta chela [OSCURATO:PERSONA] non si sia pronunciata su una richiesta istruttoria formulata fin dal primo grado e reiterata in appello, ovvero l'ammissione di un ordine di esibizione dei contratti di compravendita registrati nel 2016 nella zona B14. Tale richiesta mirava a verificare la legittimità e l’oggettività del metodo comparativo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate nella rideterminazione del valore dell’immobile. Secondo il ricorrente, la documentazione era rilevante ai fini della decisione, in quanto avrebbe potuto evidenziare eventuali incongruenze nella selezione dei dati posti a base dell’accertamento, mentre la CTR ha omesso qualsiasi statuizione in merito a tale istanza, limitandosi a valutare i documenti prodotti dall’Agenzia solo nel corso del giudizio, senza chiarire le ragioni dell’eventuale rigetto dell’istanza di esibizione. Tale comportamento, secondo il ricorrente, viola l’articolo 112 c.p.c., in quanto costituisce una omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta in giudizio. 3.1. La censura è infondata. 3.2. La valutazione della CTR è avvenuta in base agli atti di comparazione indicati in atti , i quali sono accessibili, in quanto atti pubblici, ed era onere della parte acquisirne copia ai fini della formulazione del proprio ricorso. Non può essere addebitata alcuna violazione alla CTR, che non ne ha disposto l’acquisizione, in quanto tale attività sarebbe stata addirittura in violazione del principio dispositivo delle parti, che avrebbe potuto e dovuto acquisire direttamente sia gli atti comparativi effettivamente utilizzati, che eventuali ulteriori atti da porre in comparazione. Deve infatti ritenersi che in tema di imposta di registro, l'avviso di accertamento riguardanteatti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, è sufficientemente motivato per relationem, ove contenga l'enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore imponibile e l'indicazione specifica dei beni oggetto di valutazione sintetico- comparativa, e tali atti – così come gli eventuali ulteriori da porre in comparazione - stante l a loro accessibilità in ragione della natura pubblica, devono essere reperiti e prodotti dalla parte in osservanza del principio dispositivo(Cass. 10/01/2022, n. 381 (Rv. 663604 - 01) ) . 4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 d.P.R. 131/86 in relazione all’art . 2697 c.c. Secondo il contribuente, spettava all’Agenzia delle Entrate dimostrare, in giudizio, la fondatezza della rettifica del valore dell’immobile, come previsto dall’art. 52 del d. P . R . 131/86 e confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, sia il giudice di primo grado che la CTR hanno respinto il ricorso sostenendo che il contribuente non avesse fornito prove sufficienti a confutare l'accertamento, invertendo così l’onere probatorio in violazione dell’art.2697 c.c. Lamenta dunque di essere stato ingiustamente gravato della prova di una circostanza negativa – cioè l’assenza di un corrispettivo maggiore – e ribadisce gli elementi già prodotti, come le condizioni dell’immobile, il divieto di affittacamere condominiale, e la perizia bancaria con superficie inferiore. Contesta inoltre la valutazione sommaria della CTR che ha escluso ogni rilevanza a tali elementi. In sostanza, si denuncia che il giudice d’appello abbia erroneamente ritenuto provata la legittimità della rettifica senza che l’Agenzia avesse assolto all’onere probatorio a suo carico. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Non vi è stata alcuna inversione dell’onere probatorio. L’Agenzia ha operato la propria rettifica confrontando la perizia prodotta, i valori di vendita di immobili analoghi nella stessa zona e i dati OMI, e pervenendo ad una maggiore valutazione. La CTR è pervenuta ad una conclusione in seguito alla valutazione del materiale probatorio prodotto e, certamente, non ha gravato il contribuente di una prova negativa quale l’indimostrabile pagamento di un prezzo inferiore. Si tratta infatti di prova presuntiva, cui l’amministrazione è pervenuta sulla scorta di elementi noti, da cui ha tratto la conseguenza impositiva, e che la CTR ha ritenuto di confermare alla luce del materiale probatorio prodotto. Non vi è stata perciòalcuna violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio. 4.3. Anche il quarto motivo va conseguentementerigettato. 5. Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso va rigettato nella sua interezza. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 7. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4. 305,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pres
Sentenza Cassazione n. 29260/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris