CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 19870/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], t Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che corL ___Igstal la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali tardivamente dedotte, così come risulta da consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che: «Nel giudizio di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art.601 cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art.181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti» (Rv.257113); Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024.