Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 230/2013
ECLI:EU:C:2013:754
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CO0582(01)
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
14 novembre 2013 (
*1
)
«Liquidazione delle spese»
Nella causa C‑582/11 P‑DEP,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura, proposta il 7 giugno 2013,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
, con sede in Schwaan (Germania), rappresentata da A. Jaeger‑Lenz, Rechtsanwältin,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Sassnitz (Germania), rappresentata da M. Geitz, Rechtsanwalt,
convenuta,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da C.G. Fernlund, presidente di sezione, A. Ó Caoimh e C. Toader (relatore), giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La causa in esame riguarda la liquidazione delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») nell’ambito della causa [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (C‑582/11 P).
L’impugnazione
2
Con la sua impugnazione, proposta il 22 novembre 2011 ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (T‑201/09; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo, da un lato, aveva respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 20 marzo 2009 (procedimento R 230/2007‑4; in prosieguo: la «decisione controversa»), che aveva accolto una domanda di dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario [OSCURATO:PERSONA], e dall’altro, l’aveva condannata alle spese.
3
Con un’ordinanza del 10 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (C‑582/11 P), la Corte ha respinto tale impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. Inoltre, la Corte ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dall’UAMI e dalla [OSCURATO:PERSONA].
4
Poiché non è stato raggiunto nessun accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] riguardo all’importo delle spese ripetibili relative a detto procedimento di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la presente domanda.
Argomenti delle parti
5
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di stabilire l’importo delle spese ripetibili in EUR 18 875,85. Quest’importo è così composto:
—
EUR 14040 corrispondenti agli onorari d’avvocato;
—
EUR 2801,10 corrispondenti all’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»);
—
EUR 1339,84 a titolo di spese di viaggio;
—
EUR 367,24 a titolo di spese varie e corrispondenti, segnatamente, a spese di copia nonché a spese postali e per le telecomunicazioni.
6
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che dette spese erano indispensabili e non eccessive, alla luce segnatamente della grande rilevanza economica della controversia per le sue attività. Infatti, la libera disponibilità di termini descrittivi nel settore dell’industria della pesca rivestirebbe un’importanza fondamentale per la produzione, la distribuzione e la pubblicità realizzate da tale società.
7
[OSCURATO:PERSONA] chiede altresì alla Corte di assegnarle un importo pari a EUR 300 a titolo delle spese relative al presente procedimento di liquidazione delle spese.
8
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in via principale, che la [OSCURATO:PERSONA] deve sopportare le proprie spese a norma dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura. A tal riguardo, essa afferma che l’intervento, a sostegno dell’UAMI, della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale non era indispensabile, così come non lo era il suo intervento in veste di altra parte nel procedimento di impugnazione, dal momento che, in particolare, detta impresa ha presentato argomenti in grandissima parte analoghi a quelli dell’UAMI.
9
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le spese di cui è chiesta la liquidazione non sono ripetibili. In particolare, essa rileva che una parte delle fatture, allegate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla sua domanda, è precedente alla data in cui è stata presentata l’impugnazione da cui è scaturita la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI. Infatti, le spese di consulenza oggetto di tali fatture corrisponderebbero in realtà a spese connesse al procedimento di dichiarazione di nullità dinanzi all’UAMI e alla commissione di ricorso di quest’ultimo.
10
[OSCURATO:PERSONA] contesta altresì il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] possa far valere spese di rappresentanza fatturate da due avvocati, dal momento che, alla luce della complessità media della controversia, il ricorso alle prestazioni di un solo avvocato sarebbe stato sufficiente per garantire la rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA].
11
[OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che gli importi pretesi a titolo di IVA non potrebbero essere oggetto della presente domanda, poiché la [OSCURATO:PERSONA], quale impresa soggetta ad IVA, può ottenere dalle autorità tributarie tedesche il rimborso o la detrazione di tale imposta.
12
[OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre il numero di ore e la tariffa oraria fatturati dai consulenti della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, considerata la complessità media della controversia, le spese dedotte a tale titolo sarebbero eccessive.
13
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il segno «[OSCURATO:PERSONA]», oggetto del procedimento di dichiarazione di nullità, non rivestisse un’importanza essenziale, dal punto di vista economico, per la [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità della domanda
14
Per quanto attiene alla ricevibilità della presente domanda, è opportuno constatare che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima, nella citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, è stata condannata dalla Corte a sopportare le spese inerenti al procedimento di impugnazione sostenute sia dall’UAMI sia dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò in applicazione dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, nella versione in vigore alla data di pronuncia di detta ordinanza.
15
Pertanto, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] diretto ad affermare che la [OSCURATO:PERSONA] deve sopportare le proprie spese a norma dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, equivale a ignorare il disposto stesso della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI.
Sull’importo delle spese ripetibili
16
Ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura, applicabile, in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ai procedimenti aventi ad oggetto un’impugnazione, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno, e il compenso dell’agente, consulente o avvocato».
Sulle spese sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale
17
Le spese ripetibili sono limitate, da una parte, alle spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla Corte e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanze del 6 gennaio 2004, Mulder e a./Consiglio e Commissione,
C-104/89 DEP, Racc. pag. I-1
, punto 43; del 19 settembre 2012, TDK [OSCURATO:PERSONA]/Aktieselskabet af 21. november 2001, C‑197/07 P‑DEP, punto 12, e del 10 ottobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, punto 18).
18
Per quanto concerne la presente domanda, si deve necessariamente rilevare, come sostanzialmente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], che una parte significativa delle fatture presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] riguarda prestazioni di consulenza precedenti alla data della pronuncia della sentenza impugnata, vale a dire il 21 settembre 2011, comprese le spese connesse alla presentazione di memorie e alla rappresentanza di tale parte dinanzi al Tribunale all’udienza del 9 marzo 2011. Del pari, talune note di onorari riguardano consulenze fornite nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità avviato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.
19
Ebbene, a tal riguardo, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto con la sentenza impugnata e, in quest’ultima, il Tribunale ha statuito sulle spese relative a tale ricorso. Inoltre, con la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI la Corte ha respinto l’impugnazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso tale sentenza. Pertanto, poiché la decisione del Tribunale, ivi compresa quella relativa alle spese, non è stata annullata, è compito del Tribunale valutare gli importi ripetibili a seguito del procedimento svoltosi innanzi ad esso nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata e nella quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa quale parte interveniente (v., in tal senso, ordinanza dell’11 gennaio 2008, CEF e CEF Holdings/[OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑105/04 P‑DEP e C‑113/04 P‑DEP, punto 22).
20
Ne consegue che, per quanto riguarda le spese connesse a tale ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] desidera siano liquidate, se è vero che queste ultime possono eventualmente essere oggetto di una domanda distinta presentata dinanzi al Tribunale alle condizioni previste agli articoli da 87 a 92 del regolamento di procedura dello stesso Tribunale e fatto salvo l’articolo 85 del medesimo regolamento, siffatte spese non possono tuttavia costituire l’oggetto della presente domanda.
21
Pertanto, per quel che riguarda le sole fatture presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] e corrispondenti a consulenze fornite successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, esse sono sei e il loro importo totale è pari, al massimo, a EUR 4 052,77.
Sulle spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte
22
La Corte, nel determinare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese, incluse le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanze del 20 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑12/03 P‑DEP e C‑13/03 P‑DEP, punto 42 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 12 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑254/09 P‑DEP, punto 22).
23
A tal proposito è opportuno ricordare che il giudice dell’Unione può non già liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì determinare l’importo fino a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese (citate ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, nonché TDK [OSCURATO:PERSONA]/Aktieselskabet af 21. november 2001, punto 15).
24
Sempre secondo costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario, la Corte deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver cagionato agli agenti o agli avvocati intervenuti e degli interessi economici che erano in gioco per le parti in lite (v., in particolare, ordinanze del 30 novembre 1994, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
C-294/90 DEP, Racc. pag. I-5423
, punto 13; del 16 maggio 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, punto 20, e del 10 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Yorma’s, C‑191/11 P‑DEP, punto 17).
25
Inoltre, all’atto della fissazione dell’importo delle spese ripetibili, è necessario tener conto del numero totale delle ore di lavoro corrispondenti alle prestazioni effettuate e considerate obiettivamente indispensabili per il procedimento in questione, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali il suddetto lavoro è stato ripartito (citate ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/Commission, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, punto 28).
26
L’ammontare delle spese ripetibili dalla [OSCURATO:PERSONA] e connesse al procedimento di impugnazione da cui è scaturita la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI dev’essere determinato in base a tali criteri.
27
Per quanto concerne gli interessi economici coinvolti, è pacifico che, in considerazione dell’importanza dei marchi nel commercio, la [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse certo a ottenere la conferma, in sede di impugnazione, della sentenza impugnata, con la quale il Tribunale aveva respinto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione controversa. Infatti, con detta decisione, la commissione di ricorso dell’UAMI aveva accolto la domanda di dichiarazione di nullità parziale, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], del marchio comunitario [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie per i prodotti della classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, ossia «Pesce conservato; conserve di pesce; preparati a base di pesce anche con utilizzo di erbe, estratti di erbe, insalate e verdure; piatti pronti e semipronti, prevalentemente a base di pesce».
28
Quanto all’oggetto della controversia, occorre osservare che si trattava di un procedimento di impugnazione, il quale, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha ad oggetto l’accertamento dei fatti. Inoltre, anteriormente all’impugnazione, la controversia sorta dalla domanda di dichiarazione di nullità del marchio [OSCURATO:PERSONA], proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva già condotto ad esami svolti, in fasi successive, dalla divisione di annullamento dell’UAMI, dalla commissione di ricorso dello stesso Ufficio nonché dal Tribunale.
29
Per quanto concerne l’importanza della controversia valutata sotto il profilo del diritto dell’Unione, si deve necessariamente constatare che l’impugnazione conteneva un motivo unico e non sollevava nessuna questione di diritto nuova o di particolare complessità. Inoltre, la Corte l’ha respinta giudicandola in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata, e ciò mediante un’ordinanza adottata sulla base dell’articolo 119 del regolamento di procedura, nel testo allora vigente.
30
Relativamente all’entità del lavoro prestato, risulta, alla luce delle precedenti considerazioni, che la redazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della comparsa di risposta nell’ambito dell’impugnazione da cui è scaturita la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI non ha richiesto un’analisi molto approfondita.
31
Infine, riguardo agli importi pretesi a titolo dell’IVA, va osservato che la [OSCURATO:PERSONA], essendo soggetta all’IVA, ha il diritto di recuperare, presso le autorità tributarie, l’IVA pagata sui beni e sui servizi acquistati. L’IVA non rappresenta dunque per tale impresa una spesa in quanto tale e, pertanto, quest’ultima non può chiedere, nel caso di specie, il rimborso dell’IVA pagata sulle spese (v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Yorma’s, cit., punto 24).
32
Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, la somma di EUR 3 000 deve essere considerata come ragionevole e obiettivamente indispensabile per garantire la difesa degli interessi della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’impugnazione da cui è scaturita l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/UAMI.
33
Quanto alla somma di EUR 300 pretesa da quest’ultima a titolo delle spese relative al presente procedimento di liquidazione delle spese, essa appare parimenti ragionevole e obiettivamente giustificata.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
L’importo totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] AG deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH a titolo dell’impugnazione da cui è scaturita l’ordinanza del 10 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (C‑582/11 P), è fissato in EUR 3 300.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.