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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 gennaio 2024

Cassazione n. 32582/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2024, rilevando la sussistenza della rituale condizione di procedibilità, ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tre fatti di reato di furto, di cui due in abitazione, aggravati ai sensi dell'art. 625, n. 2 e 7 cod pen, condannandolo alla pena di anni cinque‘esi sei di reclusione ed €.1500,00 di multa.

All'imputato era stato contestato di essersi impossessato di tre biciclette a pedalata assistita, due delle quali introducendosi all'interno di stabili condominiali forzando l'antifurto meccanico, e, quanto all'episodio di cui al capo C, prelevando la bicicletta dagli appositi stalliforzando la catena.

All'imputato era stata contestata anche la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

2. Ha proposto ricorso l'imputato.

Lamenta, con il primo motivo, vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc. pen. con riferimento alla ammissione della prova testimoniale.

L'istruttoria si era svolta attraverso l'ammissione di prova testimoniale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ma nel caso di specie il Pubblico Ministero non aveva mai depositato la lista testi ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen.

Sul punto, la Corte territoriale aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità che ritiene ammissibile il ricorso al potere Ufficioso di cui all'art. 507 cod. proc. pen.Detto potere, però, può esercitarsi solo nel caso in cui la lista testi sia stata comunque depositata, seppur tardivamente.

Il presupposto di applicabilità dell'art. 507 cod. proc. pen., è che sia stata comunque espletata una istruttoria che il giudice ritenga incompleta, disponendo officiosamente la prova ritenuta assolutamente necessaria ai fini del decidere.

Nel caso in esame, invece, non vi era stata alcuna istruttoria, avendo il PM omesso di depositare la lista testi.

3. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 ~1, n.2, contestata per il reato di AA4h, cui al capo C).

Non vi era prova della forzatura dell'antifurto meccanico, poiché il file della video ripresa richiamato dal primo giudice era del tutto (5_ e non evidenziava alcuna forzatura dell'antifurto.

Peraltro, la circostanza non era neppure stata riferita nella denuncia della persona offesa.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Cortepaggravante poteva considerarsi integrata in caso che vi sia una manomissione della cosa, seguita da una rottura, guasto o danneggiamento, che imponga il relativo ripristino.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.2.La questione proposta con il primo motivo di ricorso è stata da tempo chiarita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191607 - 01), secondo cui il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna "acquisizione delle prove".

Nell'affermare il principio, le Sezioni unite hanno evidenziato che le parole "terminata l'acquisizione delle prove", con le quali esordisce l'art. 507 cod. proc. pen., indicano il momento dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove e non invece il presupposto per l'esercizio del potere del giudice. 2.1 Ciò posto, è parimenti consolidato il principio secondo cui il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507, cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Militello, Rv. 273267 - 01; Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270802 - 01; Sez.

U, n. 41281 del 17/10/2006, PM in proc Greco, Rv. 234907 - 01). 3.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Deduce il ricorrente l'insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose , configurabile tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (ex multis, Sez. 5 - , n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02; Sez. 5 - , n. 11720 del 29/11/2019, Romeo, Rv. 279042 - 01).

Orbene, la sentenza di primo grado, le cui argomentazioni integrano quelle della sentenza di appello secondo i noti principi della cd" doppia conforme", fa espresso riferimento a quanto dichiarato dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], in sede di querela e di sommarie informazioni ( verbali acquisiti con ii consenso delle parti) /secondo cui egli aveva regolarmente bloccato la propria bicicletta mediante un cavo di acciaio munito di chiusura a chiave, e, facendo ritorno nella propria abitazione, aveva constatato il furto, rilevando che il cavo d'acciaio era stato tranciato.

I giudici di merito, dunque, danno atto, mediante la coerente valutazione del materiale istruttorio, della piena sussistenza del presupposto per l'applicabilità della aggravante in parola.5.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2024, rilevando la sussistenza della rituale condizione di procedibilità, ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tre fatti di reato di furto, di cui due in abitazione, aggravati ai sensi dell'art. 625, n. 2 e 7 cod pen, condannandolo alla pena di anni cinque‘esi sei di reclusione ed €.1500,00 di multa. All'imputato era stato contestato di essersi impossessato di tre biciclette a pedalata assistita, due delle quali introducendosi all'interno di stabili condominiali forzando l'antifurto meccanico, e, quanto all'episodio di cui al capo C, prelevando la bicicletta dagli appositi stalliforzando la catena. All'imputato era stata contestata anche la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Ha proposto ricorso l'imputato. Lamenta, con il primo motivo, vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc. pen. con riferimento alla ammissione della prova testimoniale. L'istruttoria si era svolta attraverso l'ammissione di prova testimoniale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ma nel caso di specie il Pubblico Ministero non aveva mai depositato la lista testi ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. Sul punto, la Corte territoriale aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità che ritiene ammissibile il ricorso al potere Ufficioso di cui all'art. 507 cod. proc. pen.Detto potere, però, può esercitarsi solo nel caso in cui la lista testi sia stata comunque depositata, seppur tardivamente. Il presupposto di applicabilità dell'art. 507 cod. proc. pen., è che sia stata comunque espletata una istruttoria che il giudice ritenga incompleta, disponendo officiosamente la prova ritenuta assolutamente necessaria ai fini del decidere. Nel caso in esame, invece, non vi era stata alcuna istruttoria, avendo il PM omesso di depositare la lista testi. 3. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 ~1, n.2, contestata per il reato di AA4h, cui al capo C). Non vi era prova della forzatura dell'antifurto meccanico, poiché il file della video ripresa richiamato dal primo giudice era del tutto (5_ e non evidenziava alcuna forzatura dell'antifurto. Peraltro, la circostanza non era neppure stata riferita nella denuncia della persona offesa. Secondo la consolidata giurisprudenza della Cortepaggravante poteva considerarsi integrata in caso che vi sia una manomissione della cosa, seguita da una rottura, guasto o danneggiamento, che imponga il relativo ripristino. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato.2.La questione proposta con il primo motivo di ricorso è stata da tempo chiarita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191607 - 01), secondo cui il potere del giudice di disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna "acquisizione delle prove". Nell'affermare il principio, le Sezioni unite hanno evidenziato che le parole "terminata l'acquisizione delle prove", con le quali esordisce l'art. 507 cod. proc. pen., indicano il momento dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove e non invece il presupposto per l'esercizio del potere del giudice. 2.1 Ciò posto, è parimenti consolidato il principio secondo cui il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507, cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Militello, Rv. 273267 - 01; Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270802 - 01; Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, PM in proc Greco, Rv. 234907 - 01). 3.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Deduce il ricorrente l'insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose , configurabile tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (ex multis, Sez. 5 - , n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 02; Sez. 5 - , n. 11720 del 29/11/2019, Romeo, Rv. 279042 - 01). Orbene, la sentenza di primo grado, le cui argomentazioni integrano quelle della sentenza di appello secondo i noti principi della cd" doppia conforme", fa espresso riferimento a quanto dichiarato dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], in sede di querela e di sommarie informazioni ( verbali acquisiti con ii consenso delle parti) /secondo cui egli aveva regolarmente bloccato la propria bicicletta mediante un cavo di acciaio munito di chiusura a chiave, e, facendo ritorno nella propria abitazione, aveva constatato il furto, rilevando che il cavo d'acciaio era stato tranciato. I giudici di merito, dunque, danno atto, mediante la coerente valutazione del materiale istruttorio, della piena sussistenza del presupposto per l'applicabilità della aggravante in parola.5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
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