CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 04669/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/11/19;72 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 20 dicembre 2022 della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per furto aggravato (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) e rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che il delitto in discorso è punito con una pena detentiva (la reclusione da tre a dieci anni) che non consente l'applicazione della causa di non punibilità neppure a seguito della recente novella (ex art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, in vigore il 30 dicembre 2022, a mente dell'art. 6 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in forza della quale il limite edittale è stato determinato nella pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; ritenuto che il secondo motivo - con il quale si assume il difetto della querela, in forza del mutato regime di procedibilità a seguito del d. Igs. 150/2022 - è manifestamente infondato in quanto: - ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen., nel testo oggi vigente, il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»; - nel caso di specie, l'imputazione contiene l'espressa menzione dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e descrive il fatto come impossessamento di «acqua potabile» sottratta «da un terminale di distribuzione dell'acquedotto comunale», non facendo dunque riferimento - tra le ipotesi di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cit. - alla commessione del fatto su cose esposte alla pubblica fede bensì su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, come in effetti ritenuto dai Giudici di merito alla luce dell'accertata esistenza «di un allaccio abusivo alla conduttura idrica comunale» (cfr. Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271888 - 01; Sez. 4, n. 20404 del 03/03/2009, Dolce, Rv. 244215 - 01); - dunque, il reato è anche oggi procedibile d'ufficio; ritenuto che il terzo motivo - che invoca, sub specie della violazione della legge penale, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 626, comma 1, n. 2, cod. pen. e, di conseguenza, l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. o la riduzione della pena in misura prossima al minimo edittale - è inedito (e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»: cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 2 - 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non rrpassimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.), non rilevando in senso contrario il richiamo al d. Igs. 150/2022, sopravvenuto alla pronuncia della sentenza impugnata, che ha soltanto modificato la rubrica ma non il contenuto dispositivo dell'art. 626 cit., il che esime dai dilungarsi per rimarcare la patente genericità del motivo in esame e la irrituale richiesta, con esso avanzata in questa sede di legittimità, di diminuzione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila eu