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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09986/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12523/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 30, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 1 [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA,in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a presso lo studio del medesimo, in [OSCURATO:PERSONA] 35/B -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 445/2020 depositata il 18/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI.

Premesso che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ricorrente in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila n. 445 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha fatto pervenire,in data 16/2/2024 , un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal liquidatore e legale rappresentante della società e dal suo legale , avvocato [OSCURATO:PERSONA] a Rulli , con il quale rappresenta che il presente giudizio è compreso in una proposta di concordato preventivo pendente davanti al Tribunale de L’Aquila.

La rinuncia è stata comunicata in data 19/2/2024, dalla cancelleria di questa Sezione,alla parte controricorrente che non ha depositato atto di relativa accettazione.

Ciò premesso: Va pertanto dichiarata l ’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della parte ricorrente, stante la mancata accettazione della controparte, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 18.200,00 , di cui euro 18.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12523/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 30, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 1 [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA,in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a presso lo studio del medesimo, in [OSCURATO:PERSONA] 35/B -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 445/2020 depositata il 18/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Premesso che: La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ricorrente in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila n. 445 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha fatto pervenire,in data 16/2/2024 , un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal liquidatore e legale rappresentante della società e dal suo legale , avvocato [OSCURATO:PERSONA] a Rulli , con il quale rappresenta che il presente giudizio è compreso in una proposta di concordato preventivo pendente davanti al Tribunale de L’Aquila. La rinuncia è stata comunicata in data 19/2/2024, dalla cancelleria di questa Sezione,alla parte controricorrente che non ha depositato atto di relativa accettazione. Ciò premesso: Va pertanto dichiarata l ’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della parte ricorrente, stante la mancata accettazione della controparte, e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 18.200,00 , di cui euro 18.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Così deciso in Roma, nella
Sentenza Cassazione n. 09986/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris