Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:322
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CC0386_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1. Il presente ricorso è diretto contro la mancata trasposizione entro il termine della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (in prosieguo: la «direttiva 98/7») .
2. Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 98/7, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 1° aprile 1998. Ai sensi dell'art. 254 CE, gli atti di trasposizione necessari dovevano essere adottati entro il 21 aprile 2000.
3. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alcuna comunicazione relativa all'adozione di provvedimenti per la trasposizione della direttiva 98/7, con lettera 8 agosto 2000 ha inviato al governo spagnolo una lettera di diffida con la richiesta di prendere posizione in proposito entro due mesi. Non avendo ricevuto alcuna risposta a tale richiesta, con lettera 9 marzo 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato al governo spagnolo un parere motivato con il quale ha ribadito la propria censura e ha intimato a detto governo di adempiere entro due mesi agli obblighi che gli derivano dal Trattato.
4. Con lettera 25 giugno 2001 il governo spagnolo ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che l'adozione dei provvedimenti per la trasposizione era ancora in corso. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto né un disegno di legge né un'ulteriore comunicazione relativa all'andamento dei lavori legislativi, l'8 ottobre 2001 ha presentato ricorso chiedendo:
di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato non avendo adottato entro il termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.
5. [OSCURATO:PERSONA] non contesta la censura relativa alla mancata trasposizione entro il termine della direttiva 98/7. Essa si limita ad osservare che l'adozione dei provvedimenti per la trasposizione non ha potuto essere conclusa nel corso della sesta legislatura. Nel frattempo il Ministro della Giustizia spagnolo avrebbe elaborato un corrispondente disegno di legge, che sarebbe già stato approvato dal governo e dovrebbe solo essere approvato dalle [OSCURATO:PERSONA].
6. Secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato . L'oggetto del contendere viene fissato dal parere motivato. Anche nel caso in cui l'inosservanza sia stata sanata dopo la scadenza del termine stabilito a norma dell'art. 226, secondo comma del Trattato CE, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli . [OSCURATO:PERSONA] non contesta la censura vertente sul fatto di non avere recepito la direttiva 98/7 entro i termini. Di conseguenza va accolta la domanda della [OSCURATO:PERSONA].
7. In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
«1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato non avendo adottato entro il termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.
2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese del procedimento».