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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 13270/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Genova con sentenza del 2.7.2019 in ordine al delitto di rapina aggravata.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputata è inammissibile.

La censurata violazione della regola di giudizio ex art. 533 cod. proc. pen., contenuta nel primo e nel terzo motivo, già oggetto dell'atto di appello, è stata superata dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica, considerando nel loro complesso i dati su cui riposava l'individuazione dell'imputata (i riconoscimenti fotografici, l'esibizione della fotocopia della carta d'identità, tutti dati convergenti nell'individuazione della donna che era stata fermata dalla teste e dalla persona offesa).

Il secondo motivo, diretto a contestare la sussistenza dell'ipotesi consumata del delitto di rapina e della violenza esercitata, d'una lato è reiterativo (poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha offerto la chiave logica da cui si è desunta l'avvenuta sottrazione attraverso la ponderazione degli elementi fattuali a disposizione), dall'altro mira a una diversa ricostruzione in fatto (non consentita in sede di legittimità) sulla direzione della volontà del gesto dell'imputata che cagionò la rottura degli occhiali della vittima e le lesioni riportate.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] id nte Sergiq aola Luc periali DEPOSITATA 1N CANCELLEF2A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Genova con sentenza del 2.7.2019 in ordine al delitto di rapina aggravata. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputata è inammissibile. La censurata violazione della regola di giudizio ex art. 533 cod. proc. pen., contenuta nel primo e nel terzo motivo, già oggetto dell'atto di appello, è stata superata dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica, considerando nel loro complesso i dati su cui riposava l'individuazione dell'imputata (i riconoscimenti fotografici, l'esibizione della fotocopia della carta d'identità, tutti dati convergenti nell'individuazione della donna che era stata fermata dalla teste e dalla persona offesa). Il secondo motivo, diretto a contestare la sussistenza dell'ipotesi consumata del delitto di rapina e della violenza esercitata, d'una lato è reiterativo (poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha offerto la chiave logica da cui si è desunta l'avvenuta sottrazione attraverso la ponderazione degli elementi fattuali a disposizione), dall'altro mira a una diversa ricostruzione in fatto (non consentita in sede di legittimità) sulla direzione della volontà del gesto dell'imputata che cagionò la rottura degli occhiali della vittima e le lesioni riportate. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] id nte Sergiq aola Luc periali DEPOSITATA 1N CANCELLEF2A
Sentenza Cassazione n. 13270/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris