CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 33608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] n [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in BULGARIA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA]- RINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità de ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza in data 16/06/2022 del G.u.p. del Tribunale di Vercelli, che li aveva condannati per i reati di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 5, cod.pen. (capo 1), 493-ter cod.pen. (capo 2) e 648 cod.pen. (capi, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9). Deducono: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 143 cod.proc.pen. per la mancata traduzione in lingua bulgara dell'ordinanza impugnata.Con il primo motivo d'impugnazione i ric:orrenti premettono che la Corte di appello ha rigettato la richiesta difensiva di vedere tradotta n lingua bulgara l'ordinanza impugnata. Evidenziano, dunque, che il rigetto è fondato su un errore di fatto, in quanto la Corte ha osservato che non vi era stata una precedente richiesta di traduzione, mentre in realtà i due imputati avevano già avanzato analoga richiesta in sede di appello cautelare. Aggiunge che gli imputati non erano latitanti, in quanto la misura cautelare era stata revocata con la sentenza di primo grado; segnala, inoltre, che essi si sono interessati al processo, si sono adoperati per le restituzioni in favore delle persone offese e hanno mantenuto i contatti con il difensore, in lingua inglese. Si assume, dunque, che l'onere di tradurre agli imputati i contenuti degli atti non può essere delegato al difensore domiciliatario e devono essere autonomamente accessibili agli imputati. La difesa osserva, inoltre, che la conoscenza della lingua italiana da parte degli imputati è solo presunta e basata su di una deduzione arbitraria degli operanti. 1.2. Improcedibilità del reato di cui al capo 1). A tale riguardo si fa presente che la persona offesa ha rimesso la querela in relazione al capo 1) (art. 624, 625, cod.pen.) procedibile a querela con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022. Precisa che non ha potuto avanzare la consequenziale richiesta di improcedibilità in ragione della declaratoria di inammissibilità. Aggiunge che -comunque- già a dicembre 2022 era notoria l'entrata in vigore della nuova norma e la Corte di appello avrebbe dovuto tenerla in considerazione. 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 591 cod.proc.pen.. In questo caso si assume che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l'appello difettasse del requisito della specificità. A dimostrazione dell'assunto vengono illustrati i contenuti dell'appello in punto di responsabilità e con riguardo alla negazione dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti ciiedono che «sia dichiarata l'inefficacia dell'ordinanza emessa in data 20 dicembre 2022, oggetto di impugnazione, per quanto attiene il decorso del termine per impugnarla, per omessa traduzione in lingua bulgara - violazione dell'art. 143 c.p.p. rilevante ex art. 606, lett. b) c.p.p."». L'inammissibilità della censura e della correlata richiesta difensiva discende dalla lettura combinata di due principi di diritto, assolutamente consolidati nella giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, è stato spiegato che «spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 dello stesso codice», (Sez. 2, Sentenza n. 32057 del 21/06/2017, Rafik, Rv. 270327 - 01). Tale principio di diritto è stato successivamente coordinato con la modifica dell'art. 613 cod.proc.pen., ed è stato così precisato che «in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione», (Sez. 5 - , Sentenza n. 15056 del 11/03/201Nasim, Rv. 275103 - 01; nello stesso senso, Sez. 5, Sentenza n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02). Da ciò l'inammissibilità della doglianza perché non proveniente dall'imputato, perché non viene rappresentato il pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa e perché sostanzialmente volta alla rimessione in termini per il compimento di un atto inammissibile, in quanto è precluso agli imputati di presentare ricorso per cassazione personalmente. 1.2. Con il secondo motivo la difesa chiede che «sia dichiarata l'improcedibilità del reato di cui al capo 1 della rubrica», per essere divenuto procedibile a querela ed avendo la persona offesa rimesso la querela. La richiesta difensiva non può essere esaminata per un duplice ordine di ragioni, sostanzialmente analoghe. In primo luogo, va rilevato che la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte di appello ha reso irrevocabile la senten2:a di primo grado già prima dell'entrata della novella legislativa introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che, pertanto, non può essere chiamata a disciplinare atti e i fatti che si siano esauriti sotto la vigenza della precedente disciplina, in forza del principio generale del sistema di successioni di leggi nel tempo secondo il quale l'applicazione immediata delle leggi processuali incontra un naturale limite nel rispetto degli atti e dei fatti esauriti sotto l'impero della legge anteriore. A tale preliminare e assorbente rilievo, va aggiunto che il principio generale ora richiamato costituisce la base dell'orientamento oramai consolidato di questa Corte quello secondo il quale «nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, ciiversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.). (Sez. 5 - , Sentenza n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01). Va rimarcato come non abbia alcun fondamento giuridico la pretesa difensiva secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto di una norma processuale non vigente all'epoca del compimento dell'atto, così pretendendo una dai giudici la violazione del principio del tempus regit actum. 1.3. Con il terzo motivo, la difesa dei ricorrenti "chied(e) che sia annullata l'ordinanza impugnata per erronea applicazione dell'art. 591 c.p.p., rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p." Nel motivo si afferma che l'atto della impugnazione di merito avesse in realtà illustrato specificamente i motivi di critica alla "ritenuta gravità degli elementi indiziari", con argomenti dotati di specificità, quali emergevano da atti significativi sul piano probatorio. Il motivo è inammissibile perché aspecifico. Vale ricordare che «l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato», (Sez. 2, Sentenza n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Cc., dep. il 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, osservando che gli imputati si erano limitati a ribadire genericamente le medesime argomentazioni sviluppate davanti al giudice di merito, senza tuttavia esporre censure argomentando circa le ragioni della erroneità in fatto o in diritto della sentenza impugnata. A fronte di una motivazione siffatta, i ricorrenti non espongono reali censure circa l'eventuale erronea applicazione dei principi sottesi alla materia della specificità dell'impugnazione, limitandosi a esporre i contenuti dell'atto di appello, così che il ricorso risulta privo di correlazione con la sentenza impugnata, non esponendo doglianze intese a colpire le ragioni della declaratoria di inammissibilità. Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità -pure presenti nell'impugnazione in esame-, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione "`-\ impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 51.91, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro