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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 giugno 1975

Cassazione n. 09425/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il 29/06/1975 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 dicembre 2024, ha confermato la sentenza del 19 dicembre 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dalla parte civile e dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sentenza che aveva assolto perché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110 e 388, comma 1, cod. pen., reato commesso in [OSCURATO:PERSONA] a Vico fino al 15 febbraio 2010, data del precetto.

Gli imputati nelle rispettive qualità, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice unica del "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. - d'ora in avanti "[OSCURATO:PERSONA]" - e parte convenuta nella causa di lavoro azionata fin dal 22 aprile 2005 da [OSCURATO:PERSONA] e soccombente come da sentenza esecutiva del 29 novembre 2008 con la quale veniva condannata a ripristinare il rapporto di lavoro tra la stessa [OSCURATO:PERSONA], come datrice di lavoro nella qualità di cui sopra, e la dipendente [OSCURATO:PERSONA] nonché al pagamento della somma complessiva di euro 26.770,22 oltre alla rivalutazione monetaria e spese successive, in concorso e previo accordo con [OSCURATO:PERSONA], cognata della [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla predetta il 15 luglio 2005 quale rappresentante legale della suddetta [OSCURATO:PERSONA], e con [OSCURATO:PERSONA], già direttore tecnico della [OSCURATO:PERSONA] nonché coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e fratello di [OSCURATO:PERSONA] che iscriveva in data 4 settembre 2006 al registro delle imprese di Caserta la ditta individuale "House of the shoe" di [OSCURATO:PERSONA], si sottraevano agli obblighi derivanti dalla esecuzione della sentenza di condanna attraverso attività simulate che comportavano la dismissione della [OSCURATO:PERSONA], ceduta a persona inesistente, e le cui attività con i macchinari già in uso alla [OSCURATO:PERSONA] venivano cedute alla Ditta, spogliandosi formalmente del patrimonio aziendale ma proseguendo l'attività sotto la denominazione ditta "House of the shoe" .

E' contestata ai ricorrenti, attraverso una sinergica e convergente operazione dispiegatasi a partire del 15 luglio 2005, data in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato l'intero capitale sociale della società [OSCURATO:PERSONA], divenendone amministratrice unica, di avere dapprima svuotato del patrimonio la [OSCURATO:PERSONA], convenuta in giudizio dalla Michenzi, cedendo il 21 dicembre 2006 le quote sociali a tale [OSCURATO:PERSONA], risultato un soggetto inesistente che aveva trasferito la sede legale in Napoli il 29 aprile 2008, e costituendo, contemporaneamente, un'altra ditta individuale, la "House of the shoe", di [OSCURATO:PERSONA] - con partita I.V.A. aperta nel giugno 2006 - che aveva iniziato a svolgere l'attività di tomaificio nel luglio dello stesso anno procedendo, negli anni 2006 e 2007, all'assunzione di 28 dipendenti, 17 dei quali erano gli stessi che prima lavoravano presso la [OSCURATO:PERSONA] e da questa erano stai licenziati.

Era accertato che, in data 21 gennaio 2013 la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un accesso presso la sede operativa della ditta "House of the shoe" in via [OSCURATO:PERSONA] - nello stabile che corrispondeva alla relativa abitazione e residenza del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ubicata al piano superiore dell'immobile — e la predetta aveva affermato di riconoscere, sulla scorta di scheggiature o adesivi, in alcuni dei macchinari presenti quelli già appartenuti al [OSCURATO:PERSONA], all'epoca in cui vi era stata impiegata.

Sebbene la ditta "House of the shoe" non avesse tra i propri fornitori di beni strumentali il [OSCURATO:PERSONA], era risultato che aveva acquistato diversi macchinari usati da un fornitore al quale altri macchinari erano stati venduti dalla [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cui

2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] denuncia: Motivo 1: erronea applicazione della legge penale (art. 388 cod. pen., 533 e 192 cod. proc. pen.) e manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo della sentenza.

In particolare, con riferimento agli specifici punti della motivazione della sentenza impugnata, deduce che: a.1 erroneamente è stata attribuita rilevanza alle dichiarazioni rese dagli dai lavoratori impiegati dalla ditta "House of the Soe" trascurando le contraddizioni nelle quali i testi erano incorsi al confronto con le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle quali risultava che avevano prestato attività lavorativa sempre presso la sede di Cervino e non in Maddaloni e che tali deposizioni erano state trasmesse alla Procura della Repubblica per false dichiarazioni e, poi, rinviati a giudizio; a.2 la sentenza di appello non ha chiarito le ragioni per le quale la circostanza che la ditta "House of the Shoe" avesse avuto una iniziale sede in Maddaloni per la durata di due o tre mesi non fosse ostativa a ritenerne l'attività come la naturale prosecuzione dell'attività del [OSCURATO:PERSONA], medio tempore reso una scatola vuota con conseguente pregiudizio delle aspettative di credito della parte civile. b.1 Le valutazioni della Corte in merito al riconoscimento dei macchinari da parte di [OSCURATO:PERSONA] e del marito, [OSCURATO:PERSONA], sono parziali poiché la mancata descrizione preliminare non costituisce motivo per ritenere inattendibile la ricognizione stessa, e, viceversa era stata ritenuta attendibile la dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto, senza prima descriverlo, [OSCURATO:PERSONA] indicandolo come la persona che aveva proceduto al trasloco dei macchinari dalla sede della società, ma soprattutto, la Corte di merito, non indica le ragioni per cui devono essere ritenute degne di fede le dichiarazioni delle lavoratrici che avevano assegnato alla ditta "House of the Schoe" macchinari nuovi rispetto a quelli del vecchio calzaturificio pur essendo state rinviate a giudizio per falsa testimonianza; b.2 la Corte d'appello, in merito ai macchinari ceduti dal [OSCURATO:PERSONA] alla ditta [OSCURATO:PERSONA] e all'acquisto dei macchinari da parte della ditta "House of the shoe", non ha spiegato le ragioni per le quali la mancata indicazione della matricola fosse rilevante nei passaggi e dovesse essere, invece, ininfluente allorquando ha ritenuto attendibile la documentazione di acquisto prodotta dal [OSCURATO:PERSONA].

Né la Corte di merito ha spiegato i motivi per i quali i macchinari, oggetto delle descritte cessioni, dovessero essere ritenuti diversi e plausibili le ragioni della vendita da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e il successivo riacquisto da parte del fratello. c.

La Corte d'appello ha escluso inoltre che vi fosse la prova della direzione del calzaturificio [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva al 2004 ma non ha spiegato per quali motivi non fosse stato ritenuto fondante l'apporto dichiarativo delle dipendenti, le quali avevano attribuito le medesime funzioni al [OSCURATO:PERSONA], tanto in seno al [OSCURATO:PERSONA], fino alla cessione al [OSCURATO:PERSONA], quanto nella ditta "House of the Shoe". d.

Quanto all'irrilevanza del licenziamento di numerosi dipendenti dal [OSCURATO:PERSONA] e il loro transito alla ditta "House of the Shoe" la Corte distrettuale ha confermato la conclusione del Tribunale ma non ha fornito una risposta alle censure difensive con le quali veniva dimostrata la erroneità storica di una tale affermazione dal momento che all'epoca del licenziamento e della successiva assunzione — cioè nel 2006 - nello stesso territorio continuavano ad operare sia il [OSCURATO:PERSONA] sia la nuova ditta poiché il [OSCURATO:PERSONA] trasferiva la sede a Napoli solo a distanza di due anni, nel 2008. e.

Né la Corte ha indicato le ragioni per le quali fosse irrilevante la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di lavoro visto che, all'epoca la predetta non rivestiva più la qualifica di legale rappresentante della società, essendo state cedute quote e correlativa carica di amministratrice unica alla cognata, [OSCURATO:PERSONA]. f.

La sentenza impugnata sostiene, infine, che non vi fosse la consapevolezza da parte della cedente [OSCURATO:PERSONA] della falsità delle generalità dichiarate dal [OSCURATO:PERSONA] ma non ha esaminato la rilevanza di tale circostanza ai fini della sussistenza della condotta delittuosa e, cioè, il fatto di aver ceduto le quote di una scatola vuota ad una mera testa di legno I giudici di appello, pur confermando la tesi che [OSCURATO:PERSONA] non fosse una mera testa di legno e che avesse continuato a svolgere attività lavorativa, non hanno esaminato le deduzioni della parte civile sulla base di dati acquisiti come quello della inesistenza dell'autonoma sede operativa del [OSCURATO:PERSONA] a seguito della cessione delle quote, attestata dalla irreperibilità dell'ultimo legale rappresentante, e dalla inidoneità della sede legale trasferita a Napoli due anni dopo, in una stanza abbandonata e, infine, hanno ritenuto che fosse irrilevante la mancata prova del pagamento dell'operazione di cessione non essendo obbligatorio il tracciamento dell'operazione.

Aspetto, questo, di particolare rilievo per la sussistenza di precisi indicatori del carattere simulato della cessione (inesistenza di un'autonoma sede operativa del [OSCURATO:PERSONA] a seguito della cessione delle quote al [OSCURATO:PERSONA] poiché la sede è coincisa con quella della ditta "House of the shoe"; irreperibilità dell'ultimo legale rappresentante non potuto rintracciare né visto o sentito da nessuno dei protagonisti della vicenda; inidoneità della sede legale trasferita a Napoli nel 2008 in una stanza immediatamente abbandonata per la quale non era stato mai pagato il canone di locazione; mancanza di transazioni commerciali compiute dalla società all'esito del trasferimento; assenza di posizioni contributive aperte all'Inps; mancato rinvenimento di ogni minimo bene strumentale).

Motivo 2: La Corte di merito si è limitata a riprodurre gli argomenti esposti nella sentenza di primo grado senza apportarvi alcun contributo critico e quindi omettendo lo specifico esame delle deduzioni della impugnazione in appello, qui riproposti.

Il nucleo essenziale della censura della parte civile alla sentenza impugnata è quello di aver operato una lettura isolata e atomistica dei singoli elementi acquisiti omettendo tuttavia di procedere alla loro valutazione globale e unitaria.

3. Il ricorso, trattato con rito cartolare all'udienza del 26 novembre 2025, è stato definito all'udienza del 2 febbraio 2026 a seguito di differimento della deliberazione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dalla parte civile, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., avverso la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile.2.

Agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità innanzi descritte, è ascritto il reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen. per avere compiuto sui beni - l'azienda della [OSCURATO:PERSONA] - atti simulati e condotte fraudolente per sottrarsi all'adempimento della sentenza di condanna conseguita dalla [OSCURATO:PERSONA], non ottemperando all'ingiunzione ad eseguire il provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, risultata soccombente nella causa di lavoro intentata dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA] e pertanto condannata a ripristinare il rapporto di lavoro e al pagamento della somma complessiva di euro 26.770,22 oltre alla rivalutazione monetaria e spese successive in favore della odierna parte civile.

In sintesi, secondo la contestazione, gli imputati avrebbero ridotto la [OSCURATO:PERSONA] ad una scatola vuota - cedendo i macchinari e licenziando i dipendenti - e si sarebbero disfatti della [OSCURATO:PERSONA] dopo averne intestato le quote ad un soggetto inesistente, tale [OSCURATO:PERSONA], proseguendo, invece, l'attività di impresa del calzaturificio [OSCURATO:PERSONA] attraverso la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] (cioè la "House of the shoe"), ubicata nello stesso immobile, già sede operativa del [OSCURATO:PERSONA], assumendo una parte dei dipendenti e utilizzando, in parte, gli stessi macchinari.

3. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen. non ritiene sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui beni propri o altrui siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma ritiene necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta e, pertanto, siano connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore (Sez. 6, n. 4945 del 30/01/2020, Frongia, Rv. 278119 - 02).

Le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272171 - 01), nel descrivere e specificare il contenuto degli atti simulati o fraudolenti, con una più risalente sentenza alla quale si è allineato il precedente innanzi richiamato, avevano evidenziato che, ai fini della individuazione dell'atto simulato o fraudolento, era necessario che l'atto si qualifichi per un quid pluris rispetto alla idoneità a rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario, osservando che solo così potrebbe giungersi, in un'ottica improntata al principio di offensività, a differenziare una condotta solo civilmente illecita da una condotta connotata da disvalore penalmente rilevante.

A riprova della necessità di conferire, anche nella lettura dell'art. 388 cod. pen., autonomo risalto alla componente "fraudolenta", le Sezioni Unite avevano sottolineato che la "tenuta", in particolare sotto il profilo del principio di offensività, di illeciti configurati in chiave di pericolo appare garantita dalla necessità che la condotta volta alla sottrazione del bene si caratterizzi per la natura simulata dell'alienazione del bene o per la natura fraudolenta degli atti compiuti sui propri o sugli altrui beni.

In altre parole, solo un atto di disposizione del patrimonio che si caratterizzi per tali modalità, strettamente tipizzate dalla norma, può essere idoneo a vulnerare le legittime aspettative del creditore posto che, diversamente, verrebbe sanzionata, in contrasto con il diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, ogni possibile condotta di disponibilità dei beni, allo stesso diritto di proprietà strettamente connaturata.

Si è aggiunto che la natura fraudolenta della alienazione non può coincidere con il fine di ridurre le garanzie del credito, diversamente essendovi una evidente commistione tra il piano oggettivo della condotta e quello soggettivo della volontà con conseguente spostamento del giudizio dal disvalore dell'evento (offensività) a quello della volontà (mera disubbidienza).

4. La sentenza impugnata, dato atto che il reato per il quale si procede non era prescritto alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, ha respinto l'appello del Pubblico Ministero e quello della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto che il compendio probatorio acquisito non consentisse di ritenere accertata la condotta simulata o fraudolenta, finalizzata e programmata per evitare la riassunzione della [OSCURATO:PERSONA] e il pagamento delle sue spettanze riconosciutegli dal giudice del lavoro, condotta che sarebbe stata realizzata attraverso un'operazione di svuotamento della vecchia [OSCURATO:PERSONA] e la creazione di un soggetto nuovo, solo apparentemente autonomo, ma che, invece, avendo impiegato macchine e dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e operando attraverso il [OSCURATO:PERSONA], che nella [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto ruoli operativi essendone direttore, costituiva solo uno schermo utilizzato per sottrarsi all'adempimento della sentenza di condanna, non ottemperando all'ingiunzione ad eseguire il provvedimento.

In particolare i Giudici di appello hanno ritenuto che non fossero sussistenti le dedotte identità di sede, di macchinari, di dipendenti e continuità di gestione tra la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e la ditta "House of the Shoe" perché fondate su dati di fatto parziali, quindi, inidonei a costituire una piattaforma probatoria univoca ai fini della configurabilità del reato potendo, invece, la costituzione della ditta "House of the shoe" ricondursi ad un'iniziativa imprenditoriale del tutto autonoma rispetto alla pregressa realtà produttiva del "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nel frattempo dismesso.Né, a tal fine, hanno ritenuta idonea la cessione delle quote della società a tale [OSCURATO:PERSONA], rivelatosi persona inesistente. a.

Quanto alla ubicazione della Ditta individuale in via [OSCURATO:PERSONA], nel medesimo immobile del [OSCURATO:PERSONA] - anche se indicato diversamente per l'accesso dalla traversa laterale - la sentenza impugnata ha rilevato che la ditta "House of the shoe" , sin dalla data della sua costituzione, era stata operativa presso altre sedi, dapprima in Maddaloni e poi in Cervino - i cui locali risultavano vuoti al momento dell'accertamento - trasferendosi nella nuova sede di via [OSCURATO:PERSONA] solo nel gennaio 2007; a.1. i Giudici di appello hanno ritenuto comprovanti in tal senso le dichiarazioni dei lavoratori della Ditta, che erano stati impiegati in Maddaloni e che avevano partecipato allo spostamento dei macchinari; quelle dei lavoratori che avevano dichiarato di aver lavorato fino al novembre 2006 per il [OSCURATO:PERSONA] e quelle dei commercialisti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano confermato che entrambe le aziende erano state attive nel medesimo periodo. b.

Quanto alla presenza nella nuova azienda della ditta di macchinari già appartenuti alla società, la sentenza di appello ha ritenuto che, in mancanza di una specifica preventiva descrizione degli stessi da parte della [OSCURATO:PERSONA], l'atto di ricognizione della predetta non fosse significativo dal momento che era riscontrata la presenza presso la sede della ditta "House of the Shoe" anche di macchinari nuovi e, soprattutto il riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA] era stato smentito dalle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi i quali avevano sostenuto la diversità dei macchinari; che la Ditta aveva provato l'acquisto di nuovi macchinari successivamente ai fatti di causa e, quanto alle fatture della vendita di 13 macchinari da parte della [OSCURATO:PERSONA] a tale [OSCURATO:PERSONA] e all'acquisto di macchinari di medesima tipologia presso il medesimo rivenditore, ha rilevato che era stato impossibile per gli investigatori identificare i beni in assenza dei numeri di matricola e, comunque, pure a voler ritenere che alcuni di questi macchinari fossero quelli della [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto accertato che gli stessi erano risultati regolarmente acquistati e pagati anche ad un prezzo superiore presso uno dei rivenditori della zona al quale il [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva. c.

In ordine alla identità di gestione del [OSCURATO:PERSONA] e della ditta "House of the Shoe" - riconducibile alle attività di direzione di [OSCURATO:PERSONA] - ha affermato che, pur a voler ritenere che questi avesse partecipato alla gestione del [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cui la società apparteneva alla moglie, la conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] si era arrestata all'anno 2004 - al momento del licenziamento - e, quindi, non vi era prova che il [OSCURATO:PERSONA], una volta che l'azienda era passata alla sorella, avesse continuato anche nell'anno 2006 a partecipare alla gestione del [OSCURATO:PERSONA].d.

Vero è che vi era stato il licenziamento dei dipendenti da parte del [OSCURATO:PERSONA] e assunzione dei lavoratori licenziati dalla ditta "House of the Shoe" ma tale circostanza trovava ragionevole spiegazione nella volontà di dismettere l'attività del [OSCURATO:PERSONA] e nell'assenza di altre aziende operative nel settore per il riassorbimento della manodopera. e.

Né era rilevante la presenza in giudizio, nella causa avviata dalla [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e la sua partecipazione alle udienze anche dopo la cessione delle quote alla cognata, presenza che non risultava con certezza dai verbali dell'udienza. f.

Deponevano, inoltre, nel senso di escludere uno svuotamento del [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni rese dai commercialisti Salerno e Fucci i quali avevano riferito delle difficoltà economiche del calzaturificio [OSCURATO:PERSONA] e della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di cedere la società. g.

E' pacifica la mancata identificazione del [OSCURATO:PERSONA], acquirente della [OSCURATO:PERSONA] che aveva prodotto davanti al notaio falsi documenti, elemento che, tuttavia, non era ritenuto significativo di una dismissione callida della società che fino al 2010 aveva operato attraverso un sito Internet.

Nè rilevava, perché all'epoca non era prevista la tracciabilità, la impossibilità di tracciare i relativi pagamenti effettuati dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA], soggetto rivelatosi inesistente alla stregua della documentazione prodotta.

5. Rileva il Collegio che a fondamento del ragionamento svolto dai Giudici del merito, sono state poste le regole che, in materia di diritto del lavoro, definiscono la nozione di trasferimento di azienda (art. 2112 cod. civ.).

Tale disposizione, che prevede la irrilevanza delle operazioni di trasferimento di azienda ai fini del mantenimento dei diritti di lavoratori, ne individua le caratteristiche in un'operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento, attività che, tuttavia, conserva, nel trasferimento, la propria identità: da qui la tutela accordata ai lavoratori.

Nella giurisprudenza civile si afferma che per cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo (Cass. Sez.

L., 07/04/2010, n. 8262, Rv. 613427 - 01).

Il relativo accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione.

6. La sentenza impugnata, proprio sulla base dell'analisi di tali indicatori, ha escluso la natura fraudolenta dell'operazione individuando nella ditta individuale "House of the shoe" un soggetto autonomo che, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti e dai commercialisti della ditta individuale (iscritta a registro il 4 settembre 2006), era risultata operativa in periodo coevo a quello della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. presso le sedi di Maddaloni e Cervino (in via [OSCURATO:PERSONA], 2) essendo stata trasferita l'attività produttiva solo nel gennaio 2007 presso l'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] - già sede del [OSCURATO:PERSONA] -, nei locali a piano terra dell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nonché la operatività della ditta individuale "House of the shoe" in epoca coincidente con i passaggi societari e della carica di amministratore della società "[OSCURATO:PERSONA]" da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], passaggi registrati il 5 luglio 2005.

In linea con le descritte coordinate i Giudici di appello hanno esaminato anche l'organizzazione produttiva della ditta "House of the shoe" — la presenza dei macchinari già appartenuti al [OSCURATO:PERSONA] e dei dipendenti dell'unità produttiva già licenziati dal [OSCURATO:PERSONA] e assunti dalla ditta "House of the shoe", il ruolo operativo del [OSCURATO:PERSONA] - evidenziando, da un lato, la inattendibilità del riconoscimento dei macchinari, effettuato dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano state smentite da quelle dei dipendenti che, viceversa avevano sostenuto trattarsi di macchinari diversi; la lacunosità delle fatture di vendita da parte del [OSCURATO:PERSONA] a tale [OSCURATO:PERSONA]; la presenza di fatture di acquisto di nuovi macchinari e la impossibilità, in mancanza dei numeri di matricola, di provare che i macchinari ceduti dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] fossero proprio quelli riacquistati dalla ditta individuale "House of the shoe".

Vero è che vi era stata una operazione di licenziamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] e assunzione dei lavoratori licenziati dalla ditta "House of the Shoe" ma tale circostanza trovava ragionevole spiegazione nella volontà di dismettere l'attività del [OSCURATO:PERSONA] e nell'assenza di altre aziende operative nel settore per il riassorbimento della manodopera.

Anche per l'aspetto relativo alla identità di gestione del [OSCURATO:PERSONA] — di cui era direttore [OSCURATO:PERSONA] - e la titolarità della ditta "House of the Shoe" la sentenza impugnata ha affermato che, pur a voler ritenere che questi avesse partecipato alla gestione della società della moglie, la conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] si era arrestata all'anno 2004 e, quindi, non vi era prova che il [OSCURATO:PERSONA], una volta acquisita la società dalla sorella, avesse continuato anche nell'anno 2006 a partecipare alla gestione del [OSCURATO:PERSONA].

I Giudici di appello non hanno ritenuto decisiva la intervenuta cessione a favore del [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che la società ceduta era stata operativa dopo la cessione, come documentato dalla sua presenza su Internet e la circostanza che con tali documenti, l'acquirente si era presentato alla stipula dell'atto notarile sicchè la contraente non aveva avuto modo di avvedersi della sua falsa identità.

7. La parte civile contesta il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai dipendenti evidenziandone la contraddittorietà e la circostanza che tali dichiarazioni siano state trasmesse, perché sospette di falsità, al Pubblico Ministero che aveva chiesto il rinvio a giudizio e, in generale, deduce che la motivazione della sentenza impugnata, appiattita su quella di assoluzione del Tribunale, non abbia esaminato le censure difensive svolte con i motivi di appello operando una valutazione atomistica e frazionata degli elementi di prova in cui, in buona sostanza, è stato attribuito maggiore rilevanza a quelli deponenti a favore della tesi difensiva, secondo cui non vi era stata continuità tra le due aziende, rispetto a quelli a carico. 8.

I motivi di ricorso si rivelano, tuttavia, inammissibili.

Le censure svolte dalla ricorrente parte civile che screditano l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, evidenziandone la contraddittorietà con quelle rese in fase di indagini, che hanno comportato la trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura e il rinvio a giudizio, si risolvono nella richiesta di rilettura di tali dichiaraizoni, inammissibile in sede di legittimità.

Rileva il Collegio che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è, infatti, devoluto insindacabilmente i giudici del merito e la scelta che essi compiono per giungere al libero convincimento, quando non sia frutto di affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità.

La conclusione di ritenere attendibili le dichiarazioni rese all'esito del confronto dibattimentale non risulta né apodittica né illogica tenuto conto che, viceversa, le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti durante la fase delle indagini preliminari, e utilizzate, in fase dibattimentale, per le contestazioni al testimone e da questi non confermate, fatta salva l'ipotesi di comprovata condotta illecita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., sono valutabili solo per apprezzare la credibilità del dichiarante e non come elemento di riscontro, né come prova dei fatti con esse rappresentati, neanche nel caso in cui sia ritenuta inattendibile la loro ritrattazione in base a circostanze istruttorie acquisite "aliunde" (Sez. 3, n. 26387 del 17/04/2025, Pg, Rv. 288386 - 01).Correttamente, pertanto, i Giudici del merito, analizzandone il contenuto anche alla stregua dei dati ulteriori - quali gli accertamenti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle sedi operative della ditta individuale "House of the shoe" - hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni dei dipendenti in merito ai luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa, dichiarazioni ritenute rilevanti, per escludere un fittizio trasferimento, perché denotavano lo svolgimento di attività imprenditoriale della ditta "House of the shoe" in epoca coeva a quella del [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni che, come detto, erano riscontrate dall'accertamento di [OSCURATO:PERSONA], sullo svolgimento dell'attività della ditta individuale "House of the shoe" in Maddaloni, prima che a Cervino, nell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA].

Anche l'analisi dei dati documentali, costituiti dalle fatture di vendita dei macchinari da parte del [OSCURATO:PERSONA] e il riacquisto, degli stessi, da parte della ditta individuale "House of the shoe" non ha fornito elementi univoci per ritenere accertato che si tratti del medesimo complesso di beni.

A tal riguardo è stato, infatti, accertato che solo parte delle macchine trovate nel corso del sopralluogo - in realtà molto più numerose - avrebbero potuto essere le stesse appartenenti al [OSCURATO:PERSONA]: un dato, comunque, non significativo della identità dei beni produttivi già appartenuti al [OSCURATO:PERSONA] (che aveva venduto le macchine alla ditta [OSCURATO:PERSONA] che le avrebbe poi rivendute alla ditta individuale "House of the shoe") in carenza della indicazione dei numeri di matricola.

Infine, l'azienda della ditta "House of the shoe" - per numero di dipendenti e numero di macchinari utilizzati - aveva disponibilità di beni di produzione molto maggiori di quelli del [OSCURATO:PERSONA].

Non può essere trascurato il dato che nella valutazione dei risultati di prova rivenienti dalle dichiarazioni dei dipendenti, sia in merito al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa che in merito ai macchinari, i Giudici del merito hanno ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dalla parte civile e dal marito - su entrambe le circostanze - evidenziando che la esistenza di una forte contrappostone economica registrata ne comprometteva l'attendibilità.

Il dato della inesistenza del [OSCURATO:PERSONA] - acquirente della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - presenta indubbia rilevanza ai fini della natura simulata dell'operazione di cessione delle quote sociali del [OSCURATO:PERSONA] ma anche tale elemento finisce con il perdere la sua significatività essendosi accertata l'operatività della società in un momento successivo al trasferimento, prima che la stessa si rendesse irreperibile presso la sede indicata.

In conclusione, ritiene il Collegio che la ricorrente, pur formalmente denunciando vizi della motivazione, ripropone una ricostruzione dei fatti sollecitando la Corte di cassazione ad un confronto diretto con gli elementi probatori raccolti nel giudizio di merito e a un diverso apprezzamento degli stessi, operazione non consentita nel giudizio di legittimità e in presenza di un puntuale esame degli esami ritenuti rilevanti ai fini della sussistenza di una unità operativa autonoma della ditta "House of the shoe", piuttosto che un simulato trasferimento della società e un fraudolento svuotamento dell'attività produttiva della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. idoneo a vulnerare le pretese della creditrice, in presenza di operazioni che appaiono, prima facie, sospette - in particolare la vendita della società al [OSCURATO:PERSONA] - ma che risultano compatibili con operazioni di dismissione di una società non più produttiva e, anzi, in forte disavanzo (nella sentenza di primo grado, a pag. 30 e ss. si dà atto di debiti ascendenti a oltre 800.000 euro).

9. Va, conclusivamente, osservato che anche ai fini del giudizio sulla responsabilità civile, la pronuncia di condanna comporta il rispetto della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" che implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 - 01).

In presenza di prove indiziarie, quali quelle poste a fondamento della ricostruzione accusatoria sulla natura simulata e fraudolenta delle operazioni di apparente disnnissione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e coeva costituzione di un'autonoma realtà produttiva, la valutazione rimessa alla Corte di merito implicava una seria valutazione della tesi alternativa prospettata dalla difesa degli imputati, che, secondo le argomentazioni sviluppate dai Giudici del merito, ha avallato il ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato non potendo pervenirsi alla conclusione della certezza della responsabilità.

Il risultato è quello, lamentato dalla parte civile, di un apprezzamento in cui la contraddittorietà degli elementi acquisiti ha giovato agli imputati: si tratta di una conclusione in linea con la regola del "ragionevole dubbio" che consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 - 01).10.

Alla inammissibilità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera) il 29/06/1975 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 dicembre 2024, ha confermato la sentenza del 19 dicembre 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dalla parte civile e dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sentenza che aveva assolto perché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] è ascritto il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110 e 388, comma 1, cod. pen., reato commesso in [OSCURATO:PERSONA] a Vico fino al 15 febbraio 2010, data del precetto. Gli imputati nelle rispettive qualità, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice unica del "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. - d'ora in avanti "[OSCURATO:PERSONA]" - e parte convenuta nella causa di lavoro azionata fin dal 22 aprile 2005 da [OSCURATO:PERSONA] e soccombente come da sentenza esecutiva del 29 novembre 2008 con la quale veniva condannata a ripristinare il rapporto di lavoro tra la stessa [OSCURATO:PERSONA], come datrice di lavoro nella qualità di cui sopra, e la dipendente [OSCURATO:PERSONA] nonché al pagamento della somma complessiva di euro 26.770,22 oltre alla rivalutazione monetaria e spese successive, in concorso e previo accordo con [OSCURATO:PERSONA], cognata della [OSCURATO:PERSONA], subentrata alla predetta il 15 luglio 2005 quale rappresentante legale della suddetta [OSCURATO:PERSONA], e con [OSCURATO:PERSONA], già direttore tecnico della [OSCURATO:PERSONA] nonché coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e fratello di [OSCURATO:PERSONA] che iscriveva in data 4 settembre 2006 al registro delle imprese di Caserta la ditta individuale "House of the shoe" di [OSCURATO:PERSONA], si sottraevano agli obblighi derivanti dalla esecuzione della sentenza di condanna attraverso attività simulate che comportavano la dismissione della [OSCURATO:PERSONA], ceduta a persona inesistente, e le cui attività con i macchinari già in uso alla [OSCURATO:PERSONA] venivano cedute alla Ditta, spogliandosi formalmente del patrimonio aziendale ma proseguendo l'attività sotto la denominazione ditta "House of the shoe" . E' contestata ai ricorrenti, attraverso una sinergica e convergente operazione dispiegatasi a partire del 15 luglio 2005, data in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato l'intero capitale sociale della società [OSCURATO:PERSONA], divenendone amministratrice unica, di avere dapprima svuotato del patrimonio la [OSCURATO:PERSONA], convenuta in giudizio dalla Michenzi, cedendo il 21 dicembre 2006 le quote sociali a tale [OSCURATO:PERSONA], risultato un soggetto inesistente che aveva trasferito la sede legale in Napoli il 29 aprile 2008, e costituendo, contemporaneamente, un'altra ditta individuale, la "House of the shoe", di [OSCURATO:PERSONA] - con partita I.V.A. aperta nel giugno 2006 - che aveva iniziato a svolgere l'attività di tomaificio nel luglio dello stesso anno procedendo, negli anni 2006 e 2007, all'assunzione di 28 dipendenti, 17 dei quali erano gli stessi che prima lavoravano presso la [OSCURATO:PERSONA] e da questa erano stai licenziati. Era accertato che, in data 21 gennaio 2013 la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un accesso presso la sede operativa della ditta "House of the shoe" in via [OSCURATO:PERSONA] - nello stabile che corrispondeva alla relativa abitazione e residenza del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ubicata al piano superiore dell'immobile — e la predetta aveva affermato di riconoscere, sulla scorta di scheggiature o adesivi, in alcuni dei macchinari presenti quelli già appartenuti al [OSCURATO:PERSONA], all'epoca in cui vi era stata impiegata. Sebbene la ditta "House of the shoe" non avesse tra i propri fornitori di beni strumentali il [OSCURATO:PERSONA], era risultato che aveva acquistato diversi macchinari usati da un fornitore al quale altri macchinari erano stati venduti dalla [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cui 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] denuncia: Motivo 1: erronea applicazione della legge penale (art. 388 cod. pen., 533 e 192 cod. proc. pen.) e manifesta illogicità della motivazione desumibile dal testo della sentenza. In particolare, con riferimento agli specifici punti della motivazione della sentenza impugnata, deduce che: a.1 erroneamente è stata attribuita rilevanza alle dichiarazioni rese dagli dai lavoratori impiegati dalla ditta "House of the Soe" trascurando le contraddizioni nelle quali i testi erano incorsi al confronto con le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle quali risultava che avevano prestato attività lavorativa sempre presso la sede di Cervino e non in Maddaloni e che tali deposizioni erano state trasmesse alla Procura della Repubblica per false dichiarazioni e, poi, rinviati a giudizio; a.2 la sentenza di appello non ha chiarito le ragioni per le quale la circostanza che la ditta "House of the Shoe" avesse avuto una iniziale sede in Maddaloni per la durata di due o tre mesi non fosse ostativa a ritenerne l'attività come la naturale prosecuzione dell'attività del [OSCURATO:PERSONA], medio tempore reso una scatola vuota con conseguente pregiudizio delle aspettative di credito della parte civile. b.1 Le valutazioni della Corte in merito al riconoscimento dei macchinari da parte di [OSCURATO:PERSONA] e del marito, [OSCURATO:PERSONA], sono parziali poiché la mancata descrizione preliminare non costituisce motivo per ritenere inattendibile la ricognizione stessa, e, viceversa era stata ritenuta attendibile la dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto, senza prima descriverlo, [OSCURATO:PERSONA] indicandolo come la persona che aveva proceduto al trasloco dei macchinari dalla sede della società, ma soprattutto, la Corte di merito, non indica le ragioni per cui devono essere ritenute degne di fede le dichiarazioni delle lavoratrici che avevano assegnato alla ditta "House of the Schoe" macchinari nuovi rispetto a quelli del vecchio calzaturificio pur essendo state rinviate a giudizio per falsa testimonianza; b.2 la Corte d'appello, in merito ai macchinari ceduti dal [OSCURATO:PERSONA] alla ditta [OSCURATO:PERSONA] e all'acquisto dei macchinari da parte della ditta "House of the shoe", non ha spiegato le ragioni per le quali la mancata indicazione della matricola fosse rilevante nei passaggi e dovesse essere, invece, ininfluente allorquando ha ritenuto attendibile la documentazione di acquisto prodotta dal [OSCURATO:PERSONA]. Né la Corte di merito ha spiegato i motivi per i quali i macchinari, oggetto delle descritte cessioni, dovessero essere ritenuti diversi e plausibili le ragioni della vendita da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e il successivo riacquisto da parte del fratello. c. La Corte d'appello ha escluso inoltre che vi fosse la prova della direzione del calzaturificio [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva al 2004 ma non ha spiegato per quali motivi non fosse stato ritenuto fondante l'apporto dichiarativo delle dipendenti, le quali avevano attribuito le medesime funzioni al [OSCURATO:PERSONA], tanto in seno al [OSCURATO:PERSONA], fino alla cessione al [OSCURATO:PERSONA], quanto nella ditta "House of the Shoe". d. Quanto all'irrilevanza del licenziamento di numerosi dipendenti dal [OSCURATO:PERSONA] e il loro transito alla ditta "House of the Shoe" la Corte distrettuale ha confermato la conclusione del Tribunale ma non ha fornito una risposta alle censure difensive con le quali veniva dimostrata la erroneità storica di una tale affermazione dal momento che all'epoca del licenziamento e della successiva assunzione — cioè nel 2006 - nello stesso territorio continuavano ad operare sia il [OSCURATO:PERSONA] sia la nuova ditta poiché il [OSCURATO:PERSONA] trasferiva la sede a Napoli solo a distanza di due anni, nel 2008. e. Né la Corte ha indicato le ragioni per le quali fosse irrilevante la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di lavoro visto che, all'epoca la predetta non rivestiva più la qualifica di legale rappresentante della società, essendo state cedute quote e correlativa carica di amministratrice unica alla cognata, [OSCURATO:PERSONA]. f. La sentenza impugnata sostiene, infine, che non vi fosse la consapevolezza da parte della cedente [OSCURATO:PERSONA] della falsità delle generalità dichiarate dal [OSCURATO:PERSONA] ma non ha esaminato la rilevanza di tale circostanza ai fini della sussistenza della condotta delittuosa e, cioè, il fatto di aver ceduto le quote di una scatola vuota ad una mera testa di legno I giudici di appello, pur confermando la tesi che [OSCURATO:PERSONA] non fosse una mera testa di legno e che avesse continuato a svolgere attività lavorativa, non hanno esaminato le deduzioni della parte civile sulla base di dati acquisiti come quello della inesistenza dell'autonoma sede operativa del [OSCURATO:PERSONA] a seguito della cessione delle quote, attestata dalla irreperibilità dell'ultimo legale rappresentante, e dalla inidoneità della sede legale trasferita a Napoli due anni dopo, in una stanza abbandonata e, infine, hanno ritenuto che fosse irrilevante la mancata prova del pagamento dell'operazione di cessione non essendo obbligatorio il tracciamento dell'operazione. Aspetto, questo, di particolare rilievo per la sussistenza di precisi indicatori del carattere simulato della cessione (inesistenza di un'autonoma sede operativa del [OSCURATO:PERSONA] a seguito della cessione delle quote al [OSCURATO:PERSONA] poiché la sede è coincisa con quella della ditta "House of the shoe"; irreperibilità dell'ultimo legale rappresentante non potuto rintracciare né visto o sentito da nessuno dei protagonisti della vicenda; inidoneità della sede legale trasferita a Napoli nel 2008 in una stanza immediatamente abbandonata per la quale non era stato mai pagato il canone di locazione; mancanza di transazioni commerciali compiute dalla società all'esito del trasferimento; assenza di posizioni contributive aperte all'Inps; mancato rinvenimento di ogni minimo bene strumentale). Motivo 2: La Corte di merito si è limitata a riprodurre gli argomenti esposti nella sentenza di primo grado senza apportarvi alcun contributo critico e quindi omettendo lo specifico esame delle deduzioni della impugnazione in appello, qui riproposti. Il nucleo essenziale della censura della parte civile alla sentenza impugnata è quello di aver operato una lettura isolata e atomistica dei singoli elementi acquisiti omettendo tuttavia di procedere alla loro valutazione globale e unitaria. 3. Il ricorso, trattato con rito cartolare all'udienza del 26 novembre 2025, è stato definito all'udienza del 2 febbraio 2026 a seguito di differimento della deliberazione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dalla parte civile, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., avverso la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile.2. Agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità innanzi descritte, è ascritto il reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen. per avere compiuto sui beni - l'azienda della [OSCURATO:PERSONA] - atti simulati e condotte fraudolente per sottrarsi all'adempimento della sentenza di condanna conseguita dalla [OSCURATO:PERSONA], non ottemperando all'ingiunzione ad eseguire il provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, risultata soccombente nella causa di lavoro intentata dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA] e pertanto condannata a ripristinare il rapporto di lavoro e al pagamento della somma complessiva di euro 26.770,22 oltre alla rivalutazione monetaria e spese successive in favore della odierna parte civile. In sintesi, secondo la contestazione, gli imputati avrebbero ridotto la [OSCURATO:PERSONA] ad una scatola vuota - cedendo i macchinari e licenziando i dipendenti - e si sarebbero disfatti della [OSCURATO:PERSONA] dopo averne intestato le quote ad un soggetto inesistente, tale [OSCURATO:PERSONA], proseguendo, invece, l'attività di impresa del calzaturificio [OSCURATO:PERSONA] attraverso la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] (cioè la "House of the shoe"), ubicata nello stesso immobile, già sede operativa del [OSCURATO:PERSONA], assumendo una parte dei dipendenti e utilizzando, in parte, gli stessi macchinari. 3. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, comma 1, cod. pen. non ritiene sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui beni propri o altrui siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma ritiene necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta e, pertanto, siano connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore (Sez. 6, n. 4945 del 30/01/2020, Frongia, Rv. 278119 - 02). Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272171 - 01), nel descrivere e specificare il contenuto degli atti simulati o fraudolenti, con una più risalente sentenza alla quale si è allineato il precedente innanzi richiamato, avevano evidenziato che, ai fini della individuazione dell'atto simulato o fraudolento, era necessario che l'atto si qualifichi per un quid pluris rispetto alla idoneità a rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario, osservando che solo così potrebbe giungersi, in un'ottica improntata al principio di offensività, a differenziare una condotta solo civilmente illecita da una condotta connotata da disvalore penalmente rilevante. A riprova della necessità di conferire, anche nella lettura dell'art. 388 cod. pen., autonomo risalto alla componente "fraudolenta", le Sezioni Unite avevano sottolineato che la "tenuta", in particolare sotto il profilo del principio di offensività, di illeciti configurati in chiave di pericolo appare garantita dalla necessità che la condotta volta alla sottrazione del bene si caratterizzi per la natura simulata dell'alienazione del bene o per la natura fraudolenta degli atti compiuti sui propri o sugli altrui beni. In altre parole, solo un atto di disposizione del patrimonio che si caratterizzi per tali modalità, strettamente tipizzate dalla norma, può essere idoneo a vulnerare le legittime aspettative del creditore posto che, diversamente, verrebbe sanzionata, in contrasto con il diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, ogni possibile condotta di disponibilità dei beni, allo stesso diritto di proprietà strettamente connaturata. Si è aggiunto che la natura fraudolenta della alienazione non può coincidere con il fine di ridurre le garanzie del credito, diversamente essendovi una evidente commistione tra il piano oggettivo della condotta e quello soggettivo della volontà con conseguente spostamento del giudizio dal disvalore dell'evento (offensività) a quello della volontà (mera disubbidienza). 4. La sentenza impugnata, dato atto che il reato per il quale si procede non era prescritto alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, ha respinto l'appello del Pubblico Ministero e quello della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto che il compendio probatorio acquisito non consentisse di ritenere accertata la condotta simulata o fraudolenta, finalizzata e programmata per evitare la riassunzione della [OSCURATO:PERSONA] e il pagamento delle sue spettanze riconosciutegli dal giudice del lavoro, condotta che sarebbe stata realizzata attraverso un'operazione di svuotamento della vecchia [OSCURATO:PERSONA] e la creazione di un soggetto nuovo, solo apparentemente autonomo, ma che, invece, avendo impiegato macchine e dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e operando attraverso il [OSCURATO:PERSONA], che nella [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto ruoli operativi essendone direttore, costituiva solo uno schermo utilizzato per sottrarsi all'adempimento della sentenza di condanna, non ottemperando all'ingiunzione ad eseguire il provvedimento. In particolare i Giudici di appello hanno ritenuto che non fossero sussistenti le dedotte identità di sede, di macchinari, di dipendenti e continuità di gestione tra la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e la ditta "House of the Shoe" perché fondate su dati di fatto parziali, quindi, inidonei a costituire una piattaforma probatoria univoca ai fini della configurabilità del reato potendo, invece, la costituzione della ditta "House of the shoe" ricondursi ad un'iniziativa imprenditoriale del tutto autonoma rispetto alla pregressa realtà produttiva del "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nel frattempo dismesso.Né, a tal fine, hanno ritenuta idonea la cessione delle quote della società a tale [OSCURATO:PERSONA], rivelatosi persona inesistente. a. Quanto alla ubicazione della Ditta individuale in via [OSCURATO:PERSONA], nel medesimo immobile del [OSCURATO:PERSONA] - anche se indicato diversamente per l'accesso dalla traversa laterale - la sentenza impugnata ha rilevato che la ditta "House of the shoe" , sin dalla data della sua costituzione, era stata operativa presso altre sedi, dapprima in Maddaloni e poi in Cervino - i cui locali risultavano vuoti al momento dell'accertamento - trasferendosi nella nuova sede di via [OSCURATO:PERSONA] solo nel gennaio 2007; a.1. i Giudici di appello hanno ritenuto comprovanti in tal senso le dichiarazioni dei lavoratori della Ditta, che erano stati impiegati in Maddaloni e che avevano partecipato allo spostamento dei macchinari; quelle dei lavoratori che avevano dichiarato di aver lavorato fino al novembre 2006 per il [OSCURATO:PERSONA] e quelle dei commercialisti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano confermato che entrambe le aziende erano state attive nel medesimo periodo. b. Quanto alla presenza nella nuova azienda della ditta di macchinari già appartenuti alla società, la sentenza di appello ha ritenuto che, in mancanza di una specifica preventiva descrizione degli stessi da parte della [OSCURATO:PERSONA], l'atto di ricognizione della predetta non fosse significativo dal momento che era riscontrata la presenza presso la sede della ditta "House of the Shoe" anche di macchinari nuovi e, soprattutto il riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA] era stato smentito dalle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi i quali avevano sostenuto la diversità dei macchinari; che la Ditta aveva provato l'acquisto di nuovi macchinari successivamente ai fatti di causa e, quanto alle fatture della vendita di 13 macchinari da parte della [OSCURATO:PERSONA] a tale [OSCURATO:PERSONA] e all'acquisto di macchinari di medesima tipologia presso il medesimo rivenditore, ha rilevato che era stato impossibile per gli investigatori identificare i beni in assenza dei numeri di matricola e, comunque, pure a voler ritenere che alcuni di questi macchinari fossero quelli della [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto accertato che gli stessi erano risultati regolarmente acquistati e pagati anche ad un prezzo superiore presso uno dei rivenditori della zona al quale il [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva. c. In ordine alla identità di gestione del [OSCURATO:PERSONA] e della ditta "House of the Shoe" - riconducibile alle attività di direzione di [OSCURATO:PERSONA] - ha affermato che, pur a voler ritenere che questi avesse partecipato alla gestione del [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cui la società apparteneva alla moglie, la conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] si era arrestata all'anno 2004 - al momento del licenziamento - e, quindi, non vi era prova che il [OSCURATO:PERSONA], una volta che l'azienda era passata alla sorella, avesse continuato anche nell'anno 2006 a partecipare alla gestione del [OSCURATO:PERSONA].d. Vero è che vi era stato il licenziamento dei dipendenti da parte del [OSCURATO:PERSONA] e assunzione dei lavoratori licenziati dalla ditta "House of the Shoe" ma tale circostanza trovava ragionevole spiegazione nella volontà di dismettere l'attività del [OSCURATO:PERSONA] e nell'assenza di altre aziende operative nel settore per il riassorbimento della manodopera. e. Né era rilevante la presenza in giudizio, nella causa avviata dalla [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e la sua partecipazione alle udienze anche dopo la cessione delle quote alla cognata, presenza che non risultava con certezza dai verbali dell'udienza. f. Deponevano, inoltre, nel senso di escludere uno svuotamento del [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni rese dai commercialisti Salerno e Fucci i quali avevano riferito delle difficoltà economiche del calzaturificio [OSCURATO:PERSONA] e della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di cedere la società. g. E' pacifica la mancata identificazione del [OSCURATO:PERSONA], acquirente della [OSCURATO:PERSONA] che aveva prodotto davanti al notaio falsi documenti, elemento che, tuttavia, non era ritenuto significativo di una dismissione callida della società che fino al 2010 aveva operato attraverso un sito Internet. Nè rilevava, perché all'epoca non era prevista la tracciabilità, la impossibilità di tracciare i relativi pagamenti effettuati dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA], soggetto rivelatosi inesistente alla stregua della documentazione prodotta. 5. Rileva il Collegio che a fondamento del ragionamento svolto dai Giudici del merito, sono state poste le regole che, in materia di diritto del lavoro, definiscono la nozione di trasferimento di azienda (art. 2112 cod. civ.). Tale disposizione, che prevede la irrilevanza delle operazioni di trasferimento di azienda ai fini del mantenimento dei diritti di lavoratori, ne individua le caratteristiche in un'operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento, attività che, tuttavia, conserva, nel trasferimento, la propria identità: da qui la tutela accordata ai lavoratori. Nella giurisprudenza civile si afferma che per cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo (Cass. Sez. L., 07/04/2010, n. 8262, Rv. 613427 - 01). Il relativo accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. 6. La sentenza impugnata, proprio sulla base dell'analisi di tali indicatori, ha escluso la natura fraudolenta dell'operazione individuando nella ditta individuale "House of the shoe" un soggetto autonomo che, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti e dai commercialisti della ditta individuale (iscritta a registro il 4 settembre 2006), era risultata operativa in periodo coevo a quello della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. presso le sedi di Maddaloni e Cervino (in via [OSCURATO:PERSONA], 2) essendo stata trasferita l'attività produttiva solo nel gennaio 2007 presso l'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] - già sede del [OSCURATO:PERSONA] -, nei locali a piano terra dell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nonché la operatività della ditta individuale "House of the shoe" in epoca coincidente con i passaggi societari e della carica di amministratore della società "[OSCURATO:PERSONA]" da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], passaggi registrati il 5 luglio 2005. In linea con le descritte coordinate i Giudici di appello hanno esaminato anche l'organizzazione produttiva della ditta "House of the shoe" — la presenza dei macchinari già appartenuti al [OSCURATO:PERSONA] e dei dipendenti dell'unità produttiva già licenziati dal [OSCURATO:PERSONA] e assunti dalla ditta "House of the shoe", il ruolo operativo del [OSCURATO:PERSONA] - evidenziando, da un lato, la inattendibilità del riconoscimento dei macchinari, effettuato dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano state smentite da quelle dei dipendenti che, viceversa avevano sostenuto trattarsi di macchinari diversi; la lacunosità delle fatture di vendita da parte del [OSCURATO:PERSONA] a tale [OSCURATO:PERSONA]; la presenza di fatture di acquisto di nuovi macchinari e la impossibilità, in mancanza dei numeri di matricola, di provare che i macchinari ceduti dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] fossero proprio quelli riacquistati dalla ditta individuale "House of the shoe". Vero è che vi era stata una operazione di licenziamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] e assunzione dei lavoratori licenziati dalla ditta "House of the Shoe" ma tale circostanza trovava ragionevole spiegazione nella volontà di dismettere l'attività del [OSCURATO:PERSONA] e nell'assenza di altre aziende operative nel settore per il riassorbimento della manodopera. Anche per l'aspetto relativo alla identità di gestione del [OSCURATO:PERSONA] — di cui era direttore [OSCURATO:PERSONA] - e la titolarità della ditta "House of the Shoe" la sentenza impugnata ha affermato che, pur a voler ritenere che questi avesse partecipato alla gestione della società della moglie, la conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] si era arrestata all'anno 2004 e, quindi, non vi era prova che il [OSCURATO:PERSONA], una volta acquisita la società dalla sorella, avesse continuato anche nell'anno 2006 a partecipare alla gestione del [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici di appello non hanno ritenuto decisiva la intervenuta cessione a favore del [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che la società ceduta era stata operativa dopo la cessione, come documentato dalla sua presenza su Internet e la circostanza che con tali documenti, l'acquirente si era presentato alla stipula dell'atto notarile sicchè la contraente non aveva avuto modo di avvedersi della sua falsa identità. 7. La parte civile contesta il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai dipendenti evidenziandone la contraddittorietà e la circostanza che tali dichiarazioni siano state trasmesse, perché sospette di falsità, al Pubblico Ministero che aveva chiesto il rinvio a giudizio e, in generale, deduce che la motivazione della sentenza impugnata, appiattita su quella di assoluzione del Tribunale, non abbia esaminato le censure difensive svolte con i motivi di appello operando una valutazione atomistica e frazionata degli elementi di prova in cui, in buona sostanza, è stato attribuito maggiore rilevanza a quelli deponenti a favore della tesi difensiva, secondo cui non vi era stata continuità tra le due aziende, rispetto a quelli a carico. 8. I motivi di ricorso si rivelano, tuttavia, inammissibili. Le censure svolte dalla ricorrente parte civile che screditano l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, evidenziandone la contraddittorietà con quelle rese in fase di indagini, che hanno comportato la trasmissione degli atti all'Ufficio di Procura e il rinvio a giudizio, si risolvono nella richiesta di rilettura di tali dichiaraizoni, inammissibile in sede di legittimità. Rileva il Collegio che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è, infatti, devoluto insindacabilmente i giudici del merito e la scelta che essi compiono per giungere al libero convincimento, quando non sia frutto di affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità. La conclusione di ritenere attendibili le dichiarazioni rese all'esito del confronto dibattimentale non risulta né apodittica né illogica tenuto conto che, viceversa, le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti durante la fase delle indagini preliminari, e utilizzate, in fase dibattimentale, per le contestazioni al testimone e da questi non confermate, fatta salva l'ipotesi di comprovata condotta illecita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., sono valutabili solo per apprezzare la credibilità del dichiarante e non come elemento di riscontro, né come prova dei fatti con esse rappresentati, neanche nel caso in cui sia ritenuta inattendibile la loro ritrattazione in base a circostanze istruttorie acquisite "aliunde" (Sez. 3, n. 26387 del 17/04/2025, Pg, Rv. 288386 - 01).Correttamente, pertanto, i Giudici del merito, analizzandone il contenuto anche alla stregua dei dati ulteriori - quali gli accertamenti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle sedi operative della ditta individuale "House of the shoe" - hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni dei dipendenti in merito ai luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa, dichiarazioni ritenute rilevanti, per escludere un fittizio trasferimento, perché denotavano lo svolgimento di attività imprenditoriale della ditta "House of the shoe" in epoca coeva a quella del [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni che, come detto, erano riscontrate dall'accertamento di [OSCURATO:PERSONA], sullo svolgimento dell'attività della ditta individuale "House of the shoe" in Maddaloni, prima che a Cervino, nell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA]. Anche l'analisi dei dati documentali, costituiti dalle fatture di vendita dei macchinari da parte del [OSCURATO:PERSONA] e il riacquisto, degli stessi, da parte della ditta individuale "House of the shoe" non ha fornito elementi univoci per ritenere accertato che si tratti del medesimo complesso di beni. A tal riguardo è stato, infatti, accertato che solo parte delle macchine trovate nel corso del sopralluogo - in realtà molto più numerose - avrebbero potuto essere le stesse appartenenti al [OSCURATO:PERSONA]: un dato, comunque, non significativo della identità dei beni produttivi già appartenuti al [OSCURATO:PERSONA] (che aveva venduto le macchine alla ditta [OSCURATO:PERSONA] che le avrebbe poi rivendute alla ditta individuale "House of the shoe") in carenza della indicazione dei numeri di matricola. Infine, l'azienda della ditta "House of the shoe" - per numero di dipendenti e numero di macchinari utilizzati - aveva disponibilità di beni di produzione molto maggiori di quelli del [OSCURATO:PERSONA]. Non può essere trascurato il dato che nella valutazione dei risultati di prova rivenienti dalle dichiarazioni dei dipendenti, sia in merito al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa che in merito ai macchinari, i Giudici del merito hanno ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dalla parte civile e dal marito - su entrambe le circostanze - evidenziando che la esistenza di una forte contrappostone economica registrata ne comprometteva l'attendibilità. Il dato della inesistenza del [OSCURATO:PERSONA] - acquirente della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - presenta indubbia rilevanza ai fini della natura simulata dell'operazione di cessione delle quote sociali del [OSCURATO:PERSONA] ma anche tale elemento finisce con il perdere la sua significatività essendosi accertata l'operatività della società in un momento successivo al trasferimento, prima che la stessa si rendesse irreperibile presso la sede indicata. In conclusione, ritiene il Collegio che la ricorrente, pur formalmente denunciando vizi della motivazione, ripropone una ricostruzione dei fatti sollecitando la Corte di cassazione ad un confronto diretto con gli elementi probatori raccolti nel giudizio di merito e a un diverso apprezzamento degli stessi, operazione non consentita nel giudizio di legittimità e in presenza di un puntuale esame degli esami ritenuti rilevanti ai fini della sussistenza di una unità operativa autonoma della ditta "House of the shoe", piuttosto che un simulato trasferimento della società e un fraudolento svuotamento dell'attività produttiva della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. idoneo a vulnerare le pretese della creditrice, in presenza di operazioni che appaiono, prima facie, sospette - in particolare la vendita della società al [OSCURATO:PERSONA] - ma che risultano compatibili con operazioni di dismissione di una società non più produttiva e, anzi, in forte disavanzo (nella sentenza di primo grado, a pag. 30 e ss. si dà atto di debiti ascendenti a oltre 800.000 euro). 9. Va, conclusivamente, osservato che anche ai fini del giudizio sulla responsabilità civile, la pronuncia di condanna comporta il rispetto della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" che implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 - 01). In presenza di prove indiziarie, quali quelle poste a fondamento della ricostruzione accusatoria sulla natura simulata e fraudolenta delle operazioni di apparente disnnissione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e coeva costituzione di un'autonoma realtà produttiva, la valutazione rimessa alla Corte di merito implicava una seria valutazione della tesi alternativa prospettata dalla difesa degli imputati, che, secondo le argomentazioni sviluppate dai Giudici del merito, ha avallato il ragionevole dubbio sulla sussistenza del reato non potendo pervenirsi alla conclusione della certezza della responsabilità. Il risultato è quello, lamentato dalla parte civile, di un apprezzamento in cui la contraddittorietà degli elementi acquisiti ha giovato agli imputati: si tratta di una conclusione in linea con la regola del "ragionevole dubbio" che consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025, D., Rv. 288272 - 01).10. Alla inammissibilità
Sentenza Cassazione n. 09425/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris