CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 30429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/05/2021 della Corte di appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, udito, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 maggio 2021 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza in data 16 settembre 2020 del Tribunale di Matera che ha condannato gli imputati alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di 250 grammi di cocaina. 2. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, insistendo nell'eccezione d'inutilizzabilità della documentazione presentata dal Pubblico ministero dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato. Con il secondo denuncia la violazione di norme processuali in ordine all'accertamento della sostanza trovata nell'auto del [OSCURATO:PERSONA], perché non era stato sentito l'operatore che aveva proceduto all'analisi, con violazione del diritto di difesa. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione, per travisamento della prova, perché l'operante non aveva riferito in merito alla caduta della busta né aveva parlato di un involucro, ma aveva riferito solo del gesto del piede "No, io ho visto con il piede che qualcosa veniva introdotto sotto l'autovettura". Con il quarto lamenta il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali, perché la Corte di appello aveva avallato un quadro probatorio estremamente contraddittorio e incerto. 3. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, insistendo nell'eccezione di nullità dell'ordinanza con cui il Giudice di primo grado, in data 20 maggio 2020, aveva disposto la prosecuzione del processo, disattendendo l'istanza del difensore che il 19 maggio aveva dichiarato di non aver ricevuto la notifica del rinvio dell'udienza dal 22 aprile al 20 maggio e aveva chiesto un rinvio, perché impegnato in altro processo. Precisa che non aveva chiesto il rinvio per legittimo impedimento, ma per difetto di notifica e che il rimedio approntato dalla cancelleria, che aveva provveduto alla notifica subito dopo aver ricevuto l'istanza, non aveva consentito la conoscenza dell'udienza con congruo anticipo, con violazione del diritto di difesa. Con il secondo denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione. Ritiene inutilizzabile la consulenza, perché l'autore era stato un interprete dei messaggi di testo estrapolati dalle utenze in uso agli imputati e anche nel corso dell'esame aveva continuamente svolto le proprie valutazioni. Con il terzo eccepisce la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione. Censura in particolare l'interpretazione dei messaggi. Con il quarto lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non gli era stata riconosciuta l'ipotesi del quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono nel complesso infondati. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] attiene all'inutilizzabilità della documentazione (foto e tabulati) successivamente depositata dal Pubblico ministero in udienza, sebbene nella sua disponibilità prima della richiesta dell'emissione del decreto di giudizio immediato, con lesione del diritto di difesa, anche rispetto alla possibilità di accedere a un rito alternativo. Premesso che la difesa ha formulato l'eccezione in modo generico, perché non ha illustrato gli elementi di decisività di tali documenti, vincendo la prova di resistenza, va osservato che, correttamente, sotto il profilo processuale, la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione, dal momento che erano state rispettate le formalità dell'art.430 cod. proc. pen. E' pacifico in giurisprudenza che non sussiste l'inutilizzabilità degli atti di indagine quando si tratti di attività integrativa successiva all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - ancorché espletata prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la relativa documentazione sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (Cass., Sez. 4, n. 8085 del 08/11/2018, dep. 2019, D'Arienzo, Rv. 275150 — 01; si veda altresì Sez. 2, n. 43927 del 17/10/2019, Bonanno, Rv. 277998 — 01 che ha chiarito che l'attività integrativa d'indagine ha natura fisiologica, non determinando alcuna violazione del diritto di difesa, ed è sanata dalla successiva e corretta acquisizione dell'atto nel corso dell'istruttoria dibattimentale). La difesa ha lamentato anche il pregiudizio per non aver potuto accedere al rito abbreviato. La doglianza è palesemente infondata, perché la giurisprudenza ha precisato che, dopo l'ammissione al rito abbreviato, gli atti d'indagini successivi sono inutilizzabili se espandono la piattaforma probatoria del giudizio (Cass., Sez. 6, n. 48099 del 08/10/2019, Buonerba, Rv. 277625-01). Pertanto, la condotta del Pubblico ministero non ha leso alcun diritto di difesa, neanche sotto il profilo della consapevole scelta del rito. Di mero stile è la seconda doglianza sulla consulenza tossicologica. Infatti, l'elaborato è stato sottoscritto dal luogotenente Guerriero, responsabile dell'aliquota scientifica del laboratorio di analisi scientifiche dell'Arma dei [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito in merito alle sue attività, nel corso del dibattimento. Che l'analisi sia stata materialmente eseguita da altro professionista non rileva e ancora una volta non incide sul diritto di difesa. Peraltro, nel ricorso non è allegato che l'eccezione sia stata sollevata al momento del compimento dell'atto, sebbene sia pacifico in giurisprudenza che l'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte, in assenza della previa audizione del suo autore, non ne comporta l'inutilizzabilità, ma integri una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.; ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto (Cass., Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo, Rv. 259200-01) Il terzo e il quarto motivo attengono all'accertamento di responsabilità e non sono idonei a disarticolare il ragionamento dei Giudici. Le sentenze di merito hanno ricostruito in fatto che il 12 luglio 2020 era stata eseguita, a mezzo delle unità cinofile, una perquisizione nel garage in [OSCURATO:PERSONA], nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], padre di Ottavio. Nel corso dell'attività investigativa, era sopraggiunta l'auto condotta da Ottavio con a bordo il [OSCURATO:PERSONA], il quale, nello scendere dal veicolo, aveva fatto cadere una busta che conteneva cocaina in quantità tale da consentire di ricavare 1292 dosi medie singole. Le testimonianze dei militari, i quali avevano assistito alla scena, erano suffragate dai messaggi sui cellulari dei due imputati, successivamente estrapolati, da cui era emersa la disponibilità dello stupefacente. La Corte territoriale ha esaminato con scrupolo le doglianze difensive e ha ripercorso l'intera vicenda, giungendo alla conclusione che l'assunto del ricorrente, secondo cui la busta era stata collocata nel posto ove si trovava da soggetti diversi, era meramente congetturale. In definitiva, le doglianze articolate con il terzo e il quarto motivo attengono a elementi fattuali, non sindacabili in sede di legittimità, di cui la difesa ha propugnato una diversa lettura. 5. Il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è processuale. La difesa dell'imputato ha lamentato che non era stato rinviato il processo, sebbene avesse comunicato il difetto di notifica dell'udienza di rinvio. La Corte territoriale ha osservato sul punto che, in seguito alla segnalazione del difensore il 19 maggio, la cancelleria aveva provveduto immediatamente alla notifica il giorno prima dell'udienza, celebrata il 20 maggio. A tale udienza non è stata espletata alcuna attività giudiziale utile ai fini della decisione e alla successiva udienza del 10 giugno la difesa nulla ha eccepito. L'eccezione è generica e non si confronta affatto con la decisione, laddove la Corte territoriale ha escluso la lesione del diritto di difesa, perché l'imputato era assistito da due professionisti di fiducia, uno dei quali presente. In definitiva, per un verso, può ritenersi sanata l'omessa notifica dalla successiva condotta della cancelleria, per altro verso, la parte non ha inteso chiedere un termine a difesa, per altro verso ancora l'imputato non è stato pregiudicato nell'esercizio delle sue prerogative difensive. Il secondo motivo è del tutto inconsistente, perché l'attività di estrapolazione di messaggi o file è ripetibile e sempre controllabile dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 5283 del 27/11/2020, dep. 2021, Lombardo, Rv. 280618-01). La terza censura relativa all'interpretazione dei messaggi è fattuale e inidonea a disarticolare il percorso razionale seguito dalla Corte (Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389) Il diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è stato efficacemente motivato con riferimento all'enorme quantità di dosi ricavabili dalla cocaina sequestrata, pari a 1.292 dosi medie singole, quantità reputata dai Giudici concretamente idonea a ledere e a mettere in pericolo la salute pubblica. Entrambi i ricorsi vanno, quindi, rigettati. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ric