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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 36898/2021

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uente ORDINANZA sul ricorso R.g.n. 3997/2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio da: [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza nr. 73/06/2021, depositata il 22/01/2021 nella causa tra Rosa VILLANO, - ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: la controversia attiene all'opposizione proposta, inizialmente dinanzi al Giudice di pace di Palermo, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riscossione per la provincia di Palermo e avverso la cartella di pagamento n. 29620180061046701000, dell'importo di euro 3.365,61 a titolo indennità di occupazione di un immobile del Comune di Altofonte per l'anno 2016, somma che l'opponente sosteneva di non dovere in quanto la pretesa occupazione non sarebbe sussistita, non avendo la Villano abitato l'immobile in questione «all'indomani de/l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune» predetto; con sentenza resa in data 8 maggio 2019 il Giudice di pace adito dichiarò il proprio difetto di giurisdizione; la Villani riassunse il processo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo ed anche in quella sede non risulta essersi costituita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riscossione per la provincia di Palermo; Rie. 2021 n. 03997 sez.

SU - ud. 14-09-2021 quel [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 73/06/2021, depositata il 22 gennaio 2021, ritenuto di non condividere la pronuncia del Giudice di pace nella parte in cui quel Giudice si è dichiarato carente di giurisdizione, sul rilievo che sussisterebbe la giurisdizione del G.O. a conoscere dell'opposizione in questione, posto che la cartella opposta non ha ad oggetto tributi, bensì il pagamento dell'indennità di occupazione da parte della ricorrente (che si assume abbia continuato ad utilizzare un bene immobile acquisito al patrimonio del comune in seguito alla demolizione ordinata dal Comune di Altofonte, mai eseguita), ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione; il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario; rilevato che: l'indennità di occupazione di immobili comunali non costituisce un'entrata di carattere tributario; ne consegue che le controversie ad essa relative rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quella delle commissioni tributarie (arg. ex Cass., sez. un., ord., 1/10/2002, n. 14133; v., in tema di "occupazione generica di suolo pubblico", Cass., sez. un., ord., 26/10/2015, n. 21950); l'utilizzazione della procedura di riscossione mediante ruolo dell'entrata in questione non determina la trasformazione della natura della stessa da patrimoniale in tributaria; ritenuto che: alla luce di quanto sopra evidenziato, il proposto conflitto sia fondato e debba, pertanto, essere dichiarata la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale le parti provvederanno alla riassunzione della causa nei termini di legge; Ric. 2021 n. 03997 sei.

SU - ud. 14-09-202 non vi sia luogo a statuire sulle spese, trattandosi di conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio, senza, peraltro, che le parti abbiano svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla controversia all'esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 14 settembre 2021.

Il Presidente er k, [OSCURATO:PERSONA] oggi •b 14U, 2021 O lunzionario Giudiziario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso R.g.n. 3997/2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio da: [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza nr. 73/06/2021, depositata il 22/01/2021 nella causa tra Rosa VILLANO, - ricorrente non costituita in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - intimata - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che sia dichiarata la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: la controversia attiene all'opposizione proposta, inizialmente dinanzi al Giudice di pace di Palermo, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riscossione per la provincia di Palermo e avverso la cartella di pagamento n. 29620180061046701000, dell'importo di euro 3.365,61 a titolo indennità di occupazione di un immobile del Comune di Altofonte per l'anno 2016, somma che l'opponente sosteneva di non dovere in quanto la pretesa occupazione non sarebbe sussistita, non avendo la Villano abitato l'immobile in questione «all'indomani de/l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune» predetto; con sentenza resa in data 8 maggio 2019 il Giudice di pace adito dichiarò il proprio difetto di giurisdizione; la Villani riassunse il processo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo ed anche in quella sede non risulta essersi costituita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riscossione per la provincia di Palermo; Rie. 2021 n. 03997 sez. SU - ud. 14-09-2021 quel [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 73/06/2021, depositata il 22 gennaio 2021, ritenuto di non condividere la pronuncia del Giudice di pace nella parte in cui quel Giudice si è dichiarato carente di giurisdizione, sul rilievo che sussisterebbe la giurisdizione del G.O. a conoscere dell'opposizione in questione, posto che la cartella opposta non ha ad oggetto tributi, bensì il pagamento dell'indennità di occupazione da parte della ricorrente (che si assume abbia continuato ad utilizzare un bene immobile acquisito al patrimonio del comune in seguito alla demolizione ordinata dal Comune di Altofonte, mai eseguita), ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione; il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario; rilevato che: l'indennità di occupazione di immobili comunali non costituisce un'entrata di carattere tributario; ne consegue che le controversie ad essa relative rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quella delle commissioni tributarie (arg. ex Cass., sez. un., ord., 1/10/2002, n. 14133; v., in tema di "occupazione generica di suolo pubblico", Cass., sez. un., ord., 26/10/2015, n. 21950); l'utilizzazione della procedura di riscossione mediante ruolo dell'entrata in questione non determina la trasformazione della natura della stessa da patrimoniale in tributaria; ritenuto che: alla luce di quanto sopra evidenziato, il proposto conflitto sia fondato e debba, pertanto, essere dichiarata la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale le parti provvederanno alla riassunzione della causa nei termini di legge; Ric. 2021 n. 03997 sei. SU - ud. 14-09-202 non vi sia luogo a statuire sulle spese, trattandosi di conflitto di giurisdizione sollevato d'ufficio, senza, peraltro, che le parti abbiano svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla controversia all'esame. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 14 settembre 2021. Il Presidente er k, [OSCURATO:PERSONA] oggi •b 14U, 2021 O lunzionario Giudiziario
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