CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15774/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Consorzio [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSaverio RupertoNumero registro generale 4672/2020Numero sezionale 578/2026Numero di raccolta generale 15774/2026Data pubblicazione 22/05/2026-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4703/2019depositata il 10/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]TAVS.p.A. ed il Consorzio [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir dichiararel'illegittimità dell’anticipato scioglimento, in data 03/07/2002, dellaCommissione di collaudo dei lavori della tratta ferroviaria ad altavelocità Roma-Napoli e di ottenere la condanna dei convenuti alpagamento del compenso maturato per l’attività svolta qualecomponente della medesima commissione nella misura di lire12.171.697,35, oltre interessi e rivalutazione.L’attore convenne in giudizio anche l’ing. [OSCURATO:PERSONA], in qualità dicomponente della Commissione, imputando al medesimo di averavuto un ruolo determinante nell’illegittimo scioglimento anticipatodella Commissione e nella scelta di stralciare dalla tratta originaria delpercorso un segmento di 14 km, chiedendone la condanna in solidocon RFI al pagamento dei danni patrimoniali, nella misura di euro1.933.862,30, e non patrimoniali, nella misura di euro 1.368.619,78oltre interessi e rivalutazione; in subordine, chiese di lacorresponsione dell’indennizzo nella misura di euro 483.465,70, parial 25% degli onorari relativi ai collaudi non effettuati in conseguenzadel suddetto stralcio e dell'anticipato scioglimento della Commissione,oltre interessi e rivalutazione; chiese, infine, che RFI e ConsorzioNumero registro generale 4672/2020Numero sezionale 578/2026Numero di raccolta generale 15774/2026Data pubblicazione 22/05/2026Iricav Uno fossero condannate al pagamento di euro 400.000,00 atitolo di risarcimento del danno biologico.Si costituirono [OSCURATO:SOCIETA]. e TAV per resistere alla domanda e, afondamento della loro difesa, esposero di aver stabilito un compensoforfettario, pari a Lire 15.000.000.000, da dividersi tra gli ottocomponenti della Commissione nominata il 30/03/1995; eccepirono diaver già corrisposto all’attore degli acconti ritenuti maggiori di quelli alui spettanti, e, pertanto, domandarono la restituzione dell’eccedenza.Si costituì il Consorzio [OSCURATO:PERSONA] ed eccepì la propria carenza dilegittimazione passiva; [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto della domanda.Il Tribunale accolse parzialmente la domanda e condannò la [OSCURATO:SOCIETA] acorrispondere ad [OSCURATO:PERSONA], a titolo di saldo dei compensimaturati quale componente della commissione di collaudo, la sommadi euro 7.135.546,64, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale alsaldo.2. Avverso la sentenza del Tribunale la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello,resistito da [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e da AlfonsoMiranda, che propose appello incidentale per chiedere le ulteriorisomme a lui spettanti come compenso, oltre al risarcimento dei dannipatrimoniali e non patrimoniali, che erano stati respinti dal giudice diprime cure.La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza gravata, accolseparzialmente l’appello principale e, per l’effetto, rigettò la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]; rigettò ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. volta alla condannadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma corrispostaglieccedente il dovuto; rigettò l’appello incidentale, compensò le spesedi primo grado tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] RFINumero registro generale 4672/2020Numero sezionale 578/2026Numero di raccolta generale 15774/2026Data pubblicazione 22/05/2026S.p.A., mentre condannò il Miranda alle spese del grado d’appello;condannò lo stesso anche alle spese del doppio grado in favore delConsorzio [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Per quel che rileva in sede di legittimità, la Corte d’appello ritenneche il compenso per l’attività dell’intera commissione, che si erasvolta per sette anni, fosse stato determinato in modo forfettario eripartito tra i componenti sulla base dei SAL.Pur in assenza di una formalizzazione dell’entità del compenso, taledeterminazione era stata accettata tacitamente da [OSCURATO:PERSONA] eda tutti i componenti della Commissione, che avevano ricevuto unamissiva del 19/05/2000, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] e Sistemi diTAV, con cui si ribadiva l’importo di Lire 15.000.000.000 a favore ditutti gli otto componenti da dividere in parti uguali, senza contestarel’entità del compenso.Ulteriore elemento che indusse la Corte d’appello a ritenere che ilcompenso fosse stato forfettariamente determinato fu la letterainiziale del 1995 di conferimento dell’incarico, con la quale si definivala Commissione come un ‘collegio perfetto’ e, quindi un unicuminscindibile anche ai fini del calcolo del compenso per le attività daessa svolte. Peraltro, l’attore aveva percepito le varie tranches delcompenso forfettario senza muovere contestazioni, accettandone ladeterminazione per facta concludentia. E poiché vi era la prova che leparti avevano pattuito il compenso correlato in percentuale dei variSAL, non si doveva applicare l’art. 2233 c.c.La Corte distrettuale rigettò l’appello incidentale proposto dalla RFIs.p.a. di restituzione degli importi percepiti in eccesso dall’attore inragione della mancata partecipazione alle operazioni di collaudo dalmomento che i compensi venivano corrisposti sulla base dei SAL.Numero registro generale 4672/2020Numero sezionale 578/2026Numero di raccolta generale 15774/2026Data pubblicazione 22/05/20263. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base ditre motivi.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso edha proposto ricorso incidentale articolato in due motivi, cui ilricorrente ha resistito con controricorso.Hanno, inoltre, resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] eRemo Calzona.Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame diun documento rappresentato da una nota del 25.10.2000, con laquale i componenti della Commissione avrebbero ritenuto che fosseapplicabile, in mancanza di accordo sulla determinazione delcompenso, la L. 143/49 in materia di tariffe professionali.1.1. Il motivo è infondato.Va innanzitutto ribadito il principio, più volte affermato da questaCorte, secondo cui il controllo di legittimità previsto dall'art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., concerne l'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario che abbia costituito oggetto di discussione eabbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia.L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integral'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando ilfatto storico rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. S.U. n.8053/2014).Numero registro generale 4672/2020Numero sezionale 578/2026Numero di raccolta generale 15774/2026Data pubblicazione 22/05/2026In altre parole, poiché la sentenza, sotto il profilo della motivazione,si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto delcontrollo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega laverosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze.L'implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell'apparenzadella motivazione, quanto nell'omesso esame di un fatto cheinterrompa l'argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianzadelle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nelsillogismo, carattere di decisività: l'omesso esame è il "tassellomancante" alla plausibilità delle conclusioni rispetto alle premessedate nel quadro del sillogismo giudiziario.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha tratto il proprioconvincimento in ordine alla determinazione forfettaria del compenso,da corrispondersi sulla base di SAL, da una serie di elementi, tra cuiun altro documento, la lettera del 19 maggio 2000 inviata dallaDirezione Sicurezza e Sistemi di TAV con cui si ribadiva che l’importodi Lire 15.000.000.000 era in favore di tutti gli otto componenti dadividere in parti uguali sulla base degli stati di avanzamento deilavori, documento che l’attore non aveva contestato, accettando levarie tranches del compenso per oltre sette anni.Ulteriore documento rilevante per affermare la determinazione delcompenso era costituito dalla lettera iniziale di conferimentodell’incarico alla Commissione, risalente al marzo del 1995, con laquale si definiva la Commissione come un ‘collegio perfetto’ e, quindiun unicum inscindibile anche ai fini del calcolo del compenso per leIn tema di prova, spetta, in via esclusiva al giudice di merito ilcompito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, lefonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, diNumero registro generale 4672/2020Numero sezionale 578/2026Numero di raccolta generale 15774/2026Data pubblicazione 22/05/2026controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnandoprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, senza cheegli sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni percui lo ritenga irrilevante (Cassazione civile sez. II, 09/05/2023,n.12395, non massimata; Cass., Sez. L, 13/6/2014, n. 13485; Cass.Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006).È evidente, quindi, che la lamentata censura di omesso esame nontrova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., nonché degli artt. 92 cod. proc. civ. e 118 disp. att. alcod.proc.civ., per avere la Corte d’appello condannato il ricorrentealle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante avesse rigettato ladomanda svolta da quest’ultima in relazione alla restituzione dellasomma di € 474.213,00, asseritamente non dovuta al professionista.Con tale motivo, il ricorrente, chiede la compensazione delle spesedel giudizio di appello per reciproca soccombenza.2.1. Il motivo è infondato.In caso di soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento delgiudice stabilire la compensazione, anche parziale, delle spese di lite.Nel caso di specie, la Corte d’appello, accogliendo il gravame di RFIs.p.a., ha rigettato la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA] e quellaincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., compensando le spese di primo grado;mentre, in grado d’appello, ha applicato la regola della sostanzialesoccombenza dell’attore, senza incorrere nel divieto di condanna dellaparte vittoriosa (Cass. S.U. n n.32061/2022), né la Corte d’appelloNumero registro generale 4672/2020Numero sezionale 578/2026Numero di raccolta generale 15774/2026Data pubblicazione 22/05/2026era tenuta a motivare in ordine alla mancata compensazione dellespese del grado (Sez. U, n. 14989/2005).3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata al precedente, sideduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., laviolazione dell’art. 13, sesto comma della L. n. 247/12 e al D.M. n.55/14, poiché la Corte territoriale avrebbe dovuto stabilire il valoredella controversia con riferimento alla somma effettivamentesulla base del disputatum.3.1. Il motivo è infondato.In particolare, l’art. 14 c.p.c. prevede che nelle cause relative asomme di danaro il valore si determina in base alla somma indicatadall'attore che costituisce l'oggetto della domanda; in tal caso èquesto il disputatum nel momento iniziale della lite, che è quello incui si fissa la competenza.In applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari,per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, sela domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essaviene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formatooggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggioresomma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primogrado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. n. 13145/2025;Cass. n. 35195/2022).Nel caso di specie, il valore della causa era pari a lire 12.171.697,35per il pagamento dei compensi professionali, cui andavano aggiuntieuro 1.933.862,30 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, percui il valore della causa superava lo scaglione da euro 4 milioni adeuro 8 milioni indicato dalla Corte d’appello.Numero registro generale 4672/2020Numero sezionale 578/2026Numero di raccolta generale 15774/2026Data pubblicazione 22/05/2026Poiché in primo grado la domanda era stata parzialmente accoltamentre in appello è stata rigettata, il valore della causa era quellodomandato dall’attore (disputatum), avendo egli in appello propostodomanda riconvenzionale per il riconoscimento delle somme a luispettanti quale collaudatore oltre alle somme richieste a titolorisarcitorio.Ne consegue che la somma che ha formato oggetto dell’impugnazionerientrava, per difetto, nello scaglione di riferimento considerato dallaCorte d’appello. Nessun rilievo può assumere, com’è evidente, lacircostanza che il ricorrente abbia percepito la somma di euro718.212,44 perché detta somma era stata pagata primadell’introduzione del giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]., per cui non potevacomunque concorrere a determinare il valore della causa (secondo ilcriterio del decisum).4. Passando all’esame del ricorso incidentale, si rileva che con ilprimo motivo [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. denuncia “laviolazione e/o falsa applicazione degli accordi inter partes, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.”; indipendentementedalla genericità della rubrica, il ricorrente si duole del rigetto delladomanda di restituzione dei compensi asseritamente eccedentiriconosciuti ad [OSCURATO:PERSONA] per non avere svolto tutte le attivitàsino all’emissione del collaudo. Essendo mancata l’emissione delcollaudo per lo scioglimento della commissione, l’importo massimoriconoscibile sarebbe pari alla somma di euro 264.000,00 e non allamaggior somma corrisposta di euro 718.212,44, ragione per la qualeil ricorrente sarebbe tenuto alla restituzione della somma di euro454.212,44.4.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 4672/2020Numero sezionale 578/2026Numero di raccolta generale 15774/2026Data pubblicazione 22/05/2026Come si è detto esaminando il primo motivo del ricorso principale, lesomme venivano erogate ai componenti della Commissione in baseagli stati di avanzamento dei lavori, indipendentemente dall’emissionedel certificato di collaudo. Ne consegue che, non risultando che sianostate avanzate contestazioni sull’operato dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il criteriodeve essere ritenuto valido e operativo in un senso e nell’altro, il chedetermina l’infondatezza della censura.6. Rimane assorbito, perché subordinato all’accoglimento del ricorsoprincipale, il secondo motivo di ricorso incidentale.7. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso principale ed ilprimo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo.8. Attesa la prevalente soccombenza del ricorrente principale, lespese del presente giudizio tra questi e [OSCURATO:SOCIETA] vanno compensateper metà, rimanendo a carico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’altrametà; la relativa liquidazione segue come da dispositivo, in misuragià dimezzata.In applicazione integrale del principio della soccombenza, poi, ilricorrente principale deve essere condannato alla totalità delle spesedi lite in favore degli altri controricorrenti.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, va datoricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso principale, il primo motivo del ricorso incidentale edichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale.Compensa per metà le spese del presente giudizio tra il ricorrenteprincipale e [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’effetto, condanna il ricorrente principaleNumero registro generale 4672/2020Numero sezionale 578/2026Numero di raccolta generale 15774/2026Data pubblicazione 22/05/2026al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], dell’altra metà delle spese, cheliquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori dilegge.Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese delpresente giudizio in favore degli altri controricorrenti, che liquida ineuro 16.000 per ciascun controricorso, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 10 marzo 2026.Il Presidente